Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 11/08/2025, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01411/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00971/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 971 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Renzo Filoia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Guadagnino, Sergio Aprile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Guadagnino in Venezia, Dorsoduro 3500/D;
per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori Nessuno compare;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Gli odierni ricorrenti sono stati tutti ex dipendenti del Ministero della Difesa, cessati dal servizio a domanda con almeno 55 anni di età e almeno 35 anni di servizio utile.
Con il ricorso collettivo all’esame, essi chiedono l’accertamento del loro diritto ad ottenere il riconoscimento dei benefici economici normativamente contemplati all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, con conseguente condanna dell’Inps alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita.
Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio l’Inps, chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
All’udienza pubblica in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
Vanno disattese le eccezioni preliminari sollevate dall’Inps in quanto:
- unico legittimato passivo nel presente giudizio è l'INPS in quanto l'unico soggetto obbligato alla corresponsione dell'indennità di buonuscita è l'ente previdenziale;
- la inosservanza del termine del 30 giugno, di cui al citato art. 6-bis, comma 2, per presentare domanda di collocamento in quiescenza, non comporta alcuna decadenza.
L’eccezione con cui l’Inps NPS deduce la decadenza dei ricorrenti dal beneficio per non aver presentato la domanda di collocamento in quiescenza entro il 30 giugno dell’anno in cui erano stati maturati i requisiti di anzianità di 55 anni d’età e 35 anni di servizio utile è infondata.
La giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. II, Sent., 5 dicembre 2023, n. 10524) ha, invero, chiarito che “Il termine del 30 giugno non è quindi un termine di decadenza ma rappresenta un onere per l’interessato, che incide sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di collocamento a riposo del medesimo. Né può ammettersi una diversa interpretazione di detto termine, riferito espressamente alla domanda di collocamento a riposo.
Invero, il rispetto del termine del 30 giugno non può essere considerato una condizione la cui inottemperanza impedisca il collocamento a riposo a domanda (nel senso quindi di ritenere che il collocamento a riposo a domanda sia ammissibile solo se richiesto nel periodo immediatamente seguente al verificarsi delle due condizioni predette). Il già richiamato comma 3 lascia intendere infatti che il collocamento a riposo a domanda possa avvenire anche in anni successivi, dipendendo esclusivamente dalla data di presentazione dell’istanza.
Neppure può considerarsi che la presentazione della domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno incida esclusivamente sull’attribuzione dei sei scatti ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, dal momento che non si rinviene una ragionevole giustificazione della diversità di trattamento che sarebbe riservata a coloro che presentano la domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le condizioni di anzianità, che si gioverebbero dell’attribuzione dei sei scatti, rispetto a coloro che la presentano nelle annualità successive (essendo quindi collocati a riposo entro il successivo primo gennaio), che non si gioverebbero di detta attribuzione.
Sicché solo una norma chiara nel senso della natura decadenziale del termine potrebbe fondare una diversità di trattamento non passibile di interpretazione costituzionalmente orientata, atteso che “le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali” (Corte Cost., sentenza 22 ottobre 1996 n. 356 e ordinanza 19 giugno 2019 n. 151).
Quindi, anche a ritenere (soltanto) ambigua la disposizione sul termine del 30 giugno, detta ambiguità “non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6-bis comma 2 del d.l. n. 387 del 1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti” (Cons. St. sez. III, 22 febbraio 2019 n. 1231)”.
Nel merito il ricorso merita accoglimento.
L’art. 6 - bis del D.L. n. 387/1987 attribuisce al personale militare delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, ad ordinamento militare o civile, che cessa dal servizio per raggiungimento del limite anagrafico ordinamentale o in caso di permanentemente inabilità al servizio incondizionato o di decesso (ai superstiti) sulla base di calcolo dello stipendio, una rivalutazione pari al 15% equivalente a sei scatti stipendiali del 2,5% dello stipendio, utile ai fini della quantificazione della misura del TFS e l’art. 4 D. Lgs. 165/97 attribuisce il medesimo beneficio nel trattamento di pensione dei militari.
Il comma 2 dell’art. 6 bis del sopra menzionato decreto legge n. 387 del 1997 espressamente dispone che “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile”.
Anche la giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare che il predetto comma 2° prevede una fattispecie aggiuntiva e concorrente rispetto a quanto dispone il comma 1 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231; T.A.R. Veneto, Sez. I, 4 gennaio 2022, n. 6; T.A.R. Veneto – Sez. Prima n. 1681/2022).
La maggiorazione spetta anche in caso di dimissioni volontarie al ricorrere dei requisiti di anzianità anagrafica e di servizio richiesti dalla norma.
Ciò posto, il Collegio condivide l’orientamento ormai consolidatosi in materia – che riconosce il beneficio in questione agli appartenenti alle Forze di Polizia, sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare, ivi compresi gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria collocati in congedo a domanda (cfr. Consiglio di Stato, II Sez., 15 maggio 2023, n. 4844; T.A.R. Salerno, III Sez., 13 maggio 2024, n. 1050; T.A.R. Lombardia, Milano,15 aprile 2022, n. 866) - e ritiene, pertanto, di dover accogliere il ricorso proposto dagli odierni ricorrenti, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, con declaratoria del diritto dei ricorrenti al riconoscimento di sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione del trattamento di fine servizio.
Sulla somma spettante dovranno essere corrisposti gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994.
Le questioni di costituzionalità sollevate dall'INPS non meritano di essere coltivate, in conformità a quanto osservato dal Consiglio di Stato , con sentenza. n. 3914 del 2023, secondo cui "l'estensione di sei scatti stipendiali in favore dell'appellato non è avvenuta in assenza di una specifica norma, bensì in applicazione di un coacervo di disposizioni, soggette a svariate modificazioni nel tempo, sicché è del tutto inconferente il richiamo all'art. 81 della Costituzione, che invero detta principi al legislatore in tema di bilancio, i quali in ogni caso non possono reputarsi violati da una specifica e limitata normativa recante benefici economici a ex dipendenti delle forze dell'ordine" e che "...Non vi è infine alcun contrasto con l'art. 3 della Costituzione, giacché la normativa accomuna soltanto a certi fini situazioni differenti, che nella loro globalità sono tuttavia trattate in modo distinto, sicché non si riscontra alcuna manifesta irragionevole disparità di trattamento idonea a poter prospettare un dubbio di costituzionalità sul corretto esercizio dell'amplissima discrezionalità riservata al legislatore"; orientamento ribadito anche con sent. del Consiglio di Stato n. 10916 del 2023, secondo cui "14. In ultimo, si osserva che la disciplina sopra richiamata non determina un'estensione generalizzata del beneficio premiale in origine previsto per una platea ristretta di lavoratori poiché, in primo luogo, il riconoscimento è subordinato al duplice requisito, la cui individuazione è espressione di discrezionalità legislativa, del raggiungimento dell'età anagrafica e contributiva e, in secondo luogo, l'omogeneizzazione del trattamento di fine servizio disposta dal combinato disposto dell'art. 6 d.l. n. 387/1979 e art. 1191 del C.o.m. ha lo scopo precipuo di evitare una disparità di trattamento tra categorie di lavoratori assimilabili in quanto tutti appartenenti al comparto sicurezza. 14.1. La giurisprudenza costituzionale ha al riguardo costantemente ribadito che rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento delle esigenze di vita dei lavoratori che ne sono beneficiari e delle disponibilità finanziarie (Corte Cost. n. 180/1982 e n. 220/1988, citate anche da parte appellante).15. Né la ricostruzione risulta in alcun modo inficiata dalla posizione espressa dall'ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze, che peraltro, a fronte della evidente mancanza di copertura finanziaria per una spesa che, stante la pregressa (errata) interpretazione del quadro normativo non era stata preventivata, non può che ipotizzare un percorso normativo, che provveda anche a quantificare le somme necessarie e individuarne la possibile "copertura"".
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accerta il diritto dei ricorrenti ad ottenere l’integrazione dell’indennità di buonuscita con ulteriori sei scatti stipendiali, con conseguente condanna della P.A. a corrispondere le relative somme, oltre interessi legali dal maturato al saldo.
Condanna l’Inps a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, liquidate i complessivi € 2000, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Grazia Flaim, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere, Estensore
Andrea Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Grazia Flaim |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.