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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/12/2025, n. 1757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1757 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5404/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA TRINACRIA N. 58, presso lo studio dell'Avv. BENNICI ENRICO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in MISILMERI (PA), VIA GIUSEPPE PITRè N. 6, presso lo studio dell'Avv. BADAMI ANNALISA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 11/12/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 10/05/1995 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 19/12/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate
1 dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) i coniugi vivranno separati e ciascuno sarà libero di fissare la propria residenza dove meglio crederà opportuno.
2) I coniugi non avranno nulla a che pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento, neanche al fine di sostenere i figli maggiorenni che sono ormai economicamente indipendenti.
3) Le parti si danno atto di aver già definito e concordato i loro rapporti patrimoniali e di non aver più nulla a che pretendere e che il sig. si CP_1 impegna a corrispondere a titolo di mantenimento, la somma complessiva pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), in unica soluzione, mediante bonifico bancario intestato alla sig.ra . Parte_1
4) Il sig. si impegna, altresi, a corrispondere alla sig.ra Controparte_1
la complessiva somma di €.1.000,00 (mille/00), con le Parte_1 medesime modalità di pagamento, per l'estinzione del finanziamento
COMPASS N.791769, acceso in data 4 febbraio 2024, con scadenza il 15 febbraio 2026, per l'acquisto di una camera da letto per la figlia presso Per_1 una Ditta di Trapani.
5) Le parti convengono che la sig.ra si farà carico di ritirare Parte_1
a sue spese gli oggetti e mobili personali presenti nella casa coniugale”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 41 P. 2, S. A, Anno 1995) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
2 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 22/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5404/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA TRINACRIA N. 58, presso lo studio dell'Avv. BENNICI ENRICO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in MISILMERI (PA), VIA GIUSEPPE PITRè N. 6, presso lo studio dell'Avv. BADAMI ANNALISA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 11/12/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 10/05/1995 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 19/12/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate
1 dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) i coniugi vivranno separati e ciascuno sarà libero di fissare la propria residenza dove meglio crederà opportuno.
2) I coniugi non avranno nulla a che pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento, neanche al fine di sostenere i figli maggiorenni che sono ormai economicamente indipendenti.
3) Le parti si danno atto di aver già definito e concordato i loro rapporti patrimoniali e di non aver più nulla a che pretendere e che il sig. si CP_1 impegna a corrispondere a titolo di mantenimento, la somma complessiva pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), in unica soluzione, mediante bonifico bancario intestato alla sig.ra . Parte_1
4) Il sig. si impegna, altresi, a corrispondere alla sig.ra Controparte_1
la complessiva somma di €.1.000,00 (mille/00), con le Parte_1 medesime modalità di pagamento, per l'estinzione del finanziamento
COMPASS N.791769, acceso in data 4 febbraio 2024, con scadenza il 15 febbraio 2026, per l'acquisto di una camera da letto per la figlia presso Per_1 una Ditta di Trapani.
5) Le parti convengono che la sig.ra si farà carico di ritirare Parte_1
a sue spese gli oggetti e mobili personali presenti nella casa coniugale”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 41 P. 2, S. A, Anno 1995) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
2 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 22/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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