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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 20/05/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, all'udienza del 20 maggio 2025, all'esito della discussione delle parti e della camera di conIGlio, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 543 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2019, vertente
tra
(C.F.: , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
giorno 28 luglio 1957, residente a [...], elettivamente domiciliato in AL AD, in via G. D'Annunzio n. 15, presso e nello studio dell'Avv. Mary Clementoni, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata in data 9 maggio 2025;
- parte attrice -
e
(C.F.: ), nata a [...], il CP_1 C.F._2 giorno 8 dicembre 1955, residente a [...] ed
C.F.: , nata a [...], il Controparte_2 C.F._3
giorno 2 giugno 1949, entrambe domiciliate a Teramo, in via della
Montagnola, n. 8, presso e nello studio dell'Avv. Paolo Di Egidio, che le rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata in data 27 giugno 2024;
- parti convenute -
1 nonché
(C.F.: Controparte_3
), in persona del suo amministratore p.t. P.IVA_1
- parte chiamata in causa iussu iudicis ex art. 107 c.p.c. contumace-
OGGETTO: scioglimento comunione ereditaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 20 maggio 2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, le proprie sorelle CP_1 ed rassegando le conclusioni di seguito trascritte:
[...] Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così disporre: a) previa nomina di CTU, procedere all'individuazione di tutti i beni mobili ed immobili così descritti nella narrativa dell'atto di citazione e quindi allo scioglimento della comunione del diritto di proprietà di tali beni, previa formazione dei rispettivi lotti divisionali;
b) disporre l'attribuzione all'attore, della Parte_1 porzione di beni immobili ed immobili corrispondenti alla quota di spettanza;
b) condannare i detentori dei beni così attribuiti al loro rilascio nelle mani dell'esponente, liberi da persone o cose;
c) condannare la IG.ra e la IG.ra CP_1 [...]
l risarcimento dei danni subiti dall'attore per il ritardo della divisione CP_2 ereditaria da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. in conseguenza del loro comportamento resistente e reticente in occasione dell' instaurata procedura di mediazione e del comportamento precedente;
e) condannare le convenute alle competenze del presente giudizio ed a quelle della procedura di mediazione.”
A sostegno della domanda di scioglimento della comunione ereditaria, il IG. dopo aver premesso che in data 22 marzo 1992 è Parte_1 deceduto il padre lasciando eredi legittimi, oltre a lui Parte_2 medesimo attore, la coniuge (madre dell'attore), Controparte_4 nonché le figlie ed sorelle dell'attore) e che, con atto CP_1 Controparte_2 pubblico del 9 maggio 1992, trascritto il 28 maggio 1992 al R.G. n. 5188 R.P., i predetti eredi hanno accettato con beneficio d'inventario l'eredità del de cuius, Per subentrando in particolare i tre figli nella quota paterna di e la moglie
2 nell'altra metà del compendio immobiliare composto Controparte_4 da terreni e fabbricati meglio specificati in citazione, ha dedotto ed allegato che:
- in data 29 marzo 2006 è deceduta anche la OR , Controparte_4 la cui quota di eredità è stata accettata dai tre figli, con la conseguenza per cui, alla morte di entrambi i genitori, le odierne parti processuali hanno tutte ereditato, in comunione fra loro, il compendio immobiliare meglio individuato in citazione;
- tra tutti gli eredi era stato in passato instaurato, avanti all'intestato Tribunale, il procedimento civile rubricato al R.G. n. 2365/2005 avente ad oggetto la divisione dell'eredità beneficiata del de cuius e Controparte_5 dell'eredità della IG.ra , definito, alla luce della Controparte_4 concordata definizione transattiva dell'asse ereditario del 23 luglio 2010, mediante abbandono del giudizio;
- in particolare, con la citata transazione del 23 luglio 2010, le parti avevano concordato: (a) in via prioritaria, la vendita dei due appartamenti siti in
AL AD, in via Olimpica, 9 int. 13 e 15, dando mandato ad una agenzia immobiliare per la vendita e la perizia giurata, eventualmente anche dell'intera eredità; (b) il ricavato della vendita avrebbe saldato, in primis, i debiti inerenti la quota parte ed il residuo sarebbe stato successivamente diviso fra gli eredi medesimi;
- ad oggi, non è stato possibile procedere alla divisione del compendio immobiliare, nonostante i tentativi protrattisi per anni (ad ultimo, il 29 gennaio 2010, esso attore aveva risposto alla lettera della sorella , CP_1 manifestandole la propria disponibilità a definire la divisione ereditaria, senza tuttavia ottenere riscontro) e l'esito negativo della mediazione intrapresa il 21 gennaio 2018;
- la comunione non può più continuare, anche perché sulla stessa insistono debiti ed azioni giudiziarie.
Con comparsa tempestivamente depositata, si sono costituite in giudizio le sorelle ed rassegnando le seguenti CP_1 Controparte_2 conclusioni: “Tanto premesso, le esponenti, come in atti rappresentate e difese,
CONCLUDONO Nel merito: affinché il Tribunale: individui e quantifichi il patrimonio dei defunti e pronunci lo Parte_2 CP_4 CP_4 scioglimento della comunione ereditaria nel rispetto delle disposizioni di cui all'atto di ultima volontà della IG.ra e, per il resto, nel rispetto delle Controparte_4
3 disposizioni di legge sulla successione legittima, osservando la procedura di liquidazione di cui agli artt. 499 e segg. c.c. e gli accordi divisori sottoscritti in data
23.7.29010 e tenendo in considerazione i limiti divisionali evidenziati con il presente atto;
determini le quote spettanti a ciascun erede;
determini i lotti divisionali nel rispetto delle quote spettanti ad ogni erede;
disponga l'attribuzione a ciascun erede dei relativi beni mobili ed immobili costituenti il loto divisionale di pertinenza, ordinandone il rilascio e la consegna se da altri detenuti;
rigetti la domanda risarcitoria proposta dall'attore; condanni l'attore alla integrale refusione delle spese di giudizio e di mediazione.”
In sintesi, le germane-convenute, rispetto alla narrativa in punto di fatto offerta dal fratello-attore, hanno chiarito che:
- a seguito della morte, avvenuta in data 29 marzo 2006, della madre
[...]
, è stato pubblicato, con verbale del 15 luglio 2010, rogato dal CP_4 notaio di Teramo al repertorio n. 43.614/13.077, il testamento Per_2 olografo dalla stessa redatto in data 5 maggio 2000, con il quale la de cuius ha espresso la volontà che la sua proprietà fosse “divisa nel modo che segue il mio desiderio e riconoscenza per chi mi è stata più vicino e mi ha data l'assistenza necessaria che una mamma anziana ha bisogno e la stessa assistenza l'ha fatta al padre nella sua lunga malattia Questa persona si chiama Parte_2 CP_1 mia figlia 1+ il 40% dall'eredità di spetta alla moglie e io
[...] Parte_2 la dono anche questa ai miei figli la mia proprietà al 100%, la suddivido CP_6 così: 50% DA NA;
25% DA NA;
25% MB NA. In cambio voglio che si faccia una cappella a cimitero di San Benedetto con scritto Persona_3
, aggiungendo che, con dichiarazione a verbale resa dinanzi al
[...]
Cancelliere del Tribunale di Teramo l'8 maggio 2015, l'eredità materna è stata accettata dai figli con beneficio d'inventario;
- il procedimento civile rubricato al R.G. n. 2365/2005 che viene citato da controparte nel libello introduttivo è quello che era stato intrapreso con atto di citazione del 5 settembre 2005 dalla IG.ra , la Controparte_4 quale aveva esperito azione di scioglimento della comunione ereditaria conseguente all'apertura della successione del marito (e padre delle odierni parti processuali), il IG. citando in giudizio i tre Parte_2 figli e parimenti eredi legittimi;
CP_2 CP_1 Pt_1
- in detto procedimento, il IG. odierno attore, non si era Parte_1 opposto alla domanda di divisione proposta dalla madre, la quale, in corso di giudizio, e precisamente in data 29 marzo 2006, è venuta a mancare, e lo
4 stesso aveva provveduto a notificare alle altre eredi, ossia Parte_1 alle sorelle odierne convenute, atto di prosecuzione del 18 novembre 2008;
- il 23 luglio 2010 è stato redatto tra le parti in causa ( Pt_1 CP_2
“accordo di massima”, con cui sono stati fissati i criteri CP_1 operativi per giungere allo scioglimento della comunione ereditaria relativa alla successione di entrambi i genitori ( e Parte_2 [...]
), con conseguente abbandono della procedura di divisione CP_4 giudiziale iscritta al R.G. n. 2365/2005;
- le parti hanno poi dato parziale esecuzione al predetto accordo transattivo, posto che: sono state rimesse, da parte del fratello le querele sporte Pt_1 il 6 giugno 2020 nei confronti delle odierne convenute;
è stato abbandonato il giudizio di divisione iscritto al R.G. n. 2365/05; in data 26 novembre 2010,
i firmatari dell'atto transattivo hanno congiuntamente depositato dinanzi al Tribunale di Teramo ricorso per ottenere l'autorizzazione alla vendita dei beni ereditari facenti parte della eredità relitta dai genitori ed accettata con beneficio d'inventario (attivando così il procedimento iscritto al R.G.
n. 906/2010 V.G.), culminato con il decreto del 25 maggio 2011, con il quale il Tribunale ha “autorizza[to] i ricorrenti a procedere alla vendita con trattativa privata dei beni immobili indicati nel ricorso”;
Quindi, in punto di diritto, le convenute hanno aderito alla avversaria domanda di scioglimento della comunione ereditaria, sia pur evidenziando una serie di limiti alla stessa, posto che:
- l'atto di transazione del 23 luglio 2010 posto in essere fra le parti integra una vera e propria “transazione divisoria” – la cui natura emerge dal tenore letterale dello stesso accordo, con cui le parti hanno pure rinunciato a far valere reciprocamente pretese connesse all'eventuale possesso esclusivo di beni comuni da parte dei coeredi – che, sebbene attuata in occasione della divisione, si pone come fonte autonoma regolatrice del rapporto in luogo del titolo preesistente e produce effetti novativi;
quindi, dal momento che l'intervenuto accordo transattivo tra le parti preclude alle stesse di discutere dell'originario rapporto dedotto in lite, nella misura in cui questo è sostituito dalla transazione, è stata sollevata dalle convenute espressa eccezione di transazione, con richiesta espressa che “la domanda attrice venga dichiarata inammissibile nei limiti in cui essa confligge con il contenuto dell'accordo transattivo.”; senonché, viene altresì sottolineato che
“l'accordo - e, dunque, l'eccezione su di esso appena formulata - non impedisce,
5 invece, che nell'espletamento della procedura di scioglimento della comunione ereditaria si tenga conto della volontà testamentaria espressa dalla IG.ra
[...] con atto del 5/5/2000 pubblicato in data 15/7/2010 dal Notaio CP_4
di Teramo. Le esponenti chiedono, dunque, che lo scioglimento della Per_2 comunione ereditaria della madre sia condotto e pronunciato, pur nel rispetto dei contenuti dell'accordo transattivo, secondo i principi e le regole divisionali della
c.d. successione testamentaria” (p. 7 comparsa);
- ulteriore limite alla domanda divisionale discende dalla presenza, fra gli immobili comuni da dividere, di terreni (quelli indicati alla lettera h) dell'atto di citazione) gravati da usi civici;
- inoltre, la domanda di divisione riguarda immobili, quelli indicati alle lettere A) ed F) dell'atto di citazione, ancora abusivi perché non condonati, essendo state soltanto avviate le relative pratiche;
- ancora, i coeredi hanno tutti accettato, tanto l'eredità paterna quanto l'eredità materna, con beneficio di inventario, per cui il procedimento di scioglimento della comunione ereditaria dovrà svolgersi nel rispetto della procedura di liquidazione disciplinata dagli artt. 499 e seguenti c.c., atteggiandosi infatti, nel caso di specie, la liquidazione totalitaria e vincolata di tutti i debiti e pesi dell'eredità come fase necessaria del procedimento divisorio, e non meramente facoltativa (come avviene nel caso di accettazione pura e semplice); peraltro, la preventiva liquidazione dei beni comuni in funzione del soddisfacimento dei debiti e pesi dell'eredità, nella odierna controversia, troverebbe - indipendentemente dalla intervenuta accettazione dell'eredità con beneficio di inventario - il suo fondamento normativo nell'art. 719 c.c., che richiede la determinazione della maggioranza quotale dei comunisti che ne ravvisi la necessità per il pagamento dei debiti ereditari;
infatti, esse convenute, che rappresentano i due terzi dei comunisti, intendono procedere alla vendita dei beni comuni per il pagamento dei debiti ereditari, e la necessità di tale vendita trova giustificazione nella mancanza di denaro liquido nel patrimonio ereditari;
- la domanda risarcitoria basata sul presupposto secondo cui, ad oggi, non sarebbe stato possibile procedere all'attuazione dell'accordo transattivo per “ostruzionismo” di esse convenute è, per un verso, infondata (perché la transazione, come detto, è stata in parte adempiuta e perché anzi il coinvolgimento, disordinato e confliggente, provocato dall'attore, di
6 moltissime agenzie immobiliari di AL AD e dintorni ha determinato la perdita di interesse da parte di ciascuna di loro) e, per altro verso, irrilevante, perché, a fronte di un supposto ed in realtà inesistente inadempimento dell'accordo, l'attore avrebbe potuto, e quindi dovuto, riproporre la domanda di divisione correlandola con quella di adempimento della transazione.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 14 gennaio 2020, il precedente titolare del procedimento ha ordinato l'estensione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario Condominio di via Olimpia n. 9 di AL AD (avendo infatti questi iscritto ipoteca su alcuni dei beni oggetto della comunione da dividere) e ha quindi rinviato la causa all'udienza del 23 giugno 2020, prima differita al 12 aprile 2021 e poi anticipata al 15 dicembre 2020 ed ancora posticipata al 25 gennaio 2021, al cui esito sono stati concessi alle parti dal precedente giudice istruttore i termini previsti dall'art. 183, co. VI c.p.c., con rinvio della causa per l'ammissione dei mezzi di prova all'udienza dell'11 ottobre 2021, successivamente differita al
14 febbraio 2022.
Deve essere sottolineato che, in sede di memoria n. I ex art. 183, co. VI
c.p.c., l'attore ha precisato, modificandole, le rispettive conclusioni, come di seguito trascritte: “Voglia l'On.le Tribunale adito , in via principale e nel merito a) ritenere privo di effetti il testamento olografo pubblicato in data 15/07/2010 per espressa rinuncia del beneficiario a seguito dell'accordo transattivo sottoscritto in data
23/07/2010, nonché per lesione della quota di legittima spettanti ex lege e/o, invalido per gli errori materiali ivi contenuti e comunque da ritenersi e pronunciarsi la sua risoluzione ex art.648 c.c. per i motivi sopra addotti;
b) previa nomina di CTU procedere all'individuazione di tutti i beni mobili ed immobili rientranti nel patrimonio dei defunti e e quindi allo Parte_2 Controparte_4 scioglimento della comunione ereditaria nel rispetto delle disposizioni di legge sulla successione legittima e degli accordi divisori sottoscritti in data 23/07/2010 , osservando la procedura di liquidazione di cui agli artt. 499 e segg, c.c con espressa nomina dell'attore a provvedervi;
c) disporre l'attribuzione a ciascun erede dei relativi beni mobili ed immobili costituenti il lotto divisionale di pertinenza tenuto conto dell'attuale situazione di fatto e di occupazione degli stessi con ogni conseguenziale provvedimento pertinente;
d) condannare le convenute al Controparte_2 CP_1 rimborso delle spese necessarie ed urgenti anticipate e sostenute dall'attore e dirette alla conservazione e vantaggio dei beni ereditari facenti parte della comunione;
e)
7 condannare le convenute al risarcimento dei danni subiti Controparte_2 CP_1 dall'attore per il ritardo della divisione ereditaria da liquidarsi in via equitativa ex art.1226 c.c. in conseguenza del loro comportamento resistente e reticente in occasione delle instaurate procedure di mediazione e del comportamento precedente;
f) condannare infine le convenute suindicate alle competenze del presente giudizio ed a quelle delle procedure di mediazione espletate”.
All'udienza del 14 febbraio 2022, il precedente titolare della causa,
“considerato che per addivenire alla decisione della causa è necessario disporre c.t.u. allo scopo di stimare i beni rientranti nella massa da dividere e predisporre un progetto di divisione” ha nomina C.T.U. il geom. rinviando per il relativo Persona_4 giuramento all'udienza del 13 giugno 2022.
Medio tempore, e precisamente in data 31 maggio 2022, le odierne convenute hanno depositato “ricorso ex art. 719 c.p.c.” (recte art. 719 c.c.), in cui hanno rappresentato che, già in seno alle memorie istruttorie ex art. 183, co.
VI c.p.c., avevano specificato e documentato i numerosi e consistenti debiti della massa ereditaria verso terzi (in specie verso l'erario, verso il Condominio nel quale sono inclusi gli immobili facenti parte del compendio, verso l'erede per anticipazioni in favore della massa, nonché verso l'erede CP_1 CP_2 sempre per anticipazioni in favore della massa) per un importo complessivo superiore a € 70.000,00, aggiungendo che, in data 3 novembre 2021, la convenuta ha subito un pignoramento del proprio stipendio ad CP_1 opera del “Via Olimpica n. 9 – Pal. B” di AL AD per il CP_3 complessivo importo di € 18.578,29, costituito da spese condominiali di competenza delle unità indicate alla lettera A dell'atto di citazione (interni 13
e 15 del fabbricato condominiale di , cadute in successione. CP_3
Pertanto, le convenute, sottolineando l'urgenza di trovare una soluzione per scongiurare la necessità per gli eredi di anticipare somme per debiti della massa e, nel contempo, evitare che essi eredi possano essere ulteriormente esposti, con i loro personali patrimoni, ad azioni di recupero coattivo di somme costituite da debiti generati dalla massa ereditaria, hanno avanzato richiesta ai sensi dell'art. 719 c.c., che appunto prevede la vendita di beni, anche immobili, inclusi nella massa ereditaria al fine di costituire provvista per il contestuale pagamento dei debiti ed i cui presupposti normativi sarebbero tutti sussistenti, giacché: (i) le coeredi istanti ed CP_1 CP_2 posseggono un valore cumulativo di quote pari a 17/24, e quindi
[...] superiore alla metà dell'asse ereditario;
(ii) sussiste una rilevante massa di
8 debiti ereditari, dei quali è stata fornita dettagliata dimostrazione documentale;
(iii) la massa non possiede danaro liquido per mezzo del quale diversamente provvedere all'estinzione dei debiti, fermo restando “che si mostra appropriato provvedere alla vendita prima che il CTU avvii le operazioni divisionali (ed in particolare la formazione dei lotti), essendo conveniente che egli operi sulla massa attiva che residuerà dopo la vendita ed il pagamento dei debiti ereditari, in modo da distribuire fra i coeredi la sola massa attiva libera da pesi e gravami”.
Il precedente titolare del procedimento, letta l'istanza de qua, in data 7 giugno 2022 ha “riserva[to] ogni provvedimento all'esito dell'udienza”.
All'udienza del 13 giugno 2022 celebrata in modalità cartolare, il precedente titolare della causa, preso atto della mancata dichiarazione di giuramento del C.T.U. nominato, ha rinviato la causa, per i medesimi incombenti, all'udienza del 13 settembre 2022, poi differita all'udienza dell'11 ottobre 2022.
Alla predetta udienza, in cui la difesa delle convenute ha rilevato “come anche attore nelle note di trattazione scritta del 10.06.2022 abbia Parte_1 aderito all'istanza di liquidazione parziale del patrimonio formulata dalle convenute ai sensi dell'art. 719 cpc. A tal fine, tuttavia, le sorelle e i CP_1 Controparte_2 oppongono a che le attività liquidatorie siano affidate al coerede come Parte_1 da lui richiesto e chiedono che le operazioni di vendita vengano affidate al medesimo
CTU già nominato ovvero ad altro specifico professionista delegato dal giudicante che abbia specifica competenza in materia di liquidazioni o vendite immobiliari”, il subentrato G.O.P. ha rinviato per il giuramento del C.T.U. precedentemente nominato all'udienza del 17 gennaio 2023, in occasione della quale, preso atto dell'assenza dell'Ausiliario, è stato nominato nuovo C.T.U. in persona del
Geom. che ha prestato il relativo giuramento all'udienza CP_7 successiva celebrata il 28 marzo 2023, con conseguente conferimento dell'incarico e dei quesiti.
Lo scrivente magistrato, divenuto titolare del fascicolo solo in data 12 marzo 2024, all'udienza dell'8 aprile 2024, constatato il mancato deposito dell'elaborato peritale da parte del C.T.U., ha rinviato la causa all'udienza del
2 luglio 2024 celebrata in modalità cartolare, in occasione della quale, “lette le note di trattazione scritta depositate, nel termine assegnato, in modo congiunto dai procuratori delle parti costituite, con le quali questi “rappresentano di aver avviato un tentativo di bonario componimento e, per tale motivo, chiedono congiuntamente un differimento della causa ad altra udienza, da fissarsi dopo un congruo lasso di
9 tempo, al fine di consentire la conclusione del tentativo”, la causa è stata rinviata al
14 gennaio 2025.
Alla predetta udienza, alla luce della richiesta della difesa attorea di
“disporre che l'ulteriore trattazione avvenga in presenza”, è stata fissata l'udienza del 17 marzo 2025 per discutere e valutare, nel contraddittorio orale delle parti, le richieste dalle stesse avanzate, con invito medio tempore a percorrere la strada conciliativa, dalle parti asseritamente intrapresa (cfr. verbale d'udienza del 2 luglio 2024) ed invero abbandonata “per motivi, invero, oscuri
e/o privi di logica” (cfr. note scritte sostitutive d'udienza depositate dalle convenute).
All'udienza del 17 marzo 2025, dopo ampia discussione orale in pieno contraddittorio, i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente un differimento della causa “onde individuare un Notaio di comune accordo per procedere alla liquidazione ed alla vendita dei beni immobili;
a tal proposito, le convenute propongono sin da ora il Notaio mentre l'attore propone il Notaio Per_5
, ed il Tribunale, in accoglimento della richiesta congiunta, ha Per_6 rinviato la causa all'udienza del 14 aprile 2025, celebrata in modalità cartolare.
Tuttavia, in occasione della predetta udienza, il procuratore di parte attrice ha depositato formale atto di rinuncia al mandato conferitogli, con richiesta di rinvio onde consentire la propria sostituzione e garantire il diritto di difesa del IG. (come successivamente avvenuto, in data 9 Parte_1 maggio 2025, con la costituzione del nuovo procuratore, l'Avv. Mery
Clementoni, per l'attore), mentre la difesa delle sorelle convenute ha rappresentato che, “nonostante i reiterati tentativi delle convenute di addivenire alla individuazione di un notaio di gradimento di tutte le parti, che procedesse alla liquidazione del patrimonio immobiliare ed alle attività connesse, secondo quanto previsto dagli artt. 499 e segg. cod. civ., non è stato possibile raggiungere alcuna intesa con il IG. Per tale motivo le convenute, ed Parte_1 CP_1 Controparte_2 considerato quanto previsto dall'art. 504 cod. civ., hanno conferito l'incarico di procedere alla liquidazione del compendio ereditario alla Dott. notaio Persona_7 in Cepagatti (PE), esperta in materia, che ha accettato l'incarico, come documentato dalla allegata corrispondenza.”, con conseguente richiesta di “rinvio dell'ulteriore trattazione della causa all'esito della procedura di liquidazione, concedendo all'uopo un congruo termine.” e “In via subordinata, qualora l'On. Giudicante ritenga di non poter concedere il termine di cui sopra, l'avv. Di Egidio chiede che venga fissata
l'udienza di precisazione delle conclusioni”, per cui il Tribunale, dopo aver
10 “rilevato che, sino ad oggi, non è stata (ancora) dichiarata la formale contumacia del
Condominio di via Olimpia n. 9 di AL AD, litisconsorte necessario nei confronti del quale il precedente titolare della causa, alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata il 14 gennaio 2020, ha ordinato l'estensione del contraddittorio, ordinando per l'effetto all'odierno attore di provvedere “alla chiamata in causa del di AL AD entro il termine del 29 Controparte_3 febbraio 2020” (cfr. verbale d'udienza del 14 gennaio 2020) e verificata la regolare e tempestiva notificazione eseguita in data 29 gennaio 2020 all'indirizzo di posta elettronica certificata “ estratto dal pubblico registro REGINDE Email_1 appartenente all'amministratore condominiale p.t., contenuta nella nota di deposito di parte attrice del 7 ottobre 2020”, ha dichiarato la formale contumacia di e, ritenuta la causa matura Controparte_3 per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c. l'udienza odierna (20 maggio 2025), concedendo termine sino a dieci giorni per il deposito di memorie conclusive.
Alla odierna udienza, quindi, lette le memorie conclusive e le note di trattazione scritta depositate da tutte le parti, la causa è stata decisa, all'esito della camera di conIGlio, come di seguito.
Preliminarmente, preme al Tribunale evidenziare la infondatezza della domanda rassegnata sub lettera “a)” in sede di memoria attorea n. I ex art. 183, co. VI c.p.c. sia con riferimento alla richiesta di “a) ritenere privo di effetti il testamento olografo pubblicato in data 15/07/2010 per espressa rinuncia del beneficiario a seguito dell'accordo transattivo sottoscritto in data 23/07/2010 (…)”, e ciò in quanto, anche volendo prescindere dalla circostanza che la mera lettura dell' “accordo di massima” in questione del 23 luglio 2010 (cfr. doc. 9 fascicolo convenute) esclude una simile interpretazione, in ogni caso, “ai fini della validità della rinuncia a far valere il testamento, occorre l'accordo di tutti i coeredi da redigere per atto scritto, a pena di nullità, se nella successione sono compresi beni immobili, poiché detto accordo, importando una modificazione quantitativa delle quote, tanto dal lato attivo che da quello passivo, si risolve in un atto di disposizione delle stesse” (Cass. civ., sez. II, 21 marzo 2022, n. 9130), sia con riferimento alla richiesta di “a) ritenere privo di effetti il testamento olografo pubblicato in data
15/07/2010 (…) per lesione della quota di legittima spettanti ex lege e/o, invalido per gli errori materiali ivi contenuti e comunque da ritenersi e pronunciarsi la sua risoluzione ex art.648 c.c. per i motivi sopra addotti”, rivelandosi tale affermazione assolutamente generica e sprovvista di sostrato probatorio, oltre che
11 giuridicamente errata, posto che le norme in punto di tutela dei legittimari consentono non di disattendere tout court le disposizioni testamentarie in ipotesi di (appurata) lesione della quota loro spettante, bensì di ridurre le altre quote sino alla reintegrazione della quota del legittimario leso nei limiti della legittima, e considerato inoltre, con riferimento alla richiesta di risoluzione ex art. 648 c.c., che il comma II della predetta disposizione codicistica prevede che, in caso di inadempimento dell'onere, l'autorità giudiziaria può pronunciare la risoluzione della disposizione testamentaria “se la risoluzione è stata prevista dal testatore”, e ciò non è stato previsto dalla de cuius (cfr. doc. 3 fascicolo convenute) ovvero “se l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione”, circostanza che non emerge dal testamento, in cui la de cuius ha evidenziato piuttosto la sua volontà di dividere i beni “nel modo che segue il mio desiderio e riconoscenza per chi mi è stata più vicino e mi ha data l'assistenza necessaria che una mamma anziana ha bisogno e la stessa assistenza l'ha fatta al padre nella sua lunga malattia” (in Parte_2 particolare, la figlia ). CP_1
Va poi dichiarata inammissibile la domanda rassegnata sub lettera “d)” nella memoria attorea n. I ex art. 183, co. VI c.p.c. di condanna delle convenute
“al rimborso delle spese necessarie ed urgenti anticipate e sostenute dall'attore e dirette alla conservazione e vantaggio dei beni ereditari facenti parte della comunione”, trattandosi, di domanda del tutto nuova, come tale appunto inammissibile, vertente su fatti mai dedotti prima, il cui esame comporta un (altrettanto) inammissibile ampliamento del thema decidendum.
Ciò chiarito in ordine alle predette domande attoree che sono state coltivate non in sede di citazione, come anticipato, l'odierno giudizio ha ad oggetto la domanda avanzata (nel libello introduttivo) dal IG. CP_8 di scioglimento della comunione ereditaria formatasi a seguito della successione di deceduto in data 22 marzo 2992 e di Parte_2 [...]
, deceduta in data 29 marzo 2006, che sono i genitori dell'attore CP_4
e delle convenute e i quali hanno tutti Parte_1 CP_1 Controparte_2
e tre accettato le eredità, sia paterna che materna, con beneficio di inventario.
Preliminarmente, preme al Tribunale chiarire che la procedura - ripetutamente - invocata dalla difesa delle convenute di cui agli artt. 498 ss.
c.c., e cioè la procedura di liquidazione concorsuale dell'eredità, ha natura stragiudiziale, nel senso che essa è rimessa all'attività ed all'iniziativa autonoma delle parti, e consta, per completezza di esposizione, di quattro fasi,
12 quali (i) l'invito da parte dell'erede, a mezzo di un notaio, entro un mese dalla notifica dell'opposizione o prima della liquidazione laddove la procedura venga attivata in mancanza di opposizione, rivolto ai creditori ed ai legatari a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, le dichiarazioni di credito (art. 498, commi 2 e 3 c.c.), e, materialmente, ciò avviene con la spedizione ai creditori ed ai legatari di raccomandata contenente l'invito a presentare le dichiarazioni di credito e la pubblicazione dell'invito stesso nel foglio annunzi legali della provincia, sostituita oggi, mediante la L. 24 novembre 2000, n. 340, dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale); (ii) la liquidazione dell'attivo, mediante le alienazioni necessarie (art. 499, comma 1
c.c.); (iii) la formazione, la comunicazione e la pubblicazione dello stato di graduazione, che diviene definitivo trascorsi senza reclami trenta giorni dalla pubblicazione (artt. 499 comma 2 e 501 c.c.) ed infine (iv) la soddisfazione dei creditori e quindi il pagamento dei debiti ereditari in conformità allo stato di graduazione (art. 502 c.c.).
Trattasi quindi di procedura stragiudiziale, come tale non delegabile al
C.T.U., che è infatti Ausiliario dell'Autorità Giudiziaria: di conseguenza, il quesito n. 5 (dal seguente tenore: “5) Svolga il CTU le attività di liquidazione dell'asse ereditario mediante vendita di tutti i cespiti attivi (mobili ed immobili), con versamento del ricavato in conto deposito vincolato agli interessi della procedura”) che è stato fornito all'udienza del 28 marzo 2023 dal G.O.P., il quale ha acriticamente ed asetticamente recepito e fatto propri tutti i quesiti che erano stati proposti dalle parti (compreso quindi il n. 5 dalle convenute), è evidentemente non corretto dal punto di vista giuridico, o quanto meno assolutamente prematuro nella iniziale fase di conferimento dell'incarico all'Ausiliario, il quale deve come prima cosa verificare, oltre alla regolarità urbanistico/edilizia dei beni immobili (profilo su cui si tornerà infra), anche e soprattutto la comoda divisibilità degli stessi, potendo il Giudice, soltanto in caso di accertata indivisibilità degli immobili facenti parte dell'asse ereditario, optare per la extrema ratio della vendita all'incanto, ricorrendone le condizioni di legge, e potendo all'uopo delegare le relative operazioni divisionali ad un notaio.
Svolto questo chiarimento, la domanda di divisione avanzata dall'attore non può essere pronunciata in questa sede, stante la sua inammissibilità.
Al riguardo, non può non menzionarsi la sentenza della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, n. 25021 del 7 ottobre 2019, che, dopo aver chiarito
13 la natura di atto inter vivos della divisione ereditaria, ha consacrato diversi principi di diritto, affermando, in primo luogo e per quanto qui di interesse, che “gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n.
380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n.
47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare
o della concessione rilasciata in sanatoria”, non potendo infatti l'ordinamento giuridico consentire che, ricorrendo all'autorità giudiziaria, le parti conseguano un risultato ad esse precluso in via negoziale, con il corollario per cui la regolarità edilizia dell'immobile in comunione, come costituisce presupposto giuridico della divisione convenzionale, allo stesso modo, costituisce presupposto giuridico anche di giudiziale.
In altri termini, riprendendo le esatte parole delle Sezioni Unite, allor“quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso […], costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto
a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale”, aggiungendo, sotto il profilo prettamente processuale, che “la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.
Pertanto, se ne ricava che la domanda di divisione avente ad oggetto anche un solo immobile abusivo difetta di una condizione essenziale, risultando pertanto inammissibile.
Peraltro, deve sottolinearsi che la circostanza che l'immobile abusivo sia solo una parte dell'intero compendio da dividere non rileva, in forza del consolidato principio della tendenziale universalità della divisione.
Senonché, a temperamento di questo principio, la giurisprudenza ha più volte evidenziato la relativa derogabilità, ammettendo la divisione parziale dell'asse ereditario, a condizione che vi sia un accordo tra tutti i coeredi, che può essere esplicito nel caso in cui la divisione parziale sia domandata o condivisa da tutte le parti, ovvero implicito, che si verifica nel caso in cui, a fronte della domanda di uno dei condividenti, non vi sia opposizione degli altri, nel senso che nessuno dei convenuti richieda una
14 estensione della domanda all'intero asse (cfr. Cass. sez. II, n. 10220 del 29 novembre 1994 e n. 573 del 12 gennaio 2011; più di recente, cfr. n. 5869 del 24 marzo 2016 e n. 6931 dell'8 aprile 2016; cfr. anche sez. 6-2, ord. n. 17021 del 10 luglio 2017, in motivazione).
Sul tema, le citate Sezioni Unite n. 25021/2019 hanno tuttavia precisato ed in parte temperato il predetto principio, osservando che la divisione parziale può essere disposta anche su domanda di uno soltanto dei condividenti, senza necessità del consenso degli altri, sostenendo che,
“allorquando tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi all'art. 713 c.c., comma 1, di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti”, ma evidenziando che, proprio perché trattasi di eccezione ad un principio generale, deve risultare una volontà necessariamente espressa di una delle parti di chiedere ed ottenere la divisione parziale, anche senza il consenso degli altri condividenti, richiesta che tuttavia, nell'odierno processo, non è stata avanzata.
Ciò precisato, nel caso di specie, dagli accertamenti eseguiti dal C.T.U. nominato in corso di causa, Geom. è emerso che la quasi totalità CP_7 dei fabbricati costituenti il compendio ereditario oggetto di causa è abusiva.
In particolare, l'Ausiliario ha rilevato, con specifico riferimento agli
“immobili di AL AD (unità immobiliari Fg. 4 mappale 1470 sub. 14 e 15)”, che l'edificio cui appartengono le suddette unità immobiliari “è stato costruito con licenza edilizia n.ro 604 del 08.05.1973 a domanda della società “Olimpica s.r.l.” con autorizzazione all'abitabilità del 10.10.1974” e che nel 1986 “è stato presentato condono edilizio n. 5663 del 29.05.1986, in corso di definizione” e, allo stesso modo, con riferimento agli “immobili in Martinsicuro Fg. 35, mappale 76 sub. 6,7,8,9”, che l'edificio cui appartengono le suddette unità immobiliari è stato realizzato
“con licenza edilizia del 25.02.1960 e agibilità data il 06.11.1961; successivamente in data 15.03.1976 n.ro prot. 468 è stata rilasciata una licenza edilizia per la costruzione della copertura ed adiacente capannone prefabbricato. In data 21.06.1995 è stata presentata partica edilizia per cambio di destinazione d'uso del locale laboratorio” e
“Vi è agli atti comunali pratica di condono edilizio n.ro 7562 del 30.05.1986, attualmente in corso di definizione.”, enfatizzando il “pessimo stato manutentivo cui si trovano gli immobili (necessitano di una ristrutturazione) e dello stato
15 autorizzativo ancora da perfezionare (vedasi condoni edilizi da definire nel pagamento degli oneri dovuti che nella documentazione progettuale necessaria)”.
L'Ausiliario ha quindi proceduto ad una stima “di massima per lavori di perfezionamento condoni edilizi e revisioni di accatastamenti non facilmente individuabili nello specifico, in quanto allo stato attuale non si conoscono il dettaglio delle reali pratiche da effettuare per rendere conformi e quindi vendibili gli immobili in questione”. (cfr. controdeduzioni del C.T.U. rispetto alle osservazioni critiche dei C.T. delle parti), calcolando “per spese condono € 35.087,90” (cfr. relazione peritale in atti), concludendo quindi che l'operazione di vendita non può essere eseguita, potendo la stessa “essere fatta solo dopo notevoli operazioni tecniche ed economiche necessarie alla definizione degli atti progettuali, quali condoni edilizi ancora sospesi presso gli Enti preposti ed eventuali altre sanatorie utili al completo rilascio delle autorizzazioni;
nonché gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire sugli immobili per la completa conformità degli stessi” ” (cfr. relazione peritale in atti).
Si intende sottolineare come la questione in esame, secondo la già richiamata giurisprudenza, attenendo all'esistenza di una condizione dell'azione, è rilevabile d'ufficio e che non si ritiene necessario sottoporla previamente al contraddittorio delle parti ex art. 101 c.p.c., in primo luogo perché trattasi di questione di mero diritto, ma, soprattutto, perché la stessa è stata evidenziata e rilevata dal C.T.U. nella propria relazione peritale, che è stata ampiamente oggetto di analisi ed osservazioni critiche, sicché le parti ed i loro procuratori sono stati in grado di interloquire e confrontarsi sulla medesima.
Di conseguenza, alla luce di quanto sin qui esposto, la domanda attorea di divisione non può trovare accoglimento: essa, tuttavia, non va rigettata nel merito, ma va dichiarata inammissibile, e ciò in quanto “la regolarità edilizia
(n.d.r.: così come la conformità catastale) del fabbricato in comunione, come costituisce presupposto giuridico della divisione convenzionale, parimenti costituisce presupposto giuridico della divisione giudiziale;
più precisamente, costituisce condizione dell'azione ex art. 713 cod. civ. sotto il profilo della "possibilità giuridica””
(cfr. Sezioni Unite n. 25021/2019), e si eleva, come tale, a condizione dell'azione, per cui la relativa assenza non può che condurre ad una pronuncia di inammissibilità della domanda divisionale per difetto appunto di una delle condizioni dell'azione.
16 A ciò si aggiunga che i terreni che sono indicati alla lettera h) dell'atto di citazione, e cioè quelli siti nel Comune di AL NA, di cui Pt_1 ha chiesto pure la divisione, sono gravati da usi civici e sono stati
[...] reintegrati nel patrimoniale demaniale del Comune di AL NA in forza del provvedimento Prot. 5066 del Commissario Regionale per il riordino degli Usi civici in Abruzzo (cfr. documento n. 14 fascicolo convenute), per cui la loro inalienabilità ne impedisce non soltanto l'assegnazione a taluno dei condividenti ma, prima ancora, l'inclusione all'interno della massa ereditaria da dividere.
Infatti, i terreni gravati da usi civici, a cagione del particolare regime della loro titolarità e della loro circolazione, sono assimilati ai beni appartenenti al demanio e, come tali, non possono essere compravenduti ed alienati al di fuori delle ipotesi tassative disposte dalla legislazione statale (L.
n. 1766/1927 e R.D. n. 332/1928), posto che “l'incommerciabilità derivante dalle suddette norme della legge nazionale comporta come inevitabile conseguenza che, al di fuori dei più o meno rigorosi procedimenti di liquidazione dell'uso civico e prima del loro formale completamento, la preminenza di quel pubblico interesse che ha impresso al bene immobile il vincolo dell'uso civico stesso ne vieti qualunque circolazione” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 19792 del 28 settembre 2011).
“Ne consegue, in ragione di quel regime di inalienabilità, indivisibilità e inusucapibilità che caratterizza ex art. 3, co. 3, L. 168/2017, i beni del patrimonio civico, l'assoluta inammissibilità della domanda attorea avente ad oggetto una divisione su beni gravati da usi civici.” (cfr. in questi esatti termini sentenza del
Tribunale di Latina, n. 1716/2024 del 10 settembre 2024).
In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, la domanda attorea di scioglimento della comunione non può che essere dichiarata inammissibile, da ciò discendendo anche l'assorbimento della domanda attorea adi risarcimento del danno connessa alla predetta azione, impregiudicata ovviamente la procedura di liquidazione concorsuale dell'asse ereditario ex artt. 498 ss. c.c., che infatti, avendo, come visto, natura stragiudiziale, non incide sull'odierno giudizio di divisione, né è da quest'ultimo compromessa.
Quanto poi alla domanda ex art. 719 c.c. avanzata dalle sorelle convenute sin dalla propria memoria n. I ex art. 183, co. VI c.p.c. depositata in data 29 marzo 2021, se è vero che tale disposizione normativa prevede la vendita all'incanto dei beni ereditari nel caso in cui i coeredi aventi diritto a
17 più della metà dell'asse siano concordi nella necessarietà della vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari, ciò non oblitera – ovviamente –
l'imprescindibile eIGenza che ricorrano pur sempre i requisiti della regolarità urbanistica ed edilizia degli immobili da vendere e della loro conformità catastale, o comunque della loro commerciabilità (altrimenti ragionando, si finirebbe per eludere la disciplina prevista dall'ordinamento), caratteristiche, queste, che, come visto, sono assenti nel caso per cui è processo, sia con riferimento ai fabbricati siti ad AL AD ed a Martinsicuro, sia con riferimento ai terreni siti nel Comune di AL NA (questi ultimi siccome gravati da usi civici), pertanto anche tale domanda va dichiarata inammissibile.
L'esito complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione tra l'attore e le convenute delle spese di lite;
nulla invece deve essere disposto con riferimento alle spese di lite del di AL Controparte_3
AD, chiamato in causa iussu iudicis ex art. 107 c.p.c., in quanto rimasto contumace in giudizio.
Quanto alle spese della espletata Consulenza Tecnica d'Ufficio, già liquidate in corso di giudizio con provvedimento dell'11 dicembre 2024, queste vanno poste a carico dell'attore e delle convenute in proporzione alle rispettive quote di partecipazione alla comunione.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella controversia rubricata al R.G. n. 543/2019 fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA inammissibile la domanda attorea di scioglimento della comunione, dichiarando assorbita la domanda risarcitoria ad essa strumentale e connessa;
2. RIGETTA la domanda attorea rassegnata sub lettera “a” nella relativa memoria n. I ex art. 183, co. VI c.p.c.;
3. DICHIARA inammissibile la domanda attorea rassegnata sub lettera “d” nella relativa memoria n. I ex art. 183, co. VI c.p.c.;
4. DICHIARA inammissibile la domanda ex art. 719 c.c. avanzata dalle convenute;
5. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese legali di lite;
6. PONE le spese di C.T.U. (già liquidate con provvedimento emesso in data
11 dicembre 2024) definitivamente a carico delle parti in proporzione alle
18 rispettive quote di partecipazione alla comunione, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di conIGlio del 20 maggio
2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, all'udienza del 20 maggio 2025, all'esito della discussione delle parti e della camera di conIGlio, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 543 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2019, vertente
tra
(C.F.: , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
giorno 28 luglio 1957, residente a [...], elettivamente domiciliato in AL AD, in via G. D'Annunzio n. 15, presso e nello studio dell'Avv. Mary Clementoni, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata in data 9 maggio 2025;
- parte attrice -
e
(C.F.: ), nata a [...], il CP_1 C.F._2 giorno 8 dicembre 1955, residente a [...] ed
C.F.: , nata a [...], il Controparte_2 C.F._3
giorno 2 giugno 1949, entrambe domiciliate a Teramo, in via della
Montagnola, n. 8, presso e nello studio dell'Avv. Paolo Di Egidio, che le rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata in data 27 giugno 2024;
- parti convenute -
1 nonché
(C.F.: Controparte_3
), in persona del suo amministratore p.t. P.IVA_1
- parte chiamata in causa iussu iudicis ex art. 107 c.p.c. contumace-
OGGETTO: scioglimento comunione ereditaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 20 maggio 2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, le proprie sorelle CP_1 ed rassegando le conclusioni di seguito trascritte:
[...] Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così disporre: a) previa nomina di CTU, procedere all'individuazione di tutti i beni mobili ed immobili così descritti nella narrativa dell'atto di citazione e quindi allo scioglimento della comunione del diritto di proprietà di tali beni, previa formazione dei rispettivi lotti divisionali;
b) disporre l'attribuzione all'attore, della Parte_1 porzione di beni immobili ed immobili corrispondenti alla quota di spettanza;
b) condannare i detentori dei beni così attribuiti al loro rilascio nelle mani dell'esponente, liberi da persone o cose;
c) condannare la IG.ra e la IG.ra CP_1 [...]
l risarcimento dei danni subiti dall'attore per il ritardo della divisione CP_2 ereditaria da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. in conseguenza del loro comportamento resistente e reticente in occasione dell' instaurata procedura di mediazione e del comportamento precedente;
e) condannare le convenute alle competenze del presente giudizio ed a quelle della procedura di mediazione.”
A sostegno della domanda di scioglimento della comunione ereditaria, il IG. dopo aver premesso che in data 22 marzo 1992 è Parte_1 deceduto il padre lasciando eredi legittimi, oltre a lui Parte_2 medesimo attore, la coniuge (madre dell'attore), Controparte_4 nonché le figlie ed sorelle dell'attore) e che, con atto CP_1 Controparte_2 pubblico del 9 maggio 1992, trascritto il 28 maggio 1992 al R.G. n. 5188 R.P., i predetti eredi hanno accettato con beneficio d'inventario l'eredità del de cuius, Per subentrando in particolare i tre figli nella quota paterna di e la moglie
2 nell'altra metà del compendio immobiliare composto Controparte_4 da terreni e fabbricati meglio specificati in citazione, ha dedotto ed allegato che:
- in data 29 marzo 2006 è deceduta anche la OR , Controparte_4 la cui quota di eredità è stata accettata dai tre figli, con la conseguenza per cui, alla morte di entrambi i genitori, le odierne parti processuali hanno tutte ereditato, in comunione fra loro, il compendio immobiliare meglio individuato in citazione;
- tra tutti gli eredi era stato in passato instaurato, avanti all'intestato Tribunale, il procedimento civile rubricato al R.G. n. 2365/2005 avente ad oggetto la divisione dell'eredità beneficiata del de cuius e Controparte_5 dell'eredità della IG.ra , definito, alla luce della Controparte_4 concordata definizione transattiva dell'asse ereditario del 23 luglio 2010, mediante abbandono del giudizio;
- in particolare, con la citata transazione del 23 luglio 2010, le parti avevano concordato: (a) in via prioritaria, la vendita dei due appartamenti siti in
AL AD, in via Olimpica, 9 int. 13 e 15, dando mandato ad una agenzia immobiliare per la vendita e la perizia giurata, eventualmente anche dell'intera eredità; (b) il ricavato della vendita avrebbe saldato, in primis, i debiti inerenti la quota parte ed il residuo sarebbe stato successivamente diviso fra gli eredi medesimi;
- ad oggi, non è stato possibile procedere alla divisione del compendio immobiliare, nonostante i tentativi protrattisi per anni (ad ultimo, il 29 gennaio 2010, esso attore aveva risposto alla lettera della sorella , CP_1 manifestandole la propria disponibilità a definire la divisione ereditaria, senza tuttavia ottenere riscontro) e l'esito negativo della mediazione intrapresa il 21 gennaio 2018;
- la comunione non può più continuare, anche perché sulla stessa insistono debiti ed azioni giudiziarie.
Con comparsa tempestivamente depositata, si sono costituite in giudizio le sorelle ed rassegnando le seguenti CP_1 Controparte_2 conclusioni: “Tanto premesso, le esponenti, come in atti rappresentate e difese,
CONCLUDONO Nel merito: affinché il Tribunale: individui e quantifichi il patrimonio dei defunti e pronunci lo Parte_2 CP_4 CP_4 scioglimento della comunione ereditaria nel rispetto delle disposizioni di cui all'atto di ultima volontà della IG.ra e, per il resto, nel rispetto delle Controparte_4
3 disposizioni di legge sulla successione legittima, osservando la procedura di liquidazione di cui agli artt. 499 e segg. c.c. e gli accordi divisori sottoscritti in data
23.7.29010 e tenendo in considerazione i limiti divisionali evidenziati con il presente atto;
determini le quote spettanti a ciascun erede;
determini i lotti divisionali nel rispetto delle quote spettanti ad ogni erede;
disponga l'attribuzione a ciascun erede dei relativi beni mobili ed immobili costituenti il loto divisionale di pertinenza, ordinandone il rilascio e la consegna se da altri detenuti;
rigetti la domanda risarcitoria proposta dall'attore; condanni l'attore alla integrale refusione delle spese di giudizio e di mediazione.”
In sintesi, le germane-convenute, rispetto alla narrativa in punto di fatto offerta dal fratello-attore, hanno chiarito che:
- a seguito della morte, avvenuta in data 29 marzo 2006, della madre
[...]
, è stato pubblicato, con verbale del 15 luglio 2010, rogato dal CP_4 notaio di Teramo al repertorio n. 43.614/13.077, il testamento Per_2 olografo dalla stessa redatto in data 5 maggio 2000, con il quale la de cuius ha espresso la volontà che la sua proprietà fosse “divisa nel modo che segue il mio desiderio e riconoscenza per chi mi è stata più vicino e mi ha data l'assistenza necessaria che una mamma anziana ha bisogno e la stessa assistenza l'ha fatta al padre nella sua lunga malattia Questa persona si chiama Parte_2 CP_1 mia figlia 1+ il 40% dall'eredità di spetta alla moglie e io
[...] Parte_2 la dono anche questa ai miei figli la mia proprietà al 100%, la suddivido CP_6 così: 50% DA NA;
25% DA NA;
25% MB NA. In cambio voglio che si faccia una cappella a cimitero di San Benedetto con scritto Persona_3
, aggiungendo che, con dichiarazione a verbale resa dinanzi al
[...]
Cancelliere del Tribunale di Teramo l'8 maggio 2015, l'eredità materna è stata accettata dai figli con beneficio d'inventario;
- il procedimento civile rubricato al R.G. n. 2365/2005 che viene citato da controparte nel libello introduttivo è quello che era stato intrapreso con atto di citazione del 5 settembre 2005 dalla IG.ra , la Controparte_4 quale aveva esperito azione di scioglimento della comunione ereditaria conseguente all'apertura della successione del marito (e padre delle odierni parti processuali), il IG. citando in giudizio i tre Parte_2 figli e parimenti eredi legittimi;
CP_2 CP_1 Pt_1
- in detto procedimento, il IG. odierno attore, non si era Parte_1 opposto alla domanda di divisione proposta dalla madre, la quale, in corso di giudizio, e precisamente in data 29 marzo 2006, è venuta a mancare, e lo
4 stesso aveva provveduto a notificare alle altre eredi, ossia Parte_1 alle sorelle odierne convenute, atto di prosecuzione del 18 novembre 2008;
- il 23 luglio 2010 è stato redatto tra le parti in causa ( Pt_1 CP_2
“accordo di massima”, con cui sono stati fissati i criteri CP_1 operativi per giungere allo scioglimento della comunione ereditaria relativa alla successione di entrambi i genitori ( e Parte_2 [...]
), con conseguente abbandono della procedura di divisione CP_4 giudiziale iscritta al R.G. n. 2365/2005;
- le parti hanno poi dato parziale esecuzione al predetto accordo transattivo, posto che: sono state rimesse, da parte del fratello le querele sporte Pt_1 il 6 giugno 2020 nei confronti delle odierne convenute;
è stato abbandonato il giudizio di divisione iscritto al R.G. n. 2365/05; in data 26 novembre 2010,
i firmatari dell'atto transattivo hanno congiuntamente depositato dinanzi al Tribunale di Teramo ricorso per ottenere l'autorizzazione alla vendita dei beni ereditari facenti parte della eredità relitta dai genitori ed accettata con beneficio d'inventario (attivando così il procedimento iscritto al R.G.
n. 906/2010 V.G.), culminato con il decreto del 25 maggio 2011, con il quale il Tribunale ha “autorizza[to] i ricorrenti a procedere alla vendita con trattativa privata dei beni immobili indicati nel ricorso”;
Quindi, in punto di diritto, le convenute hanno aderito alla avversaria domanda di scioglimento della comunione ereditaria, sia pur evidenziando una serie di limiti alla stessa, posto che:
- l'atto di transazione del 23 luglio 2010 posto in essere fra le parti integra una vera e propria “transazione divisoria” – la cui natura emerge dal tenore letterale dello stesso accordo, con cui le parti hanno pure rinunciato a far valere reciprocamente pretese connesse all'eventuale possesso esclusivo di beni comuni da parte dei coeredi – che, sebbene attuata in occasione della divisione, si pone come fonte autonoma regolatrice del rapporto in luogo del titolo preesistente e produce effetti novativi;
quindi, dal momento che l'intervenuto accordo transattivo tra le parti preclude alle stesse di discutere dell'originario rapporto dedotto in lite, nella misura in cui questo è sostituito dalla transazione, è stata sollevata dalle convenute espressa eccezione di transazione, con richiesta espressa che “la domanda attrice venga dichiarata inammissibile nei limiti in cui essa confligge con il contenuto dell'accordo transattivo.”; senonché, viene altresì sottolineato che
“l'accordo - e, dunque, l'eccezione su di esso appena formulata - non impedisce,
5 invece, che nell'espletamento della procedura di scioglimento della comunione ereditaria si tenga conto della volontà testamentaria espressa dalla IG.ra
[...] con atto del 5/5/2000 pubblicato in data 15/7/2010 dal Notaio CP_4
di Teramo. Le esponenti chiedono, dunque, che lo scioglimento della Per_2 comunione ereditaria della madre sia condotto e pronunciato, pur nel rispetto dei contenuti dell'accordo transattivo, secondo i principi e le regole divisionali della
c.d. successione testamentaria” (p. 7 comparsa);
- ulteriore limite alla domanda divisionale discende dalla presenza, fra gli immobili comuni da dividere, di terreni (quelli indicati alla lettera h) dell'atto di citazione) gravati da usi civici;
- inoltre, la domanda di divisione riguarda immobili, quelli indicati alle lettere A) ed F) dell'atto di citazione, ancora abusivi perché non condonati, essendo state soltanto avviate le relative pratiche;
- ancora, i coeredi hanno tutti accettato, tanto l'eredità paterna quanto l'eredità materna, con beneficio di inventario, per cui il procedimento di scioglimento della comunione ereditaria dovrà svolgersi nel rispetto della procedura di liquidazione disciplinata dagli artt. 499 e seguenti c.c., atteggiandosi infatti, nel caso di specie, la liquidazione totalitaria e vincolata di tutti i debiti e pesi dell'eredità come fase necessaria del procedimento divisorio, e non meramente facoltativa (come avviene nel caso di accettazione pura e semplice); peraltro, la preventiva liquidazione dei beni comuni in funzione del soddisfacimento dei debiti e pesi dell'eredità, nella odierna controversia, troverebbe - indipendentemente dalla intervenuta accettazione dell'eredità con beneficio di inventario - il suo fondamento normativo nell'art. 719 c.c., che richiede la determinazione della maggioranza quotale dei comunisti che ne ravvisi la necessità per il pagamento dei debiti ereditari;
infatti, esse convenute, che rappresentano i due terzi dei comunisti, intendono procedere alla vendita dei beni comuni per il pagamento dei debiti ereditari, e la necessità di tale vendita trova giustificazione nella mancanza di denaro liquido nel patrimonio ereditari;
- la domanda risarcitoria basata sul presupposto secondo cui, ad oggi, non sarebbe stato possibile procedere all'attuazione dell'accordo transattivo per “ostruzionismo” di esse convenute è, per un verso, infondata (perché la transazione, come detto, è stata in parte adempiuta e perché anzi il coinvolgimento, disordinato e confliggente, provocato dall'attore, di
6 moltissime agenzie immobiliari di AL AD e dintorni ha determinato la perdita di interesse da parte di ciascuna di loro) e, per altro verso, irrilevante, perché, a fronte di un supposto ed in realtà inesistente inadempimento dell'accordo, l'attore avrebbe potuto, e quindi dovuto, riproporre la domanda di divisione correlandola con quella di adempimento della transazione.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 14 gennaio 2020, il precedente titolare del procedimento ha ordinato l'estensione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario Condominio di via Olimpia n. 9 di AL AD (avendo infatti questi iscritto ipoteca su alcuni dei beni oggetto della comunione da dividere) e ha quindi rinviato la causa all'udienza del 23 giugno 2020, prima differita al 12 aprile 2021 e poi anticipata al 15 dicembre 2020 ed ancora posticipata al 25 gennaio 2021, al cui esito sono stati concessi alle parti dal precedente giudice istruttore i termini previsti dall'art. 183, co. VI c.p.c., con rinvio della causa per l'ammissione dei mezzi di prova all'udienza dell'11 ottobre 2021, successivamente differita al
14 febbraio 2022.
Deve essere sottolineato che, in sede di memoria n. I ex art. 183, co. VI
c.p.c., l'attore ha precisato, modificandole, le rispettive conclusioni, come di seguito trascritte: “Voglia l'On.le Tribunale adito , in via principale e nel merito a) ritenere privo di effetti il testamento olografo pubblicato in data 15/07/2010 per espressa rinuncia del beneficiario a seguito dell'accordo transattivo sottoscritto in data
23/07/2010, nonché per lesione della quota di legittima spettanti ex lege e/o, invalido per gli errori materiali ivi contenuti e comunque da ritenersi e pronunciarsi la sua risoluzione ex art.648 c.c. per i motivi sopra addotti;
b) previa nomina di CTU procedere all'individuazione di tutti i beni mobili ed immobili rientranti nel patrimonio dei defunti e e quindi allo Parte_2 Controparte_4 scioglimento della comunione ereditaria nel rispetto delle disposizioni di legge sulla successione legittima e degli accordi divisori sottoscritti in data 23/07/2010 , osservando la procedura di liquidazione di cui agli artt. 499 e segg, c.c con espressa nomina dell'attore a provvedervi;
c) disporre l'attribuzione a ciascun erede dei relativi beni mobili ed immobili costituenti il lotto divisionale di pertinenza tenuto conto dell'attuale situazione di fatto e di occupazione degli stessi con ogni conseguenziale provvedimento pertinente;
d) condannare le convenute al Controparte_2 CP_1 rimborso delle spese necessarie ed urgenti anticipate e sostenute dall'attore e dirette alla conservazione e vantaggio dei beni ereditari facenti parte della comunione;
e)
7 condannare le convenute al risarcimento dei danni subiti Controparte_2 CP_1 dall'attore per il ritardo della divisione ereditaria da liquidarsi in via equitativa ex art.1226 c.c. in conseguenza del loro comportamento resistente e reticente in occasione delle instaurate procedure di mediazione e del comportamento precedente;
f) condannare infine le convenute suindicate alle competenze del presente giudizio ed a quelle delle procedure di mediazione espletate”.
All'udienza del 14 febbraio 2022, il precedente titolare della causa,
“considerato che per addivenire alla decisione della causa è necessario disporre c.t.u. allo scopo di stimare i beni rientranti nella massa da dividere e predisporre un progetto di divisione” ha nomina C.T.U. il geom. rinviando per il relativo Persona_4 giuramento all'udienza del 13 giugno 2022.
Medio tempore, e precisamente in data 31 maggio 2022, le odierne convenute hanno depositato “ricorso ex art. 719 c.p.c.” (recte art. 719 c.c.), in cui hanno rappresentato che, già in seno alle memorie istruttorie ex art. 183, co.
VI c.p.c., avevano specificato e documentato i numerosi e consistenti debiti della massa ereditaria verso terzi (in specie verso l'erario, verso il Condominio nel quale sono inclusi gli immobili facenti parte del compendio, verso l'erede per anticipazioni in favore della massa, nonché verso l'erede CP_1 CP_2 sempre per anticipazioni in favore della massa) per un importo complessivo superiore a € 70.000,00, aggiungendo che, in data 3 novembre 2021, la convenuta ha subito un pignoramento del proprio stipendio ad CP_1 opera del “Via Olimpica n. 9 – Pal. B” di AL AD per il CP_3 complessivo importo di € 18.578,29, costituito da spese condominiali di competenza delle unità indicate alla lettera A dell'atto di citazione (interni 13
e 15 del fabbricato condominiale di , cadute in successione. CP_3
Pertanto, le convenute, sottolineando l'urgenza di trovare una soluzione per scongiurare la necessità per gli eredi di anticipare somme per debiti della massa e, nel contempo, evitare che essi eredi possano essere ulteriormente esposti, con i loro personali patrimoni, ad azioni di recupero coattivo di somme costituite da debiti generati dalla massa ereditaria, hanno avanzato richiesta ai sensi dell'art. 719 c.c., che appunto prevede la vendita di beni, anche immobili, inclusi nella massa ereditaria al fine di costituire provvista per il contestuale pagamento dei debiti ed i cui presupposti normativi sarebbero tutti sussistenti, giacché: (i) le coeredi istanti ed CP_1 CP_2 posseggono un valore cumulativo di quote pari a 17/24, e quindi
[...] superiore alla metà dell'asse ereditario;
(ii) sussiste una rilevante massa di
8 debiti ereditari, dei quali è stata fornita dettagliata dimostrazione documentale;
(iii) la massa non possiede danaro liquido per mezzo del quale diversamente provvedere all'estinzione dei debiti, fermo restando “che si mostra appropriato provvedere alla vendita prima che il CTU avvii le operazioni divisionali (ed in particolare la formazione dei lotti), essendo conveniente che egli operi sulla massa attiva che residuerà dopo la vendita ed il pagamento dei debiti ereditari, in modo da distribuire fra i coeredi la sola massa attiva libera da pesi e gravami”.
Il precedente titolare del procedimento, letta l'istanza de qua, in data 7 giugno 2022 ha “riserva[to] ogni provvedimento all'esito dell'udienza”.
All'udienza del 13 giugno 2022 celebrata in modalità cartolare, il precedente titolare della causa, preso atto della mancata dichiarazione di giuramento del C.T.U. nominato, ha rinviato la causa, per i medesimi incombenti, all'udienza del 13 settembre 2022, poi differita all'udienza dell'11 ottobre 2022.
Alla predetta udienza, in cui la difesa delle convenute ha rilevato “come anche attore nelle note di trattazione scritta del 10.06.2022 abbia Parte_1 aderito all'istanza di liquidazione parziale del patrimonio formulata dalle convenute ai sensi dell'art. 719 cpc. A tal fine, tuttavia, le sorelle e i CP_1 Controparte_2 oppongono a che le attività liquidatorie siano affidate al coerede come Parte_1 da lui richiesto e chiedono che le operazioni di vendita vengano affidate al medesimo
CTU già nominato ovvero ad altro specifico professionista delegato dal giudicante che abbia specifica competenza in materia di liquidazioni o vendite immobiliari”, il subentrato G.O.P. ha rinviato per il giuramento del C.T.U. precedentemente nominato all'udienza del 17 gennaio 2023, in occasione della quale, preso atto dell'assenza dell'Ausiliario, è stato nominato nuovo C.T.U. in persona del
Geom. che ha prestato il relativo giuramento all'udienza CP_7 successiva celebrata il 28 marzo 2023, con conseguente conferimento dell'incarico e dei quesiti.
Lo scrivente magistrato, divenuto titolare del fascicolo solo in data 12 marzo 2024, all'udienza dell'8 aprile 2024, constatato il mancato deposito dell'elaborato peritale da parte del C.T.U., ha rinviato la causa all'udienza del
2 luglio 2024 celebrata in modalità cartolare, in occasione della quale, “lette le note di trattazione scritta depositate, nel termine assegnato, in modo congiunto dai procuratori delle parti costituite, con le quali questi “rappresentano di aver avviato un tentativo di bonario componimento e, per tale motivo, chiedono congiuntamente un differimento della causa ad altra udienza, da fissarsi dopo un congruo lasso di
9 tempo, al fine di consentire la conclusione del tentativo”, la causa è stata rinviata al
14 gennaio 2025.
Alla predetta udienza, alla luce della richiesta della difesa attorea di
“disporre che l'ulteriore trattazione avvenga in presenza”, è stata fissata l'udienza del 17 marzo 2025 per discutere e valutare, nel contraddittorio orale delle parti, le richieste dalle stesse avanzate, con invito medio tempore a percorrere la strada conciliativa, dalle parti asseritamente intrapresa (cfr. verbale d'udienza del 2 luglio 2024) ed invero abbandonata “per motivi, invero, oscuri
e/o privi di logica” (cfr. note scritte sostitutive d'udienza depositate dalle convenute).
All'udienza del 17 marzo 2025, dopo ampia discussione orale in pieno contraddittorio, i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente un differimento della causa “onde individuare un Notaio di comune accordo per procedere alla liquidazione ed alla vendita dei beni immobili;
a tal proposito, le convenute propongono sin da ora il Notaio mentre l'attore propone il Notaio Per_5
, ed il Tribunale, in accoglimento della richiesta congiunta, ha Per_6 rinviato la causa all'udienza del 14 aprile 2025, celebrata in modalità cartolare.
Tuttavia, in occasione della predetta udienza, il procuratore di parte attrice ha depositato formale atto di rinuncia al mandato conferitogli, con richiesta di rinvio onde consentire la propria sostituzione e garantire il diritto di difesa del IG. (come successivamente avvenuto, in data 9 Parte_1 maggio 2025, con la costituzione del nuovo procuratore, l'Avv. Mery
Clementoni, per l'attore), mentre la difesa delle sorelle convenute ha rappresentato che, “nonostante i reiterati tentativi delle convenute di addivenire alla individuazione di un notaio di gradimento di tutte le parti, che procedesse alla liquidazione del patrimonio immobiliare ed alle attività connesse, secondo quanto previsto dagli artt. 499 e segg. cod. civ., non è stato possibile raggiungere alcuna intesa con il IG. Per tale motivo le convenute, ed Parte_1 CP_1 Controparte_2 considerato quanto previsto dall'art. 504 cod. civ., hanno conferito l'incarico di procedere alla liquidazione del compendio ereditario alla Dott. notaio Persona_7 in Cepagatti (PE), esperta in materia, che ha accettato l'incarico, come documentato dalla allegata corrispondenza.”, con conseguente richiesta di “rinvio dell'ulteriore trattazione della causa all'esito della procedura di liquidazione, concedendo all'uopo un congruo termine.” e “In via subordinata, qualora l'On. Giudicante ritenga di non poter concedere il termine di cui sopra, l'avv. Di Egidio chiede che venga fissata
l'udienza di precisazione delle conclusioni”, per cui il Tribunale, dopo aver
10 “rilevato che, sino ad oggi, non è stata (ancora) dichiarata la formale contumacia del
Condominio di via Olimpia n. 9 di AL AD, litisconsorte necessario nei confronti del quale il precedente titolare della causa, alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata il 14 gennaio 2020, ha ordinato l'estensione del contraddittorio, ordinando per l'effetto all'odierno attore di provvedere “alla chiamata in causa del di AL AD entro il termine del 29 Controparte_3 febbraio 2020” (cfr. verbale d'udienza del 14 gennaio 2020) e verificata la regolare e tempestiva notificazione eseguita in data 29 gennaio 2020 all'indirizzo di posta elettronica certificata “ estratto dal pubblico registro REGINDE Email_1 appartenente all'amministratore condominiale p.t., contenuta nella nota di deposito di parte attrice del 7 ottobre 2020”, ha dichiarato la formale contumacia di e, ritenuta la causa matura Controparte_3 per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c. l'udienza odierna (20 maggio 2025), concedendo termine sino a dieci giorni per il deposito di memorie conclusive.
Alla odierna udienza, quindi, lette le memorie conclusive e le note di trattazione scritta depositate da tutte le parti, la causa è stata decisa, all'esito della camera di conIGlio, come di seguito.
Preliminarmente, preme al Tribunale evidenziare la infondatezza della domanda rassegnata sub lettera “a)” in sede di memoria attorea n. I ex art. 183, co. VI c.p.c. sia con riferimento alla richiesta di “a) ritenere privo di effetti il testamento olografo pubblicato in data 15/07/2010 per espressa rinuncia del beneficiario a seguito dell'accordo transattivo sottoscritto in data 23/07/2010 (…)”, e ciò in quanto, anche volendo prescindere dalla circostanza che la mera lettura dell' “accordo di massima” in questione del 23 luglio 2010 (cfr. doc. 9 fascicolo convenute) esclude una simile interpretazione, in ogni caso, “ai fini della validità della rinuncia a far valere il testamento, occorre l'accordo di tutti i coeredi da redigere per atto scritto, a pena di nullità, se nella successione sono compresi beni immobili, poiché detto accordo, importando una modificazione quantitativa delle quote, tanto dal lato attivo che da quello passivo, si risolve in un atto di disposizione delle stesse” (Cass. civ., sez. II, 21 marzo 2022, n. 9130), sia con riferimento alla richiesta di “a) ritenere privo di effetti il testamento olografo pubblicato in data
15/07/2010 (…) per lesione della quota di legittima spettanti ex lege e/o, invalido per gli errori materiali ivi contenuti e comunque da ritenersi e pronunciarsi la sua risoluzione ex art.648 c.c. per i motivi sopra addotti”, rivelandosi tale affermazione assolutamente generica e sprovvista di sostrato probatorio, oltre che
11 giuridicamente errata, posto che le norme in punto di tutela dei legittimari consentono non di disattendere tout court le disposizioni testamentarie in ipotesi di (appurata) lesione della quota loro spettante, bensì di ridurre le altre quote sino alla reintegrazione della quota del legittimario leso nei limiti della legittima, e considerato inoltre, con riferimento alla richiesta di risoluzione ex art. 648 c.c., che il comma II della predetta disposizione codicistica prevede che, in caso di inadempimento dell'onere, l'autorità giudiziaria può pronunciare la risoluzione della disposizione testamentaria “se la risoluzione è stata prevista dal testatore”, e ciò non è stato previsto dalla de cuius (cfr. doc. 3 fascicolo convenute) ovvero “se l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione”, circostanza che non emerge dal testamento, in cui la de cuius ha evidenziato piuttosto la sua volontà di dividere i beni “nel modo che segue il mio desiderio e riconoscenza per chi mi è stata più vicino e mi ha data l'assistenza necessaria che una mamma anziana ha bisogno e la stessa assistenza l'ha fatta al padre nella sua lunga malattia” (in Parte_2 particolare, la figlia ). CP_1
Va poi dichiarata inammissibile la domanda rassegnata sub lettera “d)” nella memoria attorea n. I ex art. 183, co. VI c.p.c. di condanna delle convenute
“al rimborso delle spese necessarie ed urgenti anticipate e sostenute dall'attore e dirette alla conservazione e vantaggio dei beni ereditari facenti parte della comunione”, trattandosi, di domanda del tutto nuova, come tale appunto inammissibile, vertente su fatti mai dedotti prima, il cui esame comporta un (altrettanto) inammissibile ampliamento del thema decidendum.
Ciò chiarito in ordine alle predette domande attoree che sono state coltivate non in sede di citazione, come anticipato, l'odierno giudizio ha ad oggetto la domanda avanzata (nel libello introduttivo) dal IG. CP_8 di scioglimento della comunione ereditaria formatasi a seguito della successione di deceduto in data 22 marzo 2992 e di Parte_2 [...]
, deceduta in data 29 marzo 2006, che sono i genitori dell'attore CP_4
e delle convenute e i quali hanno tutti Parte_1 CP_1 Controparte_2
e tre accettato le eredità, sia paterna che materna, con beneficio di inventario.
Preliminarmente, preme al Tribunale chiarire che la procedura - ripetutamente - invocata dalla difesa delle convenute di cui agli artt. 498 ss.
c.c., e cioè la procedura di liquidazione concorsuale dell'eredità, ha natura stragiudiziale, nel senso che essa è rimessa all'attività ed all'iniziativa autonoma delle parti, e consta, per completezza di esposizione, di quattro fasi,
12 quali (i) l'invito da parte dell'erede, a mezzo di un notaio, entro un mese dalla notifica dell'opposizione o prima della liquidazione laddove la procedura venga attivata in mancanza di opposizione, rivolto ai creditori ed ai legatari a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, le dichiarazioni di credito (art. 498, commi 2 e 3 c.c.), e, materialmente, ciò avviene con la spedizione ai creditori ed ai legatari di raccomandata contenente l'invito a presentare le dichiarazioni di credito e la pubblicazione dell'invito stesso nel foglio annunzi legali della provincia, sostituita oggi, mediante la L. 24 novembre 2000, n. 340, dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale); (ii) la liquidazione dell'attivo, mediante le alienazioni necessarie (art. 499, comma 1
c.c.); (iii) la formazione, la comunicazione e la pubblicazione dello stato di graduazione, che diviene definitivo trascorsi senza reclami trenta giorni dalla pubblicazione (artt. 499 comma 2 e 501 c.c.) ed infine (iv) la soddisfazione dei creditori e quindi il pagamento dei debiti ereditari in conformità allo stato di graduazione (art. 502 c.c.).
Trattasi quindi di procedura stragiudiziale, come tale non delegabile al
C.T.U., che è infatti Ausiliario dell'Autorità Giudiziaria: di conseguenza, il quesito n. 5 (dal seguente tenore: “5) Svolga il CTU le attività di liquidazione dell'asse ereditario mediante vendita di tutti i cespiti attivi (mobili ed immobili), con versamento del ricavato in conto deposito vincolato agli interessi della procedura”) che è stato fornito all'udienza del 28 marzo 2023 dal G.O.P., il quale ha acriticamente ed asetticamente recepito e fatto propri tutti i quesiti che erano stati proposti dalle parti (compreso quindi il n. 5 dalle convenute), è evidentemente non corretto dal punto di vista giuridico, o quanto meno assolutamente prematuro nella iniziale fase di conferimento dell'incarico all'Ausiliario, il quale deve come prima cosa verificare, oltre alla regolarità urbanistico/edilizia dei beni immobili (profilo su cui si tornerà infra), anche e soprattutto la comoda divisibilità degli stessi, potendo il Giudice, soltanto in caso di accertata indivisibilità degli immobili facenti parte dell'asse ereditario, optare per la extrema ratio della vendita all'incanto, ricorrendone le condizioni di legge, e potendo all'uopo delegare le relative operazioni divisionali ad un notaio.
Svolto questo chiarimento, la domanda di divisione avanzata dall'attore non può essere pronunciata in questa sede, stante la sua inammissibilità.
Al riguardo, non può non menzionarsi la sentenza della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, n. 25021 del 7 ottobre 2019, che, dopo aver chiarito
13 la natura di atto inter vivos della divisione ereditaria, ha consacrato diversi principi di diritto, affermando, in primo luogo e per quanto qui di interesse, che “gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n.
380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n.
47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare
o della concessione rilasciata in sanatoria”, non potendo infatti l'ordinamento giuridico consentire che, ricorrendo all'autorità giudiziaria, le parti conseguano un risultato ad esse precluso in via negoziale, con il corollario per cui la regolarità edilizia dell'immobile in comunione, come costituisce presupposto giuridico della divisione convenzionale, allo stesso modo, costituisce presupposto giuridico anche di giudiziale.
In altri termini, riprendendo le esatte parole delle Sezioni Unite, allor“quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso […], costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto
a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale”, aggiungendo, sotto il profilo prettamente processuale, che “la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.
Pertanto, se ne ricava che la domanda di divisione avente ad oggetto anche un solo immobile abusivo difetta di una condizione essenziale, risultando pertanto inammissibile.
Peraltro, deve sottolinearsi che la circostanza che l'immobile abusivo sia solo una parte dell'intero compendio da dividere non rileva, in forza del consolidato principio della tendenziale universalità della divisione.
Senonché, a temperamento di questo principio, la giurisprudenza ha più volte evidenziato la relativa derogabilità, ammettendo la divisione parziale dell'asse ereditario, a condizione che vi sia un accordo tra tutti i coeredi, che può essere esplicito nel caso in cui la divisione parziale sia domandata o condivisa da tutte le parti, ovvero implicito, che si verifica nel caso in cui, a fronte della domanda di uno dei condividenti, non vi sia opposizione degli altri, nel senso che nessuno dei convenuti richieda una
14 estensione della domanda all'intero asse (cfr. Cass. sez. II, n. 10220 del 29 novembre 1994 e n. 573 del 12 gennaio 2011; più di recente, cfr. n. 5869 del 24 marzo 2016 e n. 6931 dell'8 aprile 2016; cfr. anche sez. 6-2, ord. n. 17021 del 10 luglio 2017, in motivazione).
Sul tema, le citate Sezioni Unite n. 25021/2019 hanno tuttavia precisato ed in parte temperato il predetto principio, osservando che la divisione parziale può essere disposta anche su domanda di uno soltanto dei condividenti, senza necessità del consenso degli altri, sostenendo che,
“allorquando tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi all'art. 713 c.c., comma 1, di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti”, ma evidenziando che, proprio perché trattasi di eccezione ad un principio generale, deve risultare una volontà necessariamente espressa di una delle parti di chiedere ed ottenere la divisione parziale, anche senza il consenso degli altri condividenti, richiesta che tuttavia, nell'odierno processo, non è stata avanzata.
Ciò precisato, nel caso di specie, dagli accertamenti eseguiti dal C.T.U. nominato in corso di causa, Geom. è emerso che la quasi totalità CP_7 dei fabbricati costituenti il compendio ereditario oggetto di causa è abusiva.
In particolare, l'Ausiliario ha rilevato, con specifico riferimento agli
“immobili di AL AD (unità immobiliari Fg. 4 mappale 1470 sub. 14 e 15)”, che l'edificio cui appartengono le suddette unità immobiliari “è stato costruito con licenza edilizia n.ro 604 del 08.05.1973 a domanda della società “Olimpica s.r.l.” con autorizzazione all'abitabilità del 10.10.1974” e che nel 1986 “è stato presentato condono edilizio n. 5663 del 29.05.1986, in corso di definizione” e, allo stesso modo, con riferimento agli “immobili in Martinsicuro Fg. 35, mappale 76 sub. 6,7,8,9”, che l'edificio cui appartengono le suddette unità immobiliari è stato realizzato
“con licenza edilizia del 25.02.1960 e agibilità data il 06.11.1961; successivamente in data 15.03.1976 n.ro prot. 468 è stata rilasciata una licenza edilizia per la costruzione della copertura ed adiacente capannone prefabbricato. In data 21.06.1995 è stata presentata partica edilizia per cambio di destinazione d'uso del locale laboratorio” e
“Vi è agli atti comunali pratica di condono edilizio n.ro 7562 del 30.05.1986, attualmente in corso di definizione.”, enfatizzando il “pessimo stato manutentivo cui si trovano gli immobili (necessitano di una ristrutturazione) e dello stato
15 autorizzativo ancora da perfezionare (vedasi condoni edilizi da definire nel pagamento degli oneri dovuti che nella documentazione progettuale necessaria)”.
L'Ausiliario ha quindi proceduto ad una stima “di massima per lavori di perfezionamento condoni edilizi e revisioni di accatastamenti non facilmente individuabili nello specifico, in quanto allo stato attuale non si conoscono il dettaglio delle reali pratiche da effettuare per rendere conformi e quindi vendibili gli immobili in questione”. (cfr. controdeduzioni del C.T.U. rispetto alle osservazioni critiche dei C.T. delle parti), calcolando “per spese condono € 35.087,90” (cfr. relazione peritale in atti), concludendo quindi che l'operazione di vendita non può essere eseguita, potendo la stessa “essere fatta solo dopo notevoli operazioni tecniche ed economiche necessarie alla definizione degli atti progettuali, quali condoni edilizi ancora sospesi presso gli Enti preposti ed eventuali altre sanatorie utili al completo rilascio delle autorizzazioni;
nonché gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire sugli immobili per la completa conformità degli stessi” ” (cfr. relazione peritale in atti).
Si intende sottolineare come la questione in esame, secondo la già richiamata giurisprudenza, attenendo all'esistenza di una condizione dell'azione, è rilevabile d'ufficio e che non si ritiene necessario sottoporla previamente al contraddittorio delle parti ex art. 101 c.p.c., in primo luogo perché trattasi di questione di mero diritto, ma, soprattutto, perché la stessa è stata evidenziata e rilevata dal C.T.U. nella propria relazione peritale, che è stata ampiamente oggetto di analisi ed osservazioni critiche, sicché le parti ed i loro procuratori sono stati in grado di interloquire e confrontarsi sulla medesima.
Di conseguenza, alla luce di quanto sin qui esposto, la domanda attorea di divisione non può trovare accoglimento: essa, tuttavia, non va rigettata nel merito, ma va dichiarata inammissibile, e ciò in quanto “la regolarità edilizia
(n.d.r.: così come la conformità catastale) del fabbricato in comunione, come costituisce presupposto giuridico della divisione convenzionale, parimenti costituisce presupposto giuridico della divisione giudiziale;
più precisamente, costituisce condizione dell'azione ex art. 713 cod. civ. sotto il profilo della "possibilità giuridica””
(cfr. Sezioni Unite n. 25021/2019), e si eleva, come tale, a condizione dell'azione, per cui la relativa assenza non può che condurre ad una pronuncia di inammissibilità della domanda divisionale per difetto appunto di una delle condizioni dell'azione.
16 A ciò si aggiunga che i terreni che sono indicati alla lettera h) dell'atto di citazione, e cioè quelli siti nel Comune di AL NA, di cui Pt_1 ha chiesto pure la divisione, sono gravati da usi civici e sono stati
[...] reintegrati nel patrimoniale demaniale del Comune di AL NA in forza del provvedimento Prot. 5066 del Commissario Regionale per il riordino degli Usi civici in Abruzzo (cfr. documento n. 14 fascicolo convenute), per cui la loro inalienabilità ne impedisce non soltanto l'assegnazione a taluno dei condividenti ma, prima ancora, l'inclusione all'interno della massa ereditaria da dividere.
Infatti, i terreni gravati da usi civici, a cagione del particolare regime della loro titolarità e della loro circolazione, sono assimilati ai beni appartenenti al demanio e, come tali, non possono essere compravenduti ed alienati al di fuori delle ipotesi tassative disposte dalla legislazione statale (L.
n. 1766/1927 e R.D. n. 332/1928), posto che “l'incommerciabilità derivante dalle suddette norme della legge nazionale comporta come inevitabile conseguenza che, al di fuori dei più o meno rigorosi procedimenti di liquidazione dell'uso civico e prima del loro formale completamento, la preminenza di quel pubblico interesse che ha impresso al bene immobile il vincolo dell'uso civico stesso ne vieti qualunque circolazione” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 19792 del 28 settembre 2011).
“Ne consegue, in ragione di quel regime di inalienabilità, indivisibilità e inusucapibilità che caratterizza ex art. 3, co. 3, L. 168/2017, i beni del patrimonio civico, l'assoluta inammissibilità della domanda attorea avente ad oggetto una divisione su beni gravati da usi civici.” (cfr. in questi esatti termini sentenza del
Tribunale di Latina, n. 1716/2024 del 10 settembre 2024).
In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, la domanda attorea di scioglimento della comunione non può che essere dichiarata inammissibile, da ciò discendendo anche l'assorbimento della domanda attorea adi risarcimento del danno connessa alla predetta azione, impregiudicata ovviamente la procedura di liquidazione concorsuale dell'asse ereditario ex artt. 498 ss. c.c., che infatti, avendo, come visto, natura stragiudiziale, non incide sull'odierno giudizio di divisione, né è da quest'ultimo compromessa.
Quanto poi alla domanda ex art. 719 c.c. avanzata dalle sorelle convenute sin dalla propria memoria n. I ex art. 183, co. VI c.p.c. depositata in data 29 marzo 2021, se è vero che tale disposizione normativa prevede la vendita all'incanto dei beni ereditari nel caso in cui i coeredi aventi diritto a
17 più della metà dell'asse siano concordi nella necessarietà della vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari, ciò non oblitera – ovviamente –
l'imprescindibile eIGenza che ricorrano pur sempre i requisiti della regolarità urbanistica ed edilizia degli immobili da vendere e della loro conformità catastale, o comunque della loro commerciabilità (altrimenti ragionando, si finirebbe per eludere la disciplina prevista dall'ordinamento), caratteristiche, queste, che, come visto, sono assenti nel caso per cui è processo, sia con riferimento ai fabbricati siti ad AL AD ed a Martinsicuro, sia con riferimento ai terreni siti nel Comune di AL NA (questi ultimi siccome gravati da usi civici), pertanto anche tale domanda va dichiarata inammissibile.
L'esito complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione tra l'attore e le convenute delle spese di lite;
nulla invece deve essere disposto con riferimento alle spese di lite del di AL Controparte_3
AD, chiamato in causa iussu iudicis ex art. 107 c.p.c., in quanto rimasto contumace in giudizio.
Quanto alle spese della espletata Consulenza Tecnica d'Ufficio, già liquidate in corso di giudizio con provvedimento dell'11 dicembre 2024, queste vanno poste a carico dell'attore e delle convenute in proporzione alle rispettive quote di partecipazione alla comunione.
P.Q.M
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Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella controversia rubricata al R.G. n. 543/2019 fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA inammissibile la domanda attorea di scioglimento della comunione, dichiarando assorbita la domanda risarcitoria ad essa strumentale e connessa;
2. RIGETTA la domanda attorea rassegnata sub lettera “a” nella relativa memoria n. I ex art. 183, co. VI c.p.c.;
3. DICHIARA inammissibile la domanda attorea rassegnata sub lettera “d” nella relativa memoria n. I ex art. 183, co. VI c.p.c.;
4. DICHIARA inammissibile la domanda ex art. 719 c.c. avanzata dalle convenute;
5. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese legali di lite;
6. PONE le spese di C.T.U. (già liquidate con provvedimento emesso in data
11 dicembre 2024) definitivamente a carico delle parti in proporzione alle
18 rispettive quote di partecipazione alla comunione, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di conIGlio del 20 maggio
2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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