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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/07/2025, n. 2786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2786 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 1471/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1471 del Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2024 avente ad oggetto “ ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis 29 c.p.c.” e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Flagiello presso il cui studio, sito in
Sant'Antimo (NA) alla Via Roma n. 94 elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura CP_1 C.F._2 in atti, dall' avv. Agrippino De Rosa, presso il cui studio, sito in Arzano (Na) alla
Via A Saviano n.1 elettivamente domicilia;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1 Con note di precisazione delle conclusioni, depositate in data 13/12/2024, parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “ che venga revocato in via principale l'assegno divorzile in favore della ex moglie sig.ra (€. CP_1
325,00 mensile, così come è stato concordato in sede di separazione consensuale); - o che in via del tutto subordinata di ridurlo, ad €. 100,00, date le condizioni economiche infelici del ricorrente (meglio precisate nell'atto introduttivo); - che in ordine all'assegno di mantenimento della IG
, sia confermato l'importo di €. 325,00 mensile, oltre l'adeguamento Per_1
ISTAT come per legge, così come previsto nelle pattuizioni della separazione consensuale.”
Con note di precisazione delle conclusioni, depositate in data 13/12/2024, parte resistente rassegnava le seguenti conclusioni: “piaccia all'On.le Tribunale di
Napoli Nord rigettare in toto la domanda perché del tutto infondata sia in fatto che in diritto. Con conseguente condanna del ricorrente alle spese e compensi di avvocato, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario, oltre ad ogni più opportuna valutazione del comportamento non conforme a buona fede e lealtà del ricorrente eventualmente anche ai fini di quanto previsto dagli artt.
92 e 96 cpc”.
In data 29/02/2024 Il PM apponeva il proprio visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente adiva il Tribunale perché fosse pronunciata la modifica delle condizioni di divorzio, pronunciato con sentenza n. 847/2022 del Tribunale di Napoli Nord pubblicata in data
16/03/2022.
Nello specifico, il ricorrente chiedeva la revoca dell'assegno divorzile disposto in favore della resistente o, in subordine, la sua riduzione a 100,00 euro.
Invero, il ricorrente rappresentava che erano mutate in peius le proprie condizioni economiche dovendo, con la sua pensione di circa 2.370,00, sostenere spese mensili per complessivi euro 1.862,00, avendo contratto per Per_ conto del figlio un finanziamento con rata mensile, sino all'aprile 2027, di euro 362,00 gravante sul proprio trattamento pensionistico;
essendo tenuto al pagamento di euro 600,00 mensili per l'assegno divorzile alla ex moglie e per l'assegno di mantenimento della IG (€. 300,00 ciascuna); stante la Per_1
2 quota del 50% della rata mensile pari ad €. 100,00 del mutuo sottoscritto dalle parti in relazione alla “multiproprietà” sita in Metaponto (MT); e dovendo sostenere spese di circa 800,00 euro mensili per vitto ed alloggio condotto in locazione.
Deduceva, inoltre, che la situazione economica della resistente era migliorata, atteso che, convivendo con la stessa la IG affetta da disabilità, Per_1 percepiva sia l'assegno unico pari ad euro 160,00 sia l'assegno di invalidità pari ad euro 1.300,00 (i cui importi erano aumentati con il passare del tempo).
Pertanto, alla luce delle circostanze indicate, il ricorrente chiedeva all'autorità giudiziaria che “venga revocato l'assegno divorzile in favore della ex moglie
(€. 325,00 mensile, come era stato concordato in sede di separazione CP_1 consensuale); o in via del tutto subordinata ridurlo, quest'ultimo, ad €. 100,00, dato le condizioni economiche ed infelice del ricorrente;
in ordine all'assegno di mantenimento della IG , confermarsi l'importo di €. 325,00 Per_1 mensile, oltre l'adeguamento ISTAT come per legge, così come previsto nelle pattuizioni della separazione consensuale. Per il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio”.
In data 25/07/2024 si costituiva la resistente, contestando tutto quanto affermato da controparte e opponendosi alla modifica delle condizioni accessorie di divorzio, asserendo che le proprie condizioni economiche non erano migliorate, dal momento che l'assegno unico e la pensione di invalidità venivano utilizzate per far fronte alle esigenze della IG disabile. Inoltre, la stessa deduceva che l'importo dell'assegno divorzile e per il mantenimento della IG previsto nella sentenza di divorzio era pari ad euro Per_1
681,85, oltre rivalutazione ISTAT, e non all'importo ridotto versato mensilmente dal ricorrente;
evidenziava, altresì, che non vi era stato alcun sensibile peggioramento delle condizioni reddituali del ricorrente, essendo rimasto invariato dall'epoca del divorzio il canone di locazione da pagare, a fronte di un sensibile aumento dal 2020 del reddito da pensione da lui percepito;
inoltre, in merito al finanziamento contratto dal ricorrente per Per_ l'acquisto della casa del figlio , evidenziava che trattavasi di atto dispositivo successivo alla pronuncia di divorzio, come tale ininfluente sugli
3 Per_ impegni economici già assunti, e rispetto al quale comunque il figlio mese per mese provvedeva a rimborsare il padre dell'esborso rateale.
Per tali motivi, la resistente chiedeva il rigetto della domanda avanzata dal ricorrente e la condanna dello stesse al pagamento delle spese ex art. 92 e 96
c.p.c.
Il Giudice delegato, all'udienza del 24/09/2024, procedeva all'ascolto delle parti, comparse personalmente;
all'esito, preso atto dell'esito negativo dell'esperito tentativo obbligatorio di conciliazione, si riservava sulle richieste delle parti. Sciolta la riserva assunta, ritenuti in via temporanea ed urgente insussistenti i presupposti per la modifica, confermava l'assegno divorzile stabilito in favore di quindi, fissava udienza ex art. 473 bis 28 CP_1
c.p.c., assegnando alle parti i termini di rito.
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, in data 07.05.2025, il Giudice, lette le note depositate dalle parti, rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Sulla domanda avanzata da di revoca dell'assegno Parte_1 divorzile disposto in favore di . CP_1
In sede di divorzio le parti avevano concordato l'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere alla resistente la complessiva somma di euro 681,85 a titolo di assegno divorzile per la moglie e di mantenimento per la IG Per_1 maggiorenne disabile.
In questa sede, il ricorrente chiede la revoca dell'assegno divorzile disposto in favore della moglie o in subordine la sua riduzione, con conferma dell'assegno di mantenimento disposto in favore della IG oltre adeguamento Per_1
Istat come per legge.
Il Collegio ritiene che le domande di revoca e riduzione dell'assegno divorzile vadano rigettate per i motivi che saranno indicati di seguito.
Nel merito, il giudizio di revisione delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio, presuppone, com'è noto, secondo il costante insegnamento della
Corte di Cassazione, la sopravvenienza di un fatto nuovo, tale da alterare l'equilibrio, così come stabilito nella stessa sentenza.
In tale direzione, il giudice della modifica non può procedere ad una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno (già accertati dal giudice che ha pronunciato la sentenza di divorzio) sulla base di una
4 diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto, e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale, dovendo, in definitiva, solo valutare se sono sopravvenute circostanze che giustifichino una diversa misura o modalità di corresponsione ed eventualmente anche la cessazione dell'obbligo di versamento (Cass. n.
22249/2007; Cass. n. 14143/2014).
A tal riguardo, una circostanza sopravvenuta non sempre conduce alla revoca ovvero alla modifica dell'obbligo di corrispondere l'assegno, ma è necessario che tale nuovo fatto sia idoneo a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno. Nella particolare ipotesi in cui il motivo di revisione si palesi di consistenza tale da condurre alla revoca dell'assegno divorzile, è indispensabile procedere, poi, al rigoroso accertamento della effettività dei predetti mutamenti e verificare l'esistenza di un nesso di causalità tra essi e la nuova situazione patrimoniale conseguentemente instauratasi, onde dedurne, con motivato convincimento, che l'ex coniuge, titolare dell'emolumento, abbia acquisito la disponibilità di mezzi idonei a conservargli un tenore di vita analogo a quello condotto in costanza di matrimonio o che le condizioni economiche del coniuge obbligato si siano a tal punto deteriorate da rendere insostenibile l'onere posto a suo carico (Cass. n. 10133/2007).
Tanto premesso, nel caso di specie, non emerge, in alcun modo, la sussistenza di un fatto sopravvenuto, nell'accezione prima richiamata.
Invero non risulta né dedotto né provato che si siano verificate condizioni sopravvenute che abbiano inciso negativamente sulle condizioni reddituali del ricorrente;
di converso lo stesso non è riuscito a provare un miglioramento delle condizioni patrimoniali della resistente, atteso che l'aumento dell'assegno unico e della pensione di invalidità disposti in favore della IG non Per_1 costituiscono un incremento del reddito della resistente, essendo emolumenti relativi alle esigenze di vita della IG e non della madre.
5 Non risulta neppure rilevante, ai fini del decidere, il prestito che il ricorrente ha Per_ contratto per le esigenze economiche del figlio , atteso che non risulta provato che tale prestito abbia inciso negativamente sulla sua situazione patrimoniale non avendo parte ricorrente contestato, salvo per alcune rate, quanto asserito dalla controparte in merito al rimborso mensile da parte del figlio dell'esborso sostenuto dal padre nel suo interesse ( cfr. dich. ricorrente Per_ udienza del 24.09.2024 “Nel 2023 mio figlio mi chiese di fare un prestito all'INPS, perché lui doveva comprare la casa, ed io gli ho dato 12.000,00 euro che lui non mi è riuscito a restituire integralmente, in sintesi è saltata qualche rata, e questo prestito grava sulla mia pensione”).
Del pari risulta genericamente dedotto e non provato il sensibile aumento delle spese per vitto ed alloggio dall'epoca del divorzio, per cui anche tale dato risulta irrilevante ai fini del decidere.
Da tutto quanto detto discende dunque il rigetto delle domande formulate dal ricorrente con il ricorso introduttivo per l'insussistenza di circostanze sopravvenute atte a modificare l'assegno divorzile disposto in favore della
Sig.ra CP_1
Le spese di lite, seguono la regola della soccombenza, e pertanto vanno poste a carico della parte ricorrente e liquidate, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/2014 e succ. modifiche, e tenendo altresì conto della non complessità in fatto e diritto, in favore della parte resistente, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
In ordine alla domanda della resistente alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese ex art. 96 c.p.c. il Tribunale ritiene che tale domanda non meriti di essere accolta.
Invero, si osserva che l'art. 96, co. 3, c.p.c., presuppone, ai fini dell'accoglimento della domanda, la sussistenza di un duplice presupposto: un elemento oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti, ed un elemento soggettivo, rappresentato, secondo l'opinione
6 maggioritaria, dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio (cfr. Cass. Civ. sez. VI,
09.12.2019 n. 32090).
Nel caso di specie, non si rinviene la sussistenza dei presupposti così come illustrati, pertanto tale domanda formulata dalla resistente va rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente decidendo, così provvede:
a) Rigetta la domanda proposta dal ricorrente con l'atto introduttivo del presente giudizio e, per l'effetto, conferma l'assegno divorzile stabilito in favore della resistente e le ulteriori condizioni accessorie alla pronuncia di divorzio, resa dall'intestato Tribunale con la sentenza n. 847/2022 pubblicata il 16/03/2022;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre spese generali ed accessori come per legge, in favore della parte resistente e con attribuzione all'avv.
Agrippino De Rosa, dichiaratosi antistatario;
c) Rigetta la domanda avanzata dalla resistente di condanna della controparte al pagamento di somme ex art. 96 c.p.c.;
d) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 11.07.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1471 del Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2024 avente ad oggetto “ ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis 29 c.p.c.” e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Flagiello presso il cui studio, sito in
Sant'Antimo (NA) alla Via Roma n. 94 elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura CP_1 C.F._2 in atti, dall' avv. Agrippino De Rosa, presso il cui studio, sito in Arzano (Na) alla
Via A Saviano n.1 elettivamente domicilia;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1 Con note di precisazione delle conclusioni, depositate in data 13/12/2024, parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “ che venga revocato in via principale l'assegno divorzile in favore della ex moglie sig.ra (€. CP_1
325,00 mensile, così come è stato concordato in sede di separazione consensuale); - o che in via del tutto subordinata di ridurlo, ad €. 100,00, date le condizioni economiche infelici del ricorrente (meglio precisate nell'atto introduttivo); - che in ordine all'assegno di mantenimento della IG
, sia confermato l'importo di €. 325,00 mensile, oltre l'adeguamento Per_1
ISTAT come per legge, così come previsto nelle pattuizioni della separazione consensuale.”
Con note di precisazione delle conclusioni, depositate in data 13/12/2024, parte resistente rassegnava le seguenti conclusioni: “piaccia all'On.le Tribunale di
Napoli Nord rigettare in toto la domanda perché del tutto infondata sia in fatto che in diritto. Con conseguente condanna del ricorrente alle spese e compensi di avvocato, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario, oltre ad ogni più opportuna valutazione del comportamento non conforme a buona fede e lealtà del ricorrente eventualmente anche ai fini di quanto previsto dagli artt.
92 e 96 cpc”.
In data 29/02/2024 Il PM apponeva il proprio visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente adiva il Tribunale perché fosse pronunciata la modifica delle condizioni di divorzio, pronunciato con sentenza n. 847/2022 del Tribunale di Napoli Nord pubblicata in data
16/03/2022.
Nello specifico, il ricorrente chiedeva la revoca dell'assegno divorzile disposto in favore della resistente o, in subordine, la sua riduzione a 100,00 euro.
Invero, il ricorrente rappresentava che erano mutate in peius le proprie condizioni economiche dovendo, con la sua pensione di circa 2.370,00, sostenere spese mensili per complessivi euro 1.862,00, avendo contratto per Per_ conto del figlio un finanziamento con rata mensile, sino all'aprile 2027, di euro 362,00 gravante sul proprio trattamento pensionistico;
essendo tenuto al pagamento di euro 600,00 mensili per l'assegno divorzile alla ex moglie e per l'assegno di mantenimento della IG (€. 300,00 ciascuna); stante la Per_1
2 quota del 50% della rata mensile pari ad €. 100,00 del mutuo sottoscritto dalle parti in relazione alla “multiproprietà” sita in Metaponto (MT); e dovendo sostenere spese di circa 800,00 euro mensili per vitto ed alloggio condotto in locazione.
Deduceva, inoltre, che la situazione economica della resistente era migliorata, atteso che, convivendo con la stessa la IG affetta da disabilità, Per_1 percepiva sia l'assegno unico pari ad euro 160,00 sia l'assegno di invalidità pari ad euro 1.300,00 (i cui importi erano aumentati con il passare del tempo).
Pertanto, alla luce delle circostanze indicate, il ricorrente chiedeva all'autorità giudiziaria che “venga revocato l'assegno divorzile in favore della ex moglie
(€. 325,00 mensile, come era stato concordato in sede di separazione CP_1 consensuale); o in via del tutto subordinata ridurlo, quest'ultimo, ad €. 100,00, dato le condizioni economiche ed infelice del ricorrente;
in ordine all'assegno di mantenimento della IG , confermarsi l'importo di €. 325,00 Per_1 mensile, oltre l'adeguamento ISTAT come per legge, così come previsto nelle pattuizioni della separazione consensuale. Per il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio”.
In data 25/07/2024 si costituiva la resistente, contestando tutto quanto affermato da controparte e opponendosi alla modifica delle condizioni accessorie di divorzio, asserendo che le proprie condizioni economiche non erano migliorate, dal momento che l'assegno unico e la pensione di invalidità venivano utilizzate per far fronte alle esigenze della IG disabile. Inoltre, la stessa deduceva che l'importo dell'assegno divorzile e per il mantenimento della IG previsto nella sentenza di divorzio era pari ad euro Per_1
681,85, oltre rivalutazione ISTAT, e non all'importo ridotto versato mensilmente dal ricorrente;
evidenziava, altresì, che non vi era stato alcun sensibile peggioramento delle condizioni reddituali del ricorrente, essendo rimasto invariato dall'epoca del divorzio il canone di locazione da pagare, a fronte di un sensibile aumento dal 2020 del reddito da pensione da lui percepito;
inoltre, in merito al finanziamento contratto dal ricorrente per Per_ l'acquisto della casa del figlio , evidenziava che trattavasi di atto dispositivo successivo alla pronuncia di divorzio, come tale ininfluente sugli
3 Per_ impegni economici già assunti, e rispetto al quale comunque il figlio mese per mese provvedeva a rimborsare il padre dell'esborso rateale.
Per tali motivi, la resistente chiedeva il rigetto della domanda avanzata dal ricorrente e la condanna dello stesse al pagamento delle spese ex art. 92 e 96
c.p.c.
Il Giudice delegato, all'udienza del 24/09/2024, procedeva all'ascolto delle parti, comparse personalmente;
all'esito, preso atto dell'esito negativo dell'esperito tentativo obbligatorio di conciliazione, si riservava sulle richieste delle parti. Sciolta la riserva assunta, ritenuti in via temporanea ed urgente insussistenti i presupposti per la modifica, confermava l'assegno divorzile stabilito in favore di quindi, fissava udienza ex art. 473 bis 28 CP_1
c.p.c., assegnando alle parti i termini di rito.
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, in data 07.05.2025, il Giudice, lette le note depositate dalle parti, rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Sulla domanda avanzata da di revoca dell'assegno Parte_1 divorzile disposto in favore di . CP_1
In sede di divorzio le parti avevano concordato l'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere alla resistente la complessiva somma di euro 681,85 a titolo di assegno divorzile per la moglie e di mantenimento per la IG Per_1 maggiorenne disabile.
In questa sede, il ricorrente chiede la revoca dell'assegno divorzile disposto in favore della moglie o in subordine la sua riduzione, con conferma dell'assegno di mantenimento disposto in favore della IG oltre adeguamento Per_1
Istat come per legge.
Il Collegio ritiene che le domande di revoca e riduzione dell'assegno divorzile vadano rigettate per i motivi che saranno indicati di seguito.
Nel merito, il giudizio di revisione delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio, presuppone, com'è noto, secondo il costante insegnamento della
Corte di Cassazione, la sopravvenienza di un fatto nuovo, tale da alterare l'equilibrio, così come stabilito nella stessa sentenza.
In tale direzione, il giudice della modifica non può procedere ad una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno (già accertati dal giudice che ha pronunciato la sentenza di divorzio) sulla base di una
4 diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto, e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale, dovendo, in definitiva, solo valutare se sono sopravvenute circostanze che giustifichino una diversa misura o modalità di corresponsione ed eventualmente anche la cessazione dell'obbligo di versamento (Cass. n.
22249/2007; Cass. n. 14143/2014).
A tal riguardo, una circostanza sopravvenuta non sempre conduce alla revoca ovvero alla modifica dell'obbligo di corrispondere l'assegno, ma è necessario che tale nuovo fatto sia idoneo a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno. Nella particolare ipotesi in cui il motivo di revisione si palesi di consistenza tale da condurre alla revoca dell'assegno divorzile, è indispensabile procedere, poi, al rigoroso accertamento della effettività dei predetti mutamenti e verificare l'esistenza di un nesso di causalità tra essi e la nuova situazione patrimoniale conseguentemente instauratasi, onde dedurne, con motivato convincimento, che l'ex coniuge, titolare dell'emolumento, abbia acquisito la disponibilità di mezzi idonei a conservargli un tenore di vita analogo a quello condotto in costanza di matrimonio o che le condizioni economiche del coniuge obbligato si siano a tal punto deteriorate da rendere insostenibile l'onere posto a suo carico (Cass. n. 10133/2007).
Tanto premesso, nel caso di specie, non emerge, in alcun modo, la sussistenza di un fatto sopravvenuto, nell'accezione prima richiamata.
Invero non risulta né dedotto né provato che si siano verificate condizioni sopravvenute che abbiano inciso negativamente sulle condizioni reddituali del ricorrente;
di converso lo stesso non è riuscito a provare un miglioramento delle condizioni patrimoniali della resistente, atteso che l'aumento dell'assegno unico e della pensione di invalidità disposti in favore della IG non Per_1 costituiscono un incremento del reddito della resistente, essendo emolumenti relativi alle esigenze di vita della IG e non della madre.
5 Non risulta neppure rilevante, ai fini del decidere, il prestito che il ricorrente ha Per_ contratto per le esigenze economiche del figlio , atteso che non risulta provato che tale prestito abbia inciso negativamente sulla sua situazione patrimoniale non avendo parte ricorrente contestato, salvo per alcune rate, quanto asserito dalla controparte in merito al rimborso mensile da parte del figlio dell'esborso sostenuto dal padre nel suo interesse ( cfr. dich. ricorrente Per_ udienza del 24.09.2024 “Nel 2023 mio figlio mi chiese di fare un prestito all'INPS, perché lui doveva comprare la casa, ed io gli ho dato 12.000,00 euro che lui non mi è riuscito a restituire integralmente, in sintesi è saltata qualche rata, e questo prestito grava sulla mia pensione”).
Del pari risulta genericamente dedotto e non provato il sensibile aumento delle spese per vitto ed alloggio dall'epoca del divorzio, per cui anche tale dato risulta irrilevante ai fini del decidere.
Da tutto quanto detto discende dunque il rigetto delle domande formulate dal ricorrente con il ricorso introduttivo per l'insussistenza di circostanze sopravvenute atte a modificare l'assegno divorzile disposto in favore della
Sig.ra CP_1
Le spese di lite, seguono la regola della soccombenza, e pertanto vanno poste a carico della parte ricorrente e liquidate, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/2014 e succ. modifiche, e tenendo altresì conto della non complessità in fatto e diritto, in favore della parte resistente, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
In ordine alla domanda della resistente alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese ex art. 96 c.p.c. il Tribunale ritiene che tale domanda non meriti di essere accolta.
Invero, si osserva che l'art. 96, co. 3, c.p.c., presuppone, ai fini dell'accoglimento della domanda, la sussistenza di un duplice presupposto: un elemento oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti, ed un elemento soggettivo, rappresentato, secondo l'opinione
6 maggioritaria, dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio (cfr. Cass. Civ. sez. VI,
09.12.2019 n. 32090).
Nel caso di specie, non si rinviene la sussistenza dei presupposti così come illustrati, pertanto tale domanda formulata dalla resistente va rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente decidendo, così provvede:
a) Rigetta la domanda proposta dal ricorrente con l'atto introduttivo del presente giudizio e, per l'effetto, conferma l'assegno divorzile stabilito in favore della resistente e le ulteriori condizioni accessorie alla pronuncia di divorzio, resa dall'intestato Tribunale con la sentenza n. 847/2022 pubblicata il 16/03/2022;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre spese generali ed accessori come per legge, in favore della parte resistente e con attribuzione all'avv.
Agrippino De Rosa, dichiaratosi antistatario;
c) Rigetta la domanda avanzata dalla resistente di condanna della controparte al pagamento di somme ex art. 96 c.p.c.;
d) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 11.07.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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