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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 01/12/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6513/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima - Sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Loredana Giglio Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6513/2025 promossa congiuntamente da
, nata a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 dell'avv. BERNARDO PAOLIERI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nato a [...] il [...], con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. BERNARDO PAOLIERI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Franco Bettini.
Avente ad oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CITTA' DI CASTELLO in data 10/02/2001, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 6, Parte II, Serie A, Anno 2001, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 10/09/2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 10/09/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 28/11/2025;
Letto l'art. 5 l. 898/70, e successive modificazioni;
Verificato che ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. 01.12.70 n. 898, come modificato dal d.lgs. 149/2022;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente al mantenimento delle figlie maggiorenni economicamente non autosufficienti non è in contrasto con l'interesse di queste ultime;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in CITTA' DI CASTELLO in data 10/02/2001, con atto Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 6, Parte II, Serie A, Anno 2001, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 10/09/2025, da intendersi integralmente riportate;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.c.;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CITTA' DI CASTELLO di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00.
Nulla per spese. Perugia, 28/11/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima - Sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Loredana Giglio Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6513/2025 promossa congiuntamente da
, nata a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 dell'avv. BERNARDO PAOLIERI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nato a [...] il [...], con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. BERNARDO PAOLIERI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Franco Bettini.
Avente ad oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CITTA' DI CASTELLO in data 10/02/2001, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 6, Parte II, Serie A, Anno 2001, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 10/09/2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 10/09/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 28/11/2025;
Letto l'art. 5 l. 898/70, e successive modificazioni;
Verificato che ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. 01.12.70 n. 898, come modificato dal d.lgs. 149/2022;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente al mantenimento delle figlie maggiorenni economicamente non autosufficienti non è in contrasto con l'interesse di queste ultime;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in CITTA' DI CASTELLO in data 10/02/2001, con atto Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 6, Parte II, Serie A, Anno 2001, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 10/09/2025, da intendersi integralmente riportate;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.c.;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CITTA' DI CASTELLO di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00.
Nulla per spese. Perugia, 28/11/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino