Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 28/03/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 650/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO
sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice On. Dott.ssa Anna Mercuri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. 650/2019 promossa da:
con il patrocinio degli Avv. Cristiano e Goffredo Ciancamerla ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Urbino, Via Sant'Andrea 32
ATTORE
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Controparte_1
con il patrocinio dell'Avv. Enrico Bastianelli ed elettivamente domiciliata in Controparte_2
Urbino, via B. da Montefeltro n. 18 presso lo studio dell'Avv. L. Mascioli
CONVENUTA
[...]
Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
in persona del legale rappresentate pro tempore Sig. con il Controparte_4 Controparte_5 patrocinio dell'Avv. Claudio Paolo Ciamberi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Nicola Maria Ciacci, in Fano, via dell'Abbazia 1/A
TERZO CHIAMATO
pagina 1 di 20
Conclusioni:
Per parte attrice:
“piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, accertare e dichiarare che la responsabilità per i fatti di causa è imputabile esclusivamente alla condotta di guida del Sig. , nato a [...] il [...] e res.te in SENIGALLIA CP_3
– Via Cimarosa, 20 – 60019 – AN – C.F.: – e, per l'effetto, condannare la CodiceFiscale_1
corr.te in MILANO – Via Ignazio Gardella, 2 – 20149 – Controparte_6
MI – C.F. e P. IVA: – in persona del legale rapp.te pro-tempore ed il , P.IVA_1 Controparte_7 nato a [...] l'[...] e res.te in SENIGALLIA – Strada della Marina, 10/A – 60019
– AN – C.F.: – entrambi in solido con il Sig. , nato a [...]_2 CP_3
(TN) il 24/06/1983 e res.te in – Via Cimarosa, 20 – 60019 – AN – C.F.: –, a CodiceFiscale_3 risarcire il Sig. nato a [...] il [...], res.te in – Via Parte_1 CP_4
Raffaello Sanzio, 57 – 61043 – PU – C.F.: – di tutti i danni subiti e subendi CodiceFiscale_4
(tenuto conto del possibile aggravamento legato alla necrosi cefalica femorale e dei costi di cura ed assistenza futura), patrimoniali e non, in conseguenza del sinistro per cui è causa che si quantificano: in via principale nella misura di euro 1.642.886,60
(unmilioneseicentosettantaquattromilaottocentosei/60) così determinata:
A) Danno alla persona:
- danno biologico (65% - C.T.P. Pula) € 553.409,00
- personalizzazione massima in virtù dei traumi riportati e della sofferenza ed il dolore patiti e patiendi dal condurre una vita come in precedenza. Parte_1
Sentimento di inadeguatezza, ansia, inferiorità, timore per la salute, ecc. € 138.352,25
- I.T.T. giorni 110 € 21.560,00
- I.T.P al 75% giorni 120 € 17.640,00 per complessivi € 730.961,25
B) Danno patrimoniale
[...
- danno da incapacità lavorativa specifica al 100% [ reddito € 27.000,00 (V. perizia Dott.
] € 398.204,10 Per_1
- danno emergente (perdita completa dell'avviamento, perdita dell'appalto scolastico, cessazione obbligatoria dell'azienda e spese sostenute nella speranza di poter riprendere l'attività – V. perizia di stima Dott. S. € 145.310,00 Per_1
- spese per visite e cure € 24.757,25
pagina 2 di 20 - costo macchinario Vibra € 19.654,00
- spese per visite/cure/assistenza € 324.000,00 per complessivi € 911.925,35
Riepilogo: danno alla persona € 730.961,25 danno patrimoniale € 911.925,35
Totale complessivo €1.642.886,60 per i fatti per cui è causa, oltre alla rivalutazione monetaria ex art. 1284 C.C., come modificato dall'art. 17 del d.l. n. 132/2014, dalla data di proposizione della presente domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Tribunale adito, potendo quest'ultimo, laddove lo ritenesse necessario, affidarsi per taluni voci di danno ai criteri di cui all'id quod prelumque accidit e secondo equità; in via subordinata, nella misura di euro 1.479.317,35
(unmilionequattriocentosettatntanovetrecentodiciassette/35) così determinata:
A) Danno alla persona:
- danno biologico (55% - C.T.U. Badolato) € 422.553,00
- personalizzazione massima in virtù dei traumi riportati e della sofferenza ed il dolore patiti e patiendi dal condurre una vita come in precedenza. Parte_1
Sentimento di inadeguatezza, ansia, inferiorità, timore per la salute, ecc. € 105.639,00
- I.T.T. giorni 110 € 21.560,00
- I.T.P al 75% giorni 120 € 17.640,00 per complessivi € 567.392,00
B) Danno patrimoniale
[...
- danno da incapacità lavorativa specifica al 100% [ reddito € 27.000,00 (V. perizia Dott.
] € 398.204,10 Per_1
- danno emergente (perdita completa dell'avviamento, perdita dell'appalto scolastico, cessazione obbligatoria dell'azienda e spese sostenute nella speranza di poter riprendere l'attività – V. perizia di stima Dott. S. € 145.310,00 Per_1
- spese per visite e cure € 24.757,25
- costo macchinario Vibra € 19.654,00
- spese per visite/cure/assistenza € 324.000,00 per complessivi € 911.925,35
Riepilogo
pagina 3 di 20 danno alla persona € 567.392,00 danno patrimoniale € 911.925,35
Totale complessivo €1.479.317,35 per i fatti per cui è causa, oltre alla rivalutazione monetaria ex art. 1284 C.C., come modificato dall'art. 17 del d.l. n. 132/2014, dalla data di proposizione della presente domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Tribunale adito, potendo quest'ultimo, laddove lo ritenesse necessario, affidarsi per taluni voci di danno ai criteri di cui all'id quod prelumque accidit e secondo equità.
Applicando il principio della compenmsatio lucri cum damno esclusivamente agli importi liquidati a titolo di danno patrimoniale (V. tra le altre, Cass. Civ. Ord. Sez. 6 – Num. 11657 Anno 2022 – sul ricorso 31945-2019), detraendo l'importo di € 390.000,00 già percepito dal ed imputato a Parte_1 titolo di acconto/provvisionale e l'ulteriore importo percepito dall' di € 57.800,00. CP_8
Per l'eventualità che il terzo chiamato in persona del suo l.r.p.t., fosse condannato Controparte_4
in base ed in proporzione alla propria contribuzione nell'evento a rifondere l'attore per i danni a costui derivati a seguito del sinistro, voglia comunque l'Ill.mo giudicante mantenere il vincolo di solidarietà passiva tra tutti i convenuti in giudizio.
Con vittoria di spese per compenso professionale, oltre alle spese generali nella misura del 15%, I.V.A.
e C.N.A. come per legge, del presente giudizio e con liquidazione delle spese legali sino ad oggi sostenute dal per l'assistenza stragiudiziale, con distrazione a favore di questa difesa Parte_1
che si dichiara antistataria ex art. 93 C.P.C.
Con rifusione altresì delle spese per la C.T.U. e per l'assistenza del C.T.P. ”.
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettata la richiesta attorea di provvisionale, quantomeno nei confronti di parte convenuta, perché infondata, anche per le ragioni già esplicitate ed esplicitande:
A) NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda così come avanzata da nei confronti di parte convenuta. Parte_1
In ogni caso, accertare e dichiarare la condotta colposa dello stesso attore e comunque quella del terzo chiamato in causa nella causazione del sinistro, anche per le causali di cui ai Controparte_4
Ns. atti, determinando, di conseguenza, le singole responsabilità delle parti nella verificazione dell'incidente.
In ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza ovvero, in subordine, l'eccessività del danno così
pagina 4 di 20 come ex adverso richiesto.
Accertare e dichiarare l'infondatezza delle richieste attoree di riconoscimento della rivalutazione monetaria ex art. 17 D.L. 132/2014 nonché di refusione delle asserite spese per l'assistenza stragiudiziale e per l'effetto respingerle.
Accertare e dichiarare in ogni caso l'inammissibilità, la tardività e l'infondatezza degli ulteriori importi sine titulo reclamati ex adverso ai fini risarcitori rispetto alla somma indicata in citazione, sui quali in ogni caso si ribadisce di non accettare il contraddittorio.
Tenersi conto ai fini della reiezione della domanda attorea, o in subordine defalcare in ogni caso dall'eventuale denegato residuo accertando danno, gli importi percepiti dall'attore in Parte_1 conseguenza del sinistro per cui è causa, e cioè € 390.000,00 ricevuti dalla in Controparte_9
aggiunta quello ricevuto a titolo di indennizzo assicurativo su polizza n. CP_8
1/2477/77/119138912 ex adverso indicato in € 57.800,00, in aggiunta a quello ricevuto e ricevendo CP_ dall' per una somma capitalizzata alla data del 26-10-2021 pari ad € 209.645,08, il tutto per una somma complessiva di € 657.445,08, in aggiunta a quella percepita e percipienda a titolo di assegno di invalidità civile categoria INVCIV n. 07625169 nell'importo mensile ex adverso indicato di € 295,99, e quelli ricevuti/ricevendi da terzi, tutti così come maggiorati di interessi e rivalutazione dalle date dei rispettivi versamenti, ovvero i diversi, ulteriori e maggiori importi che risulteranno anche all'esito dell'espletata istruttoria.
Accertare e dichiarare comunque l'incidenza sull'entità del danno attoreo ex art. 1227 C.C. del comportamento colposo attoreo anche per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza obbligatorie.
Conseguentemente, anche per ciascuno e tutti i suddetti motivi, rigettare la domanda dell'attore, mandando in ogni caso assolte le controparti di quest'ultimo, e in ogni caso le parti convenute, da ogni eventuale ulteriore esborso e/o debenza, accertando e dichiarando che l'importo complessivo predetto ricevuto e ricevendo dall'istante di € 657.445,08, tra cui quello di € 390.000,00 versato ante causam dalla in favore dell'attore, € 209.645,08, capitalizzato alla data del 26- Controparte_1
CP_ 10-2021 , corrisposto e corrispondendo dall' ed € 57.800,00 versatogli da Controparte_11
CP_ nonché tutti gli importi a qualunque titolo ricevuti e ricevendi dallo stesso da parte dell' tra cui CP_1 quello mensile ex adverso indicato di € 295,99, dall' o da altri Enti di competenza e/o in virtù di polizze infortuni private in conseguenza dell'evento per cui è processo, così come rivalutati e maggiorati di interessi dalle date dei singoli pagamenti, sono ampiamente satisfattivi di ogni danno riportato dal nell'occorso ed imputabile alle controparti di quest'ultimo. Parte_1
Rigettare le conclusioni del nelle parti sfavorevoli a parte convenuta. Controparte_4
In ogni caso, previo accertamento delle responsabilità delle parti, condannare il terzo chiamato pagina 5 di 20 in persona del suo l.r.p.t., in via di garanzia e/o rivalsa e/o regresso e/o manleva, a Controparte_4 rimborsare alla in persona del suo l.r.p.t., le somme da quest'ultima già Controparte_1 versate in misura superiore alla quota di colpa di parte convenuta nell'evento. CP_3
B) IN VIA SUBORDINATA, salvo gravame: In ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza ovvero, in subordine, l'eccessività del danno così come ex adverso richiesto.
Accertare e dichiarare l'infondatezza delle richieste attoree di riconoscimento della rivalutazione monetaria ex art. 17 D.L. 132/2014 nonché di refusione delle asserite spese per l'assistenza stragiudiziale e per l'effetto respingerle.
Accertare e dichiarare in ogni caso l'inammissibilità, la tardività e l'infondatezza degli ulteriori importi sine titulo reclamati ex adverso ai fini risarcitori rispetto alla somma indicata in citazione, sui quali in ogni caso si ribadisce di non accettare il contraddittorio.
Tenersi conto ai fini della reiezione della domanda attorea, o in subordine defalcare in ogni caso dall'eventuale denegato residuo accertando danno, gli importi percepiti dall'attore in Parte_1 conseguenza del sinistro per cui è causa, e cioè € 390.000,00 ricevuti dalla in Controparte_9
aggiunta quello ricevuto a titolo di indennizzo assicurativo su polizza n. CP_8
1/2477/77/119138912 ex adverso indicato in € 57.800,00, in aggiunta a quello ricevuto e ricevendo CP_ dall' per una somma capitalizzata alla data del 26-10-2021 pari ad € 209.645,08, il tutto per una somma complessiva di € 657.445,08, in aggiunta a quella percepita e percipienda a titolo di assegno di invalidità civile categoria INVCIV n. 07625169 nell'importo mensile ex adverso indicato di € 295,99, e quelli ricevuti/ricevendi da terzi, tutti così come maggiorati di interessi e rivalutazione dalle date dei rispettivi versamenti, ovvero i diversi, ulteriori e maggiori importi che risulteranno anche all'esito dell'espletata istruttoria.
Anche per le ragioni di cui sopra, liquidare all'attore l'ulteriore minore importo che risulterà di giustizia e comunque non superiore a quanto emerso in sede di CTU, previo abbattimento del danno in proporzione, anche ex art. 1227 C.C., alla percentuale di responsabilità ascrivibile al comportamento colposo, sia nella verificazione del sinistro che sull'entità delle conseguenze da esso derivate, anche per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza obbligatorie, dello stesso e ciò tenuto Parte_1 conto e detratto poi l'importo complessivo predetto ricevuto e ricevendo dall'istante di € 657.445,08, tra cui quello di € 390.000,00 versato ante causam dalla in favore Controparte_1 dell'attore, € 209.645,08, capitalizzato alla data del 26-10-2021, corrisposto e corrispondendo CP_ dall' ed € 57.800,00 versatogli da nonché tutti gli importi a qualunque Controparte_11
CP_ titolo ricevuti e ricevendi dallo stesso da parte dell' tra cui quello mensile ex adverso indicato di € CP_1 295,99, dall' o da altri Enti di competenza e/o in virtù di polizze infortuni private in conseguenza pagina 6 di 20 dell'evento per cui è processo, così come rivalutati e maggiorati di interessi dalle date dei singoli pagamenti
In ognuno ed in tutti i casi di cui sopra, condannare il terzo chiamato in persona del Controparte_4 suo l.r.p.t., a rifondere direttamente l'attore del denegato eventuale ulteriore danno liquidato in sentenza e in ogni caso a rimborsare e tenere indenne, in via di garanzia e/o regresso e/o manleva e/o rivalsa, la in persona del suo l.r.p.t., di quanto da quest'ultima già Controparte_1 versato e degli eventuali ulteriori esborsi a cui quest'ultima fosse in via denegata condannata in favore dell'attore in forza dell'emananda sentenza, il tutto anche in misura superiore rispetto alla denegata quota di colpa di parte convenuta , in virtù della responsabilità solidale ex art. 2055 CP_3
C.C. nell'evento, e ciò tenuto conto dei versamenti già dalla effettuati. Controparte_9
C) in tutti i casi con vittoria, o in subordine quantomeno con compensazione, di spese, competenze professionali giudiziali e spese generali al 15%;”.
Per il terzo chiamato
“Voglia l' Ill.mo Tribunale di Urbino adito:
NEL MERITO rigettare tutte le domande ex adverso formulate nei confronti del agli poiché infondate in CP_13 fatto e in diritto, nell' an e nel quantum debeatur, per tutti i motivi esposti in narrativa d atti e a verbale.
IN VIA SUBORDINATA
In via gradata, e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna del CP_4
limitare l'accoglimento delle domande ex adverso formulate secondo quanto emerso
[...] dall'istruttoria, tenuto conto del grado di responsabilità, anche concorsuale, che risulterà accertato in corso di causa in capo a tutti i soggetti coinvolti (compreso l'attore) anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. e detratti, in ogni caso, dal valore del danno, gli importi eventualmente ricevuti dall'attore da , CP_12
CP_1 e/o da altri Entie/o in conseguenza del sinistro e delle lesioni subite. CP_1
Con il favore delle spese processuali.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione depositato l'08 Ottobre 2019, ha adito l'Intestato Tribunale Parte_1
per sentirsi accertare la responsabilità della convenuta compagnia assicurativa in ordine al sinistro avvenuto a suo danno, con condanna degli stessi al risarcimento dei danni patrimoniali e non, conseguenti allo stesso.
pagina 7 di 20 In particolare, l'attore riferiva che in data 27 Maggio 2017, in mentre percorreva alla CP_4 guida dell'autovettura Fiat Panda – Tg BZ578602 via Mameli con direzione Pergola, veniva travolto all'altezza dell'incrocio con Via Rossini dall'autoveicolo Fiat Ducato – Tg AX665MM – di proprietà del Sig. e condotto dal Sig. che, non concedendo la precedenza, non si Persona_2 CP_3
arrestava al segnale di Stop ivi esistente, speronando la Panda da lui condotta.
L'attore in seguito al sinistro veniva trasportato in eliambulanza presso l'Ospedale Regionale di
Torrette di Ancona, riportando numerose lesioni e traumi. L'attore riferiva che questi avevano causato danni non solo fisici, ma anche morali ed esistenziali, con successiva incapacità lavorativa e definitiva chiusura dell'azienda artigiana di cui era titolare (“forno a legna Antichi Sapori”), generando gravi difficoltà economiche per assenza di reddito. L'attore riferiva inoltre che, anche nel procedimento penale aperto dalla Procura della Repubblica di Urbino a carico del convenuto, il CT del PM aveva riconosciuto l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro, con contestazione di alcune violazioni del codice della strada.
Sebbene la stessa convenuta avesse valutato e poi liquidato il Controparte_1 risarcimento del danno subito dall'attore per complessivi Euro 390.000,00, ritenendo tali somme non sufficienti a compensare i danni subiti, l'attore agiva in tal sede per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non, nella misura di danno patrimoniale per incapacità lavorativa, danno emergente per cessazione dell'attività, spese mediche, per un totale di Euro 943.845,35 e danno non patrimoniale, nelle voci di danno biologico per Euro 553.409,00, personalizzazione massima per Euro 138.352,25,
ITT per giorni 110 per Euro 21.560,00 e ITP al 75% per giorni 120 per Euro 17.640,00.
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale chiedeva il rigetto Controparte_1
della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, chiamando in causa il Controparte_4
In particolare, la convenuta esponeva che la segnaletica stradale orizzontale nel luogo del sinistro era carente ed irregolare, con ciò deducendo una corresponsabilità in capo al Infatti, CP_4
mentre la linea di arresto era inesistente, il cartello verticale dello STOP, oltre che poco visibile, era posto ad una distanza non conforme alle norme in materia di circolazione stradale, con ciò generando nel conducente la legittima convinzione di procedere nella prosecuzione naturale della strada di CP_3 provenienza, senza la cognizione dell'obbligo di precedenza. Ciò era confermato dall'avvenuta apposizione della segnaletica orizzontale poco tempo dopo il sinistro, a ragione della corresponsabilità del in ordine al sinistro. CP_4
Inoltre, la convenuta deduceva una corresponsabilità da parte dell'attore ai sensi dell'art. 1227
c.c., in quanto lo stesso, oltre a non procedere ad una velocità adeguata e quindi non conforme all'art. 143 del CdS, non indossava la cintura al momento del sinistro. Da ultimo, la convenuta contestava la pagina 8 di 20 quantificazione del danno patrimoniale e non, richiesto dall'attore in quanto non provato, chiedendo altresì la compensazione con quanto allo stesso già pervenuto a titolo di risarcimento, nonché di quanto
CP_1 percepito da e . CP_12
Si costituiva altresì in giudizio il terzo chiamato il quale chiedeva il rigetto Controparte_4
della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. Oltre ad associarsi alla difesa di
[...] in ordine all'infondatezza del danno ed alla responsabilità del sinistro in capo allo Controparte_1 stesso danneggiato, contestava l'assenza e la non conformità della segnaletica stradale sul luogo del sinistro. In tal senso, deduceva le riflessioni del CT del PM nel procedimento penale, il quale l'aveva ritenuto corretta e sufficiente.
Nel corso del giudizio, non si sono costituiti e . CP_3 Controparte_7
La causa, istruita documentalmente, con escussione testimoniale ed espletamento della CTU medico legale, veniva rimessa in decisione all'udienza del 24 Marzo 2023, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda merita accoglimento per i motivi che ci si appresta ad enunciare.
In relazione alla responsabilità dei convenuti in ordine alla causazione del sinistro, può dirsi raggiunta la prova, in base ai verbali di accertamento allegati al fascicolo ed in base alle dichiarazioni dell'Ing. , sentito all'udienza del 30 settembre 2022. Testimone_1
In primo luogo, si osserva che, prima della Riforma Cartabia, la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. emessa nei confronti dell'odierno convenuto, benchè non avente efficacia di giudicato e quindi valore di piena prova, poteva assumere comunque valore di prova cd “atipica”, utile alla ricostruzione del quadro probatorio. A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 25 del decreto legislativo
10 ottobre 2022 , n. 150, riforma Cartabia del processo penale, l'articolo 445, comma 1-bis, c.p.p., introdotto da tale normativa, prevede che “la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile.”
Ciò detto, la lettera della norma non esclude l'acquisizione della prova formata nel procedimento penale all'interno del giudizio civile.
Poiché nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività
pagina 9 di 20 tipologica dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento prove c.d. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove, come nel caso in esame, della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie;
in tal caso non si può ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse.
Come enunciato dalla recente pronuncia della giurisprudenza della cassazione, in un caso analogo al caso di specie, “la prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare” (Cass., 28 febbraio 2023, n. 5947).
Del resto, l'elencazione delle prove nel processo civile non è tassativa ma devono ritenersi sempre ammissibili le prove atipiche attraverso lo strumento della produzione documentale, quali quelle già acquisite in un processo penale e la cui efficacia probatoria è quella di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o di argomenti di prova. Proprio per tale ragione trovano ammissibilità nell'azione risarcitoria in sede civile come prove atipiche, liberamente valutabili dal giudice, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal Tribunale Penale e le perizie.
In particolare, dalla perizia depositata dall'Ing. nel Procedimento penale RGNR Tes_1
672/2017 (allegata all'atto di citazione ed alla comparsa di costituzione della convenuta), il CTP conclude che “l'incidente di che indagine ebbe origine in via esclusiva dal comportamento del Sig.
. Questi, nell'effettuare una manovra di immissione su strada prioritaria, che l'avrebbe CP_3
costretto ad una prolungata occupazione spazio-temporale della carreggiata, considerata la conformazione dell'intersezione, omise di fermarsi e cedere la precedenza all'autovettura concotta dal
(art. 145/5° del C.d.S. “i conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza Parte_1 della striscia d'arresto, prima di immettersi nell'intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità competente…). Per le stesse ragioni paiono violati i disposti di cui all'art. 145/1° Cd.s. (i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti).
Non rappresenta a parere dello scrivente un'esimente neppure la mancanza di linea di arresto in pagina 10 di 20 prossimità della segnaletica verticale di STOP, giacchè l'indagato era, a parere dello scrivente, comunque tenuto ad arrestarsi prima di occupare l'intersezione. I calcoli eseguiti hanno consentito di determinare che questi non arrestò il proprio veicolo, giungendo all'impatto di una velocità di almeno
36 Km/h, il che corrisponde ad una velocità di andatura di marcia di circa 40 Km/h. Vieppiù che, considerata l'andatura tenuta dall'indagato, appare assai probabile che questi abbia violato anche i disposti dell'art. 142 comma 2° del C.d.s., giacchè sul tratto di strada vigeva il limite di 30 Km/h.”
Il CT è stato escusso a testimoniare in tale sede all'udienza del 30 settembre 2022. Il teste ha dichiarato che: “è vero che l'indagato all'epoca ha omesso di dare la precedenza alla parte offesa.”
La responsabilità del convenuto in ordine al sinistro è comunque confermata dal Verbale di accertamento della polizia di Stato, che ha riconosciuto che lo non si sia avveduto della CP_3 segnaletica stradale verticale che indicavano la precedenza spettante all'attore. Allo stesso sono inoltre stati successivamente contestati più illeciti amministrativi ovvero la violazione dell'art. 145/1°, 145/5°
e dell'art. 141/3° del codice della strada in occasione del sinistro per cui è causa.
Per quanto riguarda invece la concausalità dei comportamenti del danneggiato e del CP_4
si osserva quanto segue.
[...]
In ordine alla corresponsabilità dell'attore ex art. 1227 c.c., la convenuta ha dedotto che lo stesso non indossava la cintura al momento del sinistro e che lo stesso manteneva una posizione ed una velocità non conforme al CdS.
In primo luogo, è stato dimostrato per tabulas e tramite escussioni testimoniali che il conducente indossava la cintura al momento del sinistro. Infatti. Il teste , vigile del Testimone_2 fuoco intervenuto sul luogo dell'incidente, sentito all'udienza del 13 luglio 2021 ha riferito che “al mio arrivo era presente il medico che stava reggendo il collo del Sig. in attesa del collare Parte_1
cervicale e siamo stati avvisati che potevano esservi lesioni al bacino. Prima di iniziare la mia attività mi sono accorto che il indossava la cintura e ho chiesto che fosse liberato. […] La cintura Parte_1 ci avrebbe impedito di adagiare il sul carrello spinale ed estrarlo dalla vettura.” Parte_1
Per quanto concerne invece la non corretta posizione di transito e della eccessiva velocità, il CT del procedimento penale ha riferito che “la posizione dell'urto indica che anch'egli, nell'approssimarsi alla curva volgente a sinistra per la direzione tenuta, non teneva strettamente la destra nella corsia.
Anche in questo caso tuttavia ciò non ebbe nesso causale con il sinistro, giacchè, anche qualora si fosse tenuto sulla destra l'impatto si sarebbe concretizzato.” Tale circostanza è stata confermata anche in sede di escussione testimoniale all'udienza del 30 settembre 2022, per cui “riguardando l'allegato n.
1 della mia relazione sembra di poter dire che il non mantenesse rigorosamente la destra.” Parte_1
Mentre con riferimento alla velocità di andatura del mezzo del danneggiato è dato leggere che pagina 11 di 20 “Relativamente alla velocità tenuta, il calcolo eseguito ha consentito di determinare che questa fosse all'interno dei limiti vigenti sul tratto di strada, che in mancanza di specifica segnaletica, nel centro abitato del Comune di è 50 Km/h.” CP_4
Quindi mentre non può rimproverarsi al danneggiato di non aver indossato la cintura di sicurezza o di aver mantenuto una velocità di crociera elevata, ma di aver tenuto una posizione di crociera non corretta secondo le norme sulla circolazione stradale. Nonostante questo, questa condotta non ha avuto esito determinante nel sinistro, giacchè dalla documentazione peritale allegata al fascicolo emerge che, anche se il danneggiato avesse tenuto la posizione corretta, il sinistro si sarebbe egualmente verificato in termini causali. Ciò esclude un concorso di responsabilità del danneggiato in termini di causalità ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c.
Per quanto concerne il secondo comma della disposizione esaminata, questa disciplina i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza;
la norma è espressione di un principio generale dell'ordinamento in base al quale ogni qual volta si provi che in base ad un giudizio meramente ipotetico e non causale che il danno prodottosi non rappresenta una perdita patrimoniale per il creditore o per il danneggiato (art. 2056 c.c. comma 1) o perché poteva evitarla usando l'ordinaria diligenza (art. 1227 comma 2). Quindi, mentre il primo comma ex art. 1227 c.c. perimetra l'area del risarcibile attraverso il cd. concorso del danneggiato, in termini di causalità del fatto e di “evento dannoso”, il secondo comma attiene all'individuazione di quei danni che il danneggiato stesso avrebbe potuto evitare adoperandosi con l'ordinaria diligenza, in termini di causalità giuridica e quindi di
“conseguenze dannose ulteriori”
Ciò detto, nel caso di specie, già escluso il concorso del danneggiato in termini di causalità materiale per quanto concerne l'analisi della sequenza temporale relativa alla produzione dell'evento dannoso, non vi sono ulteriori elementi dai quali dedurre, attraverso un giudizio ipotetico e controfattuale, eventuali comportamenti non diligenti dello stesso relativi alla produzione delle conseguenze dannose successive al danno evento.
Quanto invece, alla contestata corresponsabilità del dall'istruttoria è emerso Controparte_4
che la segnaletica stradale orizzontale non fosse completamente visibile al momento del sinistro, mentre quella verticale fosse in una posizione non conforme alle prescrizioni del C.d.S.
In particolare, nella relazione del CT del PM è dato leggere a pag. 21 che “l'art. 40 (del C.d.S., che prevede che i segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare la circolazione, per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni od utili indicazioni per particolari comportamenti da seguire. Una striscia trasversale continua indica il limite prima del quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni semaforiche o il segnale di “fermarsi e dare pagina 12 di 20 precedenza”…) fornisce ulteriore indicazione al dove il generico conducente debba arrestarsi, ovvero prima della linea di arresto. Nella fattispecie di studio si è detto che era totalmente scomparsa la linea di arresto, tant'è che all'indagato non fu elevata sanzione per la violazione dell'art. 145 comma 5°, ma solamente la più generica infrazione del 145 comma 1°. I verbalizzanti stabilirono pertanto che certamente il non fu prudente in corrispondenza dell'intersezione, ma nulla ritennero di CP_3
eccepire in merito alla violazione del comma 5° dello stesso articolo.”
La circostanza che la segnaletica orizzontale non fosse visibile agli utenti stradali è confermata dal teste vice ispettore di Polizia di Stato in servizio alla Questura di Pesaro, che, Testimone_3 sentito all'udienza del 10 Giugno 2022, ha riferito che “la segnaletica verticale era ben visibile anche se posizionata non come da codice della strada in prossimità dell'intersezione, ma si trovava qualche metro prima;
la segnaletica orizzontale invece (linea di arresto) era mancante. […] ricordo di essere transitato qualche tempo dopo e ho notato la presenza della segnaletica orizzontale”. Anche dalla relazione dell'incidente redatta dalla Polizia stradale, è dato evincere la presenza del segnale verticale di Stop, ma non è stata riferita alcuna presenza di segnaletica orizzontale.
Sebbene questo possa avere un'evidente efficacia concausale rispetto al comportamento negligente tenuto dal convenuto tenuto conto che la conformazione del luogo del sinistro, CP_3 potrebbe ingenerare negli utenti stradali percorrenti la strada di provenienza del convenuto l'assenza di un obbligo di precedenza (rif. Testimonianza “soprattutto per chi scende da via Testimone_3
Rossini potrebbe apparire il naturale prosieguo della strada, per intenderci il veicolo che scendeva al momento del sinistro era quello condotto dal Sig. ), ciò non determina il venir meno della CP_3
responsabilità del convenuto.
Infatti, la presenza di un segnale verticale di fermarsi e dare precedenza indica ai conducenti l'obbligo di fermarsi ai sensi dell'art. 107 del C.d.S.. quindi, benchè lo stesso debba essere accompagnato dal segnale orizzontale, ciò non ne esime la forza operativa, dovendo indurre gli utenti della strada a fermarsi comunque entro un certo limite. Nel caso di specie, il segnale verticale, anche se arretrato, era ben presente e visibile, di talchè non può non ritenersi negligente il comportamento del convenuto. Dal rapporto della Polizia Stradale, nella descrizione della dinamica è dato leggere “il veicolo A (guidato da , giunto in prossimità dell'intersezione, si immetteva sulla via Mameli CP_3 senza rispettare l'obbligo di arresto imposto dalla segnaletica verticale di “STOP”, pertanto entrava in collisione in modo frontale con il veicolo B (guidato da . Dalle dichiarazioni rilasciate Parte_1
emerge che, il Sig. non ha notato la presenza della segnaletica stradale di STOP. Si precisa che, CP_3 la via Rossini interseca la via Mameli nel punto in cui quest'ultima effettua una curva destrorsa, tanto che “apparentemente”, al conducente che percorre via Rossini, la via Mameli potrebbe sembrare il pagina 13 di 20 suo naturale proseguo, senza rendersi conto che invece sta affrontando una intersezione stradale, in considerazione anche della mancanza della segnaletica orizzontale della linea di arresto, in prossimità dell'intersezione.”
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, deve riconoscersi la corresponsabilità del convenuto e del terzo chiamato nella causazione del sinistro: il primo per non CP_3 Controparte_4 aver osservato l'obbligo di precedenza posto dalla segnaletica verticale, il secondo, che se avesse posto in essere correttamente la segnaletica orizzontale della linea di arresto avrebbe verosimilmente prevenuto il sinistro aumentando la possibilità del di arrestarsi, per non aver adeguatamente CP_3
adempiuto al proprio obbligo di manutenzione della strada.
L'analisi fattuale fin qui compiuta, vista la domanda di graduazione di responsabilità avanzata dalla convenuta, tenuto conto dell'istruzione probatoria come sopra richiamata, che ha evidenziato il concorso dell'ente comunale nella causazione del sinistro, tramite la parziale assenza della segnaletica, ed il comportamento negligente del conducente , implica il riconoscimento della responsabilità CP_3
del primo nella misura del 25% e del secondo nella misura del 75%.
Fornita la prova del danno evento, e del nesso causale, si ritiene che sia stata fornita la prova anche del danno conseguenza, nelle voci e nella misura che di seguito si andranno ad esporre.
L'obbligazione risarcitoria, a prescindere dalla sussunzione nel dato normativo dell'art. 2043
c.c. o nel disposto delle fattispecie c.d. speciali, nel nostro ordinamento ha natura esclusivamente compensativa e non punitiva e sorge allorché si configurino diversi elementi, ossia la condotta commissiva od omissiva del danneggiante, l'elemento soggettivo del dolo o della colpa, il danno ed il nesso eziologico fra la condotta ed il pregiudizio subito. La dottrina e la giurisprudenza concordano sulla necessità di distinguere due forme di danno: da un lato, il c.d. danno evento, ossia l'evento dannoso, inteso come lesione di un bene giuridico tutelato dal nostro ordinamento;
dall'altro, il c.d. danno conseguenza, ossia il pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale materialmente subito dal soggetto danneggiato, inteso come danno emergente o lucro cessante (art. 1223 c.c.), che consegue appunto dal c.d. danno evento e che è l'unico che – salva la possibilità, allo stato largamente disconosciuta nel nostro ordinamento, di una forma di responsabilità in re ipsa – può essere risarcito.
Nel caso di specie, l'espletata CTU ha consentito di verificare la presenza di danno non patrimoniale e patrimoniale come segue.
La CTU dott.ssa , in conseguenza del sinistro, ha riconosciuto in capo al Persona_3 danneggiato: “Esiti di trauma craniofacciale con ferita l.c., anamnestico stato commotivo e frattura della base del setto nasale. Esiti di grave e complesso trauma fratturativo del bacino e dell'anca destra
(frattura pluriframmentaria complessa dell'acetabolo con dislocazione posteriore della testa femorale,
pagina 14 di 20 frattura modicamente scomposta della branca ischio-pubica destra) già sottoposta a sintesi chirurgica con placche e viti in situ, a tutt'oggi con residua limitazione articolare dell'anca destra (blocco sub- totale dei movimenti di intra-rotazione e adduzione) in arto globalmente ipostenico ed ipotono-trofico con dolore diffuso tipo neurologico in copertuta analgesica continuativa, in quadro di paralisi completa dello SPE e parziale dello SPI con piede cadente e andatura steppante (uso suppletivo di molla di e tutori antibrachiali); Residua toracodinia in esiti di trauma toracico chiuso con CP_14
reperto Rx di interruzione della marginale ossea posteriore del manubrio sternale e fratture costali plurime bilaterali (a destra frattura dell'arco anteriore delle prime cinque coste, a sinistra frattura dell'arco anteriore delle coste III, IV, V); Disturbo cronico dell'adattamento con ansia ed umore depresso, di discreta entità; Episodio anamnestico di gonalgia sinistra sopravvenuto a distanza di un anno dal trauma, all'epoca trattata e risolta in sede specialistica, ad oggi in ginocchio stabile e in assenza di concrete algo-limitazioni articolari.” Sulla scorta di tali valutazioni medico-legali, della documentazione esaminata, del quadro lesivo all'esordio, della durata della malattia traumatica e delle cure praticate, ha riconosciuto un “periodo di inabilità temporanea assoluta quantificabile in 110 giorni, cui ha fatto seguito una inabilità parziale al 75% di ulteriori 120 giorni, al cui termine subentrava la consolidazione dei postumi permanenti non più migliorabili, come di seguito valutati.
Per quanto attiene alla necessità di assistenza, è evidente che, durante la prima fase post-traumatica, nell'intervallo tra i due periodi di ospedalizzazione (dal 27.05 al 23.06.2017 presso l'ospedale di
Ancona e poi presso il dipartimento di Riabilitazione dell'Ospedale di Fossombrone dal 18.08 al
12.09.2017), in ragione delle sequele chirurgiche ancora in fase acuta, il P. non era in grado di autogestirsi ed è verosimile che abbia necessitato di aiuto di terzi fino al momento del secondo ricovero (18.08.2017), avendo poi riacquisito una sufficiente autonomia funzionale e deambulatoria dopo la riabilitazione, tant'é che al momento della seconda dimissione, in data 12.09.2017, si segnalava: “Deambula autonomamente con un bastone canadese e molla di . Sale e scende le CP_14 scale con appoggio e supervisione…”.Nello stesso periodo, in fase post-traumatica precoce
(parallelamente alla durata della assoluta inabilità) è ipotizzabile un grado elevato di sofferenza psico-fisica in ragione della drammaticità del quadro lesivo all'esordio e delle gravi sequele traumatiche e chirurgiche;
in epoca successiva (parallelamente al periodo di inabilità parziale) il grado di sofferenza potrebbe essersi assestato a livelli sensibilmente inferiori (e comunque mediamente elevati), come tuttora in atto.” Alla luce del quadro esitale, “tenuto conto delle singole componenti dannose e valutato tutto il complesso menomativo nella sua interezza, la stima del danno può equamente assestarsi su un valore complessivo del 55%. Il medesimo complesso dannoso, con particolare riguardo per le sequele post-chirurgiche e per il deficit neurologico a carico dell'arto pagina 15 di 20 inferiore destro, incide in termini di sofferenza psico-fisica a tutt'oggi con un grado mediamente elevato”.
In relazione al danno da perdita di capacità lavorativa, la CTU ha riferito che: “Le notizie anamnestiche apprese in questa sede non si discostano dalla realtà dei fatti, essendo cosa nota che l'arte della panetteria prevede compiti e mansioni operative che si svolgono soprattutto in piedi, talvolta anche in sovraccarico, con ritmi di lavoro per lo più serrati, con rapidità di gesti e prontezza di movimenti: fattori tutti che, di per sé, comportano continuo dinamismo ed efficienza funzionale.
Pertanto, considerate le peculiari operatività che entrano in gioco nella routine del lavoro di cui si tratta, è evidente che, allo stato, il non può essere ritenuto idoneo alla conduzione attiva Parte_1
della panetteria.
Per altra ipotesi, il P. potrebbe ancora svolgere compiti direttivi occupandosi della gestione organizzativa e della supervisione del lavoro. Va però ricordato che il P. ha dichiarato di aver chiuso la sua attività dopo il sinistro. Riguardo poi alla perdita di chances occupazionali, il sig. è Parte_1
un soggetto di 52 anni, con scolarità di basso livello (possiede solo la licenza di scuola media inferiore e un attestato di esperto forestale). Per quanto ci è noto dall'anamnesi lavorativa, in passato, prima di lavorare come panettiere, aveva lavorato come operaio svolgendo attività manuali e mansioni di tipo c.d.. “pesante” che oggi, in ragione della ridotta efficienza funzionale dell'arto traumatizzato, non sarebbe più in grado di svolgere in modo proficuo. Pertanto, si può affermare che le chances occupazionali negli ambiti lavorativi finora praticati sono, di fatto, estremamente ridotte o persino abolite.”
In merito al danno patrimoniale, la CTU ha riconosciuto la risarcibilità delle spese sanitarie che risultano versate in atti (documenti n. 56.1, 57.2, 56.3, 56.4, 56.5, 56.6, 84, 114 e 118), in quanto spese cronologicamente compatibili con la lesività ed il decorso clinico documentato nel sinistro de quo, sostanzialmente congrue e giustificate alle cure di cui si tratta.
Applicando le tabelle del Tribunale di Milano 2024, ora vigenti, tenuto conto che all'epoca del sinistro il danneggiato aveva 49 anni, con il 55% di invalidità permanente, e dei parametri di invalidità permanente e temporanea (“periodo di inabilità temporanea assoluta quantificabile in 110 giorni, cui ha fatto seguito una inabilità parziale al 75% di ulteriori 120 giorni”), il danno non patrimoniale risarcibile ammonta ad Euro 497.890,00. Mentre il totale del danno biologico temporaneo ammonta ad
Euro 23.000,00.
Nel danno patrimoniale invece devono essere considerate le spese mediche per Euro 24.757,25.
Per quanto concerne il danno da perdita di capacità lavorativa si osserva quanto segue.
La capacità lavorativa generica rientra nell'alveo della valutazione dell'aspetto biologico del pagina 16 di 20 danneggiato. Tale aspetto non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia, in quanto modo di essere del soggetto, in una menomazione all'efficienza psicofisica (Cass. N. 1816 del 25 agosto 2014) e il danno va valutato unitariamente, in termini di cinestesi lavorativa. La nozione di capacità lavorativa generica fu elaborata dalla giurisprudenza in un'epoca in cui il danno biologico non aveva cittadinanza nell'ordinamento e l'unico danno ritenuto risarcibile era quello patrimoniale. Una volta emersa la nozione di danno biologico, l'utilità della categoria è venuta meno, considerato che la sussistenza di un danno alla salute legittima il leso a domandare il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali a detta lesione connessi, nessuno escluso. L'evento lesivo può incidere in vari modi sull'attività di lavoro dell'infortunato. Nella variabilità delle fattispecie applicative, la giurisprudenza ha analizzato l'ipotesi in cui la vittima abbia perso in tutto o in parte il proprio reddito e quello in cui la vittima abbia perso il lavoro ma possa svolgerne altri, compatibili con la propria formazione professionale;
mentre nel primo caso il danneggiato non è né al momento né in futuro in grado di produrre reddito e quindi occorre liquidare il danno patrimoniale da lucro cessante, nel secondo caso il danno patrimoniale va liquidato tenendo conto sia del periodo di inoccupazione che della differenza (ove sussistente) tra reddito perduto e presumibile reddito futuro.
Va pertanto escluso che il danno da incapacità lavorativa generica non attenga mai alla produzione del reddito e si sostanzi sempre e comunque in una menomazione dell'integrità psicofisica risarcibile quale danno biologico, costituendo una lesione di un'attitudine o di un modo di essere del soggetto ( cfr. Cass., 16/1/2013, n. 908 ).
Il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica è viceversa generalmente ricondotto nell'ambito non già del danno biologico bensì del danno patrimoniale. L'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (v. Cass., 25/8/2006, n. 18489, Cass., 8/8/2007, n. 17397, e Cass.,
21/4/2010, n. 9444).
In quest'ultimo caso, al danneggiato vanno risarciti non solo i danni patrimoniali subiti in ragione dalla derivata incapacità di continuare ad esercitare l'attività lavorativa prestata all'epoca del verificarsi del medesimo (danni da incapacità lavorativa specifica), ma anche gli eventuali danni patrimoniali ulteriori, derivanti dalla perdita o dalla riduzione della capacità lavorativa generica, allorquando il grado di invalidità, affettante il danneggiato non consenta al medesimo la possibilità di attendere (anche) ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, idonei alla produzione di fonti di reddito.
pagina 17 di 20 La lesione della capacità lavorativa generica, consistente nella idoneità a svolgere un lavoro anche diverso dal proprio ma confacente alle proprie attitudini, può invero costituire anche un danno patrimoniale, non ricompreso nel danno biologico, la cui sussistenza va accertata caso per caso dal giudice di merito, il quale non può escluderlo per il solo fatto che le lesioni patite dalla vittima abbiano inciso o meno sulla sua capacità lavorativa specifica (cfr. Cass., 16/1/2013, n. 908).
Nel caso di danno cd. macropermanente rimane invero integrata la lesione non solo di un'attitudine o di un modo di essere del soggetto danneggiato rientrante nell'aspetto ( o voce ) del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, sicché la relativa liquidazione non può essere pertanto in questo ricompreso ( v. Cass., 27/10/2015, n. 21782; Cass., 12/6/2015, n. 12211 ) ma anche sotto il
(differente) profilo dell'eventuale ulteriore danno patrimoniale derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, in quanto per la sua entità l'invalidità non consente al danneggiato la possibilità di attendere ( anche ) ad altri lavori confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali ed idonei alla produzione di fonti di reddito, oltre a quello specificamente prestato al momento del sinistro. La sua attribuzione, secondo la giurisprudenza, “se dal giudice del merito riconosciuta come dovuta non realizza invero duplicazione alcuna nemmeno in presenza del riconoscimento e liquidazione del danno da incapacità lavorativa specifica, il quale attiene invero a1risarcimento del diverso pregiudizio che al danneggiato consegua in relazione al differente aspetto dell'impossibilità di attendere alla specifica attività lavorativa in essere al momento del sinistro ( v. Cass., 12/6/2015, n.
12211 ). Si tratta, in quest'ultima ipotesi, di un aspetto del danno da lucro cessante ( cfr. Cass.,
13/7/2011, n. 15385 ) di cui si compendia la categoria generale del danno patrimoniale, concernente la capacità di produzione di reddito futuro, o, più precisamente, della perdita di chance, da questa
Corte intesa quale entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un risarcibile danno da considerarsi non già futuro ( nel qual senso v. peraltro, da ultimo,
Cass., 12/2/2015, n. 2737; Cass., 17/4/2008, n. 10111 ) bensì danno certo ed attuale in proiezione futura ( nella specie, ad esempio la perdita di un'occasione favorevole di prestare altro e diverso lavoro confacente alle attitudini e condizioni personali ed ambientali del danneggiato idoneo alla produzione di fonte di reddito”.
Pertanto, tenuto conto delle conclusioni della CTU, ovvero della ridottissima se non inesistente capacità lavorativa rimanente in capo al danneggiato (che si può stimare equitativamente nella misura del 85%), e del reddito prodotto dal danneggiato nella sua attività lavorativa prima della sua definitiva chiusura (doc. dichiarazione dei redditi anno 2015), il danno da incapacità lavorativa specifica
(utilizzando la retribuzione media annuale, circa 9.000 Euro, della categoria di pertinenza, e da coefficienti di capitalizzazione delle rendite previdenziali/assistenziali corrispondenti all'età della pagina 18 di 20 vittima al momento del sinistro, ovvero 49 anni, moltiplicato per il coefficiente di capitalizzazione rispetto all'età lavorativa (18,75), moltiplicato per la percentuale di incapacità lavorativa ridotto dello scarto tra vita fisica e lavorativa nella misura del 25%) ammonta ad Euro 107.578,125.
L'importo risultante dalla predetta analisi ammonta ad Euro 653.225,37 (Euro 497.890,00 + 23.000,00
+ Euro 24.757,25 + Euro 107.578,125) oltre interessi legali.
Dal risarcimento così quantificato, devono essere scomputate le somme già versate dall'assicurazione convenuta, ovvero Euro 390.000,00 oltre ad ulteriori € 57.800,00 ricevuti a titolo di indennizzo assicurativo su polizza n. 1/2477/77/119138912. CP_8
Inoltre, andranno sottratte in virtù del principio della compensatio lucri cum damno le somme relative
CP_1 all'assegno della pensione di invalidità erogata dall' , di circa 295 Euro mensili percepite dal 1 agosto 2019, oltre alle eventuali somme percepite dall' in relazione all'infortunio occorso al CP_12
danneggiato (cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 16580/2019, per la quale “la surrogazione impedisce invero che il danneggiato possa cumulare per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di rendita assicurativa con l'intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo, e di conseguire così due volte la riparazione del medesimo pregiudizio subito. A tale stregua, le somme come nella specie dall'assicuratore sociale a titolo di indennità civile permanente parziale attribuite al danneggiato vanno invero detratte dall'ammontare del danno in favore di quest'ultimo posto a carico del danneggiato e del suo assicuratore per la r.c.a.”)
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, visti i parametri di cui al D.M. 55/2014 per le controversie di valore da €1.000.000,00 a 2.000.000,00, in applicazione dei parametri medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e dei parametri minimi per la fase di trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta la responsabilità solidale delle parti convenute e del terzo chiamato in relazione al sinistro occorso a in data 27 maggio 2017; Parte_1
2. Condanna in via solidale le parti convenute e il terzo chiamato al Controparte_4
risarcimento del danno, nella misura della quota interna di responsabilità per la prima del 75% e la seconda nella misura del 25%, così determinato: Euro 653.225,37 (Tabelle 2024) oltre pagina 19 di 20 interessi legali, importo che andrà devalutato e rivalutato secondo indici ISTAT dalla data del sinistro (27 maggio 2017), da cui andranno sottratti gli importi di cui in narrativa e più specificatamente le somme già corrisposte pari ad Euro 390.000,00 e € 57.800,00 ricevuti a titolo di indennizzo assicurativo su polizza UnipolSai n. 1/2477/77/119138912, nonchè le
CP_1 somme relative all'assegno della pensione di invalidità erogata dall' , di circa 295 Euro mensili, oltre alle eventuali somme percepite dall' in relazione all'infortunio occorso al CP_12
danneggiato;
3. Condanna parte convenuta e terzo chiamato a rimborsare in via solidale, nella misura della quota interna di responsabilità, ad le spese di lite, che liquida in € 29.154,00 Parte_1
oltre rimb. spese generali, c.p.a. ed i.v.a.;
4. Dichiara la tenuta a manlevare la parte convenuta della somma e delle Controparte_9
spese di cui al dispositivo disposte a favore della parte attrice.
Urbino, lì 28 marzo 2025
Il Giudice on.
Dott.ssa Anna Mercuri
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