Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/04/2025, n. 1939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1939 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 26691/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
, con CPF (Codice Fiscale) numero Parte_1
nato il [...], in Brasile, in [...] e in qualità di rappresentante C.F._1
esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Controparte_1
nata il [...], in [...], entrambi ivi residenti in [...],
[...]
numero 132, città di Nova Aurora, Paraná, CAP 85410-000;
, con CPF (Codice Fiscale) numero nata il 24 maggio Controparte_2 C.F._2
1986, in Brasile, in proprio e in qualità di rappresentante esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori , nata il [...], in Persona_1
Brasile e , nata il [...], in [...], ivi CP_3 Persona_1
residenti in [...], città di Pinhalzinho, Santa Catarina, CAP 89870-000;
, con CPF (Codice Fiscale) numero nata Controparte_4 C.F._3
il 28 gennaio 1994, in Brasile, ivi residente in [...], appartamento 501, città di Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CAP 91210-001;
, con CPF (Codice Fiscale) numero nato Controparte_5 C.F._4
il 24 maggio 2002, in Brasile, ivi residente in [...], appartamento 1203, città di Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CAP 91060-295;
, con CPF (Codice Fiscale) numero Controparte_6
nato il [...], in [...], ivi residente in [...], Nova C.F._5
Aurora, Parana, CAP 85410-000;
, con CPF (Codice Fiscale) numero nato Controparte_7 C.F._6
il 22 settembre 1993, in Brasile, ivi residente in [...], appartamento 1204, città di Chapecó, Santa Catarina, CAP 89802-190;
Castelo Branco, numero 517, città di Águas Frias, Santa Catarina, CAP 89843-000; Firmato
Da: messo Da: TI Trust Technologies QTSP CA 1 Serial#: 42ebb9 CP_9
con CPF (Codice Fiscale) numero nato Parte_2 C.F._7
il 16 settembre 2003, in Brasile, ivi residente in [...], città di Nova Aurora,
Paraná, CAP 85410-000;
con CPF (Codice Fiscale) numero nata il 26 maggio CP_10 C.F._8
1959, in Brasile, ivi residente in [...], città di Nova Aurora, Paraná, CAP
85410-000; rappresentati e difesi dall'avv. , come in atti;
CP_9
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_11
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge,
e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Controparte_11
Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto nulla opponendo all'accoglimento della domanda.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da nato a [...] il 10 gennaio del 1848 successivamente Persona_1
emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace. Il P.M. ha apposto il visto nulla opponendo.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice, stante la natura documentale della causa, ha invitato la parte costituita a precisare le conclusioni e a discutere la causa indi si è riservato di depositare la sentenza.
Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune
Persona_1
Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza
(art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_11
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che è notorio che le rappresentanze consolari italiane in Brasile non riescono ad evadere le istanze in tempi ragionevoli.
Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del24/08/2022).
Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
Ritiene il Tribunale che i ricorrenti abbiano assolto all'onere probatorio nei termini richiamati.
Con riferimento al soggetto indicato nel ricorso quale capostipite dal quale far partire la linea di discendenza si osserva infatti che è provata la nascita a Rubano in data 10.01.1848 (cfr. certificato di battesimo doc. 13). Pur non essendovi la prova che l'avo era in Italia al momento dell'annessione del comune di nascita al Regno d'Italia, è provata la nascita a (luogo in Brasile) in data 14.9.1895 del figlio (cfr. doc. 14). In tale caso la continuità della linea di CP_7
discendenza è garantita dalla legge n. 23 del 1901, art. 36 ( “La cittadinanza italiana, comprendente l'acquisto e l'esercizio dei diritti politici attribuiti ai cittadini, potrà essere concessa, per decreto del Ministro dell'Interno di concerto col Ministro degli Affari Esteri, a chi, nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita, non abbia, secondo gli articoli 5, 6 o 11 del Codice civile, dichiarato entro l'anno dalla età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera, purché dichiari di fissare il suo domicilio nel
Regno)”.
Va pertanto accertata in questi termini la causa di acquisto della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente comune ai ricorrenti, che nel ricorso introduttivo era rimasta nell'ombra, pur contenendo il ricorso e la documentazione prodotta gli elementi in fatto essenziali per individuarla (certificato di nascita doc 13 e 14).
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali: “
1. In data 10.1.1848, nasceva nel Comune di Rubano (PD) il SI. di nazionalità Persona_1
italiana (doc.13);
2. Successivamente, il SI. emigrava in Brasile ove in data Persona_1
14.9.1895, , dalla relazione con SI.ra nasceva il SI. (doc.14); Parte_3 CP_7
3. In data 11.11.1922, in Brasile, SI. si univa in matrimonio con la SI.ra CP_7 CP_12
(doc.15);
4. In data 9.6.1925, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva la SI.ra
[...]
(doc.16);
5. In data 26.5.1959, in Brasile, dalla relazione della SI.ra Persona_1 Per_1
e del SI. nasceva altresì la SI.ra (doc.17);
6. In
[...] Persona_2 CP_10
data 25.4.1989, in Brasile, dalla relazione della SI.ra e del SI. CP_10 [...]
nasceva il SI. (doc.18);
7. In data 23.6.1990, in Brasile, da Per_3 Persona_4
detta unione matrimoniale nasceva altresì il SI. (doc.19);
8. Controparte_6
In data 16.9.2003, in Brasile, la SI.ra ha generato il SI. CP_10 Parte_2
(doc.20);
9. In data 21.3.2022, in Brasile, dalla relazione del SI.
[...] Persona_4
e della SI.ra nasceva la SI.ra
[...] Controparte_1 Controparte_1
(doc.21); 10.In data 26.6.1965, in Brasile, la SI.ra si univa in
[...] Persona_1
matrimonio con il SI. (doc.22); 11.In data 8.4.1927, in Brasile, Persona_2 dall'unione matrimoniale del SI. e della SI.ra nasceva altresì il CP_7 CP_12
SI. (doc.23); 12.In data 8.5.1954, in Brasile, il SI. si univa in Persona_1 Persona_1
matrimonio con la SI.ra (doc.24); 13.In data 24.5.1963, in Brasile, da detta Persona_5
unione matrimoniale nasceva il SI. (doc.25); 14.In data 9.11.1985, in Brasile, Persona_6
il SI. si univa in matrimonio con la SI.ra (doc.26); Persona_6 Parte_4
15.In data 24.5.1986, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva la SI.ra CP_2
(doc.27); 16.In data 23.3.2019, in Brasile, la SI.ra si univa in
[...] Controparte_2
matrimonio con il SI. (doc.28); 17.In data 19.6.2020, in Brasile, da Parte_5
detta unione matrimoniale nasceva la SI.ra (doc.29); 18.In Persona_1 Per_1
data 6.4.2024, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva altresì la SI.ra Persona_7
(doc.30); 19.In data 11.5.1929, in Brasile, dall'unione matrimoniale del SI.
[...] Per_1
e della SI.ra nasceva altresì il SI. (doc.31); 20.In data CP_7 CP_12 Per_8 25.8.1964, in Brasile, SI. si univa in matrimonio con la SI.ra Per_8 Parte_6
(doc.32); Firmato Da: Emesso Da: TI Trust Technologies QTSP CA 1 CP_9
Serial#: 42ebb9 21.In data 5.6.1965, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva la SI.ra
(doc.33); 22.In data 28.1.1994, in Brasile, dalla relazione della SI.ra Persona_9
e del SI. nasceva la SI.ra Persona_9 Persona_10 Controparte_4
(doc.34); 23.In data 24.5.2002, in Brasile, da detta relazione nasceva altresì il SI.
[...]
(doc.35); 24.In data 18.2.1967, in Brasile, dall'unione matrimoniale del SI. Controparte_5
e della SI.ra nasceva altresì il SI. (doc. 36); Per_8 Parte_6 Persona_11
25.In data 1.2.1992, in Brasile, il SI. si univa in matrimonio con la SI.ra Persona_11
(doc.37); 26.In data 22.9.1993, in Brasile, da detta unione matrimoniale Parte_7
nasceva il SI. (doc.38); 27.In data 1.3.1995, in Brasile, da detta Controparte_7
unione matrimoniale nasceva altresì la SI.ra (doc.39);” Controparte_8
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr.docc. 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 33,
34, 35, 36, 38, 39).
Si tratta di linea che subisce un primo passaggio per discendenza materna da la Persona_1
quale ha generato la figlia nata il [...] da una relazione con CP_10 Persona_2
con il quale ha poi contrato matri onio il 26 giungo del 1965. (cfr. docc. 17, 22).
[...]
Ora, in ordine alla questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n.
555 del 1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)”;tale disposizione, sottoposta al vaglio della Corte OS, è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre.
In ordine poi all'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912 che prevedeva: “la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi” è stato dichiarato illegittimo con la sentenza n. 87 del 1975 la Corte OS “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Tale principio è stato successivamente codificato dal legislatore con la L. 19 maggio 1975 n. 151 che ha novellato il codice civile introducendo l'art. 143 ter per il quale “la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”.
Come è noto, in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e, ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”
L'operatività delle sentenze della Corte OS n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura allora, nel caso in esame, la continuità della trasmissione nei passaggi generazionali che trovano causa nel rapporto di filiazione sopra indicato e, conseguentemente, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali.
Non serve richiamare l'operatività delle sentenze della corte OS , invece , con riferimento al matrimonio tra e celebrato in data Controparte_2 Parte_5
23.3.2019 da cui sono nati e ed a cui la trasmissione della cittadinanza dalla Per_12 CP_5 madre è assicurata dall'art. 1, co. 1 lett. a) legge n. 91/'92.
Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate soprattutto in un caso come quello in esame in cui i ricorrenti non hanno neppure presentato domanda avendo fatto un unico tentativo di prenotare un appuntamento ad agosto 2024 e depositando pressoché a ridosso nel mese di dicembre dello stesso anno il ricorso presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g. 26691/2024 , promossa da , con CPF (Codice Fiscale) numero Parte_1
nato il [...], in Brasile, in [...] e in qualità di rappresentante PartitaIVA_1
esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Controparte_1
nata il [...], in [...], entrambi ivi residenti in [...],
[...]
numero 132, città di Nova Aurora, Paraná, CAP 85410-000;
, con CPF (Codice Fiscale) numero nata il 24 maggio Controparte_2 C.F._2
1986, in Brasile, in proprio e in qualità di rappresentante esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori , nata il [...], in Persona_1
Brasile e , nata il [...], in [...], ivi CP_3 Persona_1
residenti in [...], città di Pinhalzinho, Santa Catarina, CAP 89870-000;
, con CPF (Codice Fiscale) numero nata Controparte_4 C.F._3
il 28 gennaio 1994, in Brasile, ivi residente in [...], appartamento 501, città di Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CAP 91210-001;
, con CPF (Codice Fiscale) numero nato Controparte_5 C.F._4
il 24 maggio 2002, in Brasile, ivi residente in [...], appartamento 1203, città di Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CAP 91060-295;
, con CPF (Codice Fiscale) numero Controparte_6
nato il [...], in [...], ivi residente in [...], Nova C.F._5
Aurora, Parana, CAP 85410-000;
, con CPF (Codice Fiscale) numero nato Controparte_7 C.F._6
il 22 settembre 1993, in Brasile, ivi residente in [...], appartamento 1204, città di Chapecó, Santa Catarina, CAP 89802-190;
, nata il [...], in [...], ivi residente in [...]
Castelo Branco, numero 517, città di Águas Frias, Santa Catarina, CAP 89843-000; Firmato
Da: messo Da: TI Trust Technologies QTSP CA 1 Serial#: 42ebb9 CP_9
con CPF (Codice Fiscale) numero nato Parte_2 C.F._7
il 16 settembre 2003, in Brasile, ivi residente in [...], città di Nova Aurora,
Paraná, CAP 85410-000;
con CPF (Codice Fiscale) numero nata il 26 maggio CP_10 C.F._8
1959, in Brasile, ivi residente in [...], città di Nova Aurora, Paraná, CAP
85410-000; contro il , con l'intervento del P.M., definitivamente Controparte_11
pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese.
Venezia, 14/04/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo