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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/05/2025, n. 4212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4212 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. 9593/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte
Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe
Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 11/03/2024, rimessa al Collegio alla udienza dell'08.04.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 23.04.2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' avv. CANALE VALERIA con studio in VIA CARLO POMA 32
MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti, ammessa al Patrocinio a
Spese dello Stato in data 07/03/2024 (N. 2024/1397)
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
24/08/1976 , rappresentato e difeso dall'avv. PRICOCO ROSARIO con studio in VIA NEGROLI, 13
MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti,
pagina 1 di 15 PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 03.04.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
L'avv. Canale Valeria all'udienza dell'08.04.2025 ha precisato le conclusioni come segue: chiede che la causa venga decisa con affidamento super esclusivo, la conferma dei 550 euro al mese oltre alle spese extra come già statuito, l'AUF tutto alla madre e la prosecuzione di incontri padre figlia alla presenza dell'educatore domiciliare e l'assegnazione della casa coniugale che è una casa
CP_
spese a carico del marito
Per il resistente:
l'avv. Pricoco Rosario all'udienza dell'08.04.2025 ha precisato le conclusioni come segue: chiede che il contributo di mantenimento sia abbassato ad €400 mensili, oltre al 50% delle spese extra,
l'assegnazione della casa coniugale alla madre, l'affidamento condiviso della minore, e frequentazioni ancora con l'educatore domiciliare e poi liberalizzate. AUF alla madre.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
in MILANO il 16/09/2011, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno
2011, atto N. 956 parte 1, dal matrimonio è nata una figlia, , in data 10.08.2012, Persona_1
con ricorso depositato in data 11.03.2024 la chiedeva pronuncia di separazione e che Parte_1 fosse disposto in via cautelare e di urgenza l'allontanamento del marito dalla casa familiare di Milano in via Quarti Eugenio 26, ed il divieto di avvicinamento alla casa familiare, al luogo di lavoro di essa pagina 2 di 15 ricorrente, in Milano in via Larga 7, ed alla residenza della di lei madre, in Milano in via Sorrento 1; chiedeva poi che fosse disposto l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori e suo prevalente collocamento presso la madre, un contributo di mantenimento paterno per la figlia pari ad euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, l'AUF integralmente percepito dalla madre,
l'assegnazione ad ella della casa familiare con pagamento del relativo canone di locazione a carico del marito, intestatario del contratto, e la regolamentazione dei diritti di visita del padre con la figlia, allegava che nell'ultimo anno e mezzo era stata vittima di numerose condotte violente da parte del marito: continue pressioni psicologiche che la sminuivano personalmente e professionalmente, continui attacchi d'ira, e manifestazioni rabbia, insulti gravi, e minacce di mali estremi, anche alla presenza della figlia minore. Riferiva che ella aveva chiamato più volte le Forze dell'Ordine, che il marito, temendo la volontà della moglie di separarsi, aveva agito anche condotte di violenza fisica, che ella aveva deciso di sporgere denuncia querela, che in data 28.2.2024 il marito l'aveva colpita alle spalle ripetutamente con schiaffi e strattonamenti tanto che ella era caduta per terra, che, recatasi al
Pronto Soccorso le era stato diagnosticato “abuso emotivo/psicologico di adulto. Contusione di sedi multiple del tronco”, con prognosi di 10 giorni, che ella era riuscita a raggiungere il cortile di casa ed aveva chiamato le Forze dell'Ordine, ma il marito si era dato alla fuga prima del loro intervento, che il marito, anche su consiglio del di lui difensore, non era rientrato in casa ma continuava a minacciarla telefonicamente anche utilizzando il cellulare della figlia minore, minacciando la moglie di rientrare in casa e di farle del male, che tali condotte di minaccia e di controllo non cessavano ed ella viveva nel terrore che il marito potesse rientrare in casa e procurarle male fisico, con decreto del 12.03.2024 veniva pronunciato inaudita altera parte un ordine di protezione contro gli abusi familiari nei confronti del per la durata di mesi 8, CP_1
la misura veniva eseguita in data 14.3.2024 e il resistente si costituiva in data 26.3.2024 chiedendo la revoca del provvedimento, alla udienza fissata per il 27.3.2024 ai fini della conferma, modifica o revoca del provvedimento, le parti venivano ampiamente sentite e i difensori insistevano nelle rispettive domande, con decreto del 28.03.2024 veniva confermato l'ordine di protezione per la durata di mesi 6 a decorrere dalla esecuzione avvenuta in data 14.3.2024,
pagina 3 di 15 all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 16.05.2024, fissata con decreto del
02.04.2024, venivano ampiamente sentite, separatamente, le parti, e all'esito il Presidente, autorizzati i coniugi a vivere separati, si riservava, con ordinanza ex art. 473 bis .22 c.p.c. il Presidente così provvedeva:
“rilevato che in data 10.4.2024 il GIP di Milano ha inviato a questo Ufficio copia della misura cautelare dallo stesso pronunciata nei confronti del in data 2.4.2024 che prescriveva CP_1 all'indagato di allontanarsi dalla casa coniugale e di non farvi più rientro, di non avvicinarsi alla persona offesa ed alla figlia convivente, vittima di violenza assistita, nonché ai luoghi dalle stesse frequentati con l'ulteriore prescrizione del divieto di comunicare, e di avvicinarsi ad una distanza inferiore a metri 500, rilevato che alla scorsa udienza le parti rilasciavano dichiarazioni spontanee aventi ad oggetto essenzialmente le frequentazioni padre figlia che la madre dichiarava di non voler impedire o limitare in alcun modo, rilevato che alla scorsa udienza i difensori si sono riportati alle domanda svolte negli atti: in particolare la ha chiesto -l'affido condiviso della minore nata il [...], Parte_1 Persona_1 con collocazione presso l'abitazione materna;
-l'obbligo del padre di concorrere al mantenimento ordinario della figlia nella misura di euro 300,00 mensili, oltre Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie, -il diritto di percepire integralmente l'assegno unico, -l'assegnazione a sé della casa alla coniugale, sita in Milano alla Via Quarti Eugenio 26, insieme ai mobili e agli arredi che la compongono, -l'obbligo del padre, titolare del contratto di locazione, di continuare a pagare il canone di locazione della casa familiare di € 435,00 mensili, -in subordine nel caso di reale accertamento delle condizioni economiche del , disporre il pagamento del 50% del canone di locazione, - CP_1
frequentazioni padre/figlia quanto meno a fine settimana alterni ed un giorno infrasettimanale –ed infine che il conto corrente Banco BPM intestato ad entrambe i coniugi, restasse in esclusiva disponibilità della ricorrente con estromissione dalla titolarità del Sig. ; il ha CP_1 CP_1
chiesto: -l'affidamento condiviso della minore, -il suo collocamento prevalente presso la madre, -
l'assegnazione alla madre della casa familiare, con mobili ed arredi, con obbligo a carico della di provvedere al pagamento mensile del canone di locazione, oltre al pagamento delle Parte_1 relative utenze ed oneri accessori e connessi alla detenzione dell'immobile, - frequentazioni padre/figlia a fine settimana alternati e infrasettimanali previo congruo avviso telefonico alla madre -
pagina 4 di 15 assegno paterno per il mantenimento della figlia di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo adottato presso il Tribunale di Milano, -dichiarare inammissibili e/o rigettare integralmente tutte le altre avverse domande formulate da controparte nel ricorso introduttivo, ritenuto che le accuse di comportamenti violenti in danno della moglie alla presenza della figlia minore (si veda ordinanza del GIP laddove richiama un audio del 7.3.2024 nel quale si sentono le reiterate ingiurie del contro la moglie ed il pianto della bambina “chiaramente angosciata CP_1 da quanto stava accadendo”) come descritti nel capo di imputazione del procedimento penale -che danno conto di una condotta di sopraffazione sistematica con continue ingiurie e minacce che ha causato un clima familiare di ansia e paura anche nella figlioletta-, non può che comportare
l'adozione di provvedimenti relativi alla responsabilità genitoriale rispettosi della Convenzione di
Istanbul ratificata con legge dello Stato n. 77 del 2013 che impone di tutelare “i diritti e la sicurezza della vittima e dei bambini” come prescritto dall'art. 31 relativo alla “custodia dei figli”, ritenuto pertanto che, allo stato, non può che essere disposto l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla madre in relazione alla quale, allo stato, non emergono elementi di inidoneità, fatti salvi eventuali successivi diversi provvedimenti in esito alla indagine delegata ai servizi sociali, ritenuto necessario attivare i servizi sociali del comune di Milano affinché prendano in carico il nucleo familiare e verifichino la situazione psicofisica della minore, la idoneità materna ad assumere il carico dell'affidamento super esclusivo e la qualità della relazione madre/figlia, nonché la relazione della bambina con il padre avviando un servizio di educativa domiciliare ovvero di incontri osservati e protetti sul territorio, per garantire la sicurezza delle frequentazioni padre/figlia e verificare la idoneità del padre a mantenere una relazione con la figlia adeguata alle necessità della minore, sospendendo allo stato le frequentazioni libere padre/figlia, ritenuto che la casa familiare in locazione con un canone di € 435 mensile (non è stato prodotto il contratto) deve essere assegnata alla madre che vi vive con la minore, rilevato, quanto alle condizioni economiche, che la lavora a provvigioni per e da ultimo per Virgo Insurance Parte_1 Controparte_3
come agente ed non è chiaro se effettui anche un lavoro come custode in un condominio a Cesano
Boscone forse non regolare. Ha depositato un modello PF /2023 da cui risulta un reddito in regime forfetario di quasi 11.000 euro con un imposta di € 500; un modello PF/2021 da cui risulta un reddito
pagina 5 di 15 da lavoro dipendente di € 7.000 con una imposta di 200 euro;
dagli estratti conto (depositati in modo confusivo con i numeri creditori non necessari e senza il riepilogo delle entrate ed uscite per periodo) non completi, si evincono bonifici di circa 1.000 euro al mese come provvigioni. Non è stata depositata la disclosure come richiesto. Dalla dichiarazione dei redditi emerge che è proprietaria Parte_1
della quota del 50% di tre immobili a Milano alcuni locati con cedolare secca ed un canone di 473 euro annui. il esercita l'attività di lavoratore autonomo nell'ambito del settore edilizio come è CP_1
indicato nel suo atto difensivo;
egli alla scorsa udienza ha dichiarato di essere prestatore di manodopera e di collaborare con un collega che fa ristrutturazioni. Ha dichiarato altresì di non poter stare con la figlia dal venerdì al lunedì mattina perché lavora sempre durante la settima compreso il sabato, tanto che potrebbe prenderla il sabato alle 18.30. Ha depositato la dichiarazione dei redditi
PF 2023 che indica un redito lordo di € 18.500 con una imposta di € 2.500 ed un quadro RG dedicato ai redditi di impresa in contabilità semplificata dal quale emergono componenti positivi per 120 mila euro e negativi per 101 mila euro (non credibile è l'ammontare dei componenti negativi per una attività di prestazione di manodopera); ha depositato il modello PF/2022 che indica un lordo di €
15.500 con una imposta di € 2.300 ed un quadro RG reddito di impresa in contabilità semplificata dal quale emergono componenti positivi per 61 mila euro e negativi per 45 mila euro. Dalle due dichiarazioni si evidenzia pertanto un importante aumento delle reddito di impresa registrato nel 2022.
Ha depositato gli estratti del conto corrente dell'anno 2022 dai quali emerge che lavora a CP_4
favore dei Condomini e che è pagato con bonifici, che nei 4 trimestri ha incassato somme che si attestano sui 37 mila euro circa (tranne il primo trimestre che vede versamenti per € 22 mila) che portano a versamenti per l'intero anno 2022 di € 135 mila circa. Dagli estratti conto del 2023 emergono versamenti per somme inferiori pari a complessivi circa 65 mila euro, ritenuto pertanto che il padre debba versare un contributo di mantenimento per di € Per_1
550 mensili, comprensivi di un contributo per la locazione e tenuto conto dell'assenza di mantenimento diretto, oltre 60% delle spese extra come meglio in dispositivo ed il 100% dei corsi sportivi e di istruzione che la minore sta frequentando con pagamento diretto al terzo per evitare contatti tra le parti,
P.Q.M.
pagina 6 di 15
1. Affida la figlia minore nata il [...] in [...] esclusiva alla madre, presso la Persona_1 quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Milano via
Eugenio Quarti 26, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che la riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per la figlia, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo. L'altro genitore ha il diritto dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisione pregiudizievoli al suo interesse
2. Assegna la casa coniugale di Milano via Eugenio Quarti 26 , con tutto quanto l'arreda, alla madre, che dovrà versare il canone di locazione e le spese condominiali, e sostenere i costi delle utenze,
3. Dispone che i servizi sociali del Comune di Milano prendano in carico il nucleo familiare e verifichino la situazione psicofisica della minore, la idoneità materna ad assumere il carico dell'affidamento super esclusivo e la qualità della relazione madre/figlia, nonché la relazione della bambina con il padre
4. Dispone che i servizi sociali del comune di Milano avvino un servizio di educativa domiciliare ovvero di incontri osservati e protetti sul territorio, per garantire la sicurezza delle frequentazioni padre/figlia viste le condotte di violenza domestica ascritte al padre e per verificare la idoneità del padre a mantenere una relazione con la figlia adeguata alle necessità della minore,
5. Sospende allo stato le frequentazioni libere padre/figlia,
6. Concede termine ai servizi sociali fino al 31.10.2024 per il deposito di relazione sul nucleo familiare e sugli interventi attuati,
7. Concede termine alle parti fino al fino al 31.10.2024 per depositare le DICHIARAZIONE
RELATIVA AI REDDITI E AL PATRIMONIO (vedi sito del tribunale) debitamente ed integralmente compilata ed aggiornata (ultimo anno intero 2023 – variazioni del punto B anno 2024) ed estratti conto anno 2024 fino al 30.9.2024,
8. Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo di mantenimento per la figlia, a decorrere dal marzo 2024 (data della domanda) entro il 5 di ogni mese in
pagina 7 di 15 via anticipata, la somma di euro 550,00 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione marzo 2025, oltre al 100% dei corsi sportivi e di istruzione che la minore sta frequentando ed il 60% delle spese come da linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di
Milano secondo il seguente schema e con le seguenti modalità: (…)
e- l'assegno unico per la famiglia verrà percepito integralmente dalla madre
La domanda relativa al conto corrente comune svolta dalla è inammissibile nel Parte_1
presente giudizio ex art. 40 c.p.c.” e rinviava la causa alla udienza del 14.11.2024, alla suddetta udienza, sentite le parti separatamente, stante la misura cautelare del divieto di avvicinamento del giudice penale con dispositivo di anti avvicinamento alla P.O. disposta nei confronti del il Presidente, letta la relazione del Consultorio via Monreale 13 che indicava la necessità CP_1
di ultimare la indagine sul nucleo familiare e sulla minore, rinviava la causa per esame della richiesta relazione di aggiornamenti ai Servizi Sociali e per verificare l'avvio dell'intervento educativo per gli incontri della minore con il padre.
Alla suddetta udienza, posticipata all'08.04.2025 con ordinanza del 23.03.2025, venivano sentite sempre separatamente le parti e all'esito entrambi i difensori chiedevano che la causa fosse rimessa al collegio per la decisione, insistendo nelle rispettive domande,
la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 23.04.2025.
Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Le allegazioni della ricorrente che hanno portato all'adozione di misure di protezione nei confronti del marito nonché alla condanna con sentenza definitiva per il reato di maltrattamenti in famiglia, danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune e sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di confermare i provvedimenti assunti con l'ordinanza ex art. 473 bis .22
c.p.c.
pagina 8 di 15 Ad oggi, infatti, per come riportato anche dagli operatori dei Servizi Sociali incaricati nell'ultima relazione di aggiornamento depositata in atti in data 04.04.2025, la situazione non ha subito cambiamenti, ad eccezione dell'avvenuta pronuncia della sentenza del GUP in data 12.3.2025 che ha condannato il ad una pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione per il reato di maltrattamenti in CP_1
famiglia, il quale ha chiesto di essere ammesso ad una sanzione sostitutiva, in particolare al lavoro di pubblica utilità ex art. 540 bis c.p.p. con la conseguenza che non proporrà appello e che la sentenza diverrà definitiva.
La misura cautelare penale pronunciata all'inizio del presente procedimento è ancora in essere, essendo stata rigettata l'istanza di revoca, per cui il non può avvicinarsi oltre i 500 metri CP_1
alla moglie e alla figlia, fatti salvi i contatti necessari per garantire la continuità dei rapporti padre- figlia ed ha un braccialetto elettronico.
Pertanto, accertati i comportamenti violenti in danno della moglie alla presenza della figlia minore come descritti nel capo di imputazione del procedimento penale -che danno conto di una condotta di sopraffazione sistematica con continue ingiurie e minacce che ha causato un clima familiare di ansia e paura anche nella figlioletta-, non può che confermarsi l'affido super-esclusivo della minore alla madre, in linea con il rispetto della Convenzione di Istanbul ratificata con legge dello Stato Per_1
n. 77 del 2013 che impone di tutelare “i diritti e la sicurezza della vittima e dei bambini” come prescritto dall'art. 31 relativo alla “custodia dei figli”.
Quanto alla madre, a seguito della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali, non sono emersi elementi di inidoneità genitoriale. Quest'ultima, infatti, si prende cura della figlia in maniera più che adeguata, supportata quando è a lavoro dai propri genitori. A seguito dell'accesso domiciliare l'abitazione della madre è parsa in ordine e ben tenuta, con idonei spazi per la minore. I servizi Sociali hanno riportato quanto riferito dagli insegnanti, ovvero che la madre sarebbe molto presente anche in ambito scolastico, dove si mostra serena, ben inserita nel gruppo classe, e si Per_1
rapporta tranquillamente con gli adulti e i coetanei.
La madre è stata presa in carico a febbraio 2024 dal CASD della ASST NT OL e RL, ella stessa ha riferito agli operatori dei Servizi che il percorso si sarebbe concluso a breve, ma che in caso di bisogno avrebbe potuto riprendere il percorso in qualsiasi momento. Si evidenzia, quindi, che la madre
è riuscita a chiedere aiuto nel momento del bisogno, ha utilmente seguito e ultimato un percorso di sostegno dando conto di essere in grado di riattivarlo qualora dovessero riemergere alcune fragilità.
pagina 9 di 15 I tempi di permanenza con i genitori
Confermato il già disposto prevalente collocamento della minore presso la madre, nella ex casa coniugale di Milano via Eugenio Quarti 26, condotta in locazione con contratto intestato al CP_1
e che viene ad ella assegnata, quanto alle frequentazioni di con il padre si riporta quanto segue. Per_1
Sospesi inizialmente gli incontri ed incaricati i Servizi Sociali di disporre un servizio di educativa domiciliare per garantire la sicurezza delle frequentazioni paterne, avviate inizialmente videochiamate padre-figlia per garantire la continuità del rapporto, da ultimo è stata individuata una figura educativa per attivare le frequentazioni anche considerato che che si è mostrata serena Per_1
e desiderosa di incontrare il padre personalmente piuttosto che tramite videochiamata.
Nell'ultima udienza tenutasi in data 08.04.2024 la stessa ha dichiarato: “sono sati Parte_1
avviati gli incontri padre , ne sono stati fatti 2 e sono andati bene, mia mamma l'ha portata al Per_2
primo incontro, il secondo è venuto l'educatore a casa di mia mamma. la bambina era serena, hanno fatto un giro nella zona. E la bambina mi ha detto che era andato tutto bene. Il non mi ha CP_1
mai contatto”.
Gli operatori hanno riportato, sentite le insegnanti, che la bambina sembra essere al momento abbastanza serena, pur manifestando il dispiacere di non avere una relazione con il padre.
Pertanto, considerato quanto sopra riportato, si ritiene che debbano essere confermate le attuali modalità di frequentazione padre-figlia, dando delega ai Servizi Sociali di regolamentare i tempi degli incontri che nell'attualità dovranno comunque continuare ad avvenire alla presenza dell'educatore già individuato, fatte salve future graduali intensificazioni degli incontri e progressive liberalizzazioni, in considerazione dei percorsi che il padre sarà in grado di effettuare, dell'esito degli stessi, della serenità della minore, tenuto conto del suo preminente interesse.
Il monitoraggio dei Servizi Sociali
Attese le vicende che hanno caratterizzato il nucleo familiare in oggetto, si rende necessario confermare il già disposto incarico ai Servizi Sociali di Milano di proseguire con la presa in carico e con l'attività di monitoraggio al fine di valutare e regolamentare l'andamento delle frequentazioni padre-figlia ed anche al fine altresì di vigilare sul benessere psicofisico di , attivando ogni Per_3
forma di supporto e sostegno che dovesse risultare necessario nel preminente interesse di quest'ultima ed anche dei suoi genitori. Si evidenzia che la minore, informata della possibilità di avere un proprio spazio di ascolto, avrebbe detto di non sentirne, allo stato, il bisogno.
pagina 10 di 15 Gli operatori dei Servizi dovranno segnalare alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di
Milano ogni eventuale situazione di pregiudizio che dovesse venire a crearsi per la minore.
Le condizioni economiche
Con ordinanza del 25.05.2024 è stato posto a carico del padre l'obbligo di versare alla madre per il mantenimento della figlia la somma di euro 550,00, oltre al 100% dei corsi sportivi e di istruzione che la minore stava frequentando ed il 60% delle spese come da linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano.
La madre ha chiesto la conferma, mentre il padre chiede che sia ridotto ad euro 400 mensili con il 50% delle spese straordinarie.
Rispetto al momento dell'emissione della sopra richiamata ordinanza la ha Parte_1
dichiarato di aver dismesso il lavoro a provvigioni che svolgeva come broker assicurativo, dal momento che riteneva di non aver introiti convenienti. Per cui, allo stato ha dichiarato di lavorare solo come custode in un condominio a Milano in via Nenni n. 3, dalle ore 9 alle 13 oppure alle 9 alle 17, con uno stipendio medio di 750,00 euro mensili (che arrivano ad 800 in caso di straordinari).
Ogni tanto svolgerebbe qualche lavoro come colf con un introito di circa 200 euro al mese.
Percepisce integralmente l'AUF per la minore per € 649 mensili (vedi accrediti sul conto corrente e ICE) e ha dichiarato altresì di essere supportata economicamente dai propri genitori.
All'ultima udienza ha dichiarato di non star pagando il canone di locazione della casa in CP_2
cui vive con la figlia, di € 435 mensile (ma non è stato prodotto il contratto e verosimilmente detto canone potrà essere diminuito da dopo la sentenza di separazione e il calcolo del canone solo CP_2
sull'ISEE della madre).
Le ultime dichiarazioni dei redditi depositate riportano i seguenti redditi annui:
-PF 2023 (quadro LM) da cui risulta un reddito in regime forfettario di quasi 11.000 euro con imposta di euro 500.
-PF 2024 (quadro LM) da cui risulta un reddito in regime forfettario di euro 6.629 euro con imposta di euro 207.
Dall'analisi del c/c cointestato con il per l'anno 2024 si evince una media negli CP_1
accrediti stipendiali di 750 euro mensili (con picchi massimi di 875 euro e 995 euro). Risultano anche versamenti in contanti di circa 150/200 euro, verosimilmente riconducibili all'attività di colf che la stessa ha dichiarato di svolgere in nero. Parte_1
pagina 11 di 15 Dalla lista movimenti del conto postpay non è possibile valutare con certezza gli accrediti percepiti dalla in quanto le causali dei versamenti non sono riportate per esteso, e risultano Parte_1
quindi poco chiare.
Dalle buste paga depositate dalla per l'anno 2024 (manca però il mese di settembre) Parte_1
risultano stipendi come dipendente di società di servizi e di addetta alle pulizie di complessivi € 7.500 cui si aggiungono € 517 per due fatture della Virgo Insurance s.r.l. di gennaio e febbraio 2024, con la quale il rapporto sembra essere cessato, per un totale di quasi € 8.000.
È proprietaria al 50% di un immobile in Milano, che risulta locato con canone di locazione annuo di euro 4.800 (con cedolare secca di € 504) e sempre al 50% di altro immobile sempre a Milano che non risulta condotto in locazione e che potrebbe essere messo a reddito
Il continua a lavorare come imbianchino. CP_1
L'ultima dichiarazione dei redditi depositata è il PF 2023 relativa all'anno fiscale 2022, presa in considerazione al momento dell'emissione dell'ordinanza 473 bis .22, che indica un reddito lordo di euro 18.500 con imposta di 2.500 euro ed un quadro RG dal quale emergono componenti positivi per
120mila euro e negativi per 101mila euro (somma già, condivisibilmente, valutata non credibile per un'attività di manodopera quale quella svolta dal ). CP_1
Il non ha depositato la dichiarazione dei redditi dell'anno 2024, quindi le ultime CP_1
risultanze fiscali sono relative all'anno di imposta 2022.
Rispetto alla descrizione delle entrate del effettuata in sede di ordinanza, dove CP_1 dall'analisi degli estratti conto del 2023 erano emersi versamenti complessivi di euro 65mila, il ha depositato gli estratti conto dei primi due trimestri del 2024, che riportano entrate totali CP_1
di euro 11.620. Ha depositato poi la lista dei movimenti bancari dall'1.10.2024 al 14.11.2024 da cui emergono entrate complessivi per euro 9.183. Non ha depositato i movimenti dei tre mesi estivi.
Per cui nel 2024, per circa sette mesi, da gennaio a giugno e poi per il mese di ottobre e metà novembre è transitata sul suo conto corrente la somma di euro 20.803.
All'ultima udienza tenutasi in data 08.04.2025 ha dichiarato: “Mi è stato pignorato il conto della ditta il 27 dicembre. Non ho pagato i mesi di febbraio e marzo, a gennaio ho dato 400 e 300 a marzo. Ho dovuto pagare €250 per l'arretrato delle bollette della . Parte_1
Non risulta avere oneri abitativi, avendo dichiarato di vivere o presso la madre a Parte_2
o presso la figlia maggiore di anni 22 che vive a Milano, cui versa al bisogno tra i 250 e i 300
[...]
pagina 12 di 15 euro. Ha dichiarato, infine, di sostenere integralmente il costo del corso di canto della figlia per euro
122 mensili.
Sembra di dover riconoscere una diminuzione dei redditi del che può apparire CP_1
giustificata alla luce della vicenda familiare e penale che ha dovuto affrontare. Verosimilmente la sua capacità lavorativa potrà consentirgli, a breve, di recuperare clienti e commesse e ritornare ai redditi precedenti. Anche per la si registra un calo nelle entrate ed anche per lei, viste le Parte_1
varie attività che esercitava, è possibile una prognosi favorevole per un incremento degli attuali redditi.
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio che, richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento dei figli;
i parametri di cui all'art. 337 ter co 4 c.c.; i redditi delle parti per come sopra ricostruiti, i tempi di frequentazione padre/figlia, che allo stato sono pressocché inesistenti, l'età di quest'ultima, di anni 12 e valorizzato l'importante importo dell'assegno unico per la famiglia che da ultimo incassa la madre, pari ad € 649 (prima risultava di € 60 mensili), tenuto altresì conto della necessità di pagare la locazione e le spese dell'appartamento dove vive la madre CP_2
con la figlia minore debba essere rivisto al ribasso il contributo paterno al mantenimento di Per_1
che si quantifica in euro 400,00 mensili comprensivi anche di una parte del canone di locazione.
Quanto alle spese extra si pone a carico del padre solo il 100% delle spese per il corso di canto, già nella attualità pagato integralmente dallo stesso, oltre al 60% delle altre spese come da Linee Guida del
Tribunale di Milano.
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio, il parziale accordo e la reciproca soccombenza le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi
[...]
e che hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
MILANO il 16/09/2011, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno
2011, atto N. 956 parte 1,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza,
pagina 13 di 15 limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Affida la figlia minore nata il [...] in [...] esclusiva alla madre, presso la quale Persona_1 rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Milano via Eugenio Quarti
26, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che la riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per la figlia, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo. L'altro genitore ha il diritto dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisione pregiudizievoli al suo interesse,
4. Assegna la casa coniugale di Milano via Eugenio Quarti 26 , con tutto quanto l'arreda, alla madre, che dovrà versare il canone di locazione e le spese condominiali, e sostenere i costi delle utenze,
5. Dispone che i servizi sociali del Comune di Milano proseguano con la presa in carico del nucleo familiare e mantengano sullo stesso uno stretto monitoraggio,
6. Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Milano proseguano con il servizio di educativa domiciliare, per garantire le frequentazioni padre/figlia, secondo un calendario e con modalità che saranno valutate dai servizi stessi nel precipuo interesse della minore, autorizzando i servizi ad effettuare future graduali intensificazioni degli incontri e progressive liberalizzazioni, in considerazione dei percorsi che il padre sarà in grado di effettuare, dell'esito degli stessi, della serenità della minore, sempre tenuto conto del suo preminente interesse,
7. Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo di mantenimento per la figlia, entro il 5 di ogni mese in via anticipata, la somma di euro 400,00 a decorrere dal mese di pubblicazione della presente sentenza, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione aprile 2026, oltre al 100% della scuola di canto ed il 60% delle spese come da linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano secondo il seguente schema e con le seguenti modalità:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pagina 14 di 15 pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) tenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
c- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
d- spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e- mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta,
8. L'assegno unico per la famiglia verrà percepito integralmente dalla madre,
9. Compensa tra le parti integralmente le spese di lite.
Milano, 23.04.2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte
Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe
Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 11/03/2024, rimessa al Collegio alla udienza dell'08.04.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 23.04.2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' avv. CANALE VALERIA con studio in VIA CARLO POMA 32
MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti, ammessa al Patrocinio a
Spese dello Stato in data 07/03/2024 (N. 2024/1397)
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
24/08/1976 , rappresentato e difeso dall'avv. PRICOCO ROSARIO con studio in VIA NEGROLI, 13
MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti,
pagina 1 di 15 PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 03.04.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
L'avv. Canale Valeria all'udienza dell'08.04.2025 ha precisato le conclusioni come segue: chiede che la causa venga decisa con affidamento super esclusivo, la conferma dei 550 euro al mese oltre alle spese extra come già statuito, l'AUF tutto alla madre e la prosecuzione di incontri padre figlia alla presenza dell'educatore domiciliare e l'assegnazione della casa coniugale che è una casa
CP_
spese a carico del marito
Per il resistente:
l'avv. Pricoco Rosario all'udienza dell'08.04.2025 ha precisato le conclusioni come segue: chiede che il contributo di mantenimento sia abbassato ad €400 mensili, oltre al 50% delle spese extra,
l'assegnazione della casa coniugale alla madre, l'affidamento condiviso della minore, e frequentazioni ancora con l'educatore domiciliare e poi liberalizzate. AUF alla madre.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
in MILANO il 16/09/2011, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno
2011, atto N. 956 parte 1, dal matrimonio è nata una figlia, , in data 10.08.2012, Persona_1
con ricorso depositato in data 11.03.2024 la chiedeva pronuncia di separazione e che Parte_1 fosse disposto in via cautelare e di urgenza l'allontanamento del marito dalla casa familiare di Milano in via Quarti Eugenio 26, ed il divieto di avvicinamento alla casa familiare, al luogo di lavoro di essa pagina 2 di 15 ricorrente, in Milano in via Larga 7, ed alla residenza della di lei madre, in Milano in via Sorrento 1; chiedeva poi che fosse disposto l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori e suo prevalente collocamento presso la madre, un contributo di mantenimento paterno per la figlia pari ad euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, l'AUF integralmente percepito dalla madre,
l'assegnazione ad ella della casa familiare con pagamento del relativo canone di locazione a carico del marito, intestatario del contratto, e la regolamentazione dei diritti di visita del padre con la figlia, allegava che nell'ultimo anno e mezzo era stata vittima di numerose condotte violente da parte del marito: continue pressioni psicologiche che la sminuivano personalmente e professionalmente, continui attacchi d'ira, e manifestazioni rabbia, insulti gravi, e minacce di mali estremi, anche alla presenza della figlia minore. Riferiva che ella aveva chiamato più volte le Forze dell'Ordine, che il marito, temendo la volontà della moglie di separarsi, aveva agito anche condotte di violenza fisica, che ella aveva deciso di sporgere denuncia querela, che in data 28.2.2024 il marito l'aveva colpita alle spalle ripetutamente con schiaffi e strattonamenti tanto che ella era caduta per terra, che, recatasi al
Pronto Soccorso le era stato diagnosticato “abuso emotivo/psicologico di adulto. Contusione di sedi multiple del tronco”, con prognosi di 10 giorni, che ella era riuscita a raggiungere il cortile di casa ed aveva chiamato le Forze dell'Ordine, ma il marito si era dato alla fuga prima del loro intervento, che il marito, anche su consiglio del di lui difensore, non era rientrato in casa ma continuava a minacciarla telefonicamente anche utilizzando il cellulare della figlia minore, minacciando la moglie di rientrare in casa e di farle del male, che tali condotte di minaccia e di controllo non cessavano ed ella viveva nel terrore che il marito potesse rientrare in casa e procurarle male fisico, con decreto del 12.03.2024 veniva pronunciato inaudita altera parte un ordine di protezione contro gli abusi familiari nei confronti del per la durata di mesi 8, CP_1
la misura veniva eseguita in data 14.3.2024 e il resistente si costituiva in data 26.3.2024 chiedendo la revoca del provvedimento, alla udienza fissata per il 27.3.2024 ai fini della conferma, modifica o revoca del provvedimento, le parti venivano ampiamente sentite e i difensori insistevano nelle rispettive domande, con decreto del 28.03.2024 veniva confermato l'ordine di protezione per la durata di mesi 6 a decorrere dalla esecuzione avvenuta in data 14.3.2024,
pagina 3 di 15 all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 16.05.2024, fissata con decreto del
02.04.2024, venivano ampiamente sentite, separatamente, le parti, e all'esito il Presidente, autorizzati i coniugi a vivere separati, si riservava, con ordinanza ex art. 473 bis .22 c.p.c. il Presidente così provvedeva:
“rilevato che in data 10.4.2024 il GIP di Milano ha inviato a questo Ufficio copia della misura cautelare dallo stesso pronunciata nei confronti del in data 2.4.2024 che prescriveva CP_1 all'indagato di allontanarsi dalla casa coniugale e di non farvi più rientro, di non avvicinarsi alla persona offesa ed alla figlia convivente, vittima di violenza assistita, nonché ai luoghi dalle stesse frequentati con l'ulteriore prescrizione del divieto di comunicare, e di avvicinarsi ad una distanza inferiore a metri 500, rilevato che alla scorsa udienza le parti rilasciavano dichiarazioni spontanee aventi ad oggetto essenzialmente le frequentazioni padre figlia che la madre dichiarava di non voler impedire o limitare in alcun modo, rilevato che alla scorsa udienza i difensori si sono riportati alle domanda svolte negli atti: in particolare la ha chiesto -l'affido condiviso della minore nata il [...], Parte_1 Persona_1 con collocazione presso l'abitazione materna;
-l'obbligo del padre di concorrere al mantenimento ordinario della figlia nella misura di euro 300,00 mensili, oltre Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie, -il diritto di percepire integralmente l'assegno unico, -l'assegnazione a sé della casa alla coniugale, sita in Milano alla Via Quarti Eugenio 26, insieme ai mobili e agli arredi che la compongono, -l'obbligo del padre, titolare del contratto di locazione, di continuare a pagare il canone di locazione della casa familiare di € 435,00 mensili, -in subordine nel caso di reale accertamento delle condizioni economiche del , disporre il pagamento del 50% del canone di locazione, - CP_1
frequentazioni padre/figlia quanto meno a fine settimana alterni ed un giorno infrasettimanale –ed infine che il conto corrente Banco BPM intestato ad entrambe i coniugi, restasse in esclusiva disponibilità della ricorrente con estromissione dalla titolarità del Sig. ; il ha CP_1 CP_1
chiesto: -l'affidamento condiviso della minore, -il suo collocamento prevalente presso la madre, -
l'assegnazione alla madre della casa familiare, con mobili ed arredi, con obbligo a carico della di provvedere al pagamento mensile del canone di locazione, oltre al pagamento delle Parte_1 relative utenze ed oneri accessori e connessi alla detenzione dell'immobile, - frequentazioni padre/figlia a fine settimana alternati e infrasettimanali previo congruo avviso telefonico alla madre -
pagina 4 di 15 assegno paterno per il mantenimento della figlia di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo adottato presso il Tribunale di Milano, -dichiarare inammissibili e/o rigettare integralmente tutte le altre avverse domande formulate da controparte nel ricorso introduttivo, ritenuto che le accuse di comportamenti violenti in danno della moglie alla presenza della figlia minore (si veda ordinanza del GIP laddove richiama un audio del 7.3.2024 nel quale si sentono le reiterate ingiurie del contro la moglie ed il pianto della bambina “chiaramente angosciata CP_1 da quanto stava accadendo”) come descritti nel capo di imputazione del procedimento penale -che danno conto di una condotta di sopraffazione sistematica con continue ingiurie e minacce che ha causato un clima familiare di ansia e paura anche nella figlioletta-, non può che comportare
l'adozione di provvedimenti relativi alla responsabilità genitoriale rispettosi della Convenzione di
Istanbul ratificata con legge dello Stato n. 77 del 2013 che impone di tutelare “i diritti e la sicurezza della vittima e dei bambini” come prescritto dall'art. 31 relativo alla “custodia dei figli”, ritenuto pertanto che, allo stato, non può che essere disposto l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla madre in relazione alla quale, allo stato, non emergono elementi di inidoneità, fatti salvi eventuali successivi diversi provvedimenti in esito alla indagine delegata ai servizi sociali, ritenuto necessario attivare i servizi sociali del comune di Milano affinché prendano in carico il nucleo familiare e verifichino la situazione psicofisica della minore, la idoneità materna ad assumere il carico dell'affidamento super esclusivo e la qualità della relazione madre/figlia, nonché la relazione della bambina con il padre avviando un servizio di educativa domiciliare ovvero di incontri osservati e protetti sul territorio, per garantire la sicurezza delle frequentazioni padre/figlia e verificare la idoneità del padre a mantenere una relazione con la figlia adeguata alle necessità della minore, sospendendo allo stato le frequentazioni libere padre/figlia, ritenuto che la casa familiare in locazione con un canone di € 435 mensile (non è stato prodotto il contratto) deve essere assegnata alla madre che vi vive con la minore, rilevato, quanto alle condizioni economiche, che la lavora a provvigioni per e da ultimo per Virgo Insurance Parte_1 Controparte_3
come agente ed non è chiaro se effettui anche un lavoro come custode in un condominio a Cesano
Boscone forse non regolare. Ha depositato un modello PF /2023 da cui risulta un reddito in regime forfetario di quasi 11.000 euro con un imposta di € 500; un modello PF/2021 da cui risulta un reddito
pagina 5 di 15 da lavoro dipendente di € 7.000 con una imposta di 200 euro;
dagli estratti conto (depositati in modo confusivo con i numeri creditori non necessari e senza il riepilogo delle entrate ed uscite per periodo) non completi, si evincono bonifici di circa 1.000 euro al mese come provvigioni. Non è stata depositata la disclosure come richiesto. Dalla dichiarazione dei redditi emerge che è proprietaria Parte_1
della quota del 50% di tre immobili a Milano alcuni locati con cedolare secca ed un canone di 473 euro annui. il esercita l'attività di lavoratore autonomo nell'ambito del settore edilizio come è CP_1
indicato nel suo atto difensivo;
egli alla scorsa udienza ha dichiarato di essere prestatore di manodopera e di collaborare con un collega che fa ristrutturazioni. Ha dichiarato altresì di non poter stare con la figlia dal venerdì al lunedì mattina perché lavora sempre durante la settima compreso il sabato, tanto che potrebbe prenderla il sabato alle 18.30. Ha depositato la dichiarazione dei redditi
PF 2023 che indica un redito lordo di € 18.500 con una imposta di € 2.500 ed un quadro RG dedicato ai redditi di impresa in contabilità semplificata dal quale emergono componenti positivi per 120 mila euro e negativi per 101 mila euro (non credibile è l'ammontare dei componenti negativi per una attività di prestazione di manodopera); ha depositato il modello PF/2022 che indica un lordo di €
15.500 con una imposta di € 2.300 ed un quadro RG reddito di impresa in contabilità semplificata dal quale emergono componenti positivi per 61 mila euro e negativi per 45 mila euro. Dalle due dichiarazioni si evidenzia pertanto un importante aumento delle reddito di impresa registrato nel 2022.
Ha depositato gli estratti del conto corrente dell'anno 2022 dai quali emerge che lavora a CP_4
favore dei Condomini e che è pagato con bonifici, che nei 4 trimestri ha incassato somme che si attestano sui 37 mila euro circa (tranne il primo trimestre che vede versamenti per € 22 mila) che portano a versamenti per l'intero anno 2022 di € 135 mila circa. Dagli estratti conto del 2023 emergono versamenti per somme inferiori pari a complessivi circa 65 mila euro, ritenuto pertanto che il padre debba versare un contributo di mantenimento per di € Per_1
550 mensili, comprensivi di un contributo per la locazione e tenuto conto dell'assenza di mantenimento diretto, oltre 60% delle spese extra come meglio in dispositivo ed il 100% dei corsi sportivi e di istruzione che la minore sta frequentando con pagamento diretto al terzo per evitare contatti tra le parti,
P.Q.M.
pagina 6 di 15
1. Affida la figlia minore nata il [...] in [...] esclusiva alla madre, presso la Persona_1 quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Milano via
Eugenio Quarti 26, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che la riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per la figlia, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo. L'altro genitore ha il diritto dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisione pregiudizievoli al suo interesse
2. Assegna la casa coniugale di Milano via Eugenio Quarti 26 , con tutto quanto l'arreda, alla madre, che dovrà versare il canone di locazione e le spese condominiali, e sostenere i costi delle utenze,
3. Dispone che i servizi sociali del Comune di Milano prendano in carico il nucleo familiare e verifichino la situazione psicofisica della minore, la idoneità materna ad assumere il carico dell'affidamento super esclusivo e la qualità della relazione madre/figlia, nonché la relazione della bambina con il padre
4. Dispone che i servizi sociali del comune di Milano avvino un servizio di educativa domiciliare ovvero di incontri osservati e protetti sul territorio, per garantire la sicurezza delle frequentazioni padre/figlia viste le condotte di violenza domestica ascritte al padre e per verificare la idoneità del padre a mantenere una relazione con la figlia adeguata alle necessità della minore,
5. Sospende allo stato le frequentazioni libere padre/figlia,
6. Concede termine ai servizi sociali fino al 31.10.2024 per il deposito di relazione sul nucleo familiare e sugli interventi attuati,
7. Concede termine alle parti fino al fino al 31.10.2024 per depositare le DICHIARAZIONE
RELATIVA AI REDDITI E AL PATRIMONIO (vedi sito del tribunale) debitamente ed integralmente compilata ed aggiornata (ultimo anno intero 2023 – variazioni del punto B anno 2024) ed estratti conto anno 2024 fino al 30.9.2024,
8. Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo di mantenimento per la figlia, a decorrere dal marzo 2024 (data della domanda) entro il 5 di ogni mese in
pagina 7 di 15 via anticipata, la somma di euro 550,00 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione marzo 2025, oltre al 100% dei corsi sportivi e di istruzione che la minore sta frequentando ed il 60% delle spese come da linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di
Milano secondo il seguente schema e con le seguenti modalità: (…)
e- l'assegno unico per la famiglia verrà percepito integralmente dalla madre
La domanda relativa al conto corrente comune svolta dalla è inammissibile nel Parte_1
presente giudizio ex art. 40 c.p.c.” e rinviava la causa alla udienza del 14.11.2024, alla suddetta udienza, sentite le parti separatamente, stante la misura cautelare del divieto di avvicinamento del giudice penale con dispositivo di anti avvicinamento alla P.O. disposta nei confronti del il Presidente, letta la relazione del Consultorio via Monreale 13 che indicava la necessità CP_1
di ultimare la indagine sul nucleo familiare e sulla minore, rinviava la causa per esame della richiesta relazione di aggiornamenti ai Servizi Sociali e per verificare l'avvio dell'intervento educativo per gli incontri della minore con il padre.
Alla suddetta udienza, posticipata all'08.04.2025 con ordinanza del 23.03.2025, venivano sentite sempre separatamente le parti e all'esito entrambi i difensori chiedevano che la causa fosse rimessa al collegio per la decisione, insistendo nelle rispettive domande,
la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 23.04.2025.
Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Le allegazioni della ricorrente che hanno portato all'adozione di misure di protezione nei confronti del marito nonché alla condanna con sentenza definitiva per il reato di maltrattamenti in famiglia, danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune e sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di confermare i provvedimenti assunti con l'ordinanza ex art. 473 bis .22
c.p.c.
pagina 8 di 15 Ad oggi, infatti, per come riportato anche dagli operatori dei Servizi Sociali incaricati nell'ultima relazione di aggiornamento depositata in atti in data 04.04.2025, la situazione non ha subito cambiamenti, ad eccezione dell'avvenuta pronuncia della sentenza del GUP in data 12.3.2025 che ha condannato il ad una pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione per il reato di maltrattamenti in CP_1
famiglia, il quale ha chiesto di essere ammesso ad una sanzione sostitutiva, in particolare al lavoro di pubblica utilità ex art. 540 bis c.p.p. con la conseguenza che non proporrà appello e che la sentenza diverrà definitiva.
La misura cautelare penale pronunciata all'inizio del presente procedimento è ancora in essere, essendo stata rigettata l'istanza di revoca, per cui il non può avvicinarsi oltre i 500 metri CP_1
alla moglie e alla figlia, fatti salvi i contatti necessari per garantire la continuità dei rapporti padre- figlia ed ha un braccialetto elettronico.
Pertanto, accertati i comportamenti violenti in danno della moglie alla presenza della figlia minore come descritti nel capo di imputazione del procedimento penale -che danno conto di una condotta di sopraffazione sistematica con continue ingiurie e minacce che ha causato un clima familiare di ansia e paura anche nella figlioletta-, non può che confermarsi l'affido super-esclusivo della minore alla madre, in linea con il rispetto della Convenzione di Istanbul ratificata con legge dello Stato Per_1
n. 77 del 2013 che impone di tutelare “i diritti e la sicurezza della vittima e dei bambini” come prescritto dall'art. 31 relativo alla “custodia dei figli”.
Quanto alla madre, a seguito della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali, non sono emersi elementi di inidoneità genitoriale. Quest'ultima, infatti, si prende cura della figlia in maniera più che adeguata, supportata quando è a lavoro dai propri genitori. A seguito dell'accesso domiciliare l'abitazione della madre è parsa in ordine e ben tenuta, con idonei spazi per la minore. I servizi Sociali hanno riportato quanto riferito dagli insegnanti, ovvero che la madre sarebbe molto presente anche in ambito scolastico, dove si mostra serena, ben inserita nel gruppo classe, e si Per_1
rapporta tranquillamente con gli adulti e i coetanei.
La madre è stata presa in carico a febbraio 2024 dal CASD della ASST NT OL e RL, ella stessa ha riferito agli operatori dei Servizi che il percorso si sarebbe concluso a breve, ma che in caso di bisogno avrebbe potuto riprendere il percorso in qualsiasi momento. Si evidenzia, quindi, che la madre
è riuscita a chiedere aiuto nel momento del bisogno, ha utilmente seguito e ultimato un percorso di sostegno dando conto di essere in grado di riattivarlo qualora dovessero riemergere alcune fragilità.
pagina 9 di 15 I tempi di permanenza con i genitori
Confermato il già disposto prevalente collocamento della minore presso la madre, nella ex casa coniugale di Milano via Eugenio Quarti 26, condotta in locazione con contratto intestato al CP_1
e che viene ad ella assegnata, quanto alle frequentazioni di con il padre si riporta quanto segue. Per_1
Sospesi inizialmente gli incontri ed incaricati i Servizi Sociali di disporre un servizio di educativa domiciliare per garantire la sicurezza delle frequentazioni paterne, avviate inizialmente videochiamate padre-figlia per garantire la continuità del rapporto, da ultimo è stata individuata una figura educativa per attivare le frequentazioni anche considerato che che si è mostrata serena Per_1
e desiderosa di incontrare il padre personalmente piuttosto che tramite videochiamata.
Nell'ultima udienza tenutasi in data 08.04.2024 la stessa ha dichiarato: “sono sati Parte_1
avviati gli incontri padre , ne sono stati fatti 2 e sono andati bene, mia mamma l'ha portata al Per_2
primo incontro, il secondo è venuto l'educatore a casa di mia mamma. la bambina era serena, hanno fatto un giro nella zona. E la bambina mi ha detto che era andato tutto bene. Il non mi ha CP_1
mai contatto”.
Gli operatori hanno riportato, sentite le insegnanti, che la bambina sembra essere al momento abbastanza serena, pur manifestando il dispiacere di non avere una relazione con il padre.
Pertanto, considerato quanto sopra riportato, si ritiene che debbano essere confermate le attuali modalità di frequentazione padre-figlia, dando delega ai Servizi Sociali di regolamentare i tempi degli incontri che nell'attualità dovranno comunque continuare ad avvenire alla presenza dell'educatore già individuato, fatte salve future graduali intensificazioni degli incontri e progressive liberalizzazioni, in considerazione dei percorsi che il padre sarà in grado di effettuare, dell'esito degli stessi, della serenità della minore, tenuto conto del suo preminente interesse.
Il monitoraggio dei Servizi Sociali
Attese le vicende che hanno caratterizzato il nucleo familiare in oggetto, si rende necessario confermare il già disposto incarico ai Servizi Sociali di Milano di proseguire con la presa in carico e con l'attività di monitoraggio al fine di valutare e regolamentare l'andamento delle frequentazioni padre-figlia ed anche al fine altresì di vigilare sul benessere psicofisico di , attivando ogni Per_3
forma di supporto e sostegno che dovesse risultare necessario nel preminente interesse di quest'ultima ed anche dei suoi genitori. Si evidenzia che la minore, informata della possibilità di avere un proprio spazio di ascolto, avrebbe detto di non sentirne, allo stato, il bisogno.
pagina 10 di 15 Gli operatori dei Servizi dovranno segnalare alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di
Milano ogni eventuale situazione di pregiudizio che dovesse venire a crearsi per la minore.
Le condizioni economiche
Con ordinanza del 25.05.2024 è stato posto a carico del padre l'obbligo di versare alla madre per il mantenimento della figlia la somma di euro 550,00, oltre al 100% dei corsi sportivi e di istruzione che la minore stava frequentando ed il 60% delle spese come da linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano.
La madre ha chiesto la conferma, mentre il padre chiede che sia ridotto ad euro 400 mensili con il 50% delle spese straordinarie.
Rispetto al momento dell'emissione della sopra richiamata ordinanza la ha Parte_1
dichiarato di aver dismesso il lavoro a provvigioni che svolgeva come broker assicurativo, dal momento che riteneva di non aver introiti convenienti. Per cui, allo stato ha dichiarato di lavorare solo come custode in un condominio a Milano in via Nenni n. 3, dalle ore 9 alle 13 oppure alle 9 alle 17, con uno stipendio medio di 750,00 euro mensili (che arrivano ad 800 in caso di straordinari).
Ogni tanto svolgerebbe qualche lavoro come colf con un introito di circa 200 euro al mese.
Percepisce integralmente l'AUF per la minore per € 649 mensili (vedi accrediti sul conto corrente e ICE) e ha dichiarato altresì di essere supportata economicamente dai propri genitori.
All'ultima udienza ha dichiarato di non star pagando il canone di locazione della casa in CP_2
cui vive con la figlia, di € 435 mensile (ma non è stato prodotto il contratto e verosimilmente detto canone potrà essere diminuito da dopo la sentenza di separazione e il calcolo del canone solo CP_2
sull'ISEE della madre).
Le ultime dichiarazioni dei redditi depositate riportano i seguenti redditi annui:
-PF 2023 (quadro LM) da cui risulta un reddito in regime forfettario di quasi 11.000 euro con imposta di euro 500.
-PF 2024 (quadro LM) da cui risulta un reddito in regime forfettario di euro 6.629 euro con imposta di euro 207.
Dall'analisi del c/c cointestato con il per l'anno 2024 si evince una media negli CP_1
accrediti stipendiali di 750 euro mensili (con picchi massimi di 875 euro e 995 euro). Risultano anche versamenti in contanti di circa 150/200 euro, verosimilmente riconducibili all'attività di colf che la stessa ha dichiarato di svolgere in nero. Parte_1
pagina 11 di 15 Dalla lista movimenti del conto postpay non è possibile valutare con certezza gli accrediti percepiti dalla in quanto le causali dei versamenti non sono riportate per esteso, e risultano Parte_1
quindi poco chiare.
Dalle buste paga depositate dalla per l'anno 2024 (manca però il mese di settembre) Parte_1
risultano stipendi come dipendente di società di servizi e di addetta alle pulizie di complessivi € 7.500 cui si aggiungono € 517 per due fatture della Virgo Insurance s.r.l. di gennaio e febbraio 2024, con la quale il rapporto sembra essere cessato, per un totale di quasi € 8.000.
È proprietaria al 50% di un immobile in Milano, che risulta locato con canone di locazione annuo di euro 4.800 (con cedolare secca di € 504) e sempre al 50% di altro immobile sempre a Milano che non risulta condotto in locazione e che potrebbe essere messo a reddito
Il continua a lavorare come imbianchino. CP_1
L'ultima dichiarazione dei redditi depositata è il PF 2023 relativa all'anno fiscale 2022, presa in considerazione al momento dell'emissione dell'ordinanza 473 bis .22, che indica un reddito lordo di euro 18.500 con imposta di 2.500 euro ed un quadro RG dal quale emergono componenti positivi per
120mila euro e negativi per 101mila euro (somma già, condivisibilmente, valutata non credibile per un'attività di manodopera quale quella svolta dal ). CP_1
Il non ha depositato la dichiarazione dei redditi dell'anno 2024, quindi le ultime CP_1
risultanze fiscali sono relative all'anno di imposta 2022.
Rispetto alla descrizione delle entrate del effettuata in sede di ordinanza, dove CP_1 dall'analisi degli estratti conto del 2023 erano emersi versamenti complessivi di euro 65mila, il ha depositato gli estratti conto dei primi due trimestri del 2024, che riportano entrate totali CP_1
di euro 11.620. Ha depositato poi la lista dei movimenti bancari dall'1.10.2024 al 14.11.2024 da cui emergono entrate complessivi per euro 9.183. Non ha depositato i movimenti dei tre mesi estivi.
Per cui nel 2024, per circa sette mesi, da gennaio a giugno e poi per il mese di ottobre e metà novembre è transitata sul suo conto corrente la somma di euro 20.803.
All'ultima udienza tenutasi in data 08.04.2025 ha dichiarato: “Mi è stato pignorato il conto della ditta il 27 dicembre. Non ho pagato i mesi di febbraio e marzo, a gennaio ho dato 400 e 300 a marzo. Ho dovuto pagare €250 per l'arretrato delle bollette della . Parte_1
Non risulta avere oneri abitativi, avendo dichiarato di vivere o presso la madre a Parte_2
o presso la figlia maggiore di anni 22 che vive a Milano, cui versa al bisogno tra i 250 e i 300
[...]
pagina 12 di 15 euro. Ha dichiarato, infine, di sostenere integralmente il costo del corso di canto della figlia per euro
122 mensili.
Sembra di dover riconoscere una diminuzione dei redditi del che può apparire CP_1
giustificata alla luce della vicenda familiare e penale che ha dovuto affrontare. Verosimilmente la sua capacità lavorativa potrà consentirgli, a breve, di recuperare clienti e commesse e ritornare ai redditi precedenti. Anche per la si registra un calo nelle entrate ed anche per lei, viste le Parte_1
varie attività che esercitava, è possibile una prognosi favorevole per un incremento degli attuali redditi.
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio che, richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento dei figli;
i parametri di cui all'art. 337 ter co 4 c.c.; i redditi delle parti per come sopra ricostruiti, i tempi di frequentazione padre/figlia, che allo stato sono pressocché inesistenti, l'età di quest'ultima, di anni 12 e valorizzato l'importante importo dell'assegno unico per la famiglia che da ultimo incassa la madre, pari ad € 649 (prima risultava di € 60 mensili), tenuto altresì conto della necessità di pagare la locazione e le spese dell'appartamento dove vive la madre CP_2
con la figlia minore debba essere rivisto al ribasso il contributo paterno al mantenimento di Per_1
che si quantifica in euro 400,00 mensili comprensivi anche di una parte del canone di locazione.
Quanto alle spese extra si pone a carico del padre solo il 100% delle spese per il corso di canto, già nella attualità pagato integralmente dallo stesso, oltre al 60% delle altre spese come da Linee Guida del
Tribunale di Milano.
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio, il parziale accordo e la reciproca soccombenza le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi
[...]
e che hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
MILANO il 16/09/2011, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno
2011, atto N. 956 parte 1,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza,
pagina 13 di 15 limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Affida la figlia minore nata il [...] in [...] esclusiva alla madre, presso la quale Persona_1 rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Milano via Eugenio Quarti
26, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che la riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per la figlia, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo. L'altro genitore ha il diritto dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisione pregiudizievoli al suo interesse,
4. Assegna la casa coniugale di Milano via Eugenio Quarti 26 , con tutto quanto l'arreda, alla madre, che dovrà versare il canone di locazione e le spese condominiali, e sostenere i costi delle utenze,
5. Dispone che i servizi sociali del Comune di Milano proseguano con la presa in carico del nucleo familiare e mantengano sullo stesso uno stretto monitoraggio,
6. Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Milano proseguano con il servizio di educativa domiciliare, per garantire le frequentazioni padre/figlia, secondo un calendario e con modalità che saranno valutate dai servizi stessi nel precipuo interesse della minore, autorizzando i servizi ad effettuare future graduali intensificazioni degli incontri e progressive liberalizzazioni, in considerazione dei percorsi che il padre sarà in grado di effettuare, dell'esito degli stessi, della serenità della minore, sempre tenuto conto del suo preminente interesse,
7. Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo di mantenimento per la figlia, entro il 5 di ogni mese in via anticipata, la somma di euro 400,00 a decorrere dal mese di pubblicazione della presente sentenza, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione aprile 2026, oltre al 100% della scuola di canto ed il 60% delle spese come da linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano secondo il seguente schema e con le seguenti modalità:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pagina 14 di 15 pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) tenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
c- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
d- spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e- mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta,
8. L'assegno unico per la famiglia verrà percepito integralmente dalla madre,
9. Compensa tra le parti integralmente le spese di lite.
Milano, 23.04.2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
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