Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 2598
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Sentenza 22 maggio 2025

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La Corte d'Appello di Napoli, Sezione IX Civile, ha pronunciato sentenza nel giudizio di appello proposto da una cliente avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva rigettato la sua domanda di risarcimento danni nei confronti di un notaio. L'appellante lamentava l'inadempimento del professionista per la tardiva trascrizione di un atto di compravendita immobiliare, che aveva comportato l'iscrizione di un'ipoteca giudiziale sul bene acquistato. La cliente chiedeva la condanna del notaio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in € 150.000,00, o, in via subordinata, la cancellazione dell'ipoteca o il pagamento delle somme necessarie per la sua estinzione, oltre alla restituzione degli onorari versati. Si costituiva il notaio appellato, deducendo di aver agito diligentemente, che la trascrizione era avvenuta nei termini di legge e che l'ipoteca era stata successivamente cancellata prima dell'introduzione del giudizio, contestando altresì la sussistenza di un danno effettivo e la temerarietà dell'azione. Il Tribunale di primo grado aveva rigettato la domanda, ritenendo carente l'interesse ad agire per la cancellazione dell'ipoteca, già estinta, e non ravvisando la sussistenza di un danno risarcibile né i presupposti per la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

La Corte d'Appello ha rigettato l'appello, confermando la decisione di primo grado. In merito al primo motivo di gravame, relativo all'omessa o contraddittoria motivazione circa la purgazione dell'ipoteca, la Corte ha ritenuto inammissibile la censura nella parte in cui lamentava la carenza di interesse ad agire per la cancellazione dell'ipoteca, poiché tale formalità era già stata estinta prima dell'avvio del giudizio, e l'intervento di un terzo non mutava tale circostanza. Quanto ai danni derivanti dalla tardiva trascrizione, il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi del primo giudice, che aveva escluso la sussistenza di un danno concreto e provato a carico dell'appellante. La Corte ha altresì dichiarato inammissibile la richiesta di ammissione di prova testimoniale, reiterata in appello, per la sua genericità, per il mancato superamento della presunzione di abbandono della prova in primo grado, e per l'assenza di un confronto puntuale con le motivazioni del rigetto della richiesta istruttoria da parte del Tribunale. Infine, il secondo motivo di appello, concernente la condanna alle spese di lite nonostante il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., è stato rigettato sulla base del principio giurisprudenziale secondo cui il rigetto di una domanda accessoria non giustifica la compensazione delle spese. Di conseguenza, l'appellante è stata condannata al pagamento delle spese processuali del grado e al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 2598
    Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
    Numero : 2598
    Data del deposito : 22 maggio 2025

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