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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 324/2024
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(P.I. - C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del , legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa Parte_2 dall'Avv. Carlo Scaglia, dall'Avv. Valentina Manzone e dall'Avv. Lorenza Olmi, elettivamente domiciliata presso la stessa appellante contro
(c.f. , assistito e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Danilo Giorgio Grattoni e all'Avv. Carlo Polito, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Danilo Grattoni in Milano. appellato
(C.F. e P.IVA ), con sede legale in Milano, 20137, Controparte_2 P.IVA_3
Via Decembrio, 28 e sede operativa in Ceranesi (GE), 16014, Via Parodi 144, non costituita appellato - contumace
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, in accoglimento del presente appello, riformare l'appellata sentenza del Tribunale di Genova n. 727/2024 del 5 marzo 2024, notificata il 7 marzo
2024 e per l'effetto respingere integralmente l'avversaria opposizione proposta in primo grado confermando integralmente l'ordinanza ingiunzione della Parte_1
n. 9/AS del 6.2.2023 e la sanzione”.
[...]
Per la parte appellata : Controparte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello Adita contrariis rejectis, così giudicare: 1) In via preliminare: dato atto che la questione di legittimità costituzionale sollevata non è manifestamente infondata e risulta essere rilevante ai fini della decisione, si chiede alla
Corte d'Appello adita di voler sollevare la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui, in violazione dei principi costituzionali indicati agli art. 3, 24, 97 e 117, 1° comma, della
Costituzione non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio ex legge 689 del 1981, mediante l'emissione di un provvedimento di ordinanza- ingiunzione ovvero dell'ordinanza di archiviazione degli atti. 2) Nel merito: respingersi l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Genova, sez. I^ civile, Giudice dott.ssa Francesca Lippi n. 727/2024 del 5 marzo
2024 e, per l'effetto, confermare in modo integrale la decisione impugnata. 3) Sempre nel merito: per le ragioni di cui in narrativa, accertata la fondatezza dell'opposizione si chiede di dichiarare, con la miglior formula, la nullità e/o l'annullamento dell'ordinanza
- ingiunzione di pagamento n. 223/2023 del 09 febbraio 2023 notificato all'Ing. Dott.
in data 17 febbraio 2023 per le causali di cui al presente atto. 4) Controparte_1
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio. In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova.
1) Vero che le pile all'interno del robot hanno la funzione esclusiva di alimentare gli encoder assoluti collegati ai motori del robot al fine di non perdere i dati di azzeramento dei motori;
2) Vero che le pile, hanno una funzione esclusiva, in quanto nei loro pag. 2/8 componenti di allaccio progettate unicamente per assolvere a tale funzione residuale di supporto, non essendo necessarie per il funzionamento del robot: infatti, quando il robot
è collegato all'alimentazione elettrica, le pile non servono;
3) Vero che la funzione delle pile è quella di interviene solo quando il robot è spento;
quindi, o durante il trasporto o durante il periodo in cui viene spento;
4) Vero che una volta assemblati i robot forniti da hanno la caratterista di essere immessi sul mercato come installazioni fisse di CP_2
grandi dimensioni, per come definite e disciplinate dal D. lgs. 49/2014. Si indicano a testi quali testi il Sig. domiciliato presso l'unita locale “stabilimento” di Tes_1
in Genova (GE - c.a.p. 16162), Via Sardorella n. 45 Ove ritenuto Controparte_2
opportuno si chiede disporsi CTU avente ad oggetto le medesime circostanze capitolate qualora il Giudice dovesse ritenere che tali capitoli di prova implichino giudizi e valutazioni di natura tecnica e che, come tali, sono demandabili a un Consulente
Tecnico d'Ufficio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 727/2024 del 05/03/2024 il Tribunale di Genova, in accoglimento dell'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione Controparte_1
di pagamento n. 223/2023 emessa dalla in data 9 Parte_1
febbraio 2023 (conseguente a verbale dell' n.43459/RU, del Parte_3
20/09/2018, notificato il 01/10/2018, di accertamento della violazione amministrativa di cui agli artt.14 co.2° e 25 co.2° D.Lgs.188/2008, in relazione alla presenza di accumulatori di litio nelle “macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli ad arco o a getto di plasma …” contenute in 11 colli all'interno di contenitore con sigla
SEGU5998668 destinato a , in assenza della prescritta iscrizione CP_2 dell'importatore al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori disciplinato dal D.Lgs. 188/2008; iscrizione che veniva effettuata solo successivamente all'attività di accertamento a pochi giorni di distanza dello stesso), pronunciava l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione oggetto dell'opposizione, ritenendo che l'attività di importazione, rilevante ai fini della contestazione dei cui all'ordinanza ingiunzione de quo, dovesse ritenersi essere pag. 3/8 completata solo al momento dell'immissione in libera pratica (ai sensi dell'art.201 del
Codice Doganale Unionale) quale momento necessario e presupposto dell'importazione definitiva, e pertanto in un momento in cui era avvenuta l'iscrizione al Registro nazionale di cui al D.Lgs.188/2008, con conseguente insussistenza della violazione contestata.
2- Con il ricorso in appello la ha dedotto quali espresse Parte_1
ragioni di impugnazione:
a. l'erroneità della declaratoria d'infondatezza dell'eccezione d'inammissibilità sollevata dalla con memoria 19 febbraio 2024 Parte_1
con riguardo tardività del nuovo motivo di opposizione svolto da parte opponente con memoria 12 febbraio 2024 allegando nuove ragioni in fatto e in diritto relativamente alla violazione dell'art. 14 co.2 D.Lgs 188/2008; con il motivo d'appello viene dedotto che con il ricorso introduttivo l'opposizione era stata svolta sul presupposto che l'unica normativa applicabile fosse il D.Lgs.
49/2014 in materia di RAEE e non già il D.Lgs. 188/2008 (c.d. Decreto pile), e che l'allegazione, ivi svolta, della circostanza che l'iscrizione al Registro nazionale pile fosse stata effettuata per ottenere un celere svincolo della merce, non costituisce specifica deduzione dell'inapplicabilità dell'art. 14 comma 2 del
D.Lgs. 188/2008; viene richiamata dall'appellante la giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema.
b. l'erroneità della sentenza di primo grado nelle parti in cui non ha ritenuto che l'obbligo di iscrizione al Registro nazionale pile doveva essere adempiuto entro e non oltre la data (nel caso il giorno 10.9.2018) di presentazione della dichiarazione d'importazione accettata telematicamente in Dogana con emissione della bolletta doganale IM 4 n. 54890W del 10.9.2018, (data che l'appellante indica costituire il momento di consumazione e integrazione della fattispecie d'illecito amministrativo di cui all'art. 14 co.2 D.Lgs 188/2008), avendo diversamente ritenuto rilevante il momento dello svincolo della merce in libera pratica sull'erroneo presupposto che con lo sdoganamento avviene pag. 4/8 l'immissione sul mercato, con argomentazioni contrarie alla giurisprudenza del
Tribunale e della Corte d'Appello di Genova, formatasi sul punto.
3- L'appellato , costituitosi in giudizio, ha dedotto l'infondatezza Controparte_1 del primo motivo d'appello in quanto, con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, era stato tempestivamente eccepito che “… l'Autorità non solo ha erroneamente applicato la normativa in materia, ma neppure ha compreso la reale natura dei beni oggetto d'importazione di cui oggi si discute” (pag. 10 ricorso introduttivo), così dovendosi intendere impugnata anche la contestata violazione dell'art.14 co.2° D.Lgs. 188/2008, e tempestive le più ampie difese svolte sul punto con successiva memoria nel corso del giudizio di primo grado. Ha dedotto, inoltre,
l'infondatezza anche del secondo motivo d'appello, affermando essere corretta la decisione di primo grado ove è stato ritenuto momento rilevante, ai fini dell'applicazione della disposizione che si assume violata, quello dell'immissione sul mercato, non assumendo rilevanza al riguardo la mera presentazione della dichiarazione doganale. Ha rinnovato l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art.18 L.689/81 già svolta nel primo grado di giudizio.
4- Non si è costituita in giudizio l'appellante (già costituita nel Controparte_2
primo grado di giudizio), della quale deve pertanto essere dichiarata la contumacia, stante la regolarità della notificazione eseguita a mezzo PEC.
5 – Sulle conclusioni precisate dalle parti come innanzi riportate, la causa è stata posta in decisione immediata e decisa in camera di consiglio.
pag. 5/8 un intervento della Corte Costituzionale, in quanto è stato ritenuto che sia rimessa alla valutazione del legislatore – e non della Corte Costituzionale, né, tanto meno, del giudice ordinario – l'individuazione dei termini idonei ad assicurare un'adeguata protezione dei principi costituzionali rilevanti, se del caso prevedendo meccanismi che consentano di modularne l'ampiezza in relazione agli specifici interessi di volta in volta incisi. L'esercizio della discrezionalità nell'individuazione di tali termini spetta unicamente al legislatore, cui la Corte Costituzionale non ha potuto che rivolgere, con la citata pronuncia, un forte sollecito all'intervento legislativo. Il lamentato contrasto, da parte dell'appellato, oltre che con gli artt. 3 e 97 Cost., anche con gli artt. 24 e 117 co.1°
Cost. non muta quanto sopra ritenuto, non essendo nel potere del giudice ordinario, né della Corte Costituzionale, la fissazione di un termine la cui individuazione spetta al legislatore.
7- Premesso quanto sopra, osserva inoltre questa Corte che le controversie previste dagli artt. 22 e 23 L. 24 novembre 1981 n.689 sono regolate dal rito del lavoro, con il conseguente regime di preclusioni, e che la natura impugnatoria dello stesso, affermata dalla Corte di Cassazione, esclude che possano essere integrate nel corso di giudizio le ragioni dell'impugnazione dedotte con il ricorso introduttivo (Cass.Sez.2, 31 ottobre
2018, n.27909, ove è stato precisato che “in tema di opposizione a sanzioni amministrative, la l. n. 689 del 1981 configura un modello procedimentale di tipo impugnatorio nel quale tutte le ragioni poste alla base della richiesta di nullità ovvero di annullamento dell'atto debbono essere prospettate nel ricorso introduttivo;
di conseguenza, così come non è consentito al ricorrente di integrare in corso di causa i motivi originariamente addotti, simmetricamente l'amministrazione non può dedurre, a sostegno della pretesa sanzionatoria, motivi o circostanze diversi da quelli enunciati con l'ordinanza, ed il giudice non può rilevare d'ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto, salve le ipotesi di inesistenza”). Le contrarie deduzioni svolte dall'appellato, anche con richiamo alla nota pronuncia della Corte di Cassazione concernente il rito ordinario di cognizione, sono pertanto infondate, e le ragioni dell'opposizione tardivamente svolte dall'opponente,
pag. 6/8 successivamente al deposito del ricorso, sono pertanto da ritenersi inammissibili, diversamente da quanto considerato sul punto con la sentenza impugnata.
8- Per quanto sopra considerato deve trovare accoglimento il primo motivo d'appello svolto dalla , restando assorbito il secondo. Con il ricorso Parte_1 introduttivo l'odierno appellato svolgeva le proprie difese contestando l'applicabilità, nel caso, del D.Lgs. 188/2008 (cosiddetto “decreto pile”) ed affermando l'applicabilità della diversa disciplina di cui al D.Lgs. 49/2014 (in materia di RAEE), e allegando, altresì, in fatto, di aver proceduto all'iscrizione al Registro nazionale pile per il solo fine di ottenere lo svincolo doganale della merce, e non in quanto considerasse effettivamente applicabile la disciplina di cui al D.Lgs. 188/2008. Tale iniziale prospettazione, espressa nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, esclude che fosse dedotta dall'opponente, quale ragione di nullità dell'ordinanza ingiunzione,
l'eventuale erronea considerazione del momento consumativo della violazione contestata (presentazione dichiarazione di importazione, ovvero immissione in libera pratica), non essendo posta con il ricorso introduttivo tale questione, né in fatto, né in diritto. Ne consegue la tardività di ogni difesa svolta al riguardo sul punto, nel successivo corso del procedimento, introducendo un nuovo motivo di opposizione, allorché si erano già verificate le preclusioni previste per il rito. Richiamato sul punto, in quanto condiviso da questa Corte, quanto già correttamente esposto nella sentenza di primo grado in ordine all'applicabilità, nel caso, della disciplina del D.Lgs.188/2008 e non del D.Lgs. 49/2014, ne consegue l'infondatezza di tutte le ragioni svolte sul punto con l'opposizione all'ordinanza ingiunzione de quo, per le ragioni espresse nella sentenza impugnata e condivise sul punto da questa Corte, qui integralmente richiamate.
Ritenuta la tardività – per le ragioni sopra esposte – delle ulteriori difese svolte in primo grado dall'opponente successivamente al ricorso introduttivo, l'opposizione non può pertanto trovare accoglimento e deve essere respinta, con integrale riforma della sentenza di primo grado.
9- Le spese del primo e del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellata e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al pag. 7/8 valore di causa indicato in € 33.343,33, e pertanto con riferimento allo scaglione da €
26.001,00 sino ad € 52.000,00, come di seguito indicato: per il presente grado di giudizio: fase di studio della controversia € 2.058,00, fase introduttiva del giudizio €
1.418,00, fase di trattazione € 3.045,00, fase decisionale € 3.470,00, e così complessivamente € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, oltre oneri accessori come per legge;
per il primo grado di giudizio: fase di studio della controversia € 3.245,00, fase introduttiva del giudizio € 1.202,00, fase di trattazione € 1.880,00, fase decisionale
€ 2.930,00, e così complessivamente € 9.257,00, oltre 15 % per spese generali, oltre oneri accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, dichiarata la contumacia dell'appellata definitivamente pronunciando e in riforma della Controparte_2
sentenza appellata, così provvede:
1) rigetta l'opposizione svolta avverso l'ordinanza ingiunzione;
2) condanna la parte appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, oltre oneri accessori, nonché delle spese del primo grado di giudizio che liquida in
9.257,00, oltre 15 % per spese generali, oltre oneri accessori.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 8 novembre 2024.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 8/8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 – Per necessario ordine logico, deve essere esaminata da questa Corte l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 18 L. 24 novembre 1981 n.689, riproposta nel giudizio d'appello dall'appellato ai sensi dell'art.346 cpc. Ritiene questa Corte che la questione di incostituzionalità eccepita sia manifestamente inammissibile. La questione
è già stata esaminata, e ritenuta inammissibile, tra le altre, da Corte Costituzionale
n.151/2021 ove è stato considerato che l'omissione del termine non è sanabile tramite
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 324/2024
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(P.I. - C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del , legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa Parte_2 dall'Avv. Carlo Scaglia, dall'Avv. Valentina Manzone e dall'Avv. Lorenza Olmi, elettivamente domiciliata presso la stessa appellante contro
(c.f. , assistito e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Danilo Giorgio Grattoni e all'Avv. Carlo Polito, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Danilo Grattoni in Milano. appellato
(C.F. e P.IVA ), con sede legale in Milano, 20137, Controparte_2 P.IVA_3
Via Decembrio, 28 e sede operativa in Ceranesi (GE), 16014, Via Parodi 144, non costituita appellato - contumace
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, in accoglimento del presente appello, riformare l'appellata sentenza del Tribunale di Genova n. 727/2024 del 5 marzo 2024, notificata il 7 marzo
2024 e per l'effetto respingere integralmente l'avversaria opposizione proposta in primo grado confermando integralmente l'ordinanza ingiunzione della Parte_1
n. 9/AS del 6.2.2023 e la sanzione”.
[...]
Per la parte appellata : Controparte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello Adita contrariis rejectis, così giudicare: 1) In via preliminare: dato atto che la questione di legittimità costituzionale sollevata non è manifestamente infondata e risulta essere rilevante ai fini della decisione, si chiede alla
Corte d'Appello adita di voler sollevare la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui, in violazione dei principi costituzionali indicati agli art. 3, 24, 97 e 117, 1° comma, della
Costituzione non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio ex legge 689 del 1981, mediante l'emissione di un provvedimento di ordinanza- ingiunzione ovvero dell'ordinanza di archiviazione degli atti. 2) Nel merito: respingersi l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Genova, sez. I^ civile, Giudice dott.ssa Francesca Lippi n. 727/2024 del 5 marzo
2024 e, per l'effetto, confermare in modo integrale la decisione impugnata. 3) Sempre nel merito: per le ragioni di cui in narrativa, accertata la fondatezza dell'opposizione si chiede di dichiarare, con la miglior formula, la nullità e/o l'annullamento dell'ordinanza
- ingiunzione di pagamento n. 223/2023 del 09 febbraio 2023 notificato all'Ing. Dott.
in data 17 febbraio 2023 per le causali di cui al presente atto. 4) Controparte_1
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio. In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova.
1) Vero che le pile all'interno del robot hanno la funzione esclusiva di alimentare gli encoder assoluti collegati ai motori del robot al fine di non perdere i dati di azzeramento dei motori;
2) Vero che le pile, hanno una funzione esclusiva, in quanto nei loro pag. 2/8 componenti di allaccio progettate unicamente per assolvere a tale funzione residuale di supporto, non essendo necessarie per il funzionamento del robot: infatti, quando il robot
è collegato all'alimentazione elettrica, le pile non servono;
3) Vero che la funzione delle pile è quella di interviene solo quando il robot è spento;
quindi, o durante il trasporto o durante il periodo in cui viene spento;
4) Vero che una volta assemblati i robot forniti da hanno la caratterista di essere immessi sul mercato come installazioni fisse di CP_2
grandi dimensioni, per come definite e disciplinate dal D. lgs. 49/2014. Si indicano a testi quali testi il Sig. domiciliato presso l'unita locale “stabilimento” di Tes_1
in Genova (GE - c.a.p. 16162), Via Sardorella n. 45 Ove ritenuto Controparte_2
opportuno si chiede disporsi CTU avente ad oggetto le medesime circostanze capitolate qualora il Giudice dovesse ritenere che tali capitoli di prova implichino giudizi e valutazioni di natura tecnica e che, come tali, sono demandabili a un Consulente
Tecnico d'Ufficio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 727/2024 del 05/03/2024 il Tribunale di Genova, in accoglimento dell'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione Controparte_1
di pagamento n. 223/2023 emessa dalla in data 9 Parte_1
febbraio 2023 (conseguente a verbale dell' n.43459/RU, del Parte_3
20/09/2018, notificato il 01/10/2018, di accertamento della violazione amministrativa di cui agli artt.14 co.2° e 25 co.2° D.Lgs.188/2008, in relazione alla presenza di accumulatori di litio nelle “macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli ad arco o a getto di plasma …” contenute in 11 colli all'interno di contenitore con sigla
SEGU5998668 destinato a , in assenza della prescritta iscrizione CP_2 dell'importatore al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori disciplinato dal D.Lgs. 188/2008; iscrizione che veniva effettuata solo successivamente all'attività di accertamento a pochi giorni di distanza dello stesso), pronunciava l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione oggetto dell'opposizione, ritenendo che l'attività di importazione, rilevante ai fini della contestazione dei cui all'ordinanza ingiunzione de quo, dovesse ritenersi essere pag. 3/8 completata solo al momento dell'immissione in libera pratica (ai sensi dell'art.201 del
Codice Doganale Unionale) quale momento necessario e presupposto dell'importazione definitiva, e pertanto in un momento in cui era avvenuta l'iscrizione al Registro nazionale di cui al D.Lgs.188/2008, con conseguente insussistenza della violazione contestata.
2- Con il ricorso in appello la ha dedotto quali espresse Parte_1
ragioni di impugnazione:
a. l'erroneità della declaratoria d'infondatezza dell'eccezione d'inammissibilità sollevata dalla con memoria 19 febbraio 2024 Parte_1
con riguardo tardività del nuovo motivo di opposizione svolto da parte opponente con memoria 12 febbraio 2024 allegando nuove ragioni in fatto e in diritto relativamente alla violazione dell'art. 14 co.2 D.Lgs 188/2008; con il motivo d'appello viene dedotto che con il ricorso introduttivo l'opposizione era stata svolta sul presupposto che l'unica normativa applicabile fosse il D.Lgs.
49/2014 in materia di RAEE e non già il D.Lgs. 188/2008 (c.d. Decreto pile), e che l'allegazione, ivi svolta, della circostanza che l'iscrizione al Registro nazionale pile fosse stata effettuata per ottenere un celere svincolo della merce, non costituisce specifica deduzione dell'inapplicabilità dell'art. 14 comma 2 del
D.Lgs. 188/2008; viene richiamata dall'appellante la giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema.
b. l'erroneità della sentenza di primo grado nelle parti in cui non ha ritenuto che l'obbligo di iscrizione al Registro nazionale pile doveva essere adempiuto entro e non oltre la data (nel caso il giorno 10.9.2018) di presentazione della dichiarazione d'importazione accettata telematicamente in Dogana con emissione della bolletta doganale IM 4 n. 54890W del 10.9.2018, (data che l'appellante indica costituire il momento di consumazione e integrazione della fattispecie d'illecito amministrativo di cui all'art. 14 co.2 D.Lgs 188/2008), avendo diversamente ritenuto rilevante il momento dello svincolo della merce in libera pratica sull'erroneo presupposto che con lo sdoganamento avviene pag. 4/8 l'immissione sul mercato, con argomentazioni contrarie alla giurisprudenza del
Tribunale e della Corte d'Appello di Genova, formatasi sul punto.
3- L'appellato , costituitosi in giudizio, ha dedotto l'infondatezza Controparte_1 del primo motivo d'appello in quanto, con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, era stato tempestivamente eccepito che “… l'Autorità non solo ha erroneamente applicato la normativa in materia, ma neppure ha compreso la reale natura dei beni oggetto d'importazione di cui oggi si discute” (pag. 10 ricorso introduttivo), così dovendosi intendere impugnata anche la contestata violazione dell'art.14 co.2° D.Lgs. 188/2008, e tempestive le più ampie difese svolte sul punto con successiva memoria nel corso del giudizio di primo grado. Ha dedotto, inoltre,
l'infondatezza anche del secondo motivo d'appello, affermando essere corretta la decisione di primo grado ove è stato ritenuto momento rilevante, ai fini dell'applicazione della disposizione che si assume violata, quello dell'immissione sul mercato, non assumendo rilevanza al riguardo la mera presentazione della dichiarazione doganale. Ha rinnovato l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art.18 L.689/81 già svolta nel primo grado di giudizio.
4- Non si è costituita in giudizio l'appellante (già costituita nel Controparte_2
primo grado di giudizio), della quale deve pertanto essere dichiarata la contumacia, stante la regolarità della notificazione eseguita a mezzo PEC.
5 – Sulle conclusioni precisate dalle parti come innanzi riportate, la causa è stata posta in decisione immediata e decisa in camera di consiglio.
pag. 5/8 un intervento della Corte Costituzionale, in quanto è stato ritenuto che sia rimessa alla valutazione del legislatore – e non della Corte Costituzionale, né, tanto meno, del giudice ordinario – l'individuazione dei termini idonei ad assicurare un'adeguata protezione dei principi costituzionali rilevanti, se del caso prevedendo meccanismi che consentano di modularne l'ampiezza in relazione agli specifici interessi di volta in volta incisi. L'esercizio della discrezionalità nell'individuazione di tali termini spetta unicamente al legislatore, cui la Corte Costituzionale non ha potuto che rivolgere, con la citata pronuncia, un forte sollecito all'intervento legislativo. Il lamentato contrasto, da parte dell'appellato, oltre che con gli artt. 3 e 97 Cost., anche con gli artt. 24 e 117 co.1°
Cost. non muta quanto sopra ritenuto, non essendo nel potere del giudice ordinario, né della Corte Costituzionale, la fissazione di un termine la cui individuazione spetta al legislatore.
7- Premesso quanto sopra, osserva inoltre questa Corte che le controversie previste dagli artt. 22 e 23 L. 24 novembre 1981 n.689 sono regolate dal rito del lavoro, con il conseguente regime di preclusioni, e che la natura impugnatoria dello stesso, affermata dalla Corte di Cassazione, esclude che possano essere integrate nel corso di giudizio le ragioni dell'impugnazione dedotte con il ricorso introduttivo (Cass.Sez.2, 31 ottobre
2018, n.27909, ove è stato precisato che “in tema di opposizione a sanzioni amministrative, la l. n. 689 del 1981 configura un modello procedimentale di tipo impugnatorio nel quale tutte le ragioni poste alla base della richiesta di nullità ovvero di annullamento dell'atto debbono essere prospettate nel ricorso introduttivo;
di conseguenza, così come non è consentito al ricorrente di integrare in corso di causa i motivi originariamente addotti, simmetricamente l'amministrazione non può dedurre, a sostegno della pretesa sanzionatoria, motivi o circostanze diversi da quelli enunciati con l'ordinanza, ed il giudice non può rilevare d'ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto, salve le ipotesi di inesistenza”). Le contrarie deduzioni svolte dall'appellato, anche con richiamo alla nota pronuncia della Corte di Cassazione concernente il rito ordinario di cognizione, sono pertanto infondate, e le ragioni dell'opposizione tardivamente svolte dall'opponente,
pag. 6/8 successivamente al deposito del ricorso, sono pertanto da ritenersi inammissibili, diversamente da quanto considerato sul punto con la sentenza impugnata.
8- Per quanto sopra considerato deve trovare accoglimento il primo motivo d'appello svolto dalla , restando assorbito il secondo. Con il ricorso Parte_1 introduttivo l'odierno appellato svolgeva le proprie difese contestando l'applicabilità, nel caso, del D.Lgs. 188/2008 (cosiddetto “decreto pile”) ed affermando l'applicabilità della diversa disciplina di cui al D.Lgs. 49/2014 (in materia di RAEE), e allegando, altresì, in fatto, di aver proceduto all'iscrizione al Registro nazionale pile per il solo fine di ottenere lo svincolo doganale della merce, e non in quanto considerasse effettivamente applicabile la disciplina di cui al D.Lgs. 188/2008. Tale iniziale prospettazione, espressa nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, esclude che fosse dedotta dall'opponente, quale ragione di nullità dell'ordinanza ingiunzione,
l'eventuale erronea considerazione del momento consumativo della violazione contestata (presentazione dichiarazione di importazione, ovvero immissione in libera pratica), non essendo posta con il ricorso introduttivo tale questione, né in fatto, né in diritto. Ne consegue la tardività di ogni difesa svolta al riguardo sul punto, nel successivo corso del procedimento, introducendo un nuovo motivo di opposizione, allorché si erano già verificate le preclusioni previste per il rito. Richiamato sul punto, in quanto condiviso da questa Corte, quanto già correttamente esposto nella sentenza di primo grado in ordine all'applicabilità, nel caso, della disciplina del D.Lgs.188/2008 e non del D.Lgs. 49/2014, ne consegue l'infondatezza di tutte le ragioni svolte sul punto con l'opposizione all'ordinanza ingiunzione de quo, per le ragioni espresse nella sentenza impugnata e condivise sul punto da questa Corte, qui integralmente richiamate.
Ritenuta la tardività – per le ragioni sopra esposte – delle ulteriori difese svolte in primo grado dall'opponente successivamente al ricorso introduttivo, l'opposizione non può pertanto trovare accoglimento e deve essere respinta, con integrale riforma della sentenza di primo grado.
9- Le spese del primo e del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellata e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al pag. 7/8 valore di causa indicato in € 33.343,33, e pertanto con riferimento allo scaglione da €
26.001,00 sino ad € 52.000,00, come di seguito indicato: per il presente grado di giudizio: fase di studio della controversia € 2.058,00, fase introduttiva del giudizio €
1.418,00, fase di trattazione € 3.045,00, fase decisionale € 3.470,00, e così complessivamente € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, oltre oneri accessori come per legge;
per il primo grado di giudizio: fase di studio della controversia € 3.245,00, fase introduttiva del giudizio € 1.202,00, fase di trattazione € 1.880,00, fase decisionale
€ 2.930,00, e così complessivamente € 9.257,00, oltre 15 % per spese generali, oltre oneri accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, dichiarata la contumacia dell'appellata definitivamente pronunciando e in riforma della Controparte_2
sentenza appellata, così provvede:
1) rigetta l'opposizione svolta avverso l'ordinanza ingiunzione;
2) condanna la parte appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, oltre oneri accessori, nonché delle spese del primo grado di giudizio che liquida in
9.257,00, oltre 15 % per spese generali, oltre oneri accessori.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 8 novembre 2024.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
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6 – Per necessario ordine logico, deve essere esaminata da questa Corte l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 18 L. 24 novembre 1981 n.689, riproposta nel giudizio d'appello dall'appellato ai sensi dell'art.346 cpc. Ritiene questa Corte che la questione di incostituzionalità eccepita sia manifestamente inammissibile. La questione
è già stata esaminata, e ritenuta inammissibile, tra le altre, da Corte Costituzionale
n.151/2021 ove è stato considerato che l'omissione del termine non è sanabile tramite