Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 12/02/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1494/2021 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 12/02/2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, dinanzi al
Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è trattata la causa
TRA
- Parte_1
- APPELLANTE -
E
- Controparte_1
- APPELLATO -
Hanno depositato note scritte:
Per l'appellante l'Avv. ARIANO MASSIMILIANO che conclude per l'accoglimento dell'appello; per l'appellato l'Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
DI POTENZA, che conclude chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza del giudice di primo grado e l'accoglimento dell'appello incidentale.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 1494/2021
R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al n. 1494/2021 r.g.a.c. introdotta con ricorso depositato in data 17/05/2021,
TRA
1
rappresentata e difesa dell'Avv. ARIANO MASSIMILIANO, giusta procura in atti;
,
APPELLANTE
E
c.f. Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato alla via VIA CORSO XVIII AGOSTO 46 POTENZA presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI POTENZA da cui è rappresentato e difeso ope legis;
APPELLATA
OGGETTO: Appello;
Opposizione a sanzione amministrativa per violazione dell'art. 110 TULPS;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il presente giudizio di appello ha ad oggetto il gravame avanzato dalla
[...]
vverso la sentenza n. 56/2020 con cui il Giudice di Pace di Venosa Parte_1
rigettava l'opposizione, dallo stesso avanzata, avverso l'ordinanza ingiunzione n. Contr 68383 del 11.09.2019, con cui l' intimava il pagamento della sanzione di €
6.000,00 per la violazione dell'art. 110 comma 9 lett. f-bis del R.D. 18 giugno 1931
n. 773 (d'ora in avanti , per aver installato 3 tre apparecchi di CP_3
intrattenimento all'interno del di sprovvisto Parte_2 Controparte_4
della prescritta autorizzazione ex art. 88 TULPS.
L'appellante impugna la decisione deducendo:
- il difetto di prova in merto all'effettivo svolgimento di un'attività di scommesse nel locale de quo, non avendo il Giudice di Pace indicato gli elementi di prova da cui desumere che nel locale si svolgesse effettivamente un'attività di scommessa, atteso che i pubblici ufficiali dichiaravano nel verbale di accesso che “non vi erano presenti avventori presso le postazioni citate”;
- il possesso, da parte dell'esercente, di regolare licenza per sala giochi ex art. 86
TULPS rilasciata dal Comune di Venosa in data 24.05.2013;
- la carenza dell'elemento soggettivo in capo al trasgressore per assenza di colpa.
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Costituitasi in giudizio l'Amministrazione appellata ha eccepito l'inammissibilità ex art. 342 cod. proc. civ. dell'appello nonché, nel merito, la sua infondatezza, spiegando appello incidentale lamentando l'indebita riduzione della sanzione operata, senza alcuna motivazione, dal Giudice di Pace.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati è stata rinviata alla presente udienza per la discussione e decisione.
*****
§1. L'appello è ammissibile.
Il gravame contiene, ex art. 342, 1° comma c.p.c. (anche nella sua formulazione successiva alle modifiche introdotte dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), l'analitica formulazione delle ragioni poste a fondamento dell'impugnazione in relazione agli argomenti oggetto di disamina nella sentenza appellata.
Come chiarito anche dalla S.C. a S.U. (n. 27199/17): “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali
o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Nel caso in esame l'appellante ha chiaramente individuato (in via assorbente) i punti della sentenza a suo avviso non conforme a diritto.
Parimenti, si rileva che il gravame non è stato ritenuto inammissibile ex art. 348 bis, prima della trattazione dello stesso, non sussistendo gli estremi per una pronuncia di inammissibilità per manifesta infondatezza.
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§2. Nel merito: l'appello è infondato.
I motivi di gravame articolati (che ripropongono le medesime censure avanzate in primo grado), infatti, non sono idonei ad inficiare la legittimità del provvedimento sanzionatorio adottato dall'Amministrazione appellata.
In primo luogo, alcuna rilevanza assume la circostanza che al momento dell'accesso da parte degli agenti della Guardia di Finanza non fossero presenti avventori intenti ad effettuare operazioni di gioco, trattandosi di elemento del tutto inconferente rispetto alla violazione contestata che concerne, ex art. 110 co. 9 lett.
f-bis TULPS, l'installazione di apparecchi di gioco in luoghi non muniti delle prescritte autorizzazioni (apparecchi la cui presenza nel locale al momento dell'accertamento non è oggetto di contestazione da parte dell'opponente).
Parimenti irrilevante è la circostanza che l'esercente la sala giochi fosse titolare della diversa autorizzazione di cui all'art. 86 TULPS, dovendosi ritenere la stessa non sufficiente ai fini dell'installazione degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110 co. 6 quali sono gli apparecchi rinvenuti dalla Guardia di Finanza CP_3
nell'accesso svolto.
Invero, l'art. 88 T.U.L.P.S. prevede che: "La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà CP_5
di organizzazione e gestione delle scommesse, nonchè a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione".
L'art. 86 TULPS, quindi, prevede - relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al successivo art. 110 -
l'obbligatorietà della licenza per l'installazione degli apparecchi in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o comma 2 o dell'art. 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.
Pertanto, la possibilità di installare apparecchi da divertimento ed intrattenimento sulla base della licenza di cui all'art. 86 riguarda solo i locali aperti al Pubblico che non siano già soggetti all'autorizzazione di polizia di cui all'art. 88, come appunto previsto da tale norma "per l'esercizio delle scommesse".
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Sul piano letterale, se il legislatore avesse voluto ritenere che anche in siffatta evenienza gli operatori già in possesso della licenza di cui all'art. 86, non avrebbero avuto il bisogno di munirsi altresì di quella di cui all'art. 88, il richiamo a quest'ultima disposizione sarebbe stata del tutto inutile e, quindi, ultroneo.
Da quanto sopra emerge che i soggetti che effettuano l'esercizio delle scommesse
(compresi i c.d. "corner") possono installare apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all'art. 110, comma 6, solo in presenza della licenza di polizia ex art. 88 TULPS. Infatti, l'art. 86 TULPS, nel richiedere l'obbligo della licenza ivi prevista per l'installazione degli apparecchi in esercizi commerciali, si riferisce a quelli diversi dagli esercizi per i quali è previsto l'obbligo della licenza di cui all'art. 88.
In buona sostanza, dal combinato disposto degli artt. 86 e 88, si rileva che, nei locali in cui si esercita l'attività di scommessa, gli apparecchi da divertimento possono esservi installati solo se l'imprenditore è in possesso della licenza di polizia di cui all'art. 88 TULPS.
In definitiva, ai fini dell'eventuale installazione o utilizzo di apparecchi di tipo
AWP (acronimo di Amusement With Prizes, tipologia di slot machine)
l'autorizzazione di polizia ex art. 88 è comunque obbligatoria sia in locali in cui si esercitano scommesse sia nell'ipotesi di locali in cui si esercitano scommesse unitamente ad altre attività soggette all'obbligo della licenza di polizia di cui all'art. 86 (ad esempio corner).
La ratio della previsione normativa è quella di impedire l'utilizzo di apparecchi da divertimento ed intrattenimento in luoghi non sottoposti ai prescritti controlli di polizia, tenuto conto della pericolosità sociale di tali congegni e dell'esigenza che il loro uso avvenga solo in luoghi che abbiano ricevuto tutte le autorizzazioni previste per l'esercizio delle attività in esse effettuate (cfr. in termini Cass. civ.,
Sez. II, Ord., data ud. 27/01/2022, pubb. 10/03/2022, n. 7855).
Né può condividersi la prospettazione dell'appellante secondo cui la fattispecie sarebbe carente dell'elemento soggettivo, atteso che il trasgressore, in quanto società che si occupa della fornitura ed installazione degli apparecchi di gioco di cui alla normativa richiamata, avrebbe sicuramente potuto, con l'utilizzo
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dell'ordinaria diligenza, verificare il possesso da parte dell'esercente della prescritta autorizzazione di cui all'art. 88 TULPS, dovendo essere informata della non sufficienza della sola autorizzazione comunale di cui al precedente articolo
86.
Pertanto, aderendo alla stessa giurisprudenza richiamata dall'appellante, secondo cui “In tema di violazioni amministrative, l'elemento soggettivo dell'illecito può essere integrato dalla semplice colpa e l'errore sulla liceità della condotta (buona fede) può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo un elemento positivo estraneo all'autore dell'infrazione idoneo a ingenerare la convinzione della liceità, oltre alla condizione che da parte dell'autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso” (da ultimo,
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 16/07/2024, n. 19550), deve escludersi la buona fede del trasgressore, non avendo questi affatto provato di aver fatto tutto il possibile per osservare la legge sì da escludere l'imputabilità della condotta.
§3. Sull'appello incidentale.
A parere della scrivente, va confermata la rideterminazione della sanzione operata dal Giudice di Pace, in ragione della complessità della materia che, sebbene non idonea ad escludere la colpa del trasgressore, può essere valutata dal giudice nella determinazione della sanzione, in mancanza di elementi ulteriori forniti dall'amministrazione a giustificazione della congruità della sanzione irrogata al di sopra dei minimi edittali.
§4. La natura della controversia ed il rigetto dell'appello incidentale giustificano,
a parere della scrivente, l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
vverso la sentenza del Giudice di Pace di Controparte_1
Venosa n. 56/2020, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 56/2020 del Giudice di Pace di Venosa;
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2) Rigetta l'appello incidentale proposto dall' Controparte_1
[...]
3) Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Potenza lì, 12/02/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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