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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 5806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5806 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 25/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 26179 / 2024 vertente
TRA
, nata il [...], rappresentata e difesa dall'avv.to FUSCHINO PASQUALE Parte_1
ricorrente
E
CP_
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.11.2024 l'istante ha esposto di avere inoltrato all' onvenuto in data CP_2
31.03.2023 domanda finalizzata all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento e che, a seguito di visita medica da parte della competente Commissione medica, era stata riconosciuta invalida grave nella misura del 100%, senza il riconoscimento della prestazione reclamata;
di avere proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio dott. aveva escluso la ricorrenza di Persona_1 un quadro patologico utile al conseguimento della prestazione reclamata (assegno di invalidità civile); di avere formulato tempestivo atto di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia del dott. per ottenere Per_2 CP_ l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento delle prestazioni assistenziali oltre accessori, spese vinte.
CP_ L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 25/06/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
1 Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stata ritenuta priva del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta
(indennità di accompagnamento).
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, ella ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Premesso che nella fase di atp la difesa della ricorrente non aveva mosso alcuna osservazione alla bozza di perizia inoltrata dal Dott. detta difesa nell'atto di opposizione, nel contestare le conclusioni del ctu, Per_2 si è limitata a sostenere la sussistenza in capo alla di un quadro sanitario utile al riconoscimento del Pt_1 beneficio dell'indennità di accompagnamento, senza agganciare le differenti valutazioni proposte alle risultanze di certificazioni mediche in atti specificamente individuate. L'istante, infatti, ha apoditticamente sostenuto che la erroneità della valutazione del perito si evinceva dalla documentazione in atti, senza ulteriormente specificare tale affermazione con la necessaria individuazione delle certificazioni in atti che avrebbero, in tesi, smentito le conclusioni del perito d'ufficio. Inoltre, la proposta da parte dell'opponente di valutazioni difformi da quelle del ctu prescinde dalla disamina delle argomentazioni spese da quest'ultimo nella perizia di ufficio per esplicare le ragioni delle sue conclusioni.
La prospettazione attorea, dunque, è al limite dell'inammissibilità in quanto carente della specificazione dei motivi della contestazione che, a parere del Giudicante, deve riguardare la valutazione medica del sanitario.
Viste le contestazioni mosse deve ritenersi che nell'atto di opposizione è difettato l'esame in concreto della perizia, e non vi è sostanzialmente doglianza, ovvero denuncia del vizio in cui sarebbe incorso il CTU, dunque di uno specifico errore motivazionale.
Pertanto, il ricorso pare risolversi in una mera generica richiesta di revisione del giudizio medico legale;
la prospettazione attorea non sortisce risultati utili alla parte giacché il sanitario risulta avere adeguatamente e correttamente valutato le patologie avendo sottoposto la paziente ad un'accurata indagine obiettiva e avendo stimato l'incidenza delle patologie sul compimento degli atti quotidiani.
Pertanto, il ricorso, siccome infondato va rigettato.
La dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art.152 disp att cpc la esime dalla condanna al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 25/06/2025
IL GIUDICE
DR. Annamaria Lazzara
2
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 25/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 26179 / 2024 vertente
TRA
, nata il [...], rappresentata e difesa dall'avv.to FUSCHINO PASQUALE Parte_1
ricorrente
E
CP_
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.11.2024 l'istante ha esposto di avere inoltrato all' onvenuto in data CP_2
31.03.2023 domanda finalizzata all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento e che, a seguito di visita medica da parte della competente Commissione medica, era stata riconosciuta invalida grave nella misura del 100%, senza il riconoscimento della prestazione reclamata;
di avere proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio dott. aveva escluso la ricorrenza di Persona_1 un quadro patologico utile al conseguimento della prestazione reclamata (assegno di invalidità civile); di avere formulato tempestivo atto di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia del dott. per ottenere Per_2 CP_ l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento delle prestazioni assistenziali oltre accessori, spese vinte.
CP_ L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 25/06/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
1 Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stata ritenuta priva del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta
(indennità di accompagnamento).
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, ella ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Premesso che nella fase di atp la difesa della ricorrente non aveva mosso alcuna osservazione alla bozza di perizia inoltrata dal Dott. detta difesa nell'atto di opposizione, nel contestare le conclusioni del ctu, Per_2 si è limitata a sostenere la sussistenza in capo alla di un quadro sanitario utile al riconoscimento del Pt_1 beneficio dell'indennità di accompagnamento, senza agganciare le differenti valutazioni proposte alle risultanze di certificazioni mediche in atti specificamente individuate. L'istante, infatti, ha apoditticamente sostenuto che la erroneità della valutazione del perito si evinceva dalla documentazione in atti, senza ulteriormente specificare tale affermazione con la necessaria individuazione delle certificazioni in atti che avrebbero, in tesi, smentito le conclusioni del perito d'ufficio. Inoltre, la proposta da parte dell'opponente di valutazioni difformi da quelle del ctu prescinde dalla disamina delle argomentazioni spese da quest'ultimo nella perizia di ufficio per esplicare le ragioni delle sue conclusioni.
La prospettazione attorea, dunque, è al limite dell'inammissibilità in quanto carente della specificazione dei motivi della contestazione che, a parere del Giudicante, deve riguardare la valutazione medica del sanitario.
Viste le contestazioni mosse deve ritenersi che nell'atto di opposizione è difettato l'esame in concreto della perizia, e non vi è sostanzialmente doglianza, ovvero denuncia del vizio in cui sarebbe incorso il CTU, dunque di uno specifico errore motivazionale.
Pertanto, il ricorso pare risolversi in una mera generica richiesta di revisione del giudizio medico legale;
la prospettazione attorea non sortisce risultati utili alla parte giacché il sanitario risulta avere adeguatamente e correttamente valutato le patologie avendo sottoposto la paziente ad un'accurata indagine obiettiva e avendo stimato l'incidenza delle patologie sul compimento degli atti quotidiani.
Pertanto, il ricorso, siccome infondato va rigettato.
La dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art.152 disp att cpc la esime dalla condanna al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 25/06/2025
IL GIUDICE
DR. Annamaria Lazzara
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