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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/06/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12566/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12566/2024 avente ad oggetto: divorzio su ricorso congiunto promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IOVANE PAOLA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA IV NOVEMBRE 4/B VERGATO presso il difensore avv.
IOVANE PAOLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDI GIANNI elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato in VIA TOMASI 5 MONTE SAN PIETRO presso il difensore avv. GUIDI GIANNI
RICORRENTI
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I Signori nata il [...] in [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e nato il [...] in [...] (C.F. ) hanno Parte_3 C.F._2
contratto matrimonio in Tunisia il 25.12.1993 a Bodehur, matrimonio trascritto presso il Comune di
Casalecchio di Reno all'atto n. 66 parte 2 serie C anno 2023. Dall'unione non sono nati figli. Ai sensi dell'art. 5 Regolamento Europeo n. 1259/2010 le parti hanno scelto di applicare la legge tunisina in particolare il Codice delle Persone approvato con legge del 13 agosto 1956 che all'art. 31 prevede il pagina 1 di 2 divorzio per reciproco consenso dei coniugi;
si prevede altresì, all'art. 32, che il divorzio possa essere pronunciato solo dopo la comparizione personale delle parti e l'effettivo tentativo di conciliazione da parte del Giudice, adempimento che è stato compiuto all'udienza del 20.5.2025, alla quale le parti personalmente presenti hanno confermato che non intendono riconciliarsi ma che vogliono divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Le domande delle parti sono conformi alla legge applicabile e vanno quindi accolte. Nulla sulle spese trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno astrattamente ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1 - pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata il [...] in [...] Parte_1
(TUNISIA) (C.F. ) e nato il [...] in [...] C.F._1 Parte_3
(C.F. ), contratto in Tunisia in data il 25/12/1993 a Bodehur (TUNISIA), C.F._2
matrimonio trascritto presso il Comune di Casalecchio di Reno al n_ Atto n. 66 parte 2 serie C - anno
2023
2 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della
Sentenza;
3 - prende atto che in base all'accordo tra le parti lo scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, come di fatto già vivono ed il marito provvederà a trasferire la propria residenza entro un mese dalla presente sentenza;
2) i coniugi dichiarano espressamente di nulla piu' avere a che pretendere economicamente l'uno dall'altro per qualsiasi titolo, ragione e motivo, essendo sufficientemente autonomi;
4 – nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 29.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12566/2024 avente ad oggetto: divorzio su ricorso congiunto promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IOVANE PAOLA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA IV NOVEMBRE 4/B VERGATO presso il difensore avv.
IOVANE PAOLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDI GIANNI elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato in VIA TOMASI 5 MONTE SAN PIETRO presso il difensore avv. GUIDI GIANNI
RICORRENTI
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I Signori nata il [...] in [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e nato il [...] in [...] (C.F. ) hanno Parte_3 C.F._2
contratto matrimonio in Tunisia il 25.12.1993 a Bodehur, matrimonio trascritto presso il Comune di
Casalecchio di Reno all'atto n. 66 parte 2 serie C anno 2023. Dall'unione non sono nati figli. Ai sensi dell'art. 5 Regolamento Europeo n. 1259/2010 le parti hanno scelto di applicare la legge tunisina in particolare il Codice delle Persone approvato con legge del 13 agosto 1956 che all'art. 31 prevede il pagina 1 di 2 divorzio per reciproco consenso dei coniugi;
si prevede altresì, all'art. 32, che il divorzio possa essere pronunciato solo dopo la comparizione personale delle parti e l'effettivo tentativo di conciliazione da parte del Giudice, adempimento che è stato compiuto all'udienza del 20.5.2025, alla quale le parti personalmente presenti hanno confermato che non intendono riconciliarsi ma che vogliono divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Le domande delle parti sono conformi alla legge applicabile e vanno quindi accolte. Nulla sulle spese trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno astrattamente ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1 - pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata il [...] in [...] Parte_1
(TUNISIA) (C.F. ) e nato il [...] in [...] C.F._1 Parte_3
(C.F. ), contratto in Tunisia in data il 25/12/1993 a Bodehur (TUNISIA), C.F._2
matrimonio trascritto presso il Comune di Casalecchio di Reno al n_ Atto n. 66 parte 2 serie C - anno
2023
2 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della
Sentenza;
3 - prende atto che in base all'accordo tra le parti lo scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, come di fatto già vivono ed il marito provvederà a trasferire la propria residenza entro un mese dalla presente sentenza;
2) i coniugi dichiarano espressamente di nulla piu' avere a che pretendere economicamente l'uno dall'altro per qualsiasi titolo, ragione e motivo, essendo sufficientemente autonomi;
4 – nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 29.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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