Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/03/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 16939/2024 tra le parti:
ATTORE
(C.F.: ) CP_1 Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. DAMIANI VALERIA;
− Domicilio: VIA LODERINGO DEGLI ANDALÒ 1 40124 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. Marco Freschi
CONVENUTO
(C.F.: ) Controparte_2 P.IVA_2 contumace
Decisa a Bologna il 19/03/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore:
“In via principale: - accertare e dichiarare la risoluzione ex art. 1454 c.c. del contratto concluso tra la e la In Controparte_3 Controparte_2 subordine: - nella denegata ipotesi in cui il contratto non si consideri risolto ex lege, accertato il grave inadempimento della alle obbligazioni sulla stessa Controparte_2 gravanti, pronunciare sentenza costitutiva di risoluzione del contratto per grave inadempimento della resistente, In ogni caso: - condannare la al Controparte_2 pagamento della somma di euro 25.200,00 alla Controparte_3 oltre interessi dalla messa in mora al saldo ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa”
1
1.
allega Controparte_3
1) di aver acquistato con contratto 19 luglio 2021 da una “scala Controparte_2 montacarichi modello FBL 28 allestita su autocarro AG , CP_4 comprensiva di controtelaio e piedini nonché di relativo collaudo e immatricolazione presso la Motorizzazione Civile e relative certificazioni di Legge, per la complessiva somma di euro 60.000,00 oltre Iva
2) di aver pagato acconti per euro 25.200,00; Co
3) l'inadempimento di che non ha consegnato il bene oggetto del contratto;
4) di aver inviato diffida ad adempiere il 24 maggio 2024.
Pertanto, chiede che sia dichiarata la risoluzione Controparte_3 del contratto 19 luglio 2021 e che sia condannata alla restituzione di Controparte_2 euro 25.200,00 oltre interessi.
regolarmente citata, non si è costituita. Controparte_2
2.
La domanda è fondata.
Parte ricorrente ha assolto il proprio onere probatorio documentando il titolo, ovvero il contratto. A fronte del documentato versamento degli acconti, indirettamente confermato Co anche dalla proposta di restituzione da parte di del 23 ottobre 2023 (doc. 5 Co ricorrente), , nella pure legittima scelta di non costituirsi, non ha assolto il proprio onere di provare di aver correttamente adempiuto, ovvero la sussistenza di altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
Si è pertanto verificato il meccanismo di risoluzione di diritto innescato dalla diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 cc. In ogni caso, trattandosi dell'obbligazione principale del venditore, l'inadempimento sarebbe suscettibile di incidere sul sinallagma in misura rilevante ai sensi dell'art. 1455 cc.
Venuto meno il titolo che giustificava lo spostamento patrimoniale, le somme pagate da parte ricorrente devono essere restituite oltre interessi dal 24 maggio 2024 (domanda stragiudiziale) non essendo provata la malafede dell'accipiens.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147 /2022 tenuto conto che non si è svolta attività istruttoria.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la risoluzione del contratto 19 luglio 2021 tra le parti;
2) condanna a restituire a e C Controparte_2 Controparte_3 euro 25.200,00 oltre interessi ex art. 1284 comma I cc dal 24 maggio 2024 ed ex art. 1284 comma IV cc dalla domanda;
3) condanna a rifondere a le Controparte_2 Controparte_3 spese di lite, liquidate in euro 4.261,00 (di cui 264,00 per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 19/03/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
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