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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/10/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2762 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
7/06/1980, rappresentata e difesa dall'avvocato Federica PARROZZANI
e
DA GO LV, c.f. , nato a [...] il C.F._2
2/11/1977, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo FABRIS
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
i coniugi dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni:
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e DA Controparte_1
AG LV ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza di
procedere all'annotazione, a margine dell'atto di matrimonio, dell'emanando
provvedimento e ad ogni altro incombente.
2) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
3) La figlia minore imane affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_1
genitori con collocamento prevalente presso la mamma che rimarrà a vivere
nella casa coniugale. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine
settimana alternati dal venerdì sera finito il lavoro alla domenica sera, il
pernotto notturno avverrà quando verrà reperita dal sig. DA AG idonea
abitazione per ospitarla;
inoltre il sig. DA AG potrà tenere con sé la figlia 15
giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, concordati tra i genitori
entro il 31 maggio di ogni anno;
una settimana durante le vacanze invernali,
alternando il giorno di Natale e di Capodanno con ciascun genitore;
3 giorni
durante il periodo pasquale alternando il giorno di Pasqua e di Pasquetta con
ciascun genitore, sempre ad anni alterni. In ogni caso, il padre potrà tenere
con sé gni volta che lo desidererà previo accordo con la madre. Per_1
2 4) A titolo di contributo al mantenimento della figlia il sig. DA AG verserà sul
conto corrente della sig.ra lle note coordinate bancarie entro il giorno CP_1
15 di ogni mese l'importo di euro 200,00 (duecento//00) mensili, da rivalutarsi
annualmente secondo gli indici ISTAT.
5) Per quanto attiene le spese straordinarie, i coniugi ripartiranno nella misura
del 50% le spese straordinarie, scolastiche, ricreative sostenute per la figlia
come da Protocollo del Tribunale di Vicenza, in possesso di entrambe Per_1
le parti.
6) Le parti concordano che l'assegno unico per il nucleo familiare verrà
percepito al 100% dalla sig.ra CP_1
7) Il figlio maggiore , economicamente indipendente, provvederà a Per_2
regolarsi direttamente con il genitore eventualmente ospitante.
8) La casa familiare sita a Isola Vicentina (VI) in Via Scovizze n. 5, di proprietà
della Signora con i relativi arredi e corredi, è assegnata alla Sig.ra CP_1
he ivi continuerà a risiedere insieme alla figlia minore Il sig. CP_1 Per_1
DA AG, entro il giorno 10 giungo 2025 lascerà la casa coniugale portando
con sé i propri effetti personali e una lista di beni già determinata tra le parti
che si allega al presente atto.
9) Entrambi i genitori si rilasciano fin d'ora reciproco assenso per la richiesta
dei passaporti per la figlia minore, con l'indicazione, nel medesimo passaporto,
dei nomi di entrambi i genitori in qualità di accompagnatori, nonché reciproco
assenso per il rilascio del proprio passaporto personale. I genitori si
impegnano a gestire insieme il passaporto della figlia, che verrà di volta in volta
3 consegnato dal genitore che lo detiene a quello che dovrà recarsi all'estero,
previa comunicazione della destinazione, delle finalità del viaggio, e del
periodo in cui esso verrà effettuato. La richiesta dovrà essere avanzata con
congruo anticipo rispetto alla partenza programmata.
10) Al fine di provvedere alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali
pendenti tra i coniugi all'atto della separazione personale, le parti concordano
che la signora erserà al sig. DA AG la somma di euro 35.000,00 CP_1
così suddivisa:
a) Euro 5.000,00 alla sottoscrizione del presente ricorso;
b) Euro 20.000,00 al momento dell'effettivo rilascio dell'immobile che dovrà
avvenire entro il giorno 10 giugno 2025;
c) Euro 10.000,00 in anni 4 e mesi 2 con rate da euro 200,00 mensili da
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, come da espressa volontà
delle parti;
11) Ciascun coniuge mantiene il proprio conto corrente e rinuncia a qualsiasi
pretesa sull'altro; nulla è dovuto a titolo di mantenimento reciproco, stante
l'autosufficienza economica di entrambi. Con l'adempimento delle obbligazioni
qui pattuite, i coniugi dichiarano di aver definito integralmente ogni rapporto
economico e patrimoniale, ivi comprese le reciproche ragioni di debito e
credito e si danno atto di non aver null'altro a pretendere, per alcun titolo o
ragione, l'uno nei confronti dell'altra”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
4 Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento
del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 21/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Isola Vicentina (VI) in data
25/03/2000, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 7/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore alla prevalente Per_1
collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia carico del padre così come concordato dalle Per_1
5 parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
- le spese straordinarie relative alla figlia minore come regolamentate Per_1
dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Isola Vicentina (VI), Via Scovizze n. 5, in favore di , Controparte_1
quale genitore convivente con la figlia minore Per_1
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e DA Controparte_1
GO LV uniti in matrimonio in Isola Vicentina (VI) in data 25/03/2000 con atto trascritto al n. 1, parte II, serie A, anno 2000, alle condizioni in epigrafe
6 riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Isola Vicentina (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Giovanna
Sanfratello
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