CA
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/12/2025, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa NN Giuffrida Giudice Aus. rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 648/25 R.G., promossa
DA
(c.f.: , in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Brullo (c.f.:
[...]
), giusta procura in atti;
C.F._1
- Appellante -
CONTRO
nata a [...] Controparte_1
(RG) il 01.08.1941 e residente in [...], C.F.
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Demarco C.F._2
(C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._3
- Appellata –
Oggetto: Appello – risarcimento danni.
Con ordinanza del 12/11/25, a seguito di udienza cartolare, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato Controparte_1
conveniva in giudizio il esponendo
[...] Parte_1 di essersi trovata, quale pedone, in c.da in data Parte_1 Pt_1
18/4/2018, ore 18.45 circa, per assistere ad una funzione religiosa e di essere Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
caduta a causa di un avvallamento con buca, non segnalati né visibili, presenti sul marciapiede.
Deduceva, altresì, di aver riportato una frattura composta marginale cercine glenoideo scapola sn in pz portatrice di pacemaker + trauma contusivo ginocchio sn + trauma facciale con ferita l-c labiale suturata al ps.
Chiedeva, pertanto, il risarcimento di tutti i danni subiti.
Si costituiva il convenuto, contestando gli assunti attorei di cui Pt_1 chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e prova per testi e ctu, con sentenza n. 416/2025 pubbl. il 19/03/2025, il Tribunale di Ragusa così statuiva:” 1) condanna il al pagamento, in Parte_1 favore di , della somma di euro 9.482,50, Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali con le modalità e con le decorrenze indicate in motivazione;
2) condanna il al pagamento, in favore di Parte_1
, della somma di euro 40,00, a titolo di Controparte_1 rimborso delle spese mediche sostenute;
3) condanna il al pagamento, in favore del Parte_1 difensore distrattario (avv. Francesco Demarco) di Controparte_1
, delle spese processuali, che liquida in euro 264,00 per spese vive
[...]
e in euro 4.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CPA se dovute, come per legge;
4) pone definitivamente a carico del le spese di Parte_1 consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate in atti”.
Avverso detta sentenza, con atto ritualmente notificato in data 18/4/25, proponeva appello il deducendone l'erroneità Parte_1
e chiedendone la riforma ,per le ragioni esposte in seno all'atto di appello, con il rigetto della domanda attorea e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellata resistendo al gravame e chiedendone l'integrale rigetto con il favore delle spese. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
Con ordinanza del 12/11/25, a seguito di udienza cartolare, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame l'appellante deduce:
a) erronea valutazione delle prove testimoniali, e conseguente illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione relativa ad un punto decisivo della controversia;
b) erronea statuizione in ordine al quantun debeatur;
c) erronea statuizione in ordine alle spese liquidate in sentenza.
1.1) L'appello è infondato per le argomentazioni che seguono.
La disponibilità di una strada o di una piazza da parte dell'ente locale proprietario, che ne regolamenta le condizioni di fruizione, integra certamente lo status di custode, determinando, di conseguenza, la soggezione dell'ente stesso al regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.; alla stregua di tale disposizione, chi ne invoca l'applicazione, ha l'onere, soltanto, di dimostrare l'evento dannoso, nonché il nesso di causalità rispetto alla condizione potenzialmente lesiva del manufatto (in termini Cass. civ. 7 aprile 2010, n.
8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n.
28811).
Ne deriva che, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di un'anomalia della cosa stessa, tale da configurare oggettivamente un pericolo, anche a fronte del normale livello di attenzione esigibile dagli utenti del bene, è, comunque, configurabile la responsabilità del custode, salva la prova del caso fortuito che può, tuttavia, essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso (in termini Cass. civ. 7 aprile 2010, n.
8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n.
28811).
Nel caso in specie, pertanto, era onere della provare l'evento CP_1 dannoso e il nesso di causalità, e onere del odierno appellante, fornire Pt_1 prova del caso fortuito o della responsabilità della danneggiata, nella Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
causazione del sinistro, tale da interrompere il nesso causale con la cosa in custodia.
L'odierno appellante deduce che il primo giudice ha errato nel ritenere che le dichiarazioni rese dai testi e non Testimone_1 Testimone_2 potessero essere valorizzate al fine di dimostrare che la buca era visibile e che, perciò, il sinistro era prevedibile ed evitabile.
Secondo l'appellante i testi avrebbero dichiarato di avere visto la buca in oggetto e che, pertanto, la stessa era ben visibile ed evitabile.
I suddetti testi hanno dichiarato: “ho visto esattamente l'inciampo nella buca… ero a circa due metri dietro mia madre (teste ; ho visto il Testimone_1 piede di mia moglie sbattere sul rialzo e l'altro piede è andato a finire nella buca (teste ”. Testimone_2
I sopra indicati testi non hanno asserito che la buca fosse visibile, ma di avere visto la loro congiunta inciampare della suddetta buca, sulla quale hanno posto attenzione, evidentemente, sollecitati dalla caduta.
Pertanto, nessuna imprudenza può essere ascrivibile alla , atteso che CP_1 la stessa transitava sul marciapiede, peraltro affollato di gente vista la festa padronale in corso.
Sarebbe stato onere del proprio in virtù della festività religiosa che Pt_1 avrebbe portato un maggiore afflusso di fedeli ( lo stesso appellante dichiara che il luogo era affollatissimo), manutenzionare con attenzione il percorso della processione.
Nessun rilievo, ai fini che ci occupano, può avere la circostanza che l'appellata fosse portatrice di pacemaker e che la stessa, nonostante l'età, partecipasse alla processione, non essendo emersa alcuna condotta imprudente da parte della
. CP_1
b) E' di per se inammissibile il secondo motivo con cui l'appellante deduce esclusivamente:” accertata la inesistenza dell'an della responsabilità del nella verificazione dell'occorso, conseguenzialmente, viene meno Pt_1 anche il profilo del quantum debeatur a titolo risarcitorio”, senza contestare specificamente la liquidazione del danno effettuata dal primo giudice. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
c) E', infine, infondato il terzo motivo con il quale si deduce l'erroneità della ritenuta soccombenza del attesa la corretta applicazione. Da parte del Pt_1 primo giudice, del principio di soccombenza.
2) Alla luce di quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza appellata, che deve essere confermata.
Le spese, seguono la soccombenza del giova Parte_1 osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da 5.201,00 a €. 26.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (medi, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando rigetta l'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 416/2025 Parte_1 pubbl. il 19/03/2025, che conferma;
condanna l'appellante, al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €.4.888,00, di cui €.
1.134,00 per la fase di studio, €. 921,00 fase introduttiva, €. 922,00 fase di trattazione e €.1.911,00 fase decisionale, oltre spese generali, IVA e C.p.a., se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
Così deciso nella Camera di Consiglio della seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Catania il giorno 25 novembre 2025.
GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa NN Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa NN Giuffrida Giudice Aus. rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 648/25 R.G., promossa
DA
(c.f.: , in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Brullo (c.f.:
[...]
), giusta procura in atti;
C.F._1
- Appellante -
CONTRO
nata a [...] Controparte_1
(RG) il 01.08.1941 e residente in [...], C.F.
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Demarco C.F._2
(C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._3
- Appellata –
Oggetto: Appello – risarcimento danni.
Con ordinanza del 12/11/25, a seguito di udienza cartolare, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato Controparte_1
conveniva in giudizio il esponendo
[...] Parte_1 di essersi trovata, quale pedone, in c.da in data Parte_1 Pt_1
18/4/2018, ore 18.45 circa, per assistere ad una funzione religiosa e di essere Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
caduta a causa di un avvallamento con buca, non segnalati né visibili, presenti sul marciapiede.
Deduceva, altresì, di aver riportato una frattura composta marginale cercine glenoideo scapola sn in pz portatrice di pacemaker + trauma contusivo ginocchio sn + trauma facciale con ferita l-c labiale suturata al ps.
Chiedeva, pertanto, il risarcimento di tutti i danni subiti.
Si costituiva il convenuto, contestando gli assunti attorei di cui Pt_1 chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e prova per testi e ctu, con sentenza n. 416/2025 pubbl. il 19/03/2025, il Tribunale di Ragusa così statuiva:” 1) condanna il al pagamento, in Parte_1 favore di , della somma di euro 9.482,50, Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali con le modalità e con le decorrenze indicate in motivazione;
2) condanna il al pagamento, in favore di Parte_1
, della somma di euro 40,00, a titolo di Controparte_1 rimborso delle spese mediche sostenute;
3) condanna il al pagamento, in favore del Parte_1 difensore distrattario (avv. Francesco Demarco) di Controparte_1
, delle spese processuali, che liquida in euro 264,00 per spese vive
[...]
e in euro 4.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CPA se dovute, come per legge;
4) pone definitivamente a carico del le spese di Parte_1 consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate in atti”.
Avverso detta sentenza, con atto ritualmente notificato in data 18/4/25, proponeva appello il deducendone l'erroneità Parte_1
e chiedendone la riforma ,per le ragioni esposte in seno all'atto di appello, con il rigetto della domanda attorea e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellata resistendo al gravame e chiedendone l'integrale rigetto con il favore delle spese. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
Con ordinanza del 12/11/25, a seguito di udienza cartolare, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame l'appellante deduce:
a) erronea valutazione delle prove testimoniali, e conseguente illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione relativa ad un punto decisivo della controversia;
b) erronea statuizione in ordine al quantun debeatur;
c) erronea statuizione in ordine alle spese liquidate in sentenza.
1.1) L'appello è infondato per le argomentazioni che seguono.
La disponibilità di una strada o di una piazza da parte dell'ente locale proprietario, che ne regolamenta le condizioni di fruizione, integra certamente lo status di custode, determinando, di conseguenza, la soggezione dell'ente stesso al regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.; alla stregua di tale disposizione, chi ne invoca l'applicazione, ha l'onere, soltanto, di dimostrare l'evento dannoso, nonché il nesso di causalità rispetto alla condizione potenzialmente lesiva del manufatto (in termini Cass. civ. 7 aprile 2010, n.
8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n.
28811).
Ne deriva che, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di un'anomalia della cosa stessa, tale da configurare oggettivamente un pericolo, anche a fronte del normale livello di attenzione esigibile dagli utenti del bene, è, comunque, configurabile la responsabilità del custode, salva la prova del caso fortuito che può, tuttavia, essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso (in termini Cass. civ. 7 aprile 2010, n.
8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n.
28811).
Nel caso in specie, pertanto, era onere della provare l'evento CP_1 dannoso e il nesso di causalità, e onere del odierno appellante, fornire Pt_1 prova del caso fortuito o della responsabilità della danneggiata, nella Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
causazione del sinistro, tale da interrompere il nesso causale con la cosa in custodia.
L'odierno appellante deduce che il primo giudice ha errato nel ritenere che le dichiarazioni rese dai testi e non Testimone_1 Testimone_2 potessero essere valorizzate al fine di dimostrare che la buca era visibile e che, perciò, il sinistro era prevedibile ed evitabile.
Secondo l'appellante i testi avrebbero dichiarato di avere visto la buca in oggetto e che, pertanto, la stessa era ben visibile ed evitabile.
I suddetti testi hanno dichiarato: “ho visto esattamente l'inciampo nella buca… ero a circa due metri dietro mia madre (teste ; ho visto il Testimone_1 piede di mia moglie sbattere sul rialzo e l'altro piede è andato a finire nella buca (teste ”. Testimone_2
I sopra indicati testi non hanno asserito che la buca fosse visibile, ma di avere visto la loro congiunta inciampare della suddetta buca, sulla quale hanno posto attenzione, evidentemente, sollecitati dalla caduta.
Pertanto, nessuna imprudenza può essere ascrivibile alla , atteso che CP_1 la stessa transitava sul marciapiede, peraltro affollato di gente vista la festa padronale in corso.
Sarebbe stato onere del proprio in virtù della festività religiosa che Pt_1 avrebbe portato un maggiore afflusso di fedeli ( lo stesso appellante dichiara che il luogo era affollatissimo), manutenzionare con attenzione il percorso della processione.
Nessun rilievo, ai fini che ci occupano, può avere la circostanza che l'appellata fosse portatrice di pacemaker e che la stessa, nonostante l'età, partecipasse alla processione, non essendo emersa alcuna condotta imprudente da parte della
. CP_1
b) E' di per se inammissibile il secondo motivo con cui l'appellante deduce esclusivamente:” accertata la inesistenza dell'an della responsabilità del nella verificazione dell'occorso, conseguenzialmente, viene meno Pt_1 anche il profilo del quantum debeatur a titolo risarcitorio”, senza contestare specificamente la liquidazione del danno effettuata dal primo giudice. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
c) E', infine, infondato il terzo motivo con il quale si deduce l'erroneità della ritenuta soccombenza del attesa la corretta applicazione. Da parte del Pt_1 primo giudice, del principio di soccombenza.
2) Alla luce di quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza appellata, che deve essere confermata.
Le spese, seguono la soccombenza del giova Parte_1 osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da 5.201,00 a €. 26.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (medi, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando rigetta l'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 416/2025 Parte_1 pubbl. il 19/03/2025, che conferma;
condanna l'appellante, al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €.4.888,00, di cui €.
1.134,00 per la fase di studio, €. 921,00 fase introduttiva, €. 922,00 fase di trattazione e €.1.911,00 fase decisionale, oltre spese generali, IVA e C.p.a., se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
Così deciso nella Camera di Consiglio della seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Catania il giorno 25 novembre 2025.
GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa NN Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro