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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 2412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2412 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott.ssa M.Rosaria Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso a seguito di note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.19407 del 2024 del R.G. Affari Previdenza
TRA
rapp. e dif so dall'avv. Giuseppe Poli Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif. dall'avv. Rossella Del Sarto CP_1
RESISTENTE NONCHE'
in persona del legale rap.nte p.t., rap.to e difeso dall'avv..Roberto Maisto CP_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 12 settembre 2024 il ricorrente indicato in epigrafe, agiva nei confronti dell' e dell' chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni : CP_1 CP_2
- accertare e dichiarare che il ricorrente, nell'espletamento della propria attività lavorativa, in data 13.02.2016 sbarcava a causa di evento verificatosi durante la navigazione per cui, in continuità con il predetto evento, dal 23.03.2016 al 3.10.2016 era in cura per inabilità totale al lavoro con necessità di assistenza medica e somministrazione di mezzi terapeutici e per l'effetto,
- condannare per il periodo dal 23.03.2016 al 3.10.2016, l' , in persona del legale CP_1 rapp.nte p.t. al pagamento dell'indennità di temporanea ammontante ad € 6.771,09 ovvero condannare l' in persona del legale rapp.nte p.t., al pagamento dell'indennità per CP_2 malattia fondamentale ammontante ad € 7.146,96 e comunque, indipendentemente dalla qualificazione della patologia stessa, condannare i suddetti istituti in solido tra loro ovvero ognuno per quanto di ragione in forza della Convenzione nei casi di dubbia CP_3 competenza- oltre interessi di legge dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo, ovvero nella diversa somma che il Giudice accerterà in corso di causa;
- in conseguenza dell'accertamento del diritto del ricorrente, condannare l' in persona CP_2 del legale rapp.nte p.t. e/o l' , in persona del legale rapp.nte p.t. in solido tra loro o CP_1 ognuno per quanto ragione,al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone. In punto di fatto esponeva di essere ex dipendente della società di navigazione “Ca.Re.Mar. Spa” con qualifica di Operaio – matricola 110469/1 Compartimento Napoli e di essere sbarcato il CP_4 13.02.2016 sbarcò dalla motonave “Adeona”, sulla quale era imbarcato, a causa di un infortunio occorso nell'espletamento della propria attività lavorativa. Affermava di avere denunciato l'infortunio, all' Sede di Napoli- inoltrando i Controparte_5 certificati di prolungamento della malattia fino alla data del 3 ottobre 2016 allorquando fu “dimesso dall'assistenza e da sottoporre al giudizio della CMP di I grado o dall'IML” che lo dichiarava “non idoneo permanentemente ai servizi della navigazione”. Rilevava che l' riconosceva l'indennità temporanea per il periodo corrente dal 16.02.2016 al CP_1
22.03.2016, mentre per il periodo successivo segnalava (in data 11.07.2018) la dubbia competenza all' , ai sensi della Convenzione del 15.12.2014. CP_2 CP_6
In diritto, qualificava, in via alternativa, la fattispecie quale malattia fondamentale ovvero indennità temporanea assoluta a carico dell' o a carico dell' ai sensi dell'art.2 del DPR 30 giugno CP_2 CP_1
1965 n. 1124 (TU Infortunio ).
Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda CP_1 CP_ Del pari, si costituiva l' eccependo la prescrizione e, nel merito, la carenza di legittimazione passiva. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta nei confronti dell' per quanto di seguito si dirà. CP_1 Deve evidenziarsi che l' riconosce tre differenti categorie di indennità per malattia: 1. CP_2
l'indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale riguarda gli eventi morbosi insorti durante l'imbarco e che causano lo sbarco, spetta dal primo giorno successivo allo sbarco, per tutti i giorni di prognosi (compresa la domenica), fino ad un massimo di un anno;
2. l'indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare riguarda gli eventi morbosi che si manifestano entro 28 giorni dallo sbarco e spetta dal primo giorno successivo alla denuncia dell'evento medesimo, fino ad un massimo di un anno come nel caso del presente giudizio;
3. l'indennità per inabilità temporanea da malattia per marittimi in continuità di rapporto di lavoro spetta per gli eventi morbosi che si manifestano dopo il 28° giorno ed entro il 180° giorno dallo sbarco e spetta dal primo giorno successivo alla denuncia dell'evento medesimo, fino ad un massimo di 180 giorni. In relazione agli infortuni verificatisi e le malattie l' risponde riconoscendo: CP_1
a) un indennizzo per danno biologico per i postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% ovvero b) una rendita vitalizia, che compendia sia il danno biologico che le conseguenze patrimoniali della menomazione, per i postumi di grado pari o superiore al 16% (art. 13 D. L.vo 38/2000).
c) Oltre alla indennità per inabilità temporanea assoluta ex art 68 del DPR 1124 del 1965 .
Essa è riconosciuta nei casi di infortuni (o malattie) che comportino una astensione dal lavoro per più di tre giorni. In tali casi l' paga una indennità giornaliera dal quarto giorno successivo alla data CP_1 dell'infortunio (o della completa astensione dal lavoro a causa della malattia). L'indennità è calcolata sulla retribuzione giornaliera nelle seguenti misure:
• 60% dal quarto al novantesimo giorno
• 75% dal novantunesimo giorno alla guarigione clinica. Occorre pertanto esaminare se il periodo successivo al riconoscimento della malattia da parte dell' , sia indennizzabile dall'uno o dall'altro ente. CP_1
Ritiene il Giudicante che di certo il ricorrente è sbarcato a seguito di infortunio per il quale come detto l' non dubita che egli fosse inabile al lavoro , tanto da riconoscergli la malattia sino al CP_1
22 marzo 2023.
Dalla lettura dei certificati medici prodotti dalla parte ricorrente il periodo successivo è considerato quale prolungamento della malattia riscontrata il 13.2.2016.
In ragione di tanto e della mancata allegazione di ulteriori fattori che potrebbero avere determinato autonomamente la inabilità deve affermarsi che la stessa derivi dall'originario infortunio occorso. Conseguentemente per quanto esposto l' va condannata al pagamento di € 6.771,09 come CP_1 richiesti in quanto correttamente computati e non contestati. Le spese del giudizio seguono la soccombenza tra il ricorrente e l' ,mentre vanno compensate CP_1 tra il e l' in ragione della necessaria evocazione in giudizio dell'ente per la corretta Pt_1 CP_2 imputazione della malattia.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1)accoglie per quanto di ragione
2) dichiara il diritto del ricorrente all'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea assoluta con condanna al pagamento dell' di € 6.771,09 oltre interessi dal 120° giorno successivo dalla CP_1 verificazione del sinistro e fino al soddisfo.
3) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1300,00, oltre IVA e CP_1 CPA, con attribuzione Compensa le spese tra il ricorrente e l' CP_2
Napoli, 27 marzo 2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi