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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/11/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 630/2025
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 20/11/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Vaccaro per la parte convenuta il dott. Lo Guarro
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
La difesa di parte ricorrente precisa che per mero errore materiale nelle conclusioni è riportato l'a. s. 2021/2022; in realtà l'anno di riferimento è il
2019/2020 come peraltro risulta dalla documentazione in atti e dalle deduzioni di cui ricorso e l'importo richiesto è quello di cui al conteggio allegato (1064,00). Quanto all'eccezione di prescrizione la stessa è infondata stante l'atto interruttivo in atti del 11.9.2024 (doc 4). Il conteggio tiene conto dei giorni effettivi di lavoro.
La difesa di parte resistente, prende atto e si riporta alla memoria difensiva.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 20/11/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 630 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il 30/03/2025 avente ad oggetto: personale docente/contratti a termine/retribuzione professionale docenti
(RPD) da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VACCARO Parte_1 C.F._1
DIEGO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_1
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio ex Controparte_2 P.IVA_2
art. 417-bis c.p.c. del dott. elettivamente domiciliato in Indirizzo Controparte_3
Telematico Email_2
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 30.3.2025 ha chiesto al suintestato Tribunale Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per le causali
di cui in premessa, contrariis reiectis, accogliere il presente ricorso e, accertata la violazione del principio di non discriminazione per opera dell'Amministrazione resistente, dichiarare il
diritto della parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti (RPD) in relazione al servizio non di ruolo prestato nell'anno scolastico 2021/22 e, per l'effetto,
condannare il a corrispondere alla ricorrente a tale Controparte_1
1 titolo l'importo di € 983,00 al lordo, salvo quell'importo maggiore o minore meglio visto,
oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali,
come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Ha dedotto e documentato di aver svolto varie supplenze alle dipendenze del Controparte_1
in forza di una pluralità di contratti a tempo determinato successivi e reiterati, dal
[...]
29.10.2019 al 31.10.2019, dal 12.11.2019 al 20.12.2019, dal 08.01.2020 al 27.02.2020, dal
10.03.2020 all'8.04.2020, dal 15.04.2020 al 30.04.2020 e dal 01.05.2020 al 18.06.2020, con orario settimanale completo. In relazione a tali supplenze temporanee non ha percepito la retribuzione professionale docenti (RPD), pari, per ogni mese di servizio, ad € 174,50 con orario settimanale completo (€ 5,82 giornaliero), secondo l'aumento apportato dall'art. 38 del
CCNL Scuola 2016/2017. All'udienza di discussione la difesa ha precisato l'errore materiale di cui alle conclusioni riportate, chiarendo che l'anno scolastico di riferimento è il 2019/2020
e l'importo è quello di cui al conteggio analitico allegato.
2.Si è costituita l'amministrazione scolastica chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
3. Il ricorso è fondato e va accolto, secondo il principio affermato dall'ordinanza della Corte
di Cassazione sez. lav. - 27/07/2018 n.20015: l'art.7 del CCNL 153/2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3, alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31/8/1999, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.
4.Detto principio risulta nuovamente affermato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 6293
del 05/03/2020, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dal (avverso la CP_4
sentenza della Corte d'Appello di Milano che, confermando la decisione di primo grado,
2 riconosceva la RPD ad un docente che aveva prestato attività didattica con una pluralità di supplenze) “…risultando conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla
direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere
trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo
fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non
sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso
da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte
territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001,
che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha
finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato
per il personale supplente a tempo determinato”. Nello stesso senso le ordinanze della
Cassazione nn. 12303/2024 e 12309/2024. Una siffatta lettura interpretativa risulta fatta propria anche dalla copiosa giurisprudenza di merito, nonché dal costante orientamento di questo Tribunale (tra le più recenti sent. 458/2025 del 4.7.2025). Non constano, né li ha segnalati il , precedenti di segno contrario. CP_4
5. Deve dunque essere accolta la domanda della ricorrente, che ha seguito, nella modalità di computo degli importi spettanti (doc. 3 ric.), i criteri di cui all'art. 25 cit.: il compenso in questione spetta al personale docente in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio;
per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione
di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di
stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di
stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in
ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al
3 servizio»: ne discende che emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è
collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo e che non può essere escluso nei casi di servizio prestato per periodo inferiori a 180
giorni (trattandosi di limite rilevante ad altri fini di computo di anzianità dell'anno di servizio): la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata CP_1
temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»; il CCNL Comparto
scuola 2006-2009 prevedeva per la fascia di anzianità 0-14 anni, dal 1.9.2006, l'importo di euro 164,00 lorde mensili. Il CCNL Istruzione e Ricerca 2016- 2018 ha previsto, con decorrenza 1.3.2018, l'aumento di detto importo ad euro 174,50 lorde mensili: tale importo è
da corrispondersi per 12 mensilità (non viene corrisposta per la tredicesima) ed è
proporzionale ai giorni di servizio e al numero di ore settimanali (pertanto, nel caso di servizio su orario di cattedra non completo, occorrerà rapportare l'importo anche al numero di ore prestate nell'arco della settimana: per ogni ora prestata essa spetterà per 1/18 oppure 1/24,
a seconda dell'orario settimanale previsto); vanno inoltre scomputati i periodi di assenza non utili per la RPD (ad es. le assenze per malattia, nei termini normativamente previsti).
6.Il ricorso deve essere quindi accolto nei limiti della domanda e l'amministrazione scolastica deve essere condannata a pagare alla parte ricorrente, la somma richiesta tenendo conto delle superiori indicazioni e dei parametri sopra precisati, e così per l'importo pari ad € 983,00
lordi, oltre interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, risultando il servizio prestato su orario completo e non emergendo assenze dallo stato matricolare che non siano già state computate nel predetto conteggio.
7. Il credito non è prescritto, avendo la parte allegato (doc. 4) atto interruttivo inviato a mezzo
PEC l'11.9.2024, con riferimento alla RPD maturata a partire dal 29.10.2019.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, in base alla natura (lavoro) e al valore della controversia (scaglione fino a 1100,00), considerata l'attività difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale senza istruttoria), il carattere del tutto seriale del contenzioso e l'assenza di questioni di fatto sottese alla
4 decisione, nonché l'esito complessivo e la condotta processuale delle parti, applicata la maggiorazione media per l'inserimento di link ipertestuali nel ricorso, in base ai parametri di cui al DM 55/14 s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata:
1. in accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto della ricorrente a conseguire la retribuzione professionale docenti per l'attività svolta nell'anno scolastico 2019/2020 e per l'effetto condanna l'Amministrazione convenuta a corrisponderle la somma di euro 1.064,00 lordi, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo effettivo;
2. condanna l'amministrazione resistente al rimborso delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in euro € 258,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali 15%, oltre maggiorazione del 15% ex art. 4, co.1bis DM 55/14 s.m.i., oltre IVA e
CPA, ed € 21,50 per contributo unificato.
Verona, 20.11.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
5
SEZIONE LAVORO
Causa n. 630/2025
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 20/11/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Vaccaro per la parte convenuta il dott. Lo Guarro
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
La difesa di parte ricorrente precisa che per mero errore materiale nelle conclusioni è riportato l'a. s. 2021/2022; in realtà l'anno di riferimento è il
2019/2020 come peraltro risulta dalla documentazione in atti e dalle deduzioni di cui ricorso e l'importo richiesto è quello di cui al conteggio allegato (1064,00). Quanto all'eccezione di prescrizione la stessa è infondata stante l'atto interruttivo in atti del 11.9.2024 (doc 4). Il conteggio tiene conto dei giorni effettivi di lavoro.
La difesa di parte resistente, prende atto e si riporta alla memoria difensiva.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 20/11/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 630 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il 30/03/2025 avente ad oggetto: personale docente/contratti a termine/retribuzione professionale docenti
(RPD) da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VACCARO Parte_1 C.F._1
DIEGO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_1
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio ex Controparte_2 P.IVA_2
art. 417-bis c.p.c. del dott. elettivamente domiciliato in Indirizzo Controparte_3
Telematico Email_2
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 30.3.2025 ha chiesto al suintestato Tribunale Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per le causali
di cui in premessa, contrariis reiectis, accogliere il presente ricorso e, accertata la violazione del principio di non discriminazione per opera dell'Amministrazione resistente, dichiarare il
diritto della parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti (RPD) in relazione al servizio non di ruolo prestato nell'anno scolastico 2021/22 e, per l'effetto,
condannare il a corrispondere alla ricorrente a tale Controparte_1
1 titolo l'importo di € 983,00 al lordo, salvo quell'importo maggiore o minore meglio visto,
oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali,
come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Ha dedotto e documentato di aver svolto varie supplenze alle dipendenze del Controparte_1
in forza di una pluralità di contratti a tempo determinato successivi e reiterati, dal
[...]
29.10.2019 al 31.10.2019, dal 12.11.2019 al 20.12.2019, dal 08.01.2020 al 27.02.2020, dal
10.03.2020 all'8.04.2020, dal 15.04.2020 al 30.04.2020 e dal 01.05.2020 al 18.06.2020, con orario settimanale completo. In relazione a tali supplenze temporanee non ha percepito la retribuzione professionale docenti (RPD), pari, per ogni mese di servizio, ad € 174,50 con orario settimanale completo (€ 5,82 giornaliero), secondo l'aumento apportato dall'art. 38 del
CCNL Scuola 2016/2017. All'udienza di discussione la difesa ha precisato l'errore materiale di cui alle conclusioni riportate, chiarendo che l'anno scolastico di riferimento è il 2019/2020
e l'importo è quello di cui al conteggio analitico allegato.
2.Si è costituita l'amministrazione scolastica chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
3. Il ricorso è fondato e va accolto, secondo il principio affermato dall'ordinanza della Corte
di Cassazione sez. lav. - 27/07/2018 n.20015: l'art.7 del CCNL 153/2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3, alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31/8/1999, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.
4.Detto principio risulta nuovamente affermato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 6293
del 05/03/2020, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dal (avverso la CP_4
sentenza della Corte d'Appello di Milano che, confermando la decisione di primo grado,
2 riconosceva la RPD ad un docente che aveva prestato attività didattica con una pluralità di supplenze) “…risultando conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla
direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere
trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo
fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non
sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso
da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte
territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001,
che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha
finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato
per il personale supplente a tempo determinato”. Nello stesso senso le ordinanze della
Cassazione nn. 12303/2024 e 12309/2024. Una siffatta lettura interpretativa risulta fatta propria anche dalla copiosa giurisprudenza di merito, nonché dal costante orientamento di questo Tribunale (tra le più recenti sent. 458/2025 del 4.7.2025). Non constano, né li ha segnalati il , precedenti di segno contrario. CP_4
5. Deve dunque essere accolta la domanda della ricorrente, che ha seguito, nella modalità di computo degli importi spettanti (doc. 3 ric.), i criteri di cui all'art. 25 cit.: il compenso in questione spetta al personale docente in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio;
per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione
di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di
stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di
stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in
ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al
3 servizio»: ne discende che emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è
collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo e che non può essere escluso nei casi di servizio prestato per periodo inferiori a 180
giorni (trattandosi di limite rilevante ad altri fini di computo di anzianità dell'anno di servizio): la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata CP_1
temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»; il CCNL Comparto
scuola 2006-2009 prevedeva per la fascia di anzianità 0-14 anni, dal 1.9.2006, l'importo di euro 164,00 lorde mensili. Il CCNL Istruzione e Ricerca 2016- 2018 ha previsto, con decorrenza 1.3.2018, l'aumento di detto importo ad euro 174,50 lorde mensili: tale importo è
da corrispondersi per 12 mensilità (non viene corrisposta per la tredicesima) ed è
proporzionale ai giorni di servizio e al numero di ore settimanali (pertanto, nel caso di servizio su orario di cattedra non completo, occorrerà rapportare l'importo anche al numero di ore prestate nell'arco della settimana: per ogni ora prestata essa spetterà per 1/18 oppure 1/24,
a seconda dell'orario settimanale previsto); vanno inoltre scomputati i periodi di assenza non utili per la RPD (ad es. le assenze per malattia, nei termini normativamente previsti).
6.Il ricorso deve essere quindi accolto nei limiti della domanda e l'amministrazione scolastica deve essere condannata a pagare alla parte ricorrente, la somma richiesta tenendo conto delle superiori indicazioni e dei parametri sopra precisati, e così per l'importo pari ad € 983,00
lordi, oltre interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, risultando il servizio prestato su orario completo e non emergendo assenze dallo stato matricolare che non siano già state computate nel predetto conteggio.
7. Il credito non è prescritto, avendo la parte allegato (doc. 4) atto interruttivo inviato a mezzo
PEC l'11.9.2024, con riferimento alla RPD maturata a partire dal 29.10.2019.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, in base alla natura (lavoro) e al valore della controversia (scaglione fino a 1100,00), considerata l'attività difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale senza istruttoria), il carattere del tutto seriale del contenzioso e l'assenza di questioni di fatto sottese alla
4 decisione, nonché l'esito complessivo e la condotta processuale delle parti, applicata la maggiorazione media per l'inserimento di link ipertestuali nel ricorso, in base ai parametri di cui al DM 55/14 s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata:
1. in accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto della ricorrente a conseguire la retribuzione professionale docenti per l'attività svolta nell'anno scolastico 2019/2020 e per l'effetto condanna l'Amministrazione convenuta a corrisponderle la somma di euro 1.064,00 lordi, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo effettivo;
2. condanna l'amministrazione resistente al rimborso delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in euro € 258,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali 15%, oltre maggiorazione del 15% ex art. 4, co.1bis DM 55/14 s.m.i., oltre IVA e
CPA, ed € 21,50 per contributo unificato.
Verona, 20.11.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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