Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/01/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 10431/2023.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Rosella Nocera Presidente
- Valeria Guaragnella Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 10431/2023 R.G., avente ad oggetto separazione personale e pendente tra
( , rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1
Avv. Giacomo conserva,
-parte attrice-
e
( rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 da Avv. Vincenzo Sportelli;
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., lo svolgimento del processo e le posizioni delle parti risultano già indicati nella sentenza non definitiva n.
664/2024 del 08.02.2024 con cui questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi ordinando il prosieguo del giudizio per le questioni accessorie.
All'udienza del 13.01.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione di tutte le questioni personali e patrimoniali residue, richiamando la convenzione sottoscritta e depositata telematicamente in data
23.09.2024. Il Giudice delegato si è riservato di riferire al
Collegio per la decisione.
II.- Preliminarmente, sul versante processuale, occorre rilevare che, da un lato, l'esistenza di una precedente pronuncia non definitiva sullo status personae impedisce il mutamento del rito da giudiziale in consensuale e la conseguente omologazione dell'accordo; dall'altro lato,
l'intervento ex lege in giudizio del Pubblico Ministero impedisce di definire la causa per intervenuta conciliazione tra tutte le parti.
Pertanto, deve essere pronunciata sentenza per la decisione definitiva di merito sulle questioni tuttora pendenti.
A tal fine, possono essere del tutto recepite le condizioni pattuite tra i coniugi poiché esse non presentano impedimenti legali ostativi al loro accoglimento, anche per quanto riguarda la prole.
III.- Quanto alle spese di giudizio, le parti nella suddetta convenzione hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo anche sulla loro regolamentazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 10431/2023 introdotto con ricorso del da 19.09.2023 da Parte_1 nei confronti di con l'intervento del Controparte_1
P.M., preso atto della propria sentenza non definitiva n.
664/2024 del 08.02.2024, così provvede:
1) DICHIARA che la separazione resta regolata in base alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato telematicamente in data 23.09.2024; R.G. 10431/2023.
2) DISPONE la compensazione integrale di spese e competenze di giudizio.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 28 gennaio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Rosella Nocera