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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 08/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 5327/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Luisa Bettio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5327/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Mario Giorgio Bergamo Parte_1
Parte attrice contro
_1
Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“• dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a Nanto in data 24 maggio 2008 tra il signor e la signora , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Parte_1 Parte_2
Comune di Nanto, anno 2008, numero 2, parte I, Serie Anno 2008, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile la dovuta annotazione dell'emananda sentenza allorché passata in giudicato, con pronuncia, altresì, anche di Sentenza non definitiva in punto status;
• confermarsi l'affidamento in via esclusiva del figlio al padre, Per_1 Parte_1
• confermarsi le statuizioni del Tribunale di Vicenza, contenute nella Sentenza n. 1738/2019, quanto al regime di visita, ossia che possa vedere e tenere con sé il figlio un week end al _1
mese, dal venerdì sera alla domenica sera ed un ulteriore giorno al mese (di sabato o di domenica), esclusivamente presso la casa dei propri genitori ed in presenza degli stessi;
• confermarsi le statuizioni contenute nella suddetta Sentenza del Tribunale di Vicenza che fa obbligo
a di contribuire al mantenimento del figlio corrispondendo ad _1 Per_1 Pt_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 150, annualmente rivalutabile in Parte_1
base agli indici ISTAT e che pone le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, per il 40% a carico di e per il 60% a _1
carico di;
Parte_1
• dichiararsi come nulla sia dovuto a titolo di assegno divorzile (nonché, per quanto occorrer possa,
a titolo di assegno separatizio) da parte del signor a favore della signora Parte_1 _1
non sussistendone i presupposti, in fatto ed in diritto come sopra precisato e dedotto;
• per quanto occorrer possa, assegnarsi al signor la casa sita in Vicenza, Borgo Casale Parte_1
3, int.4, allordove il ricorrente risiede con il figlio Per_1
In via istruttoria: Come in atti.
In ogni caso: Corrispettivi di avvocato, accessori, anche fiscali e di metodo integralmente rifusi in caso di avversa opposizione o contumacia”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1 _1
10.10.1981, contraevano matrimonio con rito civile in data 24.5.2008 a Nanto (VI), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 2, parte I, Serie A, anno 2008.
Dalla loro unione nasceva il 9.12.2007. Per_1
Con sentenza non definitiva n. 1537/2017 pubblicata l'1.6.2017 il Tribunale di Vicenza pronunciava la separazione personale tra i coniugi e con sentenza definitiva n. 1738/2019, pubblicata il 26.7.2019, il Tribunale di Vicenza addebitava la separazione a e affidava in via _1 Per_1
esclusiva al padre, oltre alle statuizioni in punto di visite madre-figlio ed economiche.
In data 6.9.2022 depositava ricorso chiedendo che venisse pronunciata Parte_1
sentenza di divorzio oltre ai provvedimenti relativi alla prole e quelli economici.
All'udienza presidenziale del 19.1.2023 compariva solo parte ricorrente e il Presidente delegato dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante l'assenza della resistente, nonostante la regolarità e ritualità della notifica, e si riservava;
quindi, con separata ordinanza confermava in via provvisoria ed urgente le condizioni della separazione in essere e rimetteva le parti dinnanzi al giudice istruttore.
All'udienza del 3.5.2023 non si costituiva nonostante la regolarità della notifica;
_1
quindi, il giudice istruttore ne dichiarava la contumacia e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 25.10.2023, rinviata d'ufficio al 7.2.2024 e nuovamente al 26.9.2024. All'udienza di cui sopra, trattata in modalità cartolare, parte attrice pronunciava le conclusioni di cui in epigrafe;
quindi, il giudice istruttore rimetteva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Sussistono, nel caso di specie, tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione di parte attrice avanti al Presidente del Tribunale.
Alla luce delle dichiarazioni rese da parte attrice, dal disinteresse della parte convenuta per il processo, la quale, non si è costituita nonostante la regolarità e ritualità della notifica e dagli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
1.
Quanto ai provvedimenti inerenti al figlio minore si osserva quanto segue.
Questo Collegio ritiene di confermare l'affidamento esclusivo del minore al padre come Per_1
stabilito con la sentenza di separazione. Si osserva, infatti, che la contumacia nei procedimenti di famiglia, quando coinvolgono gli interessi dei figli minori, non è una condotta neutra, bensì può costituire indice dell'indifferenza della parte verso i beni giuridici oggetto della lite, suscettibile di valutazione giudiziale anche ai fini del giudizio di verosimiglianza della rappresentazione della parte costituita;
quanto dedotto dalla parte attrice può quindi ritenersi dimostrato ed è indice di carenze educative e genitoriali della madre, che conducono a ritenere che l'affidamento condiviso sia di pregiudizio per il minore.
Deve quindi optarsi per l'affidamento esclusivo in favore del padre, nei cui confronti nessuna censura può essere mossa quanto all'idoneità a svolgere la funzione genitoriale e con il quale il minore, dalla cessazione della convivenza dei genitori, ha sempre convissuto ed è stato accudito.
L'assenza della figura materna comporta che solo l'affidamento esclusivo sia garanzia per il padre di poter proseguire nel percorso di crescita e formazione del figlio, senza incontrare limiti immotivati che potrebbe generare un affidamento condiviso, necessitante del consenso di entrambi i genitori sulle scelte afferenti la prole;
l'affidamento condiviso risulterebbe in ogni caso pregiudizievole per il minore, alla luce della totale assenza di contatti e della costanza violazione degli obblighi, anche economici, derivanti dai precedenti provvedimenti inerenti la prole.
In un tale contesto, l'affidamento esclusivo deve comportare inoltre l'attribuzione dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337 quater c.c., secondo cui al giudice è rimessa la facoltà di disporre che anche le decisioni di maggior interesse siano adottate dal solo genitore affidatario.
Ciò può rendersi necessario qualora un genitore, stante la carenza dei rapporti con i figli, non sia più in grado di considerarne le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni (art. 337 ter, comma 3
c.c.) e non sia più presente nella vita degli stessi: in una simile situazione, sarebbe invero irrealistico,
e fonte di inevitabili difficoltà, anche pratiche e logistiche, attribuire le decisioni di maggior importanza nell'interesse dei minori ad entrambi i genitori.
La residenza del minore rimarrà presso il padre con cui convive dalla separazione dei coniugi.
Quanto al diritto di visita materno, data l'età del figlio ed il disinteresse dimostrato dalla madre anche sotto tale profilo, si ritiene di dover lasciare i tempi d'incontro alla libera iniziativa madre-figlio.
2.
Quanto al mantenimento di sussiste l'obbligo di entrambi i genitori a contribuire al Per_1
mantenimento del figlio minore.
In base ai criteri di cui all'art. 337 ter c.c., occorre tenere conto che il padre, cui sono attribuiti in via esclusiva i compiti di cura e di accudimento del figlio, svolge attività lavorativa quale impiegato, percependo un reddito pari a circa € 1.500,00 mensili, laddove non si conoscono la situazione economica e l'attività lavorativa della convenuta, la quale non provvede in alcun modo al mantenimento diretto.
Si ritiene congruo in tale situazione confermare il contributo di € 150,00 a carico della madre per il mantenimento del figlio minore, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 40% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Padova del 17.1.2017.
3.
Considerato che il giudizio non ha ad oggetto la sola pronuncia sullo stato, ma anche le statuizioni relative all'affidamento esclusivo in favore del padre e alla determinazione del contributo per il mantenimento del figlio nei confronti della madre, che ha assunto un atteggiamento di completo disinteresse verso il figlio, le spese del procedimento vengono poste a carico della parte convenuta, secondo il principio della soccombenza.
Sono liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022 in € 2906,00
(pari ad € 851,00 per fase di studio ed € 602,00 per fase introduttiva ed € 1453,00 per fase decisionale, esclusa la fase istruttoria), oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 _1
contratto in data 24.5.2008 a Nanto (VI) e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato
Civile dello stesso Comune, al n. 2, parte I, Serie Anno 2008;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3) affida in via esclusiva il figlio minore al padre, attribuendo allo stesso l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c.., ivi comprese quelle relative al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento di identità valido per l'espatrio relativo al minore,
4) conferma il collocamento prevalente del minore presso il padre con facoltà per la madre di vederlo, previ liberi accordi con il figlio;
5) pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento del figlio _1
, l'obbligo di versare a la somma di € 150,00 entro il Per_2 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT, oltre al 40% delle spese come da Protocollo di questo Tribunale, sottoscritto in data
17.1.2017.
6) condanna al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in _1
complessivi € 2906,00 per compenso professionale, oltre a I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 8.01.25
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Luisa Bettio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5327/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Mario Giorgio Bergamo Parte_1
Parte attrice contro
_1
Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“• dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a Nanto in data 24 maggio 2008 tra il signor e la signora , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Parte_1 Parte_2
Comune di Nanto, anno 2008, numero 2, parte I, Serie Anno 2008, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile la dovuta annotazione dell'emananda sentenza allorché passata in giudicato, con pronuncia, altresì, anche di Sentenza non definitiva in punto status;
• confermarsi l'affidamento in via esclusiva del figlio al padre, Per_1 Parte_1
• confermarsi le statuizioni del Tribunale di Vicenza, contenute nella Sentenza n. 1738/2019, quanto al regime di visita, ossia che possa vedere e tenere con sé il figlio un week end al _1
mese, dal venerdì sera alla domenica sera ed un ulteriore giorno al mese (di sabato o di domenica), esclusivamente presso la casa dei propri genitori ed in presenza degli stessi;
• confermarsi le statuizioni contenute nella suddetta Sentenza del Tribunale di Vicenza che fa obbligo
a di contribuire al mantenimento del figlio corrispondendo ad _1 Per_1 Pt_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 150, annualmente rivalutabile in Parte_1
base agli indici ISTAT e che pone le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, per il 40% a carico di e per il 60% a _1
carico di;
Parte_1
• dichiararsi come nulla sia dovuto a titolo di assegno divorzile (nonché, per quanto occorrer possa,
a titolo di assegno separatizio) da parte del signor a favore della signora Parte_1 _1
non sussistendone i presupposti, in fatto ed in diritto come sopra precisato e dedotto;
• per quanto occorrer possa, assegnarsi al signor la casa sita in Vicenza, Borgo Casale Parte_1
3, int.4, allordove il ricorrente risiede con il figlio Per_1
In via istruttoria: Come in atti.
In ogni caso: Corrispettivi di avvocato, accessori, anche fiscali e di metodo integralmente rifusi in caso di avversa opposizione o contumacia”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1 _1
10.10.1981, contraevano matrimonio con rito civile in data 24.5.2008 a Nanto (VI), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 2, parte I, Serie A, anno 2008.
Dalla loro unione nasceva il 9.12.2007. Per_1
Con sentenza non definitiva n. 1537/2017 pubblicata l'1.6.2017 il Tribunale di Vicenza pronunciava la separazione personale tra i coniugi e con sentenza definitiva n. 1738/2019, pubblicata il 26.7.2019, il Tribunale di Vicenza addebitava la separazione a e affidava in via _1 Per_1
esclusiva al padre, oltre alle statuizioni in punto di visite madre-figlio ed economiche.
In data 6.9.2022 depositava ricorso chiedendo che venisse pronunciata Parte_1
sentenza di divorzio oltre ai provvedimenti relativi alla prole e quelli economici.
All'udienza presidenziale del 19.1.2023 compariva solo parte ricorrente e il Presidente delegato dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante l'assenza della resistente, nonostante la regolarità e ritualità della notifica, e si riservava;
quindi, con separata ordinanza confermava in via provvisoria ed urgente le condizioni della separazione in essere e rimetteva le parti dinnanzi al giudice istruttore.
All'udienza del 3.5.2023 non si costituiva nonostante la regolarità della notifica;
_1
quindi, il giudice istruttore ne dichiarava la contumacia e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 25.10.2023, rinviata d'ufficio al 7.2.2024 e nuovamente al 26.9.2024. All'udienza di cui sopra, trattata in modalità cartolare, parte attrice pronunciava le conclusioni di cui in epigrafe;
quindi, il giudice istruttore rimetteva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Sussistono, nel caso di specie, tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione di parte attrice avanti al Presidente del Tribunale.
Alla luce delle dichiarazioni rese da parte attrice, dal disinteresse della parte convenuta per il processo, la quale, non si è costituita nonostante la regolarità e ritualità della notifica e dagli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
1.
Quanto ai provvedimenti inerenti al figlio minore si osserva quanto segue.
Questo Collegio ritiene di confermare l'affidamento esclusivo del minore al padre come Per_1
stabilito con la sentenza di separazione. Si osserva, infatti, che la contumacia nei procedimenti di famiglia, quando coinvolgono gli interessi dei figli minori, non è una condotta neutra, bensì può costituire indice dell'indifferenza della parte verso i beni giuridici oggetto della lite, suscettibile di valutazione giudiziale anche ai fini del giudizio di verosimiglianza della rappresentazione della parte costituita;
quanto dedotto dalla parte attrice può quindi ritenersi dimostrato ed è indice di carenze educative e genitoriali della madre, che conducono a ritenere che l'affidamento condiviso sia di pregiudizio per il minore.
Deve quindi optarsi per l'affidamento esclusivo in favore del padre, nei cui confronti nessuna censura può essere mossa quanto all'idoneità a svolgere la funzione genitoriale e con il quale il minore, dalla cessazione della convivenza dei genitori, ha sempre convissuto ed è stato accudito.
L'assenza della figura materna comporta che solo l'affidamento esclusivo sia garanzia per il padre di poter proseguire nel percorso di crescita e formazione del figlio, senza incontrare limiti immotivati che potrebbe generare un affidamento condiviso, necessitante del consenso di entrambi i genitori sulle scelte afferenti la prole;
l'affidamento condiviso risulterebbe in ogni caso pregiudizievole per il minore, alla luce della totale assenza di contatti e della costanza violazione degli obblighi, anche economici, derivanti dai precedenti provvedimenti inerenti la prole.
In un tale contesto, l'affidamento esclusivo deve comportare inoltre l'attribuzione dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337 quater c.c., secondo cui al giudice è rimessa la facoltà di disporre che anche le decisioni di maggior interesse siano adottate dal solo genitore affidatario.
Ciò può rendersi necessario qualora un genitore, stante la carenza dei rapporti con i figli, non sia più in grado di considerarne le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni (art. 337 ter, comma 3
c.c.) e non sia più presente nella vita degli stessi: in una simile situazione, sarebbe invero irrealistico,
e fonte di inevitabili difficoltà, anche pratiche e logistiche, attribuire le decisioni di maggior importanza nell'interesse dei minori ad entrambi i genitori.
La residenza del minore rimarrà presso il padre con cui convive dalla separazione dei coniugi.
Quanto al diritto di visita materno, data l'età del figlio ed il disinteresse dimostrato dalla madre anche sotto tale profilo, si ritiene di dover lasciare i tempi d'incontro alla libera iniziativa madre-figlio.
2.
Quanto al mantenimento di sussiste l'obbligo di entrambi i genitori a contribuire al Per_1
mantenimento del figlio minore.
In base ai criteri di cui all'art. 337 ter c.c., occorre tenere conto che il padre, cui sono attribuiti in via esclusiva i compiti di cura e di accudimento del figlio, svolge attività lavorativa quale impiegato, percependo un reddito pari a circa € 1.500,00 mensili, laddove non si conoscono la situazione economica e l'attività lavorativa della convenuta, la quale non provvede in alcun modo al mantenimento diretto.
Si ritiene congruo in tale situazione confermare il contributo di € 150,00 a carico della madre per il mantenimento del figlio minore, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 40% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Padova del 17.1.2017.
3.
Considerato che il giudizio non ha ad oggetto la sola pronuncia sullo stato, ma anche le statuizioni relative all'affidamento esclusivo in favore del padre e alla determinazione del contributo per il mantenimento del figlio nei confronti della madre, che ha assunto un atteggiamento di completo disinteresse verso il figlio, le spese del procedimento vengono poste a carico della parte convenuta, secondo il principio della soccombenza.
Sono liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022 in € 2906,00
(pari ad € 851,00 per fase di studio ed € 602,00 per fase introduttiva ed € 1453,00 per fase decisionale, esclusa la fase istruttoria), oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 _1
contratto in data 24.5.2008 a Nanto (VI) e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato
Civile dello stesso Comune, al n. 2, parte I, Serie Anno 2008;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3) affida in via esclusiva il figlio minore al padre, attribuendo allo stesso l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c.., ivi comprese quelle relative al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento di identità valido per l'espatrio relativo al minore,
4) conferma il collocamento prevalente del minore presso il padre con facoltà per la madre di vederlo, previ liberi accordi con il figlio;
5) pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento del figlio _1
, l'obbligo di versare a la somma di € 150,00 entro il Per_2 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT, oltre al 40% delle spese come da Protocollo di questo Tribunale, sottoscritto in data
17.1.2017.
6) condanna al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in _1
complessivi € 2906,00 per compenso professionale, oltre a I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 8.01.25
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi