Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere alla data della loro entrata in vigore conformemente a quanto stabilito dal paragrafo 4 dell'atto finale.
Articolo 2 della Legge 29 dicembre 1994, n. 747
Articolo 1Articolo 3
- Legge 29 dicembre 1994, n. 747
Articolo 2 della Legge 29 dicembre 1994, n. 747
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11 gennaio 1995
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