Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/01/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12201/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.10.2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Azzurra Elia presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Azzurra Elia presso la quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
, nato il [...] Per_1
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto la modifica del decreto n. 12850/2016 emesso dal Tribunale di Milano in data 14.06.2016.
“-Stante la sostanziale e paritaria permanenza di presso ciascun genitore, le Parti Per_1 concordano nel provvedere al mantenimento ordinario del figlio secondo il Protocollo del
Tribunale di Milano con modalità diretta, ciascuno proporzionalmente ai propri redditi e dunque accordando la cessazione del contributo al mantenimento posto a carico del padre col provvedimento di cui in Premessa, e ciò fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di
. Per_1
-Le Parti convengono che tutte le spese straordinarie del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente saranno poste per il 50% a carico del padre e per il restante 50% a carico della madre, in applicazione e secondo le linee guida del Tribunale di Milano in materia. I genitori provvederanno contestualmente al pagamento del 50% della spesa straordinaria per il figlio. Ove ciò non avvenga, il genitore anticipatario, entro quindici giorni dall'effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro-quota, previa esibizione e consegna di idonea documentazione, e l'altro genitore dovrà provvedere entro dieci giorni dalla richiesta. Le parti convengono altresì che il sig. terrà proprio esclusivo carico le spese mensili relative alla ricarica Parte_1 telefonica ed al parrucchiere del figlio, fino alla concorrenza di complessivi Euro 50 mensili, entrambe documentate. Le spese straordinarie relative alle vacanze effettuate dal figlio in autonomia senza la presenza dei genitori, verranno ripartite al 50% tra questi ultimi;
da detta voce di spesa, che dovrà sempre venire preventivamente concordata, vengono escluse le vacanze trascorse dal figlio presso le case di famiglia: in particolare, in quest'ultima ipotesi, saranno considerate spese straordinarie da dividere al 50% tutte quelle voci di spesa inerenti il viaggio e il vitto sostenute dal figlio solo qualora il tempo di permanenza nelle dette abitazioni venga trascorso da da solo (o con amici) e quindi senza la presenza di parenti (nonni, zii, etc.). Per_1
I genitori danno atto che il sig. ha acquistato con proprie sostanze il veicolo Dacia Parte_1
Sandero Stepway targato GV801XP, che viene destinato in uso esclusivo al figlio . Il sig. Per_1
si impegna a mantenere in uso il detto veicolo al figlio (o comunque a garantire a Pt_1 Per_1
l'utilizzo esclusivo di una vettura, benché eventualmente diversa) sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo. In deroga a quanto stabilito al precedente punto 4), le spese di assicurazione, manutenzione, bollo, eventuale demolizione e/o vendita del bene e/o comunque tutte le spese volte a conservare in uso il veicolo verranno sostenute dal sig.
[...]
fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio. Le Parti convengono che Pt_1 le spese relative al carburante GPL della vettura in uso al figlio verranno suddivise al 50% in caso di viaggio, facendo invece rientrare detta voce di spesa nel mantenimento ordinario diretto per quanto concerne l'utilizzo quotidiano, e ciò sempre sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio.
-Le Parti danno atto di non aver più nulla ulteriormente a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e/o titolo, anche per il contributo al mantenimento ordinario e/o spese straordinarie pregresse relativamente al figlio , e di aver allo stato regolato ogni ulteriore Per_1 questione patrimoniale ed economica con reciproca soddisfazione.
-Le spese di assistenza legale del presente procedimento sono poste ad esclusivo ed integrale carico del sig. .” Parte_1 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese legali essendo le parti assistite dal medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto n. 12850/2016 emesso dal Tribunale di Milano in data 14.06.2016, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni