Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/05/2025, n. 3118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3118 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: ET HE de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2908 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi degli art. 281- sexies e 350-bis, co. 1, c.p.c. all'udienza del giorno 19.5.2025 tra
(cod. fisc. ) E Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(cod. fisc. ), in Parte_2 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via Gregorio VII n. 466, presso lo studio dell'avv. Marina Flocco, che li rappresenta e difende per procure su fogli separati allegati all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di revocazione;
-attrice in revocazione- e
(cod. fisc. ), e per essa la pro- Controparte_1 P.IVA_2 curatrice speciale (cod. fisc. ), in persona CP_2 P.IVA_3 della procuratrice speciale, avv. Rita Lo Cicero, elettivamente domiciliata in Roma, via Luigi Lilio n. 95, presso lo studio dell'avv. Teodoro Carsillo, che la rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio di revocazione;
-convenuta in revocazione- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per e Parte_3 Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, ai sensi dell'art. 395, n. 4 c,p,c, revocare l'impugnata sentenza n. 2166/2020 pubblicata il 30/04/2020 e
Con vittoria di spese e compensi del primo e secondo grado, nonché del presente giudizio di revocazione, da distrarsi in favore del sottoscritto pro- curatore che si dichiara antistatario”; per “Dichiarare l'inammissibilità dell'avversa impu- Controparte_1 gnazione.
In via gradata: respingere l'impugnazione avversaria in quanto inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confer- mare nuovamente ed integralmente l'opposto decreto ingiuntivo.
Il tutto con vittoria di spese e compensi, oltre CPA ed IVA”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione per revocazione ex art. 395, n. 4) c.p.c. notificato in data 12.7.2020, la e Parte_3 Parte_1 quale erede di hanno convenuto innanzi a questa Corte
[...] Persona_1 la chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclu- Controparte_1 sioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, ai sensi dell'art. 395, n. 4 c,p.c., revocare l'impugnata sentenza n. 2166/2020 pubblicata il 30/04/2020 e notificata in data 13/05/2020 nel giudizio r.g. 4583/13 e, conseguentemente, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 7363/2013 pubblicata l'8/04/2013, accogliere il proposto appello per tutti i motivi indicati nel presente atto di impugnazione, ed accogliere le conclu- sioni, tutte ritrascritte nelle prime 4 pagine del presente atto, già rassegnate nel giudizio di primo grado di accertamento negativo del credito promosso con atto di citazione notificato il 5/12/2007, nonché nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 14/4/2010 sia in via 2 pregiudiziale, che nel merito, che in via istruttoria come da memorie deposi- tate nel secondo termine, sia nel giudizio R.G. 82691/2007, sia nel giudizio R.G. 25481/2010. Con vittoria di spese e compensi del primo e secondo grado, nonché del presente giudizio di revocazione, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Gli attori in revocazione deducono che questa Corte, con la sentenza n. 2166/2020 del 30.4.2020, sarebbe incorsa in errore percettivo nel ritenere che la notificazione dell'originario atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo si fosse perfezionata in data 16.4.2010, laddove detto perfezio- namento doveva dirsi avvenuto in data 24.4.2010. Circostanza quest'ultima che, qualora percepita dal giudice di appello, avrebbe determinato la tempe- stività dell'iscrizione a ruolo ex art. 165 c.p.c. dell'atto introduttivo del giu- dizio di prime cure, circostanza, viceversa, esclusa nella sentenza impugnata.
In via rescissoria, poi, i medesimi attori in revocazione ripropongono le cen- sure già formulate nell'atto introduttivo del giudizio di appello, all'esito del quale è stata emessa la sentenza impugnata per revocazione, e si dolgono che il Tribunale di Roma avrebbe: i) omesso la motivazione “circa un punto decisivo della sentenza afferente la nullità parziale del contratto di conto corrente del 25/10/00 intercorso tra le parti per indeterminatezza e/o inde- terminabilità del suo oggetto, in quanto disattese tutte le condizioni indicate nella lettera di apercredito, nonché per violazione dell'art. 1283 c.c.”; ii) omesso ogni motivazione “in ordine alla pretesa estinzione della garanzia fideiussoria della Sig.ra ex art.1957 c.c.”, in merito alla contestazione relativa “l'inefficacia delle lettere con cui ha proposto i Parte_4 rientri”, in ordine all'ulteriore doglianza relativa al “dedotto recesso operato dalla banca ed alla connessa violazione dei principi di buona fede e corret- tezza” e, infine, con riferimento alle richieste risarcitorie formulate nel giudi- zio di primo grado.
Si è costituita nel presente giudizio di revocazione la Controparte_1
e per essa la procuratrice che ha contestato l'ammissibilità CP_2 dell'impugnazione per revocazione proposta dagli attori e ha concluso come in epigrafe.
2. La revocazione proposta dalla Parte_3
e da è inammissibile. Parte_1
3 Come ha chiarito la Suprema Corte, l'errore revocatorio consiste nell'errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione proces- suale sulla supposta inesistenza (o esistenza) di un fatto, positivamente ac- quisito (o escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione pro- cessuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati. Conseguentemente, l'avere ritenuto inammissibile l'opposi- zione a decreto ingiuntivo siccome notificato in un certo giorno (il
16.4.2020), anziché in un giorno successivo, in quanto “la notifica, poiché avvenuta al Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate, è stata perfezionata con l'invio della racc. n. 764245733958 sic- come spedita al destinatario il 24/04/2010”, non costituisce un errore di fatto, bensì un errore di diritto, posto che l'applicazione dei principi in tema di perfezionamento della notifica – nel caso di specie, in caso di consegna al portiere dello stabile in assenza del destinatario, ai sensi dell'art. 139, co. 4,
c.p.c., e segnatamente di quale sia l'elemento necessario ai fini del perfezio- namento, volto a realizzare la conoscenza legale (segnatamente, se questo sia la “spedizione della raccomandata c.d. informativa”, come deducono gli attori in revocazione) – implica lo svolgimento di un processo argomentativo logico-giuridico che, di per sé, esclude il presupposto stesso della revoca- zione (cfr., seppure con riguardo alla revocazione delle sentenze di cassa- zione, Cass. civ., Sez. VI-5, 8.5.2017, n. 11202; Cass. civ., Sez. VI-2, 15.11.2013, n. 25654; Cass. civ., Sez. III, 9.7.2009, n. 16136).
Si deve ritenere, allora, che l'avere ritenuto erroneamente – secondo quanto dedotto da parte attrice in revocazione – che l'atto di citazione in opposi- zione ex art. 645 c.p.c. sia stato notificato in data 16.4.2010, e non invece in data 24.4.2010, costituirebbe un errore di diritto, in quanto tale del tutto insindacabile ex art. 395 n. 4) c.p.c. E ciò tanto più laddove il giudice di appello non abbia autonomamente effettuato tale valutazione, ma abbia con- fermato quanto statuito dal giudice di primo grado a fronte delle censure pure svolte dagli allora appellanti e odierni attori in revocazione.
3. In conclusione, la revocazione ordinaria ex art. 395 n. 4) c.p.c. proposta da e da Parte_3 Parte_5
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[...] avverso la sentenza n. 2166/2020 emessa da questa Corte d'Appello il 30.4.2020 deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese del presente di giudizio di revocazione seguono la soccombenza e si liquidano nella parte indicata in dispositivo, considerato quale valore del presente giudizio quello del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (e, quindi, dell'importo di questo, vale a dire € 94.547,00, “oltre accessori”, come indicato nella sentenza oggetto della presente impugnazione).
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara inammissibile la revocazione ex art. 395 n. 4) c.p.c. proposta da e da av- Parte_3 Parte_1 verso la sentenza n. 2166/2020 emessa da questa Corte d'Appello il 30.4.2020; condanna e Parte_3 Parte_6
a rimborsare alla e per essa alla procuratrice
[...] Controparte_1 le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € CP_2
10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m.
10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 19.5.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro ET Thellung de Courtelary
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