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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 25/03/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
RG 1825/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
nella seguente composizione
Dott. Giorgio Scarsato Presidente
Dott.ssa Federica Meloni Giudice relatore
Dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
nel procedimento promosso da
, Parte_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._1 con l'avv. CASARI PAOLINA ricorrente nei confronti di
, Controparte_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._2 con l'avv. NICHETTI MONICA resistente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La IG.ra e il IG. intrattenevano una relazione Parte_1 Controparte_1 sentimentale e nel corso dell'anno 2011 si determinavano ad intraprendere una convivenza more uxorio;
Dall'unione della coppia, in data 04.09.13, nasceva la figlia che veniva riconosciuta Per_1 da entrambi i genitori;
Successivamente, il legame di affetto esistente fra le parti in causa veniva meno;
La IG.ra proponeva dunque ricorso all'intestato Tribunale e il IG. si Parte_1 CP_1 costituiva in giudizio;
alla prima udienza, le parti trovavano un accordo e precisavano le conclusioni nei seguenti termini:
“Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le opportune declaratorie del caso e di legge e, comunque, nessuna esclusa:
CASA CONIUGALE
Assegnazione della casa familiare di proprietà del IG. a quest'ultimo. Controparte_1
AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE E DIRITTO DI VISITA -
RESPONSABILITA' GENITORIALE
La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_2 con collocamento e residenza presso la madre, con possibilità per il padre di vederla e tenerla con sé con le seguenti modalità:
a) tre fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio, quando il IG. provvederà CP_1
a prelevare la minore dalla casa materna, fino alla domenica sera dopo cena, quando il padre provvederà ad accompagnare la figlia presso l'abitazione materna;
b) nella settimana in cui la figlia starà con la madre nel week end, due pomeriggi alla settimana, stabilendoli nella giornata del lunedì e del mercoledì, quando il IG. CP_1 provvederà a prelevare la minore dalla casa materna, fino alla sera, dopo cena, quando il IG.
provvederà ad accompagnare la figlia presso l'abitazione materna;
CP_1
c) Il IG. si impegna, nei due giorni della settimana in cui la figlia va in palestra, a CP_1 prelevarla preso l'abitazione materna per portarla all'allenamento. Al termine i genitori si alterneranno in base agli impegni per riaccompagnarla presso la casa materna.
pag. 2/5 d) il Natale e il Capodanno ad anni alterni, ossia dal giorno 24 dicembre al giorno 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, seguendo il regime dell'alternanza;
e) il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo con un genitore, seguendo il regime dell'alternanza;
f) le altre festività (Epifania, 25 aprile, 1° maggio, 1° novembre, 8 dicembre) ad anni alterni;
g) due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, da concordarsi con l'altro genitore, entro il 30 aprile di ogni anno;
la responsabilità genitoriale spetta ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori eserciterà separatamente la responsabilità sulla figlia nei periodi di permanenza della stessa presso di sé;
CONCORSO MANTENIMENTO MINORE
a. Il IG. provvederà a contribuire al mantenimento della Controparte_1 figlia minorenne e non ancora economicamente autosufficiente, mediante Per_1 un assegno mensile, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, dell'importo complessivo di € 500,00= (cinquecento/00), entro il 15 di ogni mese, con decorrenza dal mese di febbraio 2025.
b. Le spese straordinarie per la figlia saranno a carico dei genitori al 50% secondo il vigente protocollo del Tribunale di Cremona.
c. I genitori espressamente convengono che la IG.ra possa richiedere e Parte_1 percepire in via esclusiva l'assegno unico e il IG. si impegna a sottoscrivere CP_1 ogni eventuale documento all'uopo richiesto dall'ente rogante.
AUTOVETTURA FIAT PANDA
pag. 3/5 Nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali della famiglia, il IG. manifesta CP_1 la propria volontà al trasferimento della proprietà a favore della IG.ra Parte_1 dell'autovettura così meglio identificata:
- marca veicolo: Fiat;
- nome commerciale: Panda;
- targa: GH379AN.
Il suddetto veicolo viene assegnato in esclusiva alla IG.ra ; il IG. Parte_1 CP_1 cede, quindi, il suo diritto di proprietà alla IG.ra , a titolo gratuito la quale Parte_1 diviene esclusiva proprietaria dell'autovettura.
Gli eventuali oneri connessi al trasferimento saranno a cario della IG.ra . Parte_1
I IGg.ri e chiedono, in relazione a detta attribuzione, l'esenzione da Parte_1 CP_1 ogni imposta e/o tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/87 e della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999.
BOX
I IGg.ri e si impegnano a liberare entro la fine del mese di febbraio Parte_1 CP_1
2025 il box sito in Spino d'Adda, via Circonvallazione e a disdettare il relativo contratto di locazione.
Laddove le operazioni di sgombero dovessero prolungarsi oltre, dal mese di marzo 2025 le spese di locazione verranno suddivise al 50% tra le parti.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese di causa interamente compensate”.
Il Collegio
Rilevato che il PM è stato regolarmente notiziato del ricorso;
pag. 4/5 Rilevato che l'accordo intervenuto tra le parti non risulta in contrasto con gli interessi della prole quanto ad affido, collocazione, diritti di visita e mantenimento economico da parte del genitore non collocatario prevalente;
rilevato che le spese del procedimento vanno dichiarate non ripetibili, come da accordo fra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona prende atto e omologa l'accordo intervenuto tra le parti.
Spese di lite non ripetibili;
Cremona, 25/03/2025 il Giudice Relatore il Presidente dott.ssa Federica Meloni dott. Giorgio Scarsato
pag. 5/5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
nella seguente composizione
Dott. Giorgio Scarsato Presidente
Dott.ssa Federica Meloni Giudice relatore
Dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
nel procedimento promosso da
, Parte_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._1 con l'avv. CASARI PAOLINA ricorrente nei confronti di
, Controparte_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._2 con l'avv. NICHETTI MONICA resistente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La IG.ra e il IG. intrattenevano una relazione Parte_1 Controparte_1 sentimentale e nel corso dell'anno 2011 si determinavano ad intraprendere una convivenza more uxorio;
Dall'unione della coppia, in data 04.09.13, nasceva la figlia che veniva riconosciuta Per_1 da entrambi i genitori;
Successivamente, il legame di affetto esistente fra le parti in causa veniva meno;
La IG.ra proponeva dunque ricorso all'intestato Tribunale e il IG. si Parte_1 CP_1 costituiva in giudizio;
alla prima udienza, le parti trovavano un accordo e precisavano le conclusioni nei seguenti termini:
“Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le opportune declaratorie del caso e di legge e, comunque, nessuna esclusa:
CASA CONIUGALE
Assegnazione della casa familiare di proprietà del IG. a quest'ultimo. Controparte_1
AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE E DIRITTO DI VISITA -
RESPONSABILITA' GENITORIALE
La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_2 con collocamento e residenza presso la madre, con possibilità per il padre di vederla e tenerla con sé con le seguenti modalità:
a) tre fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio, quando il IG. provvederà CP_1
a prelevare la minore dalla casa materna, fino alla domenica sera dopo cena, quando il padre provvederà ad accompagnare la figlia presso l'abitazione materna;
b) nella settimana in cui la figlia starà con la madre nel week end, due pomeriggi alla settimana, stabilendoli nella giornata del lunedì e del mercoledì, quando il IG. CP_1 provvederà a prelevare la minore dalla casa materna, fino alla sera, dopo cena, quando il IG.
provvederà ad accompagnare la figlia presso l'abitazione materna;
CP_1
c) Il IG. si impegna, nei due giorni della settimana in cui la figlia va in palestra, a CP_1 prelevarla preso l'abitazione materna per portarla all'allenamento. Al termine i genitori si alterneranno in base agli impegni per riaccompagnarla presso la casa materna.
pag. 2/5 d) il Natale e il Capodanno ad anni alterni, ossia dal giorno 24 dicembre al giorno 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, seguendo il regime dell'alternanza;
e) il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo con un genitore, seguendo il regime dell'alternanza;
f) le altre festività (Epifania, 25 aprile, 1° maggio, 1° novembre, 8 dicembre) ad anni alterni;
g) due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, da concordarsi con l'altro genitore, entro il 30 aprile di ogni anno;
la responsabilità genitoriale spetta ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori eserciterà separatamente la responsabilità sulla figlia nei periodi di permanenza della stessa presso di sé;
CONCORSO MANTENIMENTO MINORE
a. Il IG. provvederà a contribuire al mantenimento della Controparte_1 figlia minorenne e non ancora economicamente autosufficiente, mediante Per_1 un assegno mensile, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, dell'importo complessivo di € 500,00= (cinquecento/00), entro il 15 di ogni mese, con decorrenza dal mese di febbraio 2025.
b. Le spese straordinarie per la figlia saranno a carico dei genitori al 50% secondo il vigente protocollo del Tribunale di Cremona.
c. I genitori espressamente convengono che la IG.ra possa richiedere e Parte_1 percepire in via esclusiva l'assegno unico e il IG. si impegna a sottoscrivere CP_1 ogni eventuale documento all'uopo richiesto dall'ente rogante.
AUTOVETTURA FIAT PANDA
pag. 3/5 Nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali della famiglia, il IG. manifesta CP_1 la propria volontà al trasferimento della proprietà a favore della IG.ra Parte_1 dell'autovettura così meglio identificata:
- marca veicolo: Fiat;
- nome commerciale: Panda;
- targa: GH379AN.
Il suddetto veicolo viene assegnato in esclusiva alla IG.ra ; il IG. Parte_1 CP_1 cede, quindi, il suo diritto di proprietà alla IG.ra , a titolo gratuito la quale Parte_1 diviene esclusiva proprietaria dell'autovettura.
Gli eventuali oneri connessi al trasferimento saranno a cario della IG.ra . Parte_1
I IGg.ri e chiedono, in relazione a detta attribuzione, l'esenzione da Parte_1 CP_1 ogni imposta e/o tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/87 e della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999.
BOX
I IGg.ri e si impegnano a liberare entro la fine del mese di febbraio Parte_1 CP_1
2025 il box sito in Spino d'Adda, via Circonvallazione e a disdettare il relativo contratto di locazione.
Laddove le operazioni di sgombero dovessero prolungarsi oltre, dal mese di marzo 2025 le spese di locazione verranno suddivise al 50% tra le parti.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese di causa interamente compensate”.
Il Collegio
Rilevato che il PM è stato regolarmente notiziato del ricorso;
pag. 4/5 Rilevato che l'accordo intervenuto tra le parti non risulta in contrasto con gli interessi della prole quanto ad affido, collocazione, diritti di visita e mantenimento economico da parte del genitore non collocatario prevalente;
rilevato che le spese del procedimento vanno dichiarate non ripetibili, come da accordo fra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona prende atto e omologa l'accordo intervenuto tra le parti.
Spese di lite non ripetibili;
Cremona, 25/03/2025 il Giudice Relatore il Presidente dott.ssa Federica Meloni dott. Giorgio Scarsato
pag. 5/5