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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/11/2025, n. 2007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2007 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5504/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5504/2025 promossa da:
Parte_1
e
, entrambi con il patrocinio dell'avv. SERRA ADRIANA Parte_2 MARIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
TORINO il 10/05/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 114 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 26/04/2005, da tempo maggiorenne, e il Per_1 Per_2
29/03/2009 – entrambi economicamente non autosufficienti.
Con ricorso depositato il 13/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla può disporsi in punto regime di affidamento con riguardo al figlio (nato il [...]), Per_1 trattandosi di un soggetto maggiorenne.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia venga ad entrambi i genitori con il potere disgiunto sulle decisioni Per_2 di ordinaria amministrazione e con residenza e domicilio prevalente presso la madre.
DÀ ATTO che la sig.ra rinuncia a domandare il diritto di abitazione sulla casa famigliare e i Pt_2 coniugi provvederanno a metterla in vendita;
il prezzo minimo, sin d'ora concordato sarà pari a 930.000,00 euro. Il prezzo a cui l'immobile sarà immesso sul mercato ed eventuali variazioni su questo dovranno essere stabiliti di comune accordo.
DÀ ATTO che l'importo che verrà realizzato, al netto delle eventuali spese connesse alla vendita ed al netto della restituzione degli importi di € 15.000,00 (quindicimila/00) in favore di Parte_3 e di € 200.000,00 (duecentomila/00) in favore della sig.ra che avevano Controparte_1 contribuito all'acquisto del suddetto immobile, verrà diviso al 50% tra le parti.
DÀ ATTO che il sig. provvederà a sostenere le spese della abitazione famigliare di Corso Pt_1 Kossuth [ordinarie nonché le utenze tutte,] fino alla vendita dell'immobile. Eventuali lavori straordinari saranno valutati di comune accordo. Fino alla vendita dell'immobile il Sig. Pt_1 utilizzerà il locale studio uso ufficio al piano semiinterrato di corso Kossuth 10.
DÀ ATTO che la sig.ra provvederà a sostenere le spese per la Colf attualmente assunta per la Pt_2 gestione della casa di Corso Kossuth 10. Dalla vendita della casa sarà dedotta ed investita la somma di 10.000 € in Titoli di Stato che andranno a copertura del TFR della Colf, quando questo sarà richiesto dalla stessa oppure in caso di licenziamento o dimissioni. Le retribuzioni dei mesi di luglio e di agosto (fino a quando il nucleo famigliare dei figli abiterà la casa di Corso Kossuth) saranno a carico del Sig. mentre la tredicesima e tutti i contributi, saranno a carico della Sig.ra Pt_1 Pt_2
DÀ ATTO che il sig. concede alla sig.ra la facoltà di utilizzare l'appartamento di Sauze Pt_1 Pt_2 d'Oulx nel mese di luglio anche per 2 o 3 settimane consecutive, e anche nei weekend e nelle festività scolastiche invernali;
mentre le festività Natalizie saranno a settimane alternate;
se con uno o entrambi i figli, in un periodo da concordare con il sig. in ragione degli impegni dei genitori e dei Pt_1 desiderata dei figli.
DISPONE che il sig. contribuisca al mantenimento mensile ordinario di entrambi i figli nella Pt_1 misura di € 250,00 (ovvero 500,00 euro complessivi mensili), fino a quando lo stesso sarà tenuto ad accollarsi le spese di gestione ordinaria e delle utenze della abitazione di Corso Kossuth;
e, nella misura di € 450,00 per ogni figlio ( ovvero 900,00 euro complessivi mensili) dal giorno in cui verrà lasciata l'abitazione di Corso Kossuth 10, importo da rivalutare annualmente, ogni 01 gennaio, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate secondo il protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Torino, ad eccezione delle spese scolastiche che verranno sostenute interamente dal sig. per la figlia mentre per il figlio , stante il fatto Pt_1 Per_2 Per_1 che lo stesso ha già ricevuto, dal nonno paterno, una somma più che capiente per sostenere in autonomia i costi universitari , saranno sostenute solo per il primo anno Universitario.
DISPONE che coniugi non intendano concordare un calendario di visita della figlia [nata Per_2 il 29 marzo 2009, ovvero in prossimità della maggiore età] in ragione del fatto che la stessa ha un ottimo rapporto con entrambi i genitori e intendono lasciare i figli liberi di stare con il padre o con la madre secondo le modalità ed i tempi che via via saranno più confacenti alle esigenze dei ragazzi ed agli impegni lavorativi sportivi e sociali di tutti i componenti della famiglia.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5504/2025 promossa da:
Parte_1
e
, entrambi con il patrocinio dell'avv. SERRA ADRIANA Parte_2 MARIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
TORINO il 10/05/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 114 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 26/04/2005, da tempo maggiorenne, e il Per_1 Per_2
29/03/2009 – entrambi economicamente non autosufficienti.
Con ricorso depositato il 13/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla può disporsi in punto regime di affidamento con riguardo al figlio (nato il [...]), Per_1 trattandosi di un soggetto maggiorenne.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia venga ad entrambi i genitori con il potere disgiunto sulle decisioni Per_2 di ordinaria amministrazione e con residenza e domicilio prevalente presso la madre.
DÀ ATTO che la sig.ra rinuncia a domandare il diritto di abitazione sulla casa famigliare e i Pt_2 coniugi provvederanno a metterla in vendita;
il prezzo minimo, sin d'ora concordato sarà pari a 930.000,00 euro. Il prezzo a cui l'immobile sarà immesso sul mercato ed eventuali variazioni su questo dovranno essere stabiliti di comune accordo.
DÀ ATTO che l'importo che verrà realizzato, al netto delle eventuali spese connesse alla vendita ed al netto della restituzione degli importi di € 15.000,00 (quindicimila/00) in favore di Parte_3 e di € 200.000,00 (duecentomila/00) in favore della sig.ra che avevano Controparte_1 contribuito all'acquisto del suddetto immobile, verrà diviso al 50% tra le parti.
DÀ ATTO che il sig. provvederà a sostenere le spese della abitazione famigliare di Corso Pt_1 Kossuth [ordinarie nonché le utenze tutte,] fino alla vendita dell'immobile. Eventuali lavori straordinari saranno valutati di comune accordo. Fino alla vendita dell'immobile il Sig. Pt_1 utilizzerà il locale studio uso ufficio al piano semiinterrato di corso Kossuth 10.
DÀ ATTO che la sig.ra provvederà a sostenere le spese per la Colf attualmente assunta per la Pt_2 gestione della casa di Corso Kossuth 10. Dalla vendita della casa sarà dedotta ed investita la somma di 10.000 € in Titoli di Stato che andranno a copertura del TFR della Colf, quando questo sarà richiesto dalla stessa oppure in caso di licenziamento o dimissioni. Le retribuzioni dei mesi di luglio e di agosto (fino a quando il nucleo famigliare dei figli abiterà la casa di Corso Kossuth) saranno a carico del Sig. mentre la tredicesima e tutti i contributi, saranno a carico della Sig.ra Pt_1 Pt_2
DÀ ATTO che il sig. concede alla sig.ra la facoltà di utilizzare l'appartamento di Sauze Pt_1 Pt_2 d'Oulx nel mese di luglio anche per 2 o 3 settimane consecutive, e anche nei weekend e nelle festività scolastiche invernali;
mentre le festività Natalizie saranno a settimane alternate;
se con uno o entrambi i figli, in un periodo da concordare con il sig. in ragione degli impegni dei genitori e dei Pt_1 desiderata dei figli.
DISPONE che il sig. contribuisca al mantenimento mensile ordinario di entrambi i figli nella Pt_1 misura di € 250,00 (ovvero 500,00 euro complessivi mensili), fino a quando lo stesso sarà tenuto ad accollarsi le spese di gestione ordinaria e delle utenze della abitazione di Corso Kossuth;
e, nella misura di € 450,00 per ogni figlio ( ovvero 900,00 euro complessivi mensili) dal giorno in cui verrà lasciata l'abitazione di Corso Kossuth 10, importo da rivalutare annualmente, ogni 01 gennaio, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate secondo il protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Torino, ad eccezione delle spese scolastiche che verranno sostenute interamente dal sig. per la figlia mentre per il figlio , stante il fatto Pt_1 Per_2 Per_1 che lo stesso ha già ricevuto, dal nonno paterno, una somma più che capiente per sostenere in autonomia i costi universitari , saranno sostenute solo per il primo anno Universitario.
DISPONE che coniugi non intendano concordare un calendario di visita della figlia [nata Per_2 il 29 marzo 2009, ovvero in prossimità della maggiore età] in ragione del fatto che la stessa ha un ottimo rapporto con entrambi i genitori e intendono lasciare i figli liberi di stare con il padre o con la madre secondo le modalità ed i tempi che via via saranno più confacenti alle esigenze dei ragazzi ed agli impegni lavorativi sportivi e sociali di tutti i componenti della famiglia.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.