Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.3885/2022 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3885/2022 R.G. riservata in decisione in data 19.7.2024, avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CAMICIOTTI SILVIA MARIA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Acqui Terme, Piazza San Guido, n. 19
RICORRENTE
E
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MEGA LUIGI e con domicilio eletto CP_1 C.F._2 in Pavia, Via Ballerini 2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“Contrariis rejectis;
previa occorrendo l'ammissione delle dedotte prove, Voglia il Tribunale Ecc.mo:
pagina 1 di 6
(Tunisia) il 20 gennaio 1982, residente in [...], codice fiscale e C.F._3
, nato a [...] il [...], residente in [...], CP_1 codice fiscale , C.F._2 confermare i provvedimenti resi dal Presidente nell'ordinanza 7 aprile 2023 e conseguentemente:
1) disporre l'affidamento esclusivo rafforzato (o super esclusivo) dei figli , nato il [...], e ER
, nata il [...], alla madre disponendo che questa possa adottare, senza la Persona_2 necessità del consenso del padre, ogni decisione che riguarda i minori;
2) disporre che gli incontri padre-figli avvengano esclusivamente in spazio neutro, in presenza di un /una educatore/trice dei Servizi Sociali di Ovada, d'intesa con la sig.ra e tenuto conto del benessere psicofisico Pt_1 dei figli, dei loro desideri e delle loro esigenze scolastiche ed extra scolastiche;
3) disporre che il padre versi alla madre a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 300,00 mensile, o altra somma meglio vista dal Tribunale, somma rivalutabile annualmente ex indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sempre relative ai due figli.
4) Vinte le spese e competenze di giudizio”.
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE Per_
“affidare i figli minori e ad entrambi i genitori in via condivisa, con collocamento prevalente presso Per_3 la madre ed esercizio disgiunto della podestà genitoriale quanto alle questioni di ordinaria amministrazione. Il padre, salvo diverso e migliore accordo tra le parti, potrà tenere con sè i figli per due fine settimana al mese in via alternata, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, oltre un giorno infrasettimanale da decidere tra i genitori, nei weekend di spettanza materna;
- disporre a carico del padre il concorso del mantenimento dei predetti figli mediante versamento mensile alla madre dell'importo complessivo di euro 200 da valutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corripondere al genitore collocatario entro il cinque di ogni mese. Le spese scolastiche e mediche non coperte dal SSN ed adeguatamente documentate, sono poste a carico del padre in misura pari al 50%.
Si chiede concedersi termine ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale ed eventuale replica.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che con sentenza non definitiva n. 1515/2023, depositata in data 1.3.2024, è stato già pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti.
Sull'affido dei figli minori Pe Per_ In ordine alla scelta della modalità di affido più conforme agli interessi dei figli minori (nato il [...]) e pagina 2 di 6 (nata il [...]) va evidenziato che la madre ne ha chiesto l'affido esclusivo a sé deducendo il Per_2 disinteresse, sia materiale che morale, del padre nei loro confronti con i quali, allo stato, i rapporti sono del tutto interrotti da anni.
Al riguardo, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Nel caso di specie, la previsione dell'affido esclusivo alla madre appare conforme agli interessi dei minori, considerato il sostanziale comportamento di disinteresse mostrato dal padre verso i figli come, del resto, confermato dalle risultanze delle indagini svolte da parte dei servizi sociali incaricati che hanno riscontrato la totale assenza di contatti padre-figli e la persistente mancanza di interesse del primo rispetto alla ripresa dei rapporti con loro;
invero, gli assistenti sociali hanno tentato più volte di contattare il resistente, fissando appuntamenti ai quali lo Pe stesso non ha poi partecipato e hanno, altresì, sottolineato la sofferenza dei figli, in particolare del maggiore il quale nel riferirsi alla relazione con il padre ha dichiarato alla propria psicologa, dott.ssa , di non volerlo Per_4 più vedere “in quanto tutte le volte lo delude e lo fa soffrire troppo, ribadendo che se gli volesse bene lo cercherebbe nella sua quotidianità”(v. relazioni del 18.10.2023). Nelle ultime relazioni di aggiornamento del
5.6.2024, del resto, i servizi sociali di Ovada hanno confermato di non avere avuto più alcun contatto con il sig.
(v. relazioni agli atti). CP_1
Del pari non è contestato il totale inadempimento del resistente anche ai propri obblighi di mantenimento verso la prole, condotta certamente indicativa di una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale da parte sua, considerata del resto l'assenza di impedimenti documentati a svolgere attività lavorativa, poiché lo stesso ha solo dedotto ma non provato di essere affetto da una patologia invalidante.
Ed invero, i giudici di legittimità (cfr. Cass. Sez. I, 17 dicembre 2009 n. 26587, conforme a Cass. Civ. n. 16593) hanno statuito che “sussiste specifica controindicazione e dunque possibilità di deroga all'affidamento condiviso, pur ritenuta ipotesi preferibile dalla l. n. 54/2006, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento e sia stato, altresì, discontinuo nell'esercizio del diritto di visita, apparendo tale comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, in quanto atto ad incidere in senso negativo sulla vita degli stessi non soltanto in senso materiale, impedendo loro di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica
pagina 3 di 6 dell'indisponibilità di tale genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita dei figli”.
Orbene, rilevato che nel caso di specie risulta provato che il resistente abbia esercitato negli anni il suo diritto- dovere di frequentazione dei figli minori in modo discontinuo ed occasionale, considerato, altresì, il sostanziale disinteresse mostrato anche sotto il profilo del loro mantenimento, il Collegio ritiene contraria agli interessi dei minori una condivisione delle scelte educative.
Per tutto quanto sopra evidenziato, deve, altresì, prevedersi che la ricorrente possa adottare tutte le decisioni, anche quelle più rilevanti che riguardano l'educazione, l'istruzione e la salute dei figli (c.d. “affidamento super esclusivo”).
Quanto alla disciplina del diritto di visita del resistente nei confronti dei figli è opportuno prevedere che in futuro,
l'eventuale ripresa degli incontri tra loro, previa valutazione del primario interesse degli stessi e ove tale richiesta sia espressamente avanzata dal padre, avvenga con l'accordo della madre ed eventualmente presso uno spazio neutro gestito dal personale dei Servizi sociali del Comune di residenza dei minori.
Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli
Va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento della prole.
Pertanto la madre, convivendo con i figli, provvederà direttamente al loro mantenimento attraverso la cura ed il sostentamento dei predetti, mentre va posto a carico del padre, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
Al riguardo, va evidenziato che la ricorrente ha chiesto che venga previsto un assegno mensile nella misura di
300,00 euro, oltre al rimborso del 50% delle spese extra assegno mentre il resistente ha manifestato la propria disponibilità a corrispondere un assegno di mantenimento mensile, comprensivo di ogni spesa, di euro 200,00.
Orbene, nella determinazione dell'assegno per il figlio, l'articolo 337 ter c.c. pone al primo posto "le attuali esigenze del figlio". Tale scelta legislativa è indice del fatto che l'assegno va in primo luogo parametrato a quelle che sono le esigenze di spesa riguardanti il figlio, effettuando una quantificazione che attualizzi tutto ciò che periodicamente, di solito in ragione di mese, occorre pagare per far fronte alle esigenze del figlio minore. Sebbene
l'assegno di mantenimento non si basi solo sulle esigenze del figlio, ma anche su tutti gli altri parametri previsti all'articolo 337 ter c.c., la scelta primaria del legislatore determina l'effetto di attribuire all'assegno di mantenimento indiretto un carattere peculiare che si può chiamare di “omnicomprensività ordinaria”. Valorizzare l'aspetto omnicomprensivo dell'assegno di mantenimento risponde ad un'esigenza non solo di utilità sociale, ma anche di sicurezza per le parti le quali non dovranno affrontare una serie infinita di richieste, rifiuti, incomprensioni, recriminazioni, a cui tante volte, spesso, si assiste laddove l'assegno di mantenimento sia non definito nel suo ammontare, ma definito solo in parte e in parte delineato con riferimento ad ambigue formule.
Nel caso di specie, per quanto riguarda le risorse economiche dei genitori, va evidenziato che la posizione del resistente non è chiara, non avendo lo stesso prodotto le certificazioni reddituali richieste ed essendosi limitato a riferire di essere disoccupato da quattro anni a causa di una malattia infettiva alla vista e di vivere grazie all'aiuto pagina 4 di 6 di parenti e amici (v. verbale di udienza del 7.3.2023). Dalla documentazione medica prodotta dal resistente, peraltro relativa agli anni 2016-2019, non emerge, tuttavia, un impedimento a svolgere attività lavorativa da parte sua (v. documentazione allegata alla memoria del 22.9.2023) e, in ogni caso, l'attestazione Isee prodotta evidenzia un reddito complessivo pari a 7.699,00 euro in relazione all'anno 2023 (v. attestazione Isee allegata alla memoria del 10.6.2024).
Quanto alla posizione economica della ricorrente la stessa ha dichiarato di non lavorare, anche al fine di dedicarsi alla cura dei figli, e di vivere insieme all'attuale compagno, di professione muratore, in un immobile di proprietà dello stesso (v. verbale di udienza del 7.3.2023).
Orbene, ritiene il Collegio che alla luce delle evidenze indicate, non potendosi, nel caso di specie, considerare l'esatta posizione reddituale del resistente, quanto alla misura del contributo da porre a suo carico per il mantenimento dei figli, nonostante l'assenza di documentazione reddituale aggiornata riferibile allo stesso, vanno, in ogni caso, considerate l'età e l'abilità al lavoro, oltre che l'assenza di impedimenti documentati a procurarsi attività lavorativa, non risultando, del resto, verosimile che il resistente sia del tutto privo di capacità patrimoniale, come emerso anche dalla documentazione Isee prodotta nella quale sono state rilevate omissioni/difformità rispetto a quanto dichiarato in relazione al profilo relativo al reddito prodotto (v. attestazione Isee agli atti).
Tanto premesso, la domanda di previsione di un assegno di mantenimento in favore dei minori merita accoglimento.
Pertanto, il Tribunale ritiene congrua all'attualità, quale somma mensile a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma omnicomprensiva di ogni spesa di € 400,00 (quattrocento/00). Tale somma dovrà essere corrisposta alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese ed automaticamente rivalutata Pt_1 annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di gennaio 2026. Il Collegio ritiene, infatti, vista l'irreperibilità di fatto del resistente e il riferito inadempimento dello stesso alle proprie obbligazioni di mantenimento, che sia opportuno determinare un contributo mensile comprensivo di ogni spesa (medica, scolastica ecc.) perché da un lato il meccanismo dei rimborsi pro-quota appare di assai difficile attuazione e perché, dall'altro lato, la madre, in caso di mancato rimborso, dovrebbe costituirsi titoli giudiziali per le diverse spese, con conseguenti inutili costi e ritardi: pare dunque opportuna una forfettizzazione delle spese, che vengono comprese nell'assegno mensile di mantenimento.
Va, altresì, previsto che la ricorrente percepisca in via esclusiva l'assegno unico e universale per la prole.
Sulla regolamentazione delle spese processuali
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, devono essere poste a carico del resistente secondo il principio di soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti,
pagina 5 di 6 richiamata la propria sentenza non definitiva n. 1515/2023 del 1.3.2024, con cui è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti, così provvede: Pe
- affida i figli minori della coppia (nato il [...]) e (nata il [...]) in via Persona_2 esclusiva alla madre disponendo che questa possa adottare, senza la necessità del consenso del padre, ogni decisione che riguarda i minori;
- dispone che gli incontri padre-figli avvengano esclusivamente in uno spazio neutro secondo le indicazioni che saranno eventualmente date dai Servizi sociali del Comune di residenza dei minori, laddove il padre ne faccia richiesta e previa valutazione della loro rispondenza agli interessi della prole;
- pone a carico di l'obbligo di versare, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a CP_1 per il mantenimento dei figli un assegno mensile comprensivo di ogni spesa di € 400,00; Parte_1
l'importo dell'assegno dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita per operai e impiegati, con prima rivalutazione a gennaio 2026;
- dispone che l'assegno unico e universale per la prole sia percepito in via esclusiva dalla madre;
- condanna a pagare a le spese di lite, che liquida in € 6.000,00 per CP_1 Parte_1 compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15 %, I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge.
Pavia, così deciso in data 8.1.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
dott.ssa Marina Bellegrandi
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