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Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/07/2024, n. 3648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3648 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente rel dott.ssa Maria Acagnino Giudice dott.ssa Lidia Greco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1475/2024 R.G.V.G. promossa da:
, n. in ACIREALE (CT) il 28/12/1975 (C.F.: ), rappr. e Parte_1 C.F._1
dif. dall'avv. CONSOLI LIDIA, presso il cui studio legale in PEDARA (CT) VIA TARDERIA n. 74 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti e da
, n. in ACIREALE (CT) il 08/11/1979 (C.F.: , rappr. e Parte_2 C.F._2
dif. dall'avv. PAVONE ROBERTO, presso il cui studio legale in ACIREALE (CT) VIALE C.
COLOMBO n. 9 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Posta in decisione all'udienza del 03/07/2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 27/03/2024 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, e chiedevano a questo Parte_1 Parte_2
Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
ACIREALE (CT) il 25/07/2009 e dal quale è nata la figlia il 15/03/2011. Per_1
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegavano il decreto di omologa della separazione n. 3987/2019 reso da questo Tribunale il 09/11/2019 esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il Presidente nominava sé stesso relatore ed assegnava termine fino al 03/07/2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note scritte depositate telematicamente entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e per Parte_1 Parte_2
il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione n. 3987/2019 reso da questo Tribunale il 09/11/2019.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
pagina 2 di 5 Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e l'affidamento della figlia minore va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“La figlia è affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso, i quali, Persona_2
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La stessa continuerà a convivere con la madre nel domicilio di quest'ultima in Acireale, via Domenico Savio n.6, con obbligo della stessa di comunicare immediatamente e tempestivamente al sig. eventuale cambio Parte_1
di domicilio della minore. Entrambi i coniugi eserciteranno, anche separatamente, la potestà relativamente alle scelte ordinarie inerenti alla vita quotidiana della figlia minore, mentre concorderanno tutte le decisioni di carattere straordinario e di maggiore interesse riguardanti la figlia stessa, quando ciò si renderà necessario.
Il signor potrà vedere la figlia quattro volte la settimana dalle ore 19,00 Parte_1
alle ore 21,00, ivi comprese il sabato e la domenica, senza pernottamento. Le predette condizioni varranno anche per i mesi di luglio ed agosto, nonché per il periodo delle festività natalizie e di inizio anno, alternativamente per il giorno di Natale e quello di Capodanno, nonché in occasione delle feste pasquali, coincidenti alternativamente, un anno con il giorno di Pasqua e l'altro con il Lunedì dell'Angelo.
Il Sig. verserà, entro il giorno 10 di ogni mese, alla Sig.ra Parte_1 Parte_2
, la somma di €300,00 (trecento/00), a titolo di mantenimento perequativo per la
[...]
figlia minore. Detta somma si rivaluterà automaticamente di anno in anno in ragione delle variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo accertate dall'ISTAT per l'anno precedente. Il Sig. si impegna, altresì, a sostenere il 50% delle spese Parte_1
straordinarie necessarie (esemplificativamente, mediche, scolastiche e per attività sportive) per la figlia minore.
pagina 3 di 5 Nessun'altra pendenza patrimoniale più residua tra le parti avendo i ricorrenti già regolato con piena soddisfazione di entrambi ogni loro altro rapporto patrimoniale, senza che nessuno abbia più nulla a pretendere dall'altro.
Le parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di mantenimento o alimenti”.
Il Collegio osserva che tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013. Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in ACIREALE (CT) il 25/07/2009 tra Parte_1
e , matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato Parte_2
civile del Comune di ACIREALE (CT) dell'anno 2009, al n. 238, della parte 2^, serie A.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza, statuisce in ordine all'affidamento della figlia minore ed al contributo di mantenimento della stessa così come in motivazione.
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il
05/07/2024.
pagina 4 di 5 Il Presidente est
Dott. Massimo Escher
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente rel dott.ssa Maria Acagnino Giudice dott.ssa Lidia Greco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1475/2024 R.G.V.G. promossa da:
, n. in ACIREALE (CT) il 28/12/1975 (C.F.: ), rappr. e Parte_1 C.F._1
dif. dall'avv. CONSOLI LIDIA, presso il cui studio legale in PEDARA (CT) VIA TARDERIA n. 74 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti e da
, n. in ACIREALE (CT) il 08/11/1979 (C.F.: , rappr. e Parte_2 C.F._2
dif. dall'avv. PAVONE ROBERTO, presso il cui studio legale in ACIREALE (CT) VIALE C.
COLOMBO n. 9 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Posta in decisione all'udienza del 03/07/2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 27/03/2024 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, e chiedevano a questo Parte_1 Parte_2
Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
ACIREALE (CT) il 25/07/2009 e dal quale è nata la figlia il 15/03/2011. Per_1
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegavano il decreto di omologa della separazione n. 3987/2019 reso da questo Tribunale il 09/11/2019 esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il Presidente nominava sé stesso relatore ed assegnava termine fino al 03/07/2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note scritte depositate telematicamente entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e per Parte_1 Parte_2
il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione n. 3987/2019 reso da questo Tribunale il 09/11/2019.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
pagina 2 di 5 Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e l'affidamento della figlia minore va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“La figlia è affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso, i quali, Persona_2
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La stessa continuerà a convivere con la madre nel domicilio di quest'ultima in Acireale, via Domenico Savio n.6, con obbligo della stessa di comunicare immediatamente e tempestivamente al sig. eventuale cambio Parte_1
di domicilio della minore. Entrambi i coniugi eserciteranno, anche separatamente, la potestà relativamente alle scelte ordinarie inerenti alla vita quotidiana della figlia minore, mentre concorderanno tutte le decisioni di carattere straordinario e di maggiore interesse riguardanti la figlia stessa, quando ciò si renderà necessario.
Il signor potrà vedere la figlia quattro volte la settimana dalle ore 19,00 Parte_1
alle ore 21,00, ivi comprese il sabato e la domenica, senza pernottamento. Le predette condizioni varranno anche per i mesi di luglio ed agosto, nonché per il periodo delle festività natalizie e di inizio anno, alternativamente per il giorno di Natale e quello di Capodanno, nonché in occasione delle feste pasquali, coincidenti alternativamente, un anno con il giorno di Pasqua e l'altro con il Lunedì dell'Angelo.
Il Sig. verserà, entro il giorno 10 di ogni mese, alla Sig.ra Parte_1 Parte_2
, la somma di €300,00 (trecento/00), a titolo di mantenimento perequativo per la
[...]
figlia minore. Detta somma si rivaluterà automaticamente di anno in anno in ragione delle variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo accertate dall'ISTAT per l'anno precedente. Il Sig. si impegna, altresì, a sostenere il 50% delle spese Parte_1
straordinarie necessarie (esemplificativamente, mediche, scolastiche e per attività sportive) per la figlia minore.
pagina 3 di 5 Nessun'altra pendenza patrimoniale più residua tra le parti avendo i ricorrenti già regolato con piena soddisfazione di entrambi ogni loro altro rapporto patrimoniale, senza che nessuno abbia più nulla a pretendere dall'altro.
Le parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di mantenimento o alimenti”.
Il Collegio osserva che tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013. Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in ACIREALE (CT) il 25/07/2009 tra Parte_1
e , matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato Parte_2
civile del Comune di ACIREALE (CT) dell'anno 2009, al n. 238, della parte 2^, serie A.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza, statuisce in ordine all'affidamento della figlia minore ed al contributo di mantenimento della stessa così come in motivazione.
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il
05/07/2024.
pagina 4 di 5 Il Presidente est
Dott. Massimo Escher
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