Parere definitivo 19 maggio 2025
Rigetto
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 18/07/2025, n. 6353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6353 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06353/2025REG.PROV.COLL.
N. 01309/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1309 del 2023, proposto da RA CE, rappresentata e difesa dall'avvocato Agostino Mercurio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lettere, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Corrado, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 4297/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lettere;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025 il Cons. Marco Morgantini;
Viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 2/2021 del 03/06/2021 assunta in pari data al n. 5395 del protocollo generale del Comune di Lettere.
La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.
La ricorrente, in qualità di comproprietaria del manufatto sito nel Comune di Lettere, in via Veragna di Porzio n. 6, composto da un piano seminterrato, piano terra e primo (foglio 10, p.lla 97, sub 1, 2, 3, 4), è insorta avverso il provvedimento emesso dall’amministrazione comunale n. 2/2021 del 3 giugno 2021, con cui il Comune di Lettere le ha ingiunto la demolizione di opere abusive, così descritte:
a) al piano seminterrato:
- tettoia con struttura in ferro inclinata coperta con lamiera coibentata e chiusa sui lati da pannelli pvc trasparenti avente larghezza dì 2,30 mt (3,30 compresa del balcone) occupante l’intero fronte del fabbricato fino al muro del confinante;
- scala in ferro con relativa copertura che collega il piano seminterrato al piano terra;
b) al piano terra:
- piccola finestra a lume ingrediente, ricavata nel bagnetto posto al cespite con accesso balcone posteriore;
c) al piano primo:
- copertura in lamiera in metallo, sorretta da struttura in ferro, posta a chiusura di ambiente in blocchi di lapillo non rifinito, oltre alla copertura della scala di accesso al piano suddetto in lamiera.
Il Tar ha ritenuto che la mancata indicazione dell’area da acquisirsi al patrimonio comunale, in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, non implica l’illegittimità della misura demolitoria; ed invero l'individuazione dell'area di pertinenza della "res abusiva" non deve necessariamente compiersi al momento dell'emanazione dell'ingiunzione di demolizione, bensì può anche aversi nel provvedimento successivo, con il quale viene accertata l'inottemperanza e si procede all'acquisizione gratuita del bene al patrimonio del Comune.
Il Tar ha osservato che l’Amministrazione ha fornito precise indicazioni circa il contrasto degli interventi con le norme edilizie applicabili (l’immobile insiste in zona A2 del vigente PRG assoggettato all’art. 14 NTA rubricato : Zone “A2” (Zona territoriale 2 del PUT) - Zone di interesse storico ambientale ove sono consentiti solo interventi di manutenzione) e con i vincoli ivi esistenti (di tipo sismico e paesaggistico), per cui l’apparato motivazionale si presenta idoneo a chiarire il percorso logico-motivazionale seguito, dal momento che le opere comportano anche una variazione prospettica dell’edificio. In ogni caso, va detto che la valutazione di quanto realizzato non può avvenire atomisticamente, bensì cumulativamente, non essendo ammissibile un suo artificioso frazionamento.
Il decorso di un ampio lasso di tempo non è una condizione che inficia la legittimità dell’ordine demolitorio.
Il Tar ha osservato come di affidamento meritevole di tutela si possa parlare solo ove il privato, il quale abbia correttamente ed in senso compiuto reso nota la propria posizione all’Amministrazione, venga indotto da un provvedimento della stessa Amministrazione a ritenere come legittimo il suo operato; non già nel caso, come quello di specie, in cui si commetta un illecito a tutta insaputa della stessa (Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2009, n. 5509).
Inoltre, l’abuso edilizio rappresenta un illecito permanente integrato dalla violazione dell’obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare in conformità a diritto lo stato dei luoghi, di talché ogni provvedimento repressivo dell’Amministrazione non è emanato a distanza di tempo da un illecito ormai esaurito, bensì interviene su una situazione antigiuridica che perdura sino a quel momento.
Il Tar ha osservato che le opere in contestazione presentano carattere ristrutturativo (costituendo un insieme sistematico suscettibile di portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente), e per realizzarle sarebbe occorso un permesso di costruire (ovvero di una scia alternativa, la cui mancanza comunque giustifica l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 31 DPR 380/2001), del cui rilascio però non è stata fornita prova.
Altresì, dall’esame partito delle stesse, il Tar ha rilevato che:
- al piano seminterrato, la scala in ferro, stante il vincolo paesaggistico, seppur qualificabile in astratto come pertinenza, deve considerarsi abusiva per mancanza del titolo paesaggistico; lo stesso è a dirsi per la tettoia (con la conseguenza che il titolo edilizio evocato – e contestato dal Comune di Lettere – non sarebbe di per sé sufficiente);
- al piano terra l’apertura della finestra/lume ingrediente, qualificabile come intervento di tipo ristrutturativo incidente sul prospetto dell’edificio, avrebbe richiesto, quanto meno, un’autorizzazione paesistica semplificata, non rinvenibile agli atti;
- al primo piano, le coperture oggetto di demolizione, alterando il prospetto dell’edificio e venendo a chiudere un volume, avrebbero richiesto necessariamente il rilascio di un permesso di costruire, nonché l’autorizzazione paesaggistica.
L’Amministrazione comunale ha evidenziato come le opere siano successive allo stato dei luoghi risultante al 2013 dalle planimetrie catastali e dall’atto di cessione delle quote immobiliari, mentre parte ricorrente non ha dimostrato che le stesse siano antecedenti all’imposizione del vincolo paesaggistico (al riguardo le aerofotogrammetrie, per la loro scarsa intelligibilità, non sono dirimenti).
2. Parte appellante lamenta la mancata comunicazione d’avvio del procedimento sanzionatorio.
Lamenta che l’ordine di demolizione non contiene l’indicazione nel provvedimento dell'area oggetto della futura eventuale acquisizione di diritto, considerando che effetto dell'ingiunzione è proprio quello di permettere, in caso di inottemperanza, che il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, venga acquisita di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune.
Parte appellante ritiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, parte ricorrente avrebbe assolto al proprio onere probatorio, deducendo e producendo titoli autorizzativi e documentazione tecnica e fotografica comprovanti l’epoca di realizzazione delle opere contestate all’atto della realizzazione del fabbricato nel 1970.
In particolare, la ricorrente produceva:
-licenza edilizia n. 140/1970, munita di grafici, rilasciata dal Comune di Lettere ai coniugi CE SQ e NO AN (genitori della ricorrente), per la costruzione di un fabbricato composto da piano seminterrato, piano terra e primo piano;
-parere favorevole della C.E. datato 06/08/1969 (seduta dell’8/7/69);
-nulla osta della Soprintendenza di Napoli del 26/05/1970, prot. 5180;
-autorizzazione sindacale per ampliamento e sopraelevazione della p.lla 3 del foglio 25 rilasciata il 02.03.1984 n. prot. 1864/CC;
- 2 aerofotogrammetrie dello stato dei luoghi dell’anno 1974 e 1985 estratte dall’Istituto Geografico Militare.
La documentazione sopra citata dimostrerebbe che le opere non sono successive al 2013, ma realizzate in occasione della costruzione del fabbricato in forza della licenza 140 del 1970 e prima del D.M. 28/03/1985.
L’attuale consistenza sarebbe conforme a quella emergente dall’aerofotogrammetria del 1974 e contesta l’assunto del Tar secondo cui le aerofotogrammetrie avrebbero una “scarsa intelligibilità”.
A conferma di quanto dedotto in ricorso, sia la tettoia che la scala in ferro (di collegamento del piano seminterrato al piano terra) venivano realizzate unitamente al fabbricato, come dimostra altresì la tipologia dei materiali, la rifinitura e lo stato di usura del tempo. Mentre, per quanto attiene la piccola apertura a lume ingrediente del bagno parte appellante precisa che la stessa veniva realizzata in forza della licenza edilizia n. 140 del 1970, tant’è che risulta dai grafici ad essa allegati e nella planimetria catastale presentata all’UTE di Napoli in data 21.03.1986 particella 94 sub 2.
Così come la copertura al primo piano sarebbe stata già prevista ed autorizzata nel progetto allegato alla licenza edilizia n. 140/70.
Secondo parte appellante il Tar avrebbe dovuto richiamare e fare applicazione dell’art. 9 bis comma 1 bis del d.p.r. 380/01 in base al quale “lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia”.
Tale norma ben potrebbe trovare applicazione nel caso in esame, dal momento che la documentazione offerta dalla ricorrente costituisce un rilevante principio di prova circa la correlativa legittimazione edilizia. Per altro nelle more, parte ricorrente ha richiesto accesso agli atti alla Soprintendenza di Napoli recuperando anche la copia integrale del parere n. 5180 del 25/5/1970.
Per quanto concerne la “scala in ferro” e la “tettoia” al piano seminterrato risalgono all’epoca di realizzazione del fabbricato con licenza n. 140/70 come sarebbe dimostrato anche dall’aerofotogrammetria del 1974 e del 1985, dalla tipologia dei materiali e l’usura del tempo che be si evince anche dai rilievi fotografici prodotti.
In quanto opere pertinenziali sarebbero assoggettabili al regime di cui all’art. 22, DPR n. 380/01, la cui omissione non implica la sanzione demolitoria ma unicamente l'irrogazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 37, DPR 380/01.
Con riferimento alla “copertura” al primo piano, sarebbe stata realizzata in forza della licenza edilizia n. 140 del 1970, come si evince chiaramente dai rilievi fotografici prodotti ritraenti la remota fattura dell’opera, nonché dalle aerofotogrammetrie del 1974 e del 1985.
L’amministrazione avrebbe omesso di verificare che la copertura in questione risultava già assentita con la licenza edilizia n. 140 del 1970.
Con riferimento alla contestazione della “piccola apertura a lume ingrediente insistente nel bagnetto con accesso dal balcone al piano terra” parte appellante non condivide le considerazioni del Tar circa la qualificazione dell’opera come intervento di ristrutturazione anziché di manutenzione straordinaria e ritiene che l’apertura in questione veniva realizzata in forza della licenza edilizia n. 140 del 1970 tant’è che viene raffigurata nel grafico allegato del piano terra, nonché riportata nella planimetria catastale presentata presso l’ufficio del Territorio di Napoli in data 21/03/1986 particella 94 sub 2.
A seguito del decreto legge n. 133/2014, conv. in legge n. 164/2014 (cd. “Sblocca Italia”), e quindi della cd. liberalizzazione degli interventi minori, l’apertura della luce ingrediente sarebbe riconducibile alla categoria degli interventi di “manutenzione straordinaria” di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) del T.U.Ed..
Parte appellante osserva che fino all’emissione dell’ordinanza impugnata, l’amministrazione convenuta nulla ha mai contestato alla ricorrente, ovvero ai suoi danti causa; anzi, addirittura, in data 2/3/1984, rilasciava l’autorizzazione edilizia n. prot. 1864 autorizzando i coniugi NO AN e CE SQ ad un intervento di ampliamento e sopraelevazione, nulla osservando, e quindi avallando lo stato di legittimità della consistenza immobiliare.
Ritiene che, sulla scorta dei citati titoli e della documentazione offerta, il Tar avrebbe dovuto valorizzare il motivo di ricorso ed in particolare l’affidamento indotto nel privato dal comportamento della p.a., ritenendola nella fattispecie, quindi, gravata da un onere motivazionale “rafforzato” in ragione del tempo trascorso, dei titoli rilasciati e della gravità della sanzione adottata.
3. L’appello è infondato.
Parte appellante impugnava il provvedimento n. 2/2021 del 3 giugno 2021, con cui il Comune di Lettere le ha ingiunto la demolizione di opere abusive, così descritte:
a) al piano seminterrato:
- tettoia con struttura in ferro inclinata coperta con lamiera coibentata e chiusa sui lati da pannelli pvc trasparenti avente larghezza dì 2,30 mt (3,30 compresa del balcone) occupante l’intero fronte del fabbricato fino al muro del confinante;
- scala in ferro con relativa copertura che collega il piano seminterrato al piano terra;
b) al piano terra:
- piccola finestra a lume ingrediente, ricavata nel bagnetto posto al cespite con accesso balcone posteriore;
c) al piano primo:
- copertura in lamiera in metallo, sorretta da struttura in ferro, posta a chiusura di ambiente in blocchi di lapillo non rifinito, oltre alla copertura della scala di accesso al piano suddetto in lamiera.
Riguardo la lamentata insufficienza della motivazione con riferimento al lungo lasso di tempo intercorso tra la creazione dell’abuso e l’adozione dell’ordinanza di demolizione e con riferimento all’invocato affidamento il collegio ribadisce dall'abusività dell'opera scaturisce con carattere vincolato l'ordine di demolizione, che in ragione di tale sua natura non esige una specifica motivazione o la comparazione dei contrapposti interessi né può essere invalidato dalla omessa comunicazione di avvio del procedimento quando, come nel caso di specie, è palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990.
Con riferimento alla censura secondo cui l’ordine di demolizione non contiene l’indicazione nel provvedimento dell'area oggetto della futura eventuale acquisizione di diritto, il collegio ribadisce che le questioni relative all'acquisizione dell'area, ed i relativi presupposti, attenendo ad un successivo momento procedimentale, non possono essere introdotte nel giudizio con il quale si impugna l'ordine di demolizione, bensì avverso l'eventuale provvedimento di acquisizione laddove venga effettivamente emesso.
Così, per quanto concerne la mancata indicazione dell'area passibile di acquisizione o l'effettiva estensione della stessa, deve darsi continuità al consolidato orientamento secondo il quale l'omessa o imprecisa indicazione di un'area che verrà acquisita di diritto al patrimonio pubblico non costituisce motivo di illegittimità dell'ordinanza di demolizione; invero, l'indicazione dell'area è requisito necessario ai fini dell'acquisizione, che costituisce distinta misura sanzionatoria (così Consiglio di Stato VI n° 9856 del 9 dicembre 2024).
Il collegio osserva che, come ritenuto dal Tar, le opere realizzate vanno considerate non singolarmente, bensì nel loro complesso.
In tale prospettiva l’Amministrazione ha fornito precise indicazioni circa il contrasto degli interventi con le norme edilizie applicabili (l’immobile insiste in zona A2 del vigente PRG assoggettato all’art. 14 NTA rubricato : Zone “A2” (Zona territoriale 2 del PUT) - Zone di interesse storico ambientale ove sono consentiti solo interventi di manutenzione) e con i vincoli ivi esistenti (di tipo sismico e paesaggistico), per cui l’apparato motivazionale si presenta idoneo a chiarire il percorso logico-motivazionale seguito, dal momento che le opere comportano anche una variazione prospettica dell’edificio.
La valutazione di quanto realizzato non può avvenire atomisticamente, bensì cumulativamente, non essendo ammissibile un suo artificioso frazionamento.
Nel loro complesso gli interventi realizzati si qualificano come interventi di ristrutturazione che non sono consentiti nella zona considerata.
In tale prospettiva è infondata la censura che invoca la natura pertinenziale delle opere.
Infatti trattasi di zona A2 sottoposta a vincolo paesaggistico per la quale sono consentiti solo interventi di manutenzione straordinaria con esclusione delle modifiche ai prospetti degli edifici.
Parte appellante non ha dimostrato la sussistenza dei necessari titoli edilizi e paesaggistici per la realizzazione delle opere.
La produzione documentale depositata in giudizio da parte appellante, ivi comprese le aerofotogrammetrie, risulta insufficiente, considerando che non si desumono le specifiche caratteristiche dell’edificio che sarebbe stato autorizzato.
Si tratta di elementi che non integrano neanche un principio di prova al riguardo.
L’appello deve pertanto essere respinto.
La condanna alle spese dell’appello segue la soccombenza con liquidazione nella misura di Euro 4.000.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese dell’appello nella misura di Euro 4.000/00 (Quattromila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Morgantini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO