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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/06/2025, n. 1818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1818 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Tribunale di S. Maria C.V., Prima Sezione Civile, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7383/2024 Ruolo Generale, rimessa alla decisione del
Collegio all'esito udienza cartolare del 02/05/2025, avente ad oggetto: mutamento di sesso
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. CORAGGIO MIGUEL, presso il cui studio domicilia
RICORRENTE
E
Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere,
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: il procuratore conclude riportandosi a tutte le proprie richieste e chiede non luogo a provvedersi sulla domanda di autorizzazione dell'intervento chirurgico.
Per il Pubblico Ministero sede: chiede l'accoglimento delle proprie richieste.
1 Ragioni in fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 09/12/2024, Parte_1
chiedeva la rettificazione degli atti di stato civile nella parte relativa al sesso (da femminile a maschile) e al nome (da a Madison) e, contestualmente Parte_1
chiedeva a questo Tribunale di essere autorizzata a sottoporsi ad un trattamento chirurgico al fine di adeguare i propri caratteri sessuali a quelli maschili, in forza dell'art. 31 D.lgs. 150/2011 e della legge 164/82.
A sostegno della domanda deduceva che, pur risultando anagraficamente di sesso femminile, sin dall'infanzia si era identificata nel sesso opposto, sentendo di appartenere al genere maschile, nonché di aver intrapreso, a far data da settembre
2022, un percorso psicologico teso ad accertare la propria disforia di genere.
All'udienza di prima comparizione delle parti, sentita liberamente la ricorrente, il
Giudice sollevava la questione inerente il recente intervento della Corte
Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 31, comma 4, del d.lgs. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico.
Pertanto, la causa veniva rinviata per il prosieguo all'udienza cartolare del
02/05/2025.
Con note di trattazione scritta depositate per la predetta udienza, parte ricorrente, preso atto del mutato quadro giurisprudenziale, ha chiesto dichiararsi non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione del Tribunale all'intervento medico chirurgico necessario per l'adeguamento definitivo dei caratteri sessuali da femminili a maschili.
All'esito, la causa veniva riservata in decisione.
Va, in primo luogo, rilevato che dagli atti e allegazioni di causa è emerso che parte ricorrente non è sposata e non ha figli (Cfr. certificato di stato civile libero).
Quanto alla domanda volta ad ottenere la rettifica del sesso e del nome, giova in via preliminare procedere ad una ricostruzione normativa e giurisprudenziale della questione.
La legge 164 del 1982, all'art. 3, prevede “Il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-
2 chirurgico, lo autorizza con sentenza”, e analoga disposizione è contenuta nell'art. 31 comma 4 del d.lgs. 150/2011, in forza del quale “Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico- chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
A fronte del dettato normativo, parte della giurisprudenza di merito ha escluso la possibilità di procedere alla rettificazione dell'attribuzione di sesso in assenza della modificazione dei caratteri sessuali primari della persona, ritenendo che la mera eventualità dell'adeguamento concerne le sole ipotesi in cui i soggetti si siano sottoposti in data antecedente (magari all'estero) all'intervento, o non necessitano dello stesso (cfr., in tal senso, Tribunale di Potenza, sentenza del 20.02.2015,
Tribunale di Vercelli, sentenza del 27.11.2014).
Tale orientamento invoca, in particolare, a sostegno della propria tesi, la lettera dell'art. 1 della legge 164 del 1982, in forza del quale “La rettificazione di cui all'articolo 454 del codice civile si fa anche in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”, la mancata differenziazione -da parte del legislatore- tra caratteri sessuali primari e secondari, nonché l'opinabilità della qualificazione di questi ultimi.
Altro orientamento giurisprudenziale di merito, invece, evidenziava che - in caso di transessualismo accertato - “il trattamento medico chirurgico previsto dalla legge
164/82 è necessario nel solo caso in cui occorre assicurare al soggetto transessuale uno stabile equilibrio psicofisico, qualora la discrepanza tra psicosessualità ed il sesso anatomico determini nel soggetto un atteggiamento conflittuale di rifiuto nei confronti dei propri organi genitali, chiarendo che laddove non sussista tale conflittualità non è necessario l'intervento chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita” (cfr. Tribunale di Roma sentenza dell'11.03.2011, Tribunale di
Rovereto sentenza del 3.05.2013).
La Suprema Corte è intervenuta sul punto, mostrando di aderire al secondo orientamento e chiarendo che “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del
3 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.
Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (Cass. civ. sentenza n. 15138 del
20.07.2015).
Deve, infine, registrarsi il recente intervento della Corte Costituzionale che – chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 1 della l.
164/1982 – ha dichiarato la questione non fondata, evidenziando che la citata disposizione costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della Cedu).
La Corte Costituzionale, in particolare, ha richiamato un proprio precedente
(sentenza n. 161 del 1985) nel quale si chiariva che la legge n. 164 del 1982 accoglie
«un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero
“naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico- chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando ‒ poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa ‒ il o i fattori dominanti […]. La legge n. 164 del
1982 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale».
4 Secondo il Giudice delle Leggi, “l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”.
In definitiva, la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizza la modificazione, interpretata alla luce dei diritti della persona, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali (Corte Costituzionale, sentenza 221 del 21.10-5.11.2015).
Alla luce di tale impostazione, che il Tribunale condivide e fa propria, deve rilevarsi come nel caso di specie sussistano – anche a prescindere dall'intervento chirurgico – i presupposti per la concessione della rettificazione del sesso e del nome.
Invero, la documentazione medica prodotta induce a ritenere che sussistano i presupposti per l'accoglimento della suddetta domanda.
Ed infatti, nella relazione psicologica resa dalla dott.ssa , si Persona_1 legge che la condizione clinica di parte ricorrente è caratterizzata da “incongruenza moderata tra il genere sessuale esperito e il genere sessuale assegnato alla nascita.
Si osserva una profonda divergenza tra il genere sessuale vissuto ed i caratteri sessuali primari. In particolare, appaiono evidenti il desiderio di appartenenza all'altro genere, quello di essere trattato come un membro del genere maschile ed il convincimento di avere sentimenti e relazioni tipiche di un membro del genere sessuale maschile. I vissuti di incongruenza di genere possono, dunque, essere
5 riferiti ad un Quadro di Disforia di Genere in soggetto femminile senza disordini della differenziazione sessuale, in fase di pre-transizione. ”
La relazione, in definitiva, evidenzia – quale unico elemento di disagio della ricorrente – la presenza di caratteri sessuali femminili che contrastano con la completa definizione di sé in quanto uomo.
Dagli atti di causa, è emersa la presenza di una più chiara e accettata appartenenza al genere maschile, manifestatasi con:
1. Abbigliamento tipicamente maschile;
2. Capelli corti.
Inoltre, all'udienza del 12/03/2025, la ricorrente ha dichiarato: “sono deciso ad effettuare la mia transizione. Ho seguito la terapia ormonale e fatto anche il controllo così come richiesto” (Cfr. Verbale del 12/03/2025).
A fronte di tali risultanze, deve essere pertanto accolta la domanda proposta da parte ricorrente e, per l'effetto, deve essere ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione del sesso nei registri dello stato civile da femminile a maschile, con assunzione da parte di del nome “M. Parte_1
Quanto alla ulteriore domanda di autorizzazione del Tribunale all'intervento chirurgico necessario all'adeguamento dei caratteri sessuali femminili a quelli maschili, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi non luogo a provvedere sul punto
(note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 02/05/2025), anche alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzionale (cfr. sentenza Corte Cost. n. 143 del
2024).
In merito, occorre evidenziare che la Corte Costituzionale, con la pronuncia n.
143 del 2024, ha ritenuto che, sulla base dell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale, la prescrizione di una distinta autorizzazione giudiziale per l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali della persona appare irragionevole nei casi, come quello in esame, in cui siano intervenute modifiche dei caratteri sessuali sufficienti per la rettifica dei dati anagrafici: in tale caso, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
6 Invero, sulla base della suddetta pronuncia della Corte Costituzionale,
l'autorizzazione richiesta dalla norma, dichiarata parzialmente incostituzionale, ha perso la sua funzione d'essere, in presenza di persone maggiorenni, capaci di autodeterminarsi e in presenza di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, come nel caso di specie.
Ne consegue che, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale, non occorre più, nei casi come quello in esame, alcuna specifica autorizzazione del
Tribunale all'intervento di adeguamento dei caratteri sessuali in ragione dell'intervenuto accoglimento della domanda di rettifica dei dati anagrafici, potendo quindi il soggetto interessato sottoporsi al suddetto intervento in modo libero
(ovvero senza necessità di alcuna autorizzazione), una volta intervenuta la rettifica di attribuzione di sesso.
In questa sede, quindi, il Collegio deve limitarsi ad accertare il diritto della parte a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali primari all'effettiva personalità psico – sessuale di tipo maschile.
In definitiva, alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale, il
Tribunale dichiara sussistente il diritto di parte ricorrente a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici necessari per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, senza necessità di una previa autorizzazione del Tribunale.
Pertanto, così come richiesto da parte ricorrente, fermo restando il diritto della parte a sottoporsi ai trattamenti chirurgici ritenuti necessari, va dichiarato non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico.
Attesa la particolare natura della controversia, deve escludersi che possa configurarsi la soccombenza di una delle parti e pertanto le spese vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
a) ordina all'ufficiale dello stato civile di Maddaloni (CE) di rettificare l'atto di nascita di nel senso che l'indicazione sesso Parte_1
7 “femminile” deve essere corretta in sesso “maschile” e che il nome
” deve essere corretto in “M; Parte_1
b) accerta il diritto di parte ricorrente a sottoporsi a trattamento medico- chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali da femminili a maschili, come indicato in parte motiva;
c) dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione di a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di Parte_1
adeguamento dei propri caratteri sessuali femminili ai caratteri sessuali maschili, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 D.lgs 150/2011;
d) dichiara non ripetibili le spese di giudizio;
Così deciso in S. Maria Capua Vetere, nella camera di consiglio del 02/05/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice relatore dott.ssa Luigia Franzese
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