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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 14/03/2024, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, Ufficio lavoro, in composizione monocratica, in persona del Giudice,
Dott.ssa Emanuela Foggetti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 1090/2018 R.G. chiamata all'udienza del 14/3/2024
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. U. Magaraggia e dall'avv. G. Magaraggia Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. F. Leone CP_1
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato in data 6/3/2018, la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva
CP_ di aver ricevuto una nota datata 5/9/2017 con cui l' comunicava alla madre del ricorrente,
che la domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2008 era stata Persona_1
riesaminata e respinta in data 4/9/2017, in virtù della seguente motivazione: “non risulta iscritta negli elenchi agricoli”; deduceva, altresì, che, con successiva nota datata 12/9/2017, l'Istituto richiedeva la restituzione della somma pari ad € 2.493,71 corrisposta alla in relazione al Per_1
periodo dall'1/1/2008 al 31/12/2008.
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, adiva il Tribunale di Brindisi, , CP_2
eccependo la prescrizione del diritto e, nel merito, deducendo l'illegittimità delle richiamate comunicazioni per violazione dell'art. 8 D.P.R. n. 818/1957 e dell'art. 21 octies l. n. 241/90; chiedeva che fosse dichiarata la irripetibilità delle somme richieste al ricorrente, con condanna dell' alla restituzione della somma di € 2.493,71, ove nelle more del giudizio, essa fosse stata CP_1
trattenuta; in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di alla reiscrizione Persona_1
negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli di Villa Castelli relativamente all'annualità 2008, con vittoria delle spese di lite, con distrazione. CP_ L' si costituiva in giudizio e resisteva alle avverse domande;
in particolare, allegava che le somme richieste in restituzione avevano per oggetto prestazioni agricole percepite in relazione all'annualità 2008 e divenute indebite in seguito al disconoscimento delle giornate agricole in relazione al quale parte ricorrente non aveva mosso alcuna contestazione.
Affermava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, atteso che, rilevando in materia di prestazione indebite il termine ordinario di prescrizione decennale, la prescrizione non poteva ritenersi maturata, atteso che la disoccupazione agricola era stata corrisposta in data 13/7/2009 e la nota con cui veniva comunicato l'indebito oggetto del presente giudizio era datata 5/9/2017. Nel merito, contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita con la produzione documentale e all'udienza odierna, previa discussione, la causa veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è infondato e va disatteso.
In merito all'eccezione di prescrizione, ritiene il Giudicante che essa non sia meritevole di accoglimento.
Orbene, premesso che la pretesa restitutoria dell' di ripetere prestazioni previdenziali ritenute CP_1
non dovute configura un indebito oggettivo e, in quanto tale, soggiace alla prescrizione estintiva decennale (in termini, Cass. civ., sez. lav., n. 14426 del 27/5/2019), deve osservarsi che, posto che il pagamento ritenuto indebito riguarda il periodo dall'1/1/2008 al 31/12/2008 e che parte resistente ha allegato di aver corrisposto l'indennità di disoccupazione agricola in data 13/7/2009, circostanza non contestata dal ricorrente, è evidente che, con la nota datata 5/9/2017, ha interrotto il CP_1
decorso del termine prescrizionale decennale.
E', altresì, non corretta la prospettazione del ricorrente, laddove eccepisce la prescrizione dell'indebito richiesto in restituzione, a suo dire operante in applicazione dell' art. 8 D.P.R. n.
818/57.
Deve osservarsi, infatti, che la richiamata previsione normativa opera solo in riferimento al versamento contributivo, laddove nel caso di specie l'oggetto del presente giudizio attiene all' accertamento dell'indebita erogazione di prestazioni.
Infine, in merito alla dedotta illegittimità dei provvedimenti impugnati in virtù della violazione dell'art. 21 octies l.n. 241/90, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, occorre premettere che il “provvedimento amministrativo” è un atto giuridico adottato nell'esercizio di un potere pubblico a conclusione di un procedimento amministrativo e finalizzato al perseguimento di pubblici interessi che si caratterizza per la sua unilateralità ed autoritatività, nel senso che è un provvedimento capace di modificare in via unilaterale ed autoritativa la sfera giuridica dei soggetti destinatari dello stesso.
Si distinguono dai provvedimenti amministrativi gli atti amministrativi non provvedimentali ossia gli “atti di natura non autoritativa” (cfr. art. 1, comma 1-bis, l. n. 241/1990), nell'adozione dei quali la pubblica amministrazione non esercita alcun potere amministrativo, ma agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente.
Inoltre, mentre a fronte dell'esercizio di un potere amministrativo, che si esprime normalmente nell'adozione del provvedimento, sussiste di regola una posizione giuridica di soggezione qualificabile in termini di interesse legittimo, nel caso di atti non autoritativi la corrispondente posizione giuridica del privato assume la consistenza di diritto soggettivo, con le relative conseguenze in ordine al riparto di giurisdizione.
Fatta questa necessaria premessa, occorre ribadire come, nel caso di specie, vertendosi in tema di diritti soggettivi (diritto alla prestazione previdenziale di disoccupazione agricola), l'atto con cui l' ha negato tale prestazione non può essere qualificato in termini di “provvedimento CP_1 amministrativo” nei termini di cui sopra, dal momento che in tale ambito l'istituto previdenziale non esercita alcun potere amministrativo, ma si limita ad emettere un atto amministrativo, non autoritativo, volto al riconoscimento dei presupposti di fatto per l'erogazione della prestazione previdenziale, la cui sussistenza determina un obbligo dell'ente di corrispondere il relativo trattamento, non avendo alcun margine di discrezionalità in merito alla sua concessione.
In caso di diniego della prestazione, quindi, come nella specie, il soggetto che assume di aver diritto alla prestazione previdenziale può agire in giudizio dimostrando i fatti costitutivi della propria pretesa, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio.
Da quanto sopra esposto deriva che nessun obbligo di motivazione sussiste con riferimento all'atto di diniego della prestazione previdenziale, non trattandosi di provvedimento amministrativo
(cfr. art. 3, legge n. 241/1990 che circoscrive l'obbligo di motivazione solo al “provvedimento amministrativo”).
Pertanto, le relative censure sul punto sono del tutto inconferenti.
Una volta chiarita la natura dell'atto in esame, ne deriva l'irrilevanza anche della censura relativa alle conseguenze dell'asserito difetto di motivazione.
Ad ogni modo, occorre comunque rilevare l'erroneità dell'assunto di parte ricorrente sul punto.
Infatti, l'eventuale difetto di motivazione del provvedimento amministrativo non determina la nullità dello stesso, ma comporta un mero vizio di legittimità con conseguente possibilità di un suo eventuale annullamento. Invero, ai sensi dell'art. 21 septies, l. n. 241/1990, “è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione di giudicato, nonché negli altri casi previsti dalla legge”, mentre, ai sensi dell'art. 21 octies della medesima legge, “è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza”.
Il difetto assoluto di motivazione, pertanto, nei casi in cui sussista il relativo obbligo (art. 3, legge n. 241/1990) rientra nella categoria della violazione di legge che può dar luogo solo ad un annullamento dell'atto, non già ad una declaratoria di nullità.
Peraltro, secondo l'orientamento prevalente, la violazione di legge derivante dal difetto di motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, precisamente, una “violazione di norme sulla forma degli atti” con conseguente applicabilità dell'art. 21 octies, comma 2, legge n. 241/1990, con la conseguenza che, nel caso di adozione di un provvedimento a natura vincolata, il cui dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, il difetto di motivazione degrada a vizio non invalidante.
Dal punto di vista processuale, poi, il vizio di nullità del provvedimento amministrativo può essere fatto valere mediante la relativa azione di accertamento della nullità (art. 31, comma 4, c.p.a.), mentre i vizi di legittimità, tra cui il difetto di motivazione, possono essere fatti valere mediante l'azione di annullamento (art. 29 c.p.a.).
Si tratta di azioni distinte e soggette a diversi termini decadenziali (60 giorni per l'azione di annullamento e 120 giorni per l'azione di nullità), proponibili, peraltro, esclusivamente dinanzi al giudice amministrativo (cfr. art. 7 c.p.a.).
Pertanto, l'eventuale vizio di nullità non potrebbe certo essere fatto valere mediante una azione
“demolitoria” (id est, azione di annullamento).
Orbene, ribadito che, nella specie, nessun provvedimento amministrativo viene in rilievo, che l'eventuale vizio di motivazione non è causa di nullità ma solo di annullabilità da far valere mediante azione di annullamento (e che comunque non sarebbe annullabile nella specie ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, legge n. 241/1990), deve ritenersi, infine, che l'asserita invalidità dell'atto amministrativo non sarebbe comunque sufficiente ai fini dell'accoglimento del ricorso, dal momento che, come già in parte accennato, la giurisdizione del giudice ordinario è volta alla tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi, per cui la relativa cognizione è volta all'accertamento della sussistenza o meno del diritto azionato (nella specie, diritto all'iscrizione negli elenchi agricoli e all'indennità di disoccupazione agricola) che avviene mediante la dimostrazione in giudizio, con onere in capo all'attore dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere. Pertanto, in difetto di tale prova, la domanda deve essere rigettata, a prescindere da eventuali profili di illegittimità di atti amministrativi che, contrariamente da quanto asserito dal ricorrente, non potrebbero mai sollevare il ricorrente dal suddetto onere probatorio.
Nella fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, il ricorrente ha dedotto l'illegittimità della richiesta restitutoria, allegando che era iscritta negli elenchi bracciantili relativi Persona_1
all'anno 2008; tuttavia, va osservato che, dall'estratto contributivo del 26/2/2018, depositato da parte ricorrente (cfr. all.n. 6), nessuna giornata risulta iscritta relativamente all'annualità 2008.
L' ha eccepito la legittimità del proprio operato, evidenziando che l'indebito consegue all' CP_1
avvenuta cancellazione della dagli elenchi OTD per l'anno 2008 che non ha formato mai Per_1
oggetto di contestazione da parte dell'interessata, con conseguente non spettanza delle prestazioni erogate in dipendenza di tale iscrizione e recupero delle stesse.
La tesi del resistente merita accoglimento.
L'indennità di disoccupazione agricola è una particolare indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
Essa spetta agli operai agricoli a tempo determinato, ai piccoli coloni, ai compartecipanti familiari, ai piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari e agli operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell'anno. I requisiti per percepire l'indennità di disoccupazione sono i seguenti:
- iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
- almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
- almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento).
Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale, compresi nel biennio utile.
L'indennità di disoccupazione spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 (366) giornate annue dalle quali si dovranno detrarre: le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
le giornate di lavoro in proprio;
le giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità infortunio e quelle non indennizzabili, quali l'espatrio definitivo.
Essa spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall' importo spettante viene detratto il 9% per ogni giornata di indennità di disoccupazione erogata a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un numero massimo di 150 giorni (fonte sito CP_ istituzionale sezione prestazioni a sostegno del reddito;
conf. Trib. Trani nr 194/2020).
CP_ In sede di costituzione, l' deduceva che la aveva percepito per l'anno 2008 l' indennità Per_1
di disoccupazione agricola ma, in seguito, le giornate le erano state cancellate.
Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a documentare le buste paga della relative Per_1
all'anno 2008 ma tale produzione non può ritenersi sufficiente ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio gravante in capo al ricorrente che, in tema di indebito previdenziale, deve provare i fatti costitutivi del suo diritto a conseguire la prestazione contestata (cfr. Cass nr. 2739/2016: “In tema
d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'“accipiens” l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto”).
In definitiva, sulla scorta di quanto sinora argomentato, il ricorso deve essere rigettato.
Spese irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo il ricorrente depositato la relativa dichiarazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
rigetta il ricorso;
spese irripetibili.
Brindisi, li 14/3/2024
Il Giudice
(dr.ssa Emanuela Foggetti)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, Ufficio lavoro, in composizione monocratica, in persona del Giudice,
Dott.ssa Emanuela Foggetti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 1090/2018 R.G. chiamata all'udienza del 14/3/2024
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. U. Magaraggia e dall'avv. G. Magaraggia Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. F. Leone CP_1
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato in data 6/3/2018, la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva
CP_ di aver ricevuto una nota datata 5/9/2017 con cui l' comunicava alla madre del ricorrente,
che la domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2008 era stata Persona_1
riesaminata e respinta in data 4/9/2017, in virtù della seguente motivazione: “non risulta iscritta negli elenchi agricoli”; deduceva, altresì, che, con successiva nota datata 12/9/2017, l'Istituto richiedeva la restituzione della somma pari ad € 2.493,71 corrisposta alla in relazione al Per_1
periodo dall'1/1/2008 al 31/12/2008.
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, adiva il Tribunale di Brindisi, , CP_2
eccependo la prescrizione del diritto e, nel merito, deducendo l'illegittimità delle richiamate comunicazioni per violazione dell'art. 8 D.P.R. n. 818/1957 e dell'art. 21 octies l. n. 241/90; chiedeva che fosse dichiarata la irripetibilità delle somme richieste al ricorrente, con condanna dell' alla restituzione della somma di € 2.493,71, ove nelle more del giudizio, essa fosse stata CP_1
trattenuta; in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di alla reiscrizione Persona_1
negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli di Villa Castelli relativamente all'annualità 2008, con vittoria delle spese di lite, con distrazione. CP_ L' si costituiva in giudizio e resisteva alle avverse domande;
in particolare, allegava che le somme richieste in restituzione avevano per oggetto prestazioni agricole percepite in relazione all'annualità 2008 e divenute indebite in seguito al disconoscimento delle giornate agricole in relazione al quale parte ricorrente non aveva mosso alcuna contestazione.
Affermava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, atteso che, rilevando in materia di prestazione indebite il termine ordinario di prescrizione decennale, la prescrizione non poteva ritenersi maturata, atteso che la disoccupazione agricola era stata corrisposta in data 13/7/2009 e la nota con cui veniva comunicato l'indebito oggetto del presente giudizio era datata 5/9/2017. Nel merito, contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita con la produzione documentale e all'udienza odierna, previa discussione, la causa veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è infondato e va disatteso.
In merito all'eccezione di prescrizione, ritiene il Giudicante che essa non sia meritevole di accoglimento.
Orbene, premesso che la pretesa restitutoria dell' di ripetere prestazioni previdenziali ritenute CP_1
non dovute configura un indebito oggettivo e, in quanto tale, soggiace alla prescrizione estintiva decennale (in termini, Cass. civ., sez. lav., n. 14426 del 27/5/2019), deve osservarsi che, posto che il pagamento ritenuto indebito riguarda il periodo dall'1/1/2008 al 31/12/2008 e che parte resistente ha allegato di aver corrisposto l'indennità di disoccupazione agricola in data 13/7/2009, circostanza non contestata dal ricorrente, è evidente che, con la nota datata 5/9/2017, ha interrotto il CP_1
decorso del termine prescrizionale decennale.
E', altresì, non corretta la prospettazione del ricorrente, laddove eccepisce la prescrizione dell'indebito richiesto in restituzione, a suo dire operante in applicazione dell' art. 8 D.P.R. n.
818/57.
Deve osservarsi, infatti, che la richiamata previsione normativa opera solo in riferimento al versamento contributivo, laddove nel caso di specie l'oggetto del presente giudizio attiene all' accertamento dell'indebita erogazione di prestazioni.
Infine, in merito alla dedotta illegittimità dei provvedimenti impugnati in virtù della violazione dell'art. 21 octies l.n. 241/90, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, occorre premettere che il “provvedimento amministrativo” è un atto giuridico adottato nell'esercizio di un potere pubblico a conclusione di un procedimento amministrativo e finalizzato al perseguimento di pubblici interessi che si caratterizza per la sua unilateralità ed autoritatività, nel senso che è un provvedimento capace di modificare in via unilaterale ed autoritativa la sfera giuridica dei soggetti destinatari dello stesso.
Si distinguono dai provvedimenti amministrativi gli atti amministrativi non provvedimentali ossia gli “atti di natura non autoritativa” (cfr. art. 1, comma 1-bis, l. n. 241/1990), nell'adozione dei quali la pubblica amministrazione non esercita alcun potere amministrativo, ma agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente.
Inoltre, mentre a fronte dell'esercizio di un potere amministrativo, che si esprime normalmente nell'adozione del provvedimento, sussiste di regola una posizione giuridica di soggezione qualificabile in termini di interesse legittimo, nel caso di atti non autoritativi la corrispondente posizione giuridica del privato assume la consistenza di diritto soggettivo, con le relative conseguenze in ordine al riparto di giurisdizione.
Fatta questa necessaria premessa, occorre ribadire come, nel caso di specie, vertendosi in tema di diritti soggettivi (diritto alla prestazione previdenziale di disoccupazione agricola), l'atto con cui l' ha negato tale prestazione non può essere qualificato in termini di “provvedimento CP_1 amministrativo” nei termini di cui sopra, dal momento che in tale ambito l'istituto previdenziale non esercita alcun potere amministrativo, ma si limita ad emettere un atto amministrativo, non autoritativo, volto al riconoscimento dei presupposti di fatto per l'erogazione della prestazione previdenziale, la cui sussistenza determina un obbligo dell'ente di corrispondere il relativo trattamento, non avendo alcun margine di discrezionalità in merito alla sua concessione.
In caso di diniego della prestazione, quindi, come nella specie, il soggetto che assume di aver diritto alla prestazione previdenziale può agire in giudizio dimostrando i fatti costitutivi della propria pretesa, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio.
Da quanto sopra esposto deriva che nessun obbligo di motivazione sussiste con riferimento all'atto di diniego della prestazione previdenziale, non trattandosi di provvedimento amministrativo
(cfr. art. 3, legge n. 241/1990 che circoscrive l'obbligo di motivazione solo al “provvedimento amministrativo”).
Pertanto, le relative censure sul punto sono del tutto inconferenti.
Una volta chiarita la natura dell'atto in esame, ne deriva l'irrilevanza anche della censura relativa alle conseguenze dell'asserito difetto di motivazione.
Ad ogni modo, occorre comunque rilevare l'erroneità dell'assunto di parte ricorrente sul punto.
Infatti, l'eventuale difetto di motivazione del provvedimento amministrativo non determina la nullità dello stesso, ma comporta un mero vizio di legittimità con conseguente possibilità di un suo eventuale annullamento. Invero, ai sensi dell'art. 21 septies, l. n. 241/1990, “è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione di giudicato, nonché negli altri casi previsti dalla legge”, mentre, ai sensi dell'art. 21 octies della medesima legge, “è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza”.
Il difetto assoluto di motivazione, pertanto, nei casi in cui sussista il relativo obbligo (art. 3, legge n. 241/1990) rientra nella categoria della violazione di legge che può dar luogo solo ad un annullamento dell'atto, non già ad una declaratoria di nullità.
Peraltro, secondo l'orientamento prevalente, la violazione di legge derivante dal difetto di motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, precisamente, una “violazione di norme sulla forma degli atti” con conseguente applicabilità dell'art. 21 octies, comma 2, legge n. 241/1990, con la conseguenza che, nel caso di adozione di un provvedimento a natura vincolata, il cui dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, il difetto di motivazione degrada a vizio non invalidante.
Dal punto di vista processuale, poi, il vizio di nullità del provvedimento amministrativo può essere fatto valere mediante la relativa azione di accertamento della nullità (art. 31, comma 4, c.p.a.), mentre i vizi di legittimità, tra cui il difetto di motivazione, possono essere fatti valere mediante l'azione di annullamento (art. 29 c.p.a.).
Si tratta di azioni distinte e soggette a diversi termini decadenziali (60 giorni per l'azione di annullamento e 120 giorni per l'azione di nullità), proponibili, peraltro, esclusivamente dinanzi al giudice amministrativo (cfr. art. 7 c.p.a.).
Pertanto, l'eventuale vizio di nullità non potrebbe certo essere fatto valere mediante una azione
“demolitoria” (id est, azione di annullamento).
Orbene, ribadito che, nella specie, nessun provvedimento amministrativo viene in rilievo, che l'eventuale vizio di motivazione non è causa di nullità ma solo di annullabilità da far valere mediante azione di annullamento (e che comunque non sarebbe annullabile nella specie ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, legge n. 241/1990), deve ritenersi, infine, che l'asserita invalidità dell'atto amministrativo non sarebbe comunque sufficiente ai fini dell'accoglimento del ricorso, dal momento che, come già in parte accennato, la giurisdizione del giudice ordinario è volta alla tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi, per cui la relativa cognizione è volta all'accertamento della sussistenza o meno del diritto azionato (nella specie, diritto all'iscrizione negli elenchi agricoli e all'indennità di disoccupazione agricola) che avviene mediante la dimostrazione in giudizio, con onere in capo all'attore dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere. Pertanto, in difetto di tale prova, la domanda deve essere rigettata, a prescindere da eventuali profili di illegittimità di atti amministrativi che, contrariamente da quanto asserito dal ricorrente, non potrebbero mai sollevare il ricorrente dal suddetto onere probatorio.
Nella fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, il ricorrente ha dedotto l'illegittimità della richiesta restitutoria, allegando che era iscritta negli elenchi bracciantili relativi Persona_1
all'anno 2008; tuttavia, va osservato che, dall'estratto contributivo del 26/2/2018, depositato da parte ricorrente (cfr. all.n. 6), nessuna giornata risulta iscritta relativamente all'annualità 2008.
L' ha eccepito la legittimità del proprio operato, evidenziando che l'indebito consegue all' CP_1
avvenuta cancellazione della dagli elenchi OTD per l'anno 2008 che non ha formato mai Per_1
oggetto di contestazione da parte dell'interessata, con conseguente non spettanza delle prestazioni erogate in dipendenza di tale iscrizione e recupero delle stesse.
La tesi del resistente merita accoglimento.
L'indennità di disoccupazione agricola è una particolare indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
Essa spetta agli operai agricoli a tempo determinato, ai piccoli coloni, ai compartecipanti familiari, ai piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari e agli operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell'anno. I requisiti per percepire l'indennità di disoccupazione sono i seguenti:
- iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
- almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
- almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento).
Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale, compresi nel biennio utile.
L'indennità di disoccupazione spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 (366) giornate annue dalle quali si dovranno detrarre: le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
le giornate di lavoro in proprio;
le giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità infortunio e quelle non indennizzabili, quali l'espatrio definitivo.
Essa spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall' importo spettante viene detratto il 9% per ogni giornata di indennità di disoccupazione erogata a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un numero massimo di 150 giorni (fonte sito CP_ istituzionale sezione prestazioni a sostegno del reddito;
conf. Trib. Trani nr 194/2020).
CP_ In sede di costituzione, l' deduceva che la aveva percepito per l'anno 2008 l' indennità Per_1
di disoccupazione agricola ma, in seguito, le giornate le erano state cancellate.
Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a documentare le buste paga della relative Per_1
all'anno 2008 ma tale produzione non può ritenersi sufficiente ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio gravante in capo al ricorrente che, in tema di indebito previdenziale, deve provare i fatti costitutivi del suo diritto a conseguire la prestazione contestata (cfr. Cass nr. 2739/2016: “In tema
d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'“accipiens” l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto”).
In definitiva, sulla scorta di quanto sinora argomentato, il ricorso deve essere rigettato.
Spese irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo il ricorrente depositato la relativa dichiarazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
rigetta il ricorso;
spese irripetibili.
Brindisi, li 14/3/2024
Il Giudice
(dr.ssa Emanuela Foggetti)