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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 27/02/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, in persona dei Magistrati
1) dott. Pietro Genoviva Presidente
2) dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) dott. Michele Campanale Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 225/2023 R.G., di appello avversa la sentenza n.859/2023 del
Tribunale di Taranto pubblicata il 14.04.2023, pendente tra
, in persona del Sindaco p.t., domiciliato in Taranto presso lo Parte_1
avv. Maria Josè Palmieri dalla quale è rappresentato e difeso;
appellante e
in persona del Coordinatore della Direzione Legale, Controparte_1 domiciliato in Palagiano (TA) presso l'avv. Sante Arpone, rappresentato e difeso dall'avv.
Alessandro Amato del foro di Bari;
appellato nonché
e domiciliati in Fragagnano (TA) presso gli avv.ti Controparte_2 Controparte_3
Gianluca Gaspardone e Cosimo Calvi dai quali sono rappresentati e difesi;
appellati
1 All'udienza del 21.02.2025 la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni delle parti riportate nelle note di precisazione delle conclusioni dalle stesse depositate e alle quali si rinvia.
IN FATTO E IN DIRITTO
e la prima in qualità di terza trasportata e proprietaria e il Controparte_2 Controparte_3
secondo in qualità di conducente dell'autovettura Peugeot targata BV537AH, con citazione notificata il 20.06.2020 convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto l'
[...]
Contr (in seguito, per brevità, per sentirlo condannare al risarcimento del danno Controparte_1
materiale e delle lesioni personali subite in dipendenza del sinistro stradale avvenuto alle ore
23,15 circa del 19.7.2019 in , allorquando mentre il veicolo predetto, Parte_1
condotto nell'occasione dal e con a bordo la percorreva la via per Lecce, con CP_3 CP_2 direzione da Taranto verso Monteparano, giunto all'altezza dell'intersezione di detta strada con la via Pio XII, “incappava in un tombino di proprietà non Controparte_5 posizionato regolarmente nel suo alloggio naturale”. Gli attori deducevano che il suddetto tombino si sarebbe disancorato dopo il passaggio sullo stesso, pochi attimi prima dell'arrivo della Peugeot, dell'autovettura Ford C-Max tg. DV200SK, di proprietà del sig.
[...]
e dallo stesso condotta. Gli attori assumevano che il tombino era preceduto da un CP_6
dosso artificiale che ne impediva la diretta percezione e che, pertanto, il sinistro sarebbe stato causato dall'invisibilità e dall'imprevedibilità della sconnessione stradale.
Contr Si costituiva l' deducendo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva e chiedendo di estendere il contraddittorio ex art. 107 c.p.c. nei confronti del , Parte_1
attesa la propria estraneità ai fatti per cui è causa, per non essere ad esso addebitabile alcuna responsabilità, sussistente, invero, in capo all'ente comunale deputato alla vigilanza, manutenzione e/o custodia del chiusino de quo nonché alla manutenzione e/o custodia della sede stradale ed all'esatta presegnalazione di pericoli, in considerazione del fatto che il tratto di strada interessato è una strada all'interno del centro abitato. L'AQP, in via subordinata, allegava anche la responsabilità dello stesso conducente per quanto occorso, in quanto provocato da una condotta di guida imprudente, oltre a contestare la quantificazione del danno, a dire dell'AQP eccessiva.
Citato in giudizio su ordine del tribunale ad opera dell'AQP, si costituiva, sia pure oltre il termine di cui all'art.167 c.p.c, il deducendo l'esclusiva Parte_1 responsabilità dell' nella causazione del sinistro, nonché - in via subordinata - la CP_7
responsabilità esclusiva o concorrente e prevalente del conducente dell'autovettura coinvolta
2 nel sinistro, per quanto occorsogli. Il deduceva altresì l'eccessiva quantificazione del Pt_1
danno.
Espletata l'istruttoria anche con c.t.u. medico legale e precisate le conclusioni, con la sentenza Contr impugnata il tribunale accoglieva la domanda attorea nei confronti dell' e del
[...]
condannando i convenuti “nella percentuale del 50% ciascuno in virtù del Parte_1 concorso di responsabilità nella causazione dell'evento, al risarcimento in favore della attrice
della somma di € 11.212,35 oltre interessi e rivalutazione monetaria della Controparte_2
domanda sino al soddisfo”, nonché “secondo la responsabilità accertata al pagamento di €
807,33 in favore dell'attore , oltre al pagamento degli interessi legali e Controparte_3
rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo”, regolando secondo soccombenza le spese di lite di primo grado.
Con citazione notificata il 19.06.2023 il proponeva appello. Si Parte_1
Contr costituiva l' contestandone la fondatezza. Si costituivano la e il CP_2 CP_3
rimettendosi al prudente apprezzamento della Corte in ordine alla ripartizione della responsabilità tra gli enti convenuti.
Con il primo motivo di appello il allega l'errata valutazione Parte_1
delle risultanze istruttorie in cui sarebbe incorso il tribunale per non aver tenuto in considerazione che l'evento lesivo sarebbe stato causato dal “difetto di ancoraggio del tombino” Contr la cui gestione e manutenzione, con tutta la rete idrico fognaria, era a carico di e aver ritenuto sussistere una corresponsabilità al 50% del per non aver questo realizzato un Pt_1
impianto di raccolta delle acque piovane, per la cui mancanza l'acqua piovana, il giorno dello Contr evento lesivo, sarebbe confluita nell'unico impianto fognario gestito da sovraccaricandolo e causando l'espulsione a pressione del tombino che avrebbe causato il sinistro. L'ente appellante fa rilevare, infatti, che la mancanza dell'impianto di raccolta delle acque piovane non può aver avuto alcuna rilevanza causale poiché il giorno dell'evento e nei giorni precedenti non vi erano state piogge che potessero causare sovraccarico dell'impianto Contr fognario gestito da come dimostrato dalle deposizioni testimoniali e dalla documentazione prodotta (fotografie e visure dell'archivio meteo) dalle quali erano risultati l'assenza di pioggia e il manto stradale asciutto. L'unico responsabile dell'evento lesivo sarebbe l'AQP a cu faceva e fa carico la custodia e la manutenzione dell'impianto fognario dal quale si
è disancorato il tombino.
3 Col secondo motivo di appello il allega la falsa applicazione Parte_1
degli artt. 3 ed 8 R.D.L.
2.08.1938 n. 1464 in cui sarebbe incorso il tribunale attribuendo allo ente civico il concorso nella causazione dell'evento lesivo nella misura del 50% nonostante lo obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria della fognatura, da cui si era disancorato
Contr il tombino, fosse e sia dalle norme suddette attribuita all' come chiarito e ribadito di recente dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza del 13.05.2020 n.8888.
I motivi di appello, da esaminare contestualmente perché attinenti alla rilevanza causale della condotta del nella produzione dell'evento lesivo, sono condivisibili nei limiti e per le Pt_1
ragioni di seguito indicati.
Il tribunale (v. sentenza appellata, alla pag.5) ha in effetti attribuito rilevanza causale nella causazione del sinistro alla mancata realizzazione da parte del dell'impianto di raccolta Pt_1 dell'acqua piovana, per la cui mancanza l'acqua piovana, il giorno dell'evento lesivo, sarebbe Contr confluita nell'unico impianto fognario gestito da sovraccaricandolo e causando il disancoraggio del tombino che ha causato il sinistro.
Tale valutazione del tribunale non appare corretta perché non è stato dimostrato che il giorno dell'evento vi siano stati fenomeni piovosi (la cui pioggia avrebbe prodotto il sovraccarico della Contr fogna nera gestita dall' o che ve ne siano stati nei giorni immediatamente precedenti lo evento. Anzi, i testimoni oculari ( e ), escussi all'udienza Controparte_6 Testimone_1
del 7.10.2021 (v. verbale), hanno riferito che il giorno del sinistro non pioveva, il cielo era sereno e l'asfalto era asciutto, circostanze confermate anche dalle fotografie prodotte con il rapporto dei Carabinieri. Consegue che il disancoraggio del tombino non può essere collegato al sovraccarico (pressione) dell'impianto fognario causato dall'acqua piovana e alla mancata realizzazione da parte dell'ente civico dell'impianto di raccolta delle acque piovane, sulla cui mancanza il tribunale ha fondato la responsabilità del nella misura del 50%. Pt_1
Diversamente, posto che ai sensi degli artt. 3 ed 8 R.D.L.
2.08.1938 n. 1464, dell'art. 2 D.lgs.
Contr 11.05.1999 n. 141 e della convenzione del 30.09.2002 stipulata dall' e dalla CP_8
Contr
(allegata e prodotta in primo grado dall' la gestione delle fognature e la
[...]
Contr manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse faceva e fa capo all' questo, quale custode e ai sensi dell'art. 2051 c.c., è tenuto al risarcimento dei danni subiti dal e dalla CP_3
a causa del disancoraggio dell'impianto di fognatura del tombino e del sinistro che ne CP_2
è derivato, in quanto i danni causalmente collegati al bene in custodia. E sulla responsabilità
4 dell'AQP ai sensi dell'art.2051 c.c., per l'obbligo ricadente sullo stesso di tenere in efficienza e gestire la rete idrico fognaria, si è formato il giudicato, essendo stata tale responsabilità affermata dal tribunale nella sentenza (v. alle pagg.5 e 6), sia pure nella misura del 50%, e non contestata con i motivi di appello.
L'errata attribuzione - da parte del tribunale - di rilevanza causale nella causazione del sinistro alla mancata realizzazione da parte dell'ente civico dell'impianto di raccolta dell'acqua piovana e al sovraccarico della fognatura che ne sarebbe derivato, tuttavia, non esime questa Corte, quale giudice di merito, di valutare se comunque sussiste responsabilità dell'ente civico ai sensi dell'art. 2051 c.c. per la custodia della strada comunale su cui era posto il tombino.
Al contrario di quanto ritenuto dal infatti, presunta ex art. 2 c. VII D.lgs. 30.04.1992 Pt_1
n. 285 perché situata nel centro abitato del e comunque ammessa dal stesso Pt_1 Pt_1
(v. comparsa di risposta di primo grado, alla pag.4) la proprietà comunale della strada, una forma di responsabilità in capo all'ente proprietario della strada, ai sensi dell'art.2051 c.c., in astratto potrebbe sussistere poiché se è vero che la gestione dell'impianto fognario, da cui si è disancorato il tombino era, ex lege (artt. 3 ed 8 R.D.L.
2.08.1938 n. 1464, art. 2 D.lgs. Contr 11.05.1999 n. 141) ed in base alla convenzione su richiamata, a carico dell' è altresì vero che l'ente comunale, quale proprietario e gestore della strada su cui il tombino era allocato, aveva ex art. 14 D.lgs. 30.04.1992 n. 285 la gestione della strada e l'obbligo di garantire la sicurezza della circolazione sulla stessa.
Né l'esclusione di tale possibilità in astratto trova conferma nel precedente della Suprema Corte
(ordinanza Cass. civ. sez. III 13.05.2020 n. 8888) richiamato dall'ente comunale. Esaminando infatti tale precedente, si rileva che lo stesso riguarda vicenda e ipotesi diverse da quelle qui in esame. La pronuncia suddetta della Suprema Corte riguardava il caso di danni prodotti dalla
Contr tracimazione di liquami dall'impianto fognario gestito dall' in un fondo agricolo limitrofo, non dunque un danno provocato dall'impianto fognario e collegato anche alla circolazione stradale. Nel caso della tracimazione dei liquami dalla rete fognaria al fondo, nessuna responsabilità poteva ipotizzarsi a carico del perché non avente la gestione e la Pt_1
custodia della rete fognaria, unica cosa da cui il danno era derivato. Diversamente, nel caso in esame, è ipotizzabile un coinvolgimento dell'ente comunale poiché, al di là della provenienza del fattore scatenante il pericolo per la circolazione, comunque l'ente comunale ha per legge
(art. 14 su citato) l'obbligo di prevenire ed eliminare ogni situazione di pericolo per la circolazione.
5 Ciò chiarito, rilevato che il sinistro si è verificato in occasione la circolazione della vettura condotta dal , per accertare la sussistenza o meno in concreto di tale responsabilità del CP_3
(in astratto ipotizzabile) occorre piuttosto verificare, in base delle risultanze istruttorie, Pt_1 se per l'ente locale è invocabile il caso fortuito (invocato dal sia pure genericamente Pt_1
nella comparsa di risposta primo grado, alla pag.4), inteso quale fatto imprevedibile e dunque inevitabile che ha causato l'evento lesivo e interrotto il nesso causale tra il bene in custodia e l'evento lesivo. E occorre farlo anche d'ufficio, in quanto non essendo l'allegazione del caso fortuito un'eccezione in senso stretto (in tal senso Cass. civ. sez. III 23.06.2016 n. 13005, Cass. civ. sez. III 19.05.2011 n. 11015), ma piuttosto elemento (causale) della fattispecie costitutiva del diritto risarcitorio allegato degli attori, non soggiace alle preclusioni di cui agli artt.167 c.
II e art.345 c. I c.p.c. e va accertato d'ufficio (come per tutti gli elementi costitutivi del diritto allegato dagli attori).
Ed esaminando gli elementi emersi in giudizio, si ritiene che il Parte_1
sia esente da responsabilità ex art. 2051 c.c. quale proprietario e custode della strada (su cui si trovata il tombino) per sussistenza del caso fortuito, nel senso su inteso. Essendosi il tombino infatti disancorato improvvisamente al passaggio su di esso di una vettura (quella condotta dal teste come dallo stesso riferito in sede di deposizione testimoniale del Controparte_6
710.2021) e non essendo stato il in precedenza avvertito della situazione di precarietà Pt_1
e di pericolosità del tombino, l'evento lesivo non era dall'ente comunale in concreto prevedibile ed evitabile. Non poteva, cioè, pretendersi l'attivazione preventiva ed immediata del Pt_1
senza che la situazione di precarietà del tombino fosse già emersa e fosse stata ad esso segnalata preventivamente dall'ente gestore del tombino o da terzi. Essendo affidate per legge e per Contr convezione all' la custodia e la gestione dell'impianto fognario dal quale si è disancorato il tombino, in sostanza, non poteva pretendersi dal la vigilanza continuativa e su tutto Pt_1 il territorio comunale dell'impianto fognario e dei relativi tombini onde evitare pericoli per la circolazione stradale.
Dato l'obbligo a carico all'AQP e data la non prevedibilità da parte del della situazione Pt_1 di pericolo, l'ente civico va ritenuto esente da ogni responsabilità nei confronti della e CP_2
del . CP_3
Contr Non contestabile la responsabilità dell' perché non oggetto dei motivi di appello, tale responsabilità va tuttavia confermata nel limite del 50% come stabilito in sentenza perché sul punto non sono stati proposti motivi di appello. Nello specifico, si rileva che gli attori non hanno
6 Contr proposto appello incidentale, per l'estensione della responsabilità risarcitoria dell' al 100% dei danni, condizionato all'accoglimento dell'appello del (che in primo grado era stato Pt_1 condannato al risarcimento dell'altro 50% dei danni). All'esclusione, cioè, della responsabilità del per quel 50% dei danni posti a suo carico dal tribunale, non consegue che quel Pt_1
Contr 50% vada a ricadere automaticamente sull' in primo grado condannato al risarcimento dell'altro 50% e non dell'intero, neppure in solido ex art. 2055 c.c. come avrebbe dovuto fare il tribunale se fosse stata accertata la responsabilità concorsuale dei convenuti nella causazione del sinistro. Essendo stata l'obbligazione ritenuta divisibile dal tribunale e non essendo stata la sentenza impugnata sul punto, resta applicabile l'art. 1314 c.c., a norma del quale, nelle obbligazioni divisibili, ciascun debitore (nel caso in esame l'AQP) è tenuto a pagare il debito solo per la sua parte (cioè per quel 50% ritenuto in sentenza a carico dell'AQP).
Vanno confermati altresì i capi della sentenza relativi alla liquidazione dei danni e anche quelli sul decorso e ammontare degli interessi compensativi perché non oggetto dei motivi si appello.
Parimenti e per le stesse ragioni (non impugnazione sul punto), va confermata la liquidazione delle spese di lite di primo grado e la regolamentazione delle stesse tra gli attori e l'AQP.
Tra gli attori in primo grado e il è giustificata la compensazione delle Parte_1
spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in quanto la chiamata in giudizio del non Pt_1
è stata chiesta dalla e dal (che nulla avevano chiesto nei confronti dell'ente CP_2 CP_3
Contr civico) ma disposta su istanza dell' in quanto gli attori in appello si sono rimessi alla decisione della Corte in ordine alla responsabilità o meno anche dell'ente civico.
Delle spese del sia di quelle di primo grado che di quelle di appello, da liquidare Pt_1
secondo i parametri medi di cui al DM 10.03.2014 n.55, si ritiene che debba rispondere secondo Contr soccombenza l' avendo l'AQP chiesto la chiamata in causa dell'ente civico per farne accertare la responsabilità per i danni subiti dagli attori ed essendosi l'AQP opposto ai motivi di appello del Pt_1
Resta assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sullo appello avverso la sentenza n. 859/2023 del Tribunale di Taranto proposto dal Parte_1
nei confronti dell' e di e
[...] Controparte_1 Controparte_2
con atto di citazione notificato il 19.06.2023, così provvede: Controparte_3
7 1) accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, esclusa la responsabilità del appellante nella causazione del sinistro per cui è causa, rigetta Pt_1
qualsiasi domanda proposta nei confronti del e revoca la Parte_1
condanna dello stesso al risarcimento in favore di e del 50% Controparte_2 Controparte_3
dei danni da loro subiti e quantificati in sentenza;
2) conferma la sentenza, anche in ordine alla regolamentazione delle spese di lite di primo grado, tra gli attori e e il convenuto Controparte_2 Controparte_3 [...]
Controparte_1
3) compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra gli attori Controparte_2
e e il;
Controparte_3 Parte_1
4) condanna l' a rimborsare al Controparte_1 Parte_1 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, quelle del primo grado liquidate in € 5.077,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15), CAP ed IVA come per legge, quelle del secondo grado liquidate in € 382,50 per spese non imponibili e in €
5.089,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15), CAP ed
IVA come per legge.
Così deciso in Taranto, il 26.02.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Michele Campanale dott. Pietro Genoviva
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, in persona dei Magistrati
1) dott. Pietro Genoviva Presidente
2) dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) dott. Michele Campanale Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 225/2023 R.G., di appello avversa la sentenza n.859/2023 del
Tribunale di Taranto pubblicata il 14.04.2023, pendente tra
, in persona del Sindaco p.t., domiciliato in Taranto presso lo Parte_1
avv. Maria Josè Palmieri dalla quale è rappresentato e difeso;
appellante e
in persona del Coordinatore della Direzione Legale, Controparte_1 domiciliato in Palagiano (TA) presso l'avv. Sante Arpone, rappresentato e difeso dall'avv.
Alessandro Amato del foro di Bari;
appellato nonché
e domiciliati in Fragagnano (TA) presso gli avv.ti Controparte_2 Controparte_3
Gianluca Gaspardone e Cosimo Calvi dai quali sono rappresentati e difesi;
appellati
1 All'udienza del 21.02.2025 la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni delle parti riportate nelle note di precisazione delle conclusioni dalle stesse depositate e alle quali si rinvia.
IN FATTO E IN DIRITTO
e la prima in qualità di terza trasportata e proprietaria e il Controparte_2 Controparte_3
secondo in qualità di conducente dell'autovettura Peugeot targata BV537AH, con citazione notificata il 20.06.2020 convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto l'
[...]
Contr (in seguito, per brevità, per sentirlo condannare al risarcimento del danno Controparte_1
materiale e delle lesioni personali subite in dipendenza del sinistro stradale avvenuto alle ore
23,15 circa del 19.7.2019 in , allorquando mentre il veicolo predetto, Parte_1
condotto nell'occasione dal e con a bordo la percorreva la via per Lecce, con CP_3 CP_2 direzione da Taranto verso Monteparano, giunto all'altezza dell'intersezione di detta strada con la via Pio XII, “incappava in un tombino di proprietà non Controparte_5 posizionato regolarmente nel suo alloggio naturale”. Gli attori deducevano che il suddetto tombino si sarebbe disancorato dopo il passaggio sullo stesso, pochi attimi prima dell'arrivo della Peugeot, dell'autovettura Ford C-Max tg. DV200SK, di proprietà del sig.
[...]
e dallo stesso condotta. Gli attori assumevano che il tombino era preceduto da un CP_6
dosso artificiale che ne impediva la diretta percezione e che, pertanto, il sinistro sarebbe stato causato dall'invisibilità e dall'imprevedibilità della sconnessione stradale.
Contr Si costituiva l' deducendo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva e chiedendo di estendere il contraddittorio ex art. 107 c.p.c. nei confronti del , Parte_1
attesa la propria estraneità ai fatti per cui è causa, per non essere ad esso addebitabile alcuna responsabilità, sussistente, invero, in capo all'ente comunale deputato alla vigilanza, manutenzione e/o custodia del chiusino de quo nonché alla manutenzione e/o custodia della sede stradale ed all'esatta presegnalazione di pericoli, in considerazione del fatto che il tratto di strada interessato è una strada all'interno del centro abitato. L'AQP, in via subordinata, allegava anche la responsabilità dello stesso conducente per quanto occorso, in quanto provocato da una condotta di guida imprudente, oltre a contestare la quantificazione del danno, a dire dell'AQP eccessiva.
Citato in giudizio su ordine del tribunale ad opera dell'AQP, si costituiva, sia pure oltre il termine di cui all'art.167 c.p.c, il deducendo l'esclusiva Parte_1 responsabilità dell' nella causazione del sinistro, nonché - in via subordinata - la CP_7
responsabilità esclusiva o concorrente e prevalente del conducente dell'autovettura coinvolta
2 nel sinistro, per quanto occorsogli. Il deduceva altresì l'eccessiva quantificazione del Pt_1
danno.
Espletata l'istruttoria anche con c.t.u. medico legale e precisate le conclusioni, con la sentenza Contr impugnata il tribunale accoglieva la domanda attorea nei confronti dell' e del
[...]
condannando i convenuti “nella percentuale del 50% ciascuno in virtù del Parte_1 concorso di responsabilità nella causazione dell'evento, al risarcimento in favore della attrice
della somma di € 11.212,35 oltre interessi e rivalutazione monetaria della Controparte_2
domanda sino al soddisfo”, nonché “secondo la responsabilità accertata al pagamento di €
807,33 in favore dell'attore , oltre al pagamento degli interessi legali e Controparte_3
rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo”, regolando secondo soccombenza le spese di lite di primo grado.
Con citazione notificata il 19.06.2023 il proponeva appello. Si Parte_1
Contr costituiva l' contestandone la fondatezza. Si costituivano la e il CP_2 CP_3
rimettendosi al prudente apprezzamento della Corte in ordine alla ripartizione della responsabilità tra gli enti convenuti.
Con il primo motivo di appello il allega l'errata valutazione Parte_1
delle risultanze istruttorie in cui sarebbe incorso il tribunale per non aver tenuto in considerazione che l'evento lesivo sarebbe stato causato dal “difetto di ancoraggio del tombino” Contr la cui gestione e manutenzione, con tutta la rete idrico fognaria, era a carico di e aver ritenuto sussistere una corresponsabilità al 50% del per non aver questo realizzato un Pt_1
impianto di raccolta delle acque piovane, per la cui mancanza l'acqua piovana, il giorno dello Contr evento lesivo, sarebbe confluita nell'unico impianto fognario gestito da sovraccaricandolo e causando l'espulsione a pressione del tombino che avrebbe causato il sinistro. L'ente appellante fa rilevare, infatti, che la mancanza dell'impianto di raccolta delle acque piovane non può aver avuto alcuna rilevanza causale poiché il giorno dell'evento e nei giorni precedenti non vi erano state piogge che potessero causare sovraccarico dell'impianto Contr fognario gestito da come dimostrato dalle deposizioni testimoniali e dalla documentazione prodotta (fotografie e visure dell'archivio meteo) dalle quali erano risultati l'assenza di pioggia e il manto stradale asciutto. L'unico responsabile dell'evento lesivo sarebbe l'AQP a cu faceva e fa carico la custodia e la manutenzione dell'impianto fognario dal quale si
è disancorato il tombino.
3 Col secondo motivo di appello il allega la falsa applicazione Parte_1
degli artt. 3 ed 8 R.D.L.
2.08.1938 n. 1464 in cui sarebbe incorso il tribunale attribuendo allo ente civico il concorso nella causazione dell'evento lesivo nella misura del 50% nonostante lo obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria della fognatura, da cui si era disancorato
Contr il tombino, fosse e sia dalle norme suddette attribuita all' come chiarito e ribadito di recente dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza del 13.05.2020 n.8888.
I motivi di appello, da esaminare contestualmente perché attinenti alla rilevanza causale della condotta del nella produzione dell'evento lesivo, sono condivisibili nei limiti e per le Pt_1
ragioni di seguito indicati.
Il tribunale (v. sentenza appellata, alla pag.5) ha in effetti attribuito rilevanza causale nella causazione del sinistro alla mancata realizzazione da parte del dell'impianto di raccolta Pt_1 dell'acqua piovana, per la cui mancanza l'acqua piovana, il giorno dell'evento lesivo, sarebbe Contr confluita nell'unico impianto fognario gestito da sovraccaricandolo e causando il disancoraggio del tombino che ha causato il sinistro.
Tale valutazione del tribunale non appare corretta perché non è stato dimostrato che il giorno dell'evento vi siano stati fenomeni piovosi (la cui pioggia avrebbe prodotto il sovraccarico della Contr fogna nera gestita dall' o che ve ne siano stati nei giorni immediatamente precedenti lo evento. Anzi, i testimoni oculari ( e ), escussi all'udienza Controparte_6 Testimone_1
del 7.10.2021 (v. verbale), hanno riferito che il giorno del sinistro non pioveva, il cielo era sereno e l'asfalto era asciutto, circostanze confermate anche dalle fotografie prodotte con il rapporto dei Carabinieri. Consegue che il disancoraggio del tombino non può essere collegato al sovraccarico (pressione) dell'impianto fognario causato dall'acqua piovana e alla mancata realizzazione da parte dell'ente civico dell'impianto di raccolta delle acque piovane, sulla cui mancanza il tribunale ha fondato la responsabilità del nella misura del 50%. Pt_1
Diversamente, posto che ai sensi degli artt. 3 ed 8 R.D.L.
2.08.1938 n. 1464, dell'art. 2 D.lgs.
Contr 11.05.1999 n. 141 e della convenzione del 30.09.2002 stipulata dall' e dalla CP_8
Contr
(allegata e prodotta in primo grado dall' la gestione delle fognature e la
[...]
Contr manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse faceva e fa capo all' questo, quale custode e ai sensi dell'art. 2051 c.c., è tenuto al risarcimento dei danni subiti dal e dalla CP_3
a causa del disancoraggio dell'impianto di fognatura del tombino e del sinistro che ne CP_2
è derivato, in quanto i danni causalmente collegati al bene in custodia. E sulla responsabilità
4 dell'AQP ai sensi dell'art.2051 c.c., per l'obbligo ricadente sullo stesso di tenere in efficienza e gestire la rete idrico fognaria, si è formato il giudicato, essendo stata tale responsabilità affermata dal tribunale nella sentenza (v. alle pagg.5 e 6), sia pure nella misura del 50%, e non contestata con i motivi di appello.
L'errata attribuzione - da parte del tribunale - di rilevanza causale nella causazione del sinistro alla mancata realizzazione da parte dell'ente civico dell'impianto di raccolta dell'acqua piovana e al sovraccarico della fognatura che ne sarebbe derivato, tuttavia, non esime questa Corte, quale giudice di merito, di valutare se comunque sussiste responsabilità dell'ente civico ai sensi dell'art. 2051 c.c. per la custodia della strada comunale su cui era posto il tombino.
Al contrario di quanto ritenuto dal infatti, presunta ex art. 2 c. VII D.lgs. 30.04.1992 Pt_1
n. 285 perché situata nel centro abitato del e comunque ammessa dal stesso Pt_1 Pt_1
(v. comparsa di risposta di primo grado, alla pag.4) la proprietà comunale della strada, una forma di responsabilità in capo all'ente proprietario della strada, ai sensi dell'art.2051 c.c., in astratto potrebbe sussistere poiché se è vero che la gestione dell'impianto fognario, da cui si è disancorato il tombino era, ex lege (artt. 3 ed 8 R.D.L.
2.08.1938 n. 1464, art. 2 D.lgs. Contr 11.05.1999 n. 141) ed in base alla convenzione su richiamata, a carico dell' è altresì vero che l'ente comunale, quale proprietario e gestore della strada su cui il tombino era allocato, aveva ex art. 14 D.lgs. 30.04.1992 n. 285 la gestione della strada e l'obbligo di garantire la sicurezza della circolazione sulla stessa.
Né l'esclusione di tale possibilità in astratto trova conferma nel precedente della Suprema Corte
(ordinanza Cass. civ. sez. III 13.05.2020 n. 8888) richiamato dall'ente comunale. Esaminando infatti tale precedente, si rileva che lo stesso riguarda vicenda e ipotesi diverse da quelle qui in esame. La pronuncia suddetta della Suprema Corte riguardava il caso di danni prodotti dalla
Contr tracimazione di liquami dall'impianto fognario gestito dall' in un fondo agricolo limitrofo, non dunque un danno provocato dall'impianto fognario e collegato anche alla circolazione stradale. Nel caso della tracimazione dei liquami dalla rete fognaria al fondo, nessuna responsabilità poteva ipotizzarsi a carico del perché non avente la gestione e la Pt_1
custodia della rete fognaria, unica cosa da cui il danno era derivato. Diversamente, nel caso in esame, è ipotizzabile un coinvolgimento dell'ente comunale poiché, al di là della provenienza del fattore scatenante il pericolo per la circolazione, comunque l'ente comunale ha per legge
(art. 14 su citato) l'obbligo di prevenire ed eliminare ogni situazione di pericolo per la circolazione.
5 Ciò chiarito, rilevato che il sinistro si è verificato in occasione la circolazione della vettura condotta dal , per accertare la sussistenza o meno in concreto di tale responsabilità del CP_3
(in astratto ipotizzabile) occorre piuttosto verificare, in base delle risultanze istruttorie, Pt_1 se per l'ente locale è invocabile il caso fortuito (invocato dal sia pure genericamente Pt_1
nella comparsa di risposta primo grado, alla pag.4), inteso quale fatto imprevedibile e dunque inevitabile che ha causato l'evento lesivo e interrotto il nesso causale tra il bene in custodia e l'evento lesivo. E occorre farlo anche d'ufficio, in quanto non essendo l'allegazione del caso fortuito un'eccezione in senso stretto (in tal senso Cass. civ. sez. III 23.06.2016 n. 13005, Cass. civ. sez. III 19.05.2011 n. 11015), ma piuttosto elemento (causale) della fattispecie costitutiva del diritto risarcitorio allegato degli attori, non soggiace alle preclusioni di cui agli artt.167 c.
II e art.345 c. I c.p.c. e va accertato d'ufficio (come per tutti gli elementi costitutivi del diritto allegato dagli attori).
Ed esaminando gli elementi emersi in giudizio, si ritiene che il Parte_1
sia esente da responsabilità ex art. 2051 c.c. quale proprietario e custode della strada (su cui si trovata il tombino) per sussistenza del caso fortuito, nel senso su inteso. Essendosi il tombino infatti disancorato improvvisamente al passaggio su di esso di una vettura (quella condotta dal teste come dallo stesso riferito in sede di deposizione testimoniale del Controparte_6
710.2021) e non essendo stato il in precedenza avvertito della situazione di precarietà Pt_1
e di pericolosità del tombino, l'evento lesivo non era dall'ente comunale in concreto prevedibile ed evitabile. Non poteva, cioè, pretendersi l'attivazione preventiva ed immediata del Pt_1
senza che la situazione di precarietà del tombino fosse già emersa e fosse stata ad esso segnalata preventivamente dall'ente gestore del tombino o da terzi. Essendo affidate per legge e per Contr convezione all' la custodia e la gestione dell'impianto fognario dal quale si è disancorato il tombino, in sostanza, non poteva pretendersi dal la vigilanza continuativa e su tutto Pt_1 il territorio comunale dell'impianto fognario e dei relativi tombini onde evitare pericoli per la circolazione stradale.
Dato l'obbligo a carico all'AQP e data la non prevedibilità da parte del della situazione Pt_1 di pericolo, l'ente civico va ritenuto esente da ogni responsabilità nei confronti della e CP_2
del . CP_3
Contr Non contestabile la responsabilità dell' perché non oggetto dei motivi di appello, tale responsabilità va tuttavia confermata nel limite del 50% come stabilito in sentenza perché sul punto non sono stati proposti motivi di appello. Nello specifico, si rileva che gli attori non hanno
6 Contr proposto appello incidentale, per l'estensione della responsabilità risarcitoria dell' al 100% dei danni, condizionato all'accoglimento dell'appello del (che in primo grado era stato Pt_1 condannato al risarcimento dell'altro 50% dei danni). All'esclusione, cioè, della responsabilità del per quel 50% dei danni posti a suo carico dal tribunale, non consegue che quel Pt_1
Contr 50% vada a ricadere automaticamente sull' in primo grado condannato al risarcimento dell'altro 50% e non dell'intero, neppure in solido ex art. 2055 c.c. come avrebbe dovuto fare il tribunale se fosse stata accertata la responsabilità concorsuale dei convenuti nella causazione del sinistro. Essendo stata l'obbligazione ritenuta divisibile dal tribunale e non essendo stata la sentenza impugnata sul punto, resta applicabile l'art. 1314 c.c., a norma del quale, nelle obbligazioni divisibili, ciascun debitore (nel caso in esame l'AQP) è tenuto a pagare il debito solo per la sua parte (cioè per quel 50% ritenuto in sentenza a carico dell'AQP).
Vanno confermati altresì i capi della sentenza relativi alla liquidazione dei danni e anche quelli sul decorso e ammontare degli interessi compensativi perché non oggetto dei motivi si appello.
Parimenti e per le stesse ragioni (non impugnazione sul punto), va confermata la liquidazione delle spese di lite di primo grado e la regolamentazione delle stesse tra gli attori e l'AQP.
Tra gli attori in primo grado e il è giustificata la compensazione delle Parte_1
spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in quanto la chiamata in giudizio del non Pt_1
è stata chiesta dalla e dal (che nulla avevano chiesto nei confronti dell'ente CP_2 CP_3
Contr civico) ma disposta su istanza dell' in quanto gli attori in appello si sono rimessi alla decisione della Corte in ordine alla responsabilità o meno anche dell'ente civico.
Delle spese del sia di quelle di primo grado che di quelle di appello, da liquidare Pt_1
secondo i parametri medi di cui al DM 10.03.2014 n.55, si ritiene che debba rispondere secondo Contr soccombenza l' avendo l'AQP chiesto la chiamata in causa dell'ente civico per farne accertare la responsabilità per i danni subiti dagli attori ed essendosi l'AQP opposto ai motivi di appello del Pt_1
Resta assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sullo appello avverso la sentenza n. 859/2023 del Tribunale di Taranto proposto dal Parte_1
nei confronti dell' e di e
[...] Controparte_1 Controparte_2
con atto di citazione notificato il 19.06.2023, così provvede: Controparte_3
7 1) accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, esclusa la responsabilità del appellante nella causazione del sinistro per cui è causa, rigetta Pt_1
qualsiasi domanda proposta nei confronti del e revoca la Parte_1
condanna dello stesso al risarcimento in favore di e del 50% Controparte_2 Controparte_3
dei danni da loro subiti e quantificati in sentenza;
2) conferma la sentenza, anche in ordine alla regolamentazione delle spese di lite di primo grado, tra gli attori e e il convenuto Controparte_2 Controparte_3 [...]
Controparte_1
3) compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra gli attori Controparte_2
e e il;
Controparte_3 Parte_1
4) condanna l' a rimborsare al Controparte_1 Parte_1 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, quelle del primo grado liquidate in € 5.077,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15), CAP ed IVA come per legge, quelle del secondo grado liquidate in € 382,50 per spese non imponibili e in €
5.089,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15), CAP ed
IVA come per legge.
Così deciso in Taranto, il 26.02.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Michele Campanale dott. Pietro Genoviva
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