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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 2598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2598 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1628/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1628/2020 R.G.
TRA
, c.f. elettivamente domiciliata in Napoli, al corso Parte_1 C.F._1
Umberto I n° 154, presso lo studio dell'avv. Ciro De Simone, c.f. , che la C.F._2
rappresenta e difende in virtù di mandato allegato all'atto di appello
APPELLANTE
E
, c.f. elettivamente domiciliato in Roma, al Viale Regina CP_1 C.F._3
Margherita n. 278, presso lo studio degli avv.ti Marco Ferraro, c.f. , e C.F._4
Stefano Giove, c.f. che lo rappresentano e difendono in virtù di procura C.F._5
allegata alla comparsa di costituzione
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2452/2019 pubblicata il
20.09.2019
Conclusioni per l'appellante: “1) accertare e dichiarare l'inadempimento del Notaio rogante alle obbligazioni assunte per contratto di opera intellettuale e per l'effetto 2) condannarlo, all'immediato ed integrale risarcimento a favore della sig.ra di tutti i danni morali, materiali e Parte_1
patrimoniali e non, da questi subiti e subendi in conseguenza della prefata inadempienza, il tutto nella misura emergenda in corso di causa, oltre accessori di legge e che sarà, dunque, comprensiva di quella somma richiesta per la purgazione dei beni immobili dal vincolo indebitamente apposto, somma valutata essere non inferiore ad € 150.000,00, ed altresì del danno patrimoniale e non patrimoniale da liquidare in via equitativa a norma degli artt. 1223/1226/2056 secondo comma/2059
c.c., ovvero in quella maggiore o minore somma che il Giudice adito riterrà di giustizia dover
1 liquidare sulla scorta degli atti di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, il tutto nei limiti della complessiva somma di € 150.000,00-;3) in via subordinata, condannare il Dott.
alla cancellazione della ipoteca giudiziale iscritta sull'immobile oggetto di CP_1
compravendita, ovvero al pagamento delle somme necessarie per la cancellazione della stessa indicate in € 73.831,45-; 4) condannare il Dott. alla restituzione della somma di € CP_1
500,00, oltre IVA, pari agli onorari corrisposti ad esso Notaio per la stipula del contratto di compravendita;
5) in via gradata, compensare parzialmente e o integralmente le spese di giudizio tra le parti in ragione della soccombenza reciproca”.
Conclusioni per l'appellato: rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Par
§ 1. EL uca citò, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, il notaio premettendo CP_1 che quest'ultimo aveva rogato il 28.12.2012 l'atto di compravendita (rep. n. 28175- racc. n. 6619), trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli II il 23.01.2013, con il quale aveva acquistato da la quota di 8/12 della nuda proprietà e di 4/12 della piena proprietà dell'immobile Controparte_2
sito in Afragola, alla I° Traversa via Sicilia s.n.c., in catasto al foglio n. 5, mappale n. 829, sub 1, per il prezzo di euro 50.000,00.
La difesa dell'attrice lamentò: a) il notaio , in data 21.01.2013 comunicò alla CP_1 Pt_1
l'avvenuta iscrizione di ipoteca giudiziale, a favore della e in danno del Controparte_3
TO , sul cespite oggetto del contratto di Parte_2
compravendita, per la somma di euro 73.831,45, oltre interessi e spese, iscrizione eseguita nel periodo intercorrente tra la data del rogito e quella della trascrizione dell'atto di compravendita;
b) “ai fini del legittimo risarcimento del danno subito” aveva inoltrato al notaio in data 13.02.2015 Parte_1
“una raccomandata contenente la formale messa in mora e diffida ad adempiere al fine di tenere indenne l'istante dalla diminuzione patrimoniale subita a causa del suo inadempimento contrattuale”, atteso che l'iscrizione dell'ipoteca era riconducibile esclusivamente alla tardiva trascrizione da parte del notaio dell'atto di vendita;
c) a causa dell'iscrizione ipotecaria l'attrice aveva sostenuto “ulteriori e notevoli spese” e affrontato “una gravosa situazione di stress psico-fisico, in ragione della quale la vita lavorativa e di relazione della stessa risultava irrimediabilmente compromessa”; d) il notaio non aveva provveduto a tenere indenne la dai danni CP_1 Pt_1
patiti.
L'attrice concluse chiedendo di accertare e dichiarare l'inadempimento da parte del convenuto delle obbligazioni assunte in forza del contratto d'opera professionale e di condannarlo al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, quantificato nella misura di euro 150.000,00. In via
2 subordinata chiese la condanna del notaio alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale o al pagamento della somma necessaria per la cancellazione.
Si costituì il notaio e dedusse di aver rogato l'atto di compravendita soltanto dopo aver CP_1 verificato l'insussistenza di iscrizioni pregiudizievoli sul bene immobile oggetto del contratto, trascritto diligentemente nei termini di legge, in mancanza di elementi che giustificassero una
“particolare urgenza” della trascrizione. Precisò che le parti stipulanti avevano mostrato “un atteggiamento amichevole fra di loro e nulla avevano riferito in merito alla necessità di una celere trascrizione” e che “Il pagamento dell'intero prezzo della compravendita era intervenuto antecedentemente alla stipula del rogito e nulla poteva indurre a ritenere che potessero sussistere ragioni creditorie da parte di terzi pregiudizievoli per l'acquisto della Sig.ra ”. Il convenuto Pt_1 dedusse, inoltre, l'avvenuta cancellazione dell'iscrizione ipotecaria in questione in data 7.11.2016, oltre un mese prima della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio;
ne conseguiva, quindi, l'infondatezza della domanda relativa alla “purgazione” dell'ipoteca. Lamentò, infine, la temerarietà dell'azione giudiziale intrapresa e chiese il rigetto della domanda con condanna della controparte ai sensi degli artt. 92 e 96 c.p.c.
Il giudice di primo grado, disattese le richieste istruttorie, rigettò la domanda della e la Pt_1
condannò al pagamento delle spese di lite, non ravvisando la sussistenza dei presupposti dell'art. 96
c.p c., vale a dire della responsabilità aggravata a carico della invocata dal difensore del Pt_1
convenuto.
Il Tribunale ha posto a fondamento della decisione le ragioni che di seguito si sintetizzano.
1) L'attrice non ha interesse ad una pronuncia relativa alla cancellazione della ipoteca, stante l'avvenuta cancellazione della stessa con atto del 25.10.2016, annotato il 7.11.2016 ai nn.
46315/4177. La circostanza che la cancellazione sia avvenuta prima dell'introduzione del giudizio - stante il perfezionamento del procedimento notificatorio dell'atto di citazione in data 29.12.2016 (con consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario il 12.12.2016) - comporta il difetto di interesse ad agire con riguardo alla domanda di purgazione dell'ipoteca avanzata nei confronti del notaio rogante.
2) L'art. 2671 c.c. statuisce che “il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato
l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile, ed è tenuto al risarcimento del danno in caso di ritardo, salva l'applicazione delle pene pecuniarie previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell'atto ricevuto o autenticato. Rimangono ferme le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono a carico di altre persone l'obbligo di richiedere la trascrizione di determinati atti e le relative sanzioni”. Il termine di trenta giorni di cui alla disposizione che precede è previsto ai fini meramente fiscali (cfr. art. 6, comma 2, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347) per cui la tempestività o meno della trascrizione da
3 parte del notaio di un atto ricevuto non può essere affermata o esclusa in base al rispetto, o meno, del suddetto termine. Per l'esecuzione dell'obbligo previsto dall'art. 2671 c.c. la trascrizione deve essere eseguita nel “più breve tempo possibile”, la cui valutazione è affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito che deve esaminare se gli indugi frapposti dal notaio pongano in essere una responsabilità per colpa e legittimino una condanna al risarcimento, tenendo conto delle particolarità del caso concreto, delle necessità professionali del notaio e di ogni altra circostanza (cfr. Cass. n.
566/2000). Inoltre, stante la natura contrattuale della responsabilità, il notaio è tenuto ad espletare l'incarico affidatogli dalle parti con la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato ed avveduto, secondo il disposto dell'art. 1176, comma 2, c.c.. Il legislatore - stabilendo, nel primo comma dell'art 2671 c.c., che il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita “nel più breve tempo possibile” - ha escluso la predeterminazione, per tale adempimento, di un termine unico, applicabile in tutti i casi. Pertanto, non è possibile affermare la responsabilità del notaio per il solo fatto che la trascrizione sia avvenuta dopo la trascrizione o l'iscrizione di atto pregiudizievole: una iscrizione ipotecaria, efficace per l'acquirente in seguito a mancata tempestività della trascrizione di un contratto di compravendita da parte del notaio rogante, non è di per sé sola, fonte di danno concreto, attuale e patrimonialmente apprezzabile. In tema di responsabilità professionale del notaio per tardiva trascrizione dell'atto di compravendita, infatti, il mancato guadagno derivante all'acquirente dall'impossibilità di rivendere il bene a terzi, per la presenza del vincolo ipotecario nel frattempo iscritto, non giustifica, di regola, un risarcimento a carico del notaio, non assumendo la mancata vendita carattere di definitività, sì da determinare un corrispondente, definitivo, depauperamento del patrimonio nel suo concreto valore, salvo il concorso di particolari fattori (mancato impiego del numerario in attività vantaggiose, impossibilità di realizzare in futuro lo stesso prezzo per il quale si
è ricevuta offerta per effetto del mutamento di valori immobiliari, etc.).
3) L'azione di responsabilità contrattuale nei confronti di un professionista - nella specie, un notaio - che abbia violato i propri obblighi professionali può essere accolta, secondo le regole generali che governano la materia risarcitoria, se e nei limiti in cui un danno si sia effettivamente verificato, occorrendo a tale scopo valutare se il cliente avrebbe potuto conseguire, con ragionevole certezza, una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione. Orbene, nella fattispecie in esame, considerato il materiale documentale prodotto dalla attrice, va esclusa la sussistenza di una responsabilità professionale a carico del notaio e il relativo obbligo risarcitorio. CP_1
4) In ogni caso, il lasso di tempo intercorso tra il rogito notarile, avvenuto in data 28.12.2012, e la trascrizione, eseguita il 23.01.2013, è tale da soddisfare il requisito di celerità richiesto dall'art. 2671
4 c.c. non solo perché inferiore a trenta giorni ma anche considerando il periodo festivo, a ridosso del nuovo anno, e l'assenza di ragioni di celerità ed urgenza esternati dalle parti, tali da giustificare un'anticipazione dei tempi di trascrizione rispetto a quelli effettivi. “Tale ultima circostanza non risulta dal tenore dell'atto di compravendita del 28 dicembre 2012 né essa, per le ragioni sopra esposte, trattandosi di evenienza già presente al momento del rogito (come invece assume l'attrice), può essere provata per testimoni.”.
5) Anche opinando diversamente, l'assenza di un danno a carico della attrice – che nulla ha dimostrato in concreto, limitandosi ad invocare genericamente “stress” e lesione di diritti a seguito della fattispecie concreta – costituisce elemento dirimente per escludere la responsabilità ed il conseguente obbligo risarcitorio in capo al notaio . CP_1
6) Va, altresì, rigettata la richiesta di condanna dell'attrice a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. L'esercizio del diritto di azione non costituisce un comportamento di per sé riprovevole ma lo diventa unicamente quando sia accompagnato dalle condizioni di cui al riformato art. 96 c.p.c., ossia, la contemporanea presenza dell'elemento soggettivo - della mala fede o colpa grave del soccombente o dell'assenza di prudenza nell'aver agito in giudizio - e di quello oggettivo, relativo ai danni sofferti dalla parte istante i quali vanno da essa comprovati, stante il generale principio dell'onere probatorio gravante su chi invoca la sussistenza di una pretesa, condizioni queste non soddisfatte dall'attore che si è limitato ad invocare la suddetta responsabilità ma non ha assolto all'onere probatorio gravante su di lui, sia con riferimento all'elemento soggettivo che a quello oggettivo, non avendo dimostrato l'esistenza dei pregiudizi da risarcire con l'invocata responsabilità.
Tale conclusione è altresì valida in caso di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. la quale presuppone l'accertamento di un fatto illecito, qual è l'"abuso del processo", e richiede il necessario riscontro dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa che non si ravvisa, in generale, nell'atteggiamento processuale della attrice, e, in particolare, nella declaratoria di inammissibilità della domanda di cancellazione della ipoteca dato che la pubblicità di quest'ultima è intervenuta poco prima della instaurazione del giudizio e non appare tale da giustificare, stante la presenza di altre domande esercitate nei confronti della controparte idonee a sostenere la permanenza del giudizio, una pronuncia di condanna accessoria alla declaratoria di inammissibilità o di rigetto.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello, cui ha resistito, Parte_1
costituendosi, il notaio . CP_1
Le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 25.03.2025, assegnando il termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivo termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
5 § 2.1. Il primo motivo di gravame è rubricato: “OMESSA, INSUFFICIENTE O CONTRADDITTORIA
MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA”.
L'appellante, a sostegno del motivo di impugnazione, deduce che il primo giudice ha omesso di considerare che la purgazione dell'ipoteca è avvenuta ad opera di un terzo, , Parte_2 interessato all'estinzione della formalità pregiudizievole “giacchè anche il suo cespite, per effetto dell'ipoteca de qua, si trovava gravato da un vincolo di destinazione”. Aggiunge: “E' chiaro che la purgazione non poteva essere effettuata due volte ma è altrettanto palese che l'interesse a che tanto adempisse il notaio – anche in termini economici – non può venir meno perché vi ha atteso altro soggetto. La permanenza di un'iscrizione ipotecaria poi risultata illegittima rappresenta un'ipotesi di cd. danno evento cui sono riconducibili altri danni cd. conseguenza e che si concretizzano sia se il titolare del bene ipotecato abbia perso varie occasioni di vendere tale bene ritenuto non appetibile dagli acquirenti, sia se il medesimo non riesca a commerciare il bene o sia costretto a subire una diminuzione delle utilitates che avrebbe potuto conseguire se il bene fosse stato libero. Nel caso di specie, si è concretizzato un danno conseguenza derivante dalla mancata cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, tenuto conto che parte resistente non aveva potuto realizzare il prezzo di vendita del bene ipotecato nella sua integralità, giacchè l'acquirente aveva preteso che parte di esso non fosse dalla stessa acquisito se non condizionatamente alla cancellazione dell'ipoteca.”.
La difesa dell'appellante rappresenta: a) le parti si recarono dal notaio il 28.12.2012, nel pieno delle festività natalizie, proprio per l'urgenza di stipulare il contratto di compravendita, evidenziando al notaio la sussistenza di esposizioni debitorie, potenzialmente idonee a pregiudicare l'acquisto dell'immobile oggetto del contratto;
b) più volte, nei giorni seguenti il rogito, il marito ed il suocero di si erano recati dal notaio esortandolo ad una immediata trascrizione Parte_1 CP_1 dell'atto di compravendita, “tanto da richiedere il suo intervento in un periodo notoriamente destinato al riposo ed alle feste in famiglia. In una di queste occasioni, il professionista ebbe anche ad alterarsi tanto da dire – a chi lo sollecitava – che dovevano stare tranquilli e che non potevano sostituirsi di certo a lui”; c) il notaio non ha ottemperato a quanto espressamente gli era stato chiesto.
Ciò posto l'appellante lamenta che il primo giudice “non ha ritenuto di dare accesso ad alcuna istanza istruttoria di questa difesa, con ciò precludendo la possibilità all'esponente Parte_1 di dar prova di quanto era occorso”. Chiede, quindi, l'espletamento della prova orale sulle circostanze e con i testi indicati nell'atto di appello, evidenziando che è pacifica in giurisprudenza l'ammissibilità della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall'art. 2721 c.c., all'esito di una valutazione discrezionale del giudice di merito, e che, nel caso di specie, il giudice di prime cure non ha motivato la sua scelta di disattendere la richiesta di prove orali, richiamando apoditticamente il disposto del codice. Invoca, poi, il disposto dell'art. 2723 c.c. in forza del quale la prova per
6 testimoni è consentita se le aggiunte o le modifiche verbali, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appaiono verosimili, e dell'art. 2724 c.c., ai fini dell'ammissibilità della prova testimoniale qualora vi sia un principio di prova per iscritto.
Il motivo di gravame è infondato.
La circostanza che la cancellazione dell'ipoteca sia stata eseguita per iniziativa di un terzo interessato, non incide, all'evidenza, sul condivisibile rigetto, da parte del primo giudice, della domanda della
[...] di condanna del notaio rogante alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta sull'immobile Pt_1
oggetto del contratto di compravendita, ovvero al pagamento della somma necessaria per tale adempimento, stante la carenza di interesse dell'attrice ad una pronuncia finalizzata ad ottenere un risultato - l'estinzione della formalità pregiudizievole - già conseguito prima dell'introduzione del giudizio.
Con riguardo ai danni che l'attrice appellante avrebbe patito per il fatto che il notaio non ha provveduto immediatamente alla trascrizione dell'atto di compravendita rogato, il motivo di gravame
è inammissibile ai sensi dell'art. 342, n.2) c.p.c., atteso che non si confronta con la ratio decidendi del primo giudice secondo cui “l'assenza di un danno a carico della attrice – che nulla ha dimostrato in concreto, limitandosi ad invocare genericamente “stress” e lesione di diritti a seguito della fattispecie concreta – costituisce elemento dirimente per escludere la responsabilità ed il conseguente obbligo risarcitorio in capo al notaio ”. CP_1
Il motivo di gravame è inammissibile, per diversi profili, anche con riguardo alla parte in cui l'appellante reitera la richiesta di prova testimoniale articolata in primo grado, al fine di dimostrare che il notaio era consapevole dell'urgenza di provvedere alla trascrizione dell'atto per evitare che si iscrivessero formalità pregiudizievoli sul bene oggetto del contratto.
E invero l'appellante si limita ad invocare l'ammissibilità della prova testimoniale, sul rilievo della possibilità di deroga al limite di valore sancito dall'art. 2721, 1° comma, c.c., nonché il disposto degli artt. 2723 e 2724 c.c., ma omette di allegare quali siano, nella fattispecie in esame, i presupposti che consentano l'operatività della disciplina dei citati articoli di legge.
In ogni caso l'appellante non cesura le ragioni che il primo giudice ha posto a fondamento del rigetto della richiesta di prova testimoniale formulata dalla esposte nell'ordinanza del 10.12.2017, Pt_1 vale a dire la ritenuta irrilevanza dei capi di prova “in quanto relativi a circostanze documentali o contemporanee alla stipula dell'atto scritto, comportanti l'espressione di valutazioni e giudizi e relativi a circostanze fattuali introdotte per la prima volta nella memoria di cui al secondo termine
183 c.p.c.”.
Inoltre l'attrice/appellante, a fronte della pronuncia di rigetto della richiesta di prova orale, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni dinanzi al primo giudice non ha reiterato la richiesta di
7 prova testimoniale. Al riguardo va dato seguito al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo” (cfr. Cass. Ordinanza n.
10767 del 04/04/2022).
Nel caso di specie, il difensore della all'udienza di precisazione delle conclusioni del Pt_1
12.02.2019, si è riportato genericamente ai propri scritti difensivi ed ha chiesto di riservare la causa in decisione. E' evidente che la presunzione di abbandono della richiesta di prova testimoniale non risulta superata dalla condotta del difensore dell'attrice.
§ 2.2. Con il secondo motivo di gravame il difensore dell'appellante censura la sentenza del primo giudice nella parte in cui ha condannato la al pagamento delle spese di lite, nonostante il Pt_1
rigetto della domanda della convenuta di condanna dell'attrice per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Chiede, quindi, la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado.
Va dato seguito al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il rigetto della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, qualora la domanda giudiziale alla quale resiste la parte che chiede l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., sia stata rigettata, sicchè non trova giustificazione l'invocata compensazione delle spese processuali.
Per quanto esposto l'appello va rigettato.
§ 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al DM 147/2022
(scaglione di riferimento compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00), con quantificazione dei compensi nella misura minima per la fase istruttoria/trattazione, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria in sede di gravame, e in misura compresa tra i minimi e i medi di tariffa per le altre fasi processuali, attesa la contenuta complessità della questioni esaminate poste a fondamento della decisione.
In considerazione del rigetto dell'appello sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228
(applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di
8 contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello, a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del gravame a favore dell'appellato, spese che si liquidano in euro 8.000,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli 20 maggio 2025
Il consigliere est. dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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