Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/05/2025, n. 2077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2077 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 13 maggio 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9781/2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Cucuzza, giusta procura in atti;
Parte_1
-ricorrente- contro
Controparte_1
P.I. - C.F. con Sede in Roma, Via IV Novembre n. 144, in
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
persona del Direttore Regionale in carica pro-tempore della Direzione , giusta Parte_2
determina Pres. del 06.12.2022 prot. n. 320, rappresentato e difeso, per procura generale alle CP_1
liti 19.01.2023 per Notaio di Palermo, n. 2536 di Repertorio, Raccolta n. 1915, Persona_1
registrata in Palermo il 26 gennaio 2023 n. 2748/1T, dall'Avv. Sebastiano Maugeri;
-resistente-
Avente ad oggetto: malattia professionale – danno biologico - accertamento grado di menomazione dell'integrità psico-fisica
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 13 maggio 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 18.10.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1.
Accertare e dichiarare che il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica del Sig. Pt_1
1
rispetto alla totale, ovvero al diverso grado di menomazione che verrà determinato in corso di causa anche a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione;
2. Conseguentemente condannare l' Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., alla pronta corresponsione in favore del ricorrente
[...]
della corrispondente rendita e/o indennizzo in capitale, per le menomazioni permanenti lamentate, da valutare conformemente alla legge, ovvero nella misura che sarà determinata in corso di causa anche a seguito di disponenda CTU, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di esserne anticipatario”.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente deduceva di essere affetto da “ipoacusia neurosensoriale bilaterale” - a causa della propria mansione di operaio saldatore presso “SICEP
s.r.l.” - e di aver conseguentemente presentato denuncia di malattia professionale in data 23.07.2014; nonché di aver ricevuto, a seguito dell'apertura della relativa pratica, una comunicazione dell' CP_1 del 18.12.14 vertente sull'accertamento di una menomazione dell'integrità psico-fisica in misura pari al 2%, successivamente riconosciuta dall' convenuto in misura pari al 21% a causa di un CP_1 peggioramento della tecnopatia oggetto d'esame.
Affermava, altresì, di aver avanzato in data 09.04.2019 una prima istanza di revisione per aggravamento - che era stata tuttavia rigettata con conferma della valutazione precedente, valutazione rimasta invariata anche in sede di opposizione presentata il 24.09.2019 – nonché, in data 02.08.2021, un'ulteriore richiesta volta al riconoscimento della lesione in misura pari al 25%, seguita da una nuova comunicazione del 27.10.2021 con cui l' dichiarava addirittura che il grado di menomazione CP_1
era diminuito dal 21% al 16%.
Ne derivava, pertanto, la presentazione di opposizione medico-legale in data 02.02.2022, da cui era scaturito un primo verbale collegiale del 24.03.2022 - attestante l'esito positivo inerente alla sottoposizione del ricorrente alla visita specialistica ORL, oltreché all'esame audiometrico ed impedenziometrico – nonché il successivo verbale del 24.05.2022, con cui - riesaminato il caso – il collegio si esprimeva “in maniera discorde”, confermando la valutazione precedentemente espressa.
Ed ancora, asseriva di aver ricevuto – una volta conclusosi l'iter di revisione - la comunicazione del
24.06.2022, con la quale parte resistente ribadiva il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica in misura pari al 16%.
Per corroborare la propria tesi riportava, infine, la relazione medico-legale del Dott. “Sulla CP_2 base degli elementi emersi nel corso della disamina del cartiglio sanitario risulta che il sig. Pt_1
in atto risulta affetto da “ipoacusia neurosensoriale bilaterale per le alte frequenze più
[...]
2 grave a destra;
acufene”. In ordine al nesso di causazione… tale quadro clinico, da considerarsi a carattere permanente, risulta ragionevolmente riconducibile alla specifica attività lavorativa svolta dallo stesso. In si è, pertanto, configurato un danno da menomazione permanente Parte_1
“in ragione non inferiore al 35% (trentacinque per cento), avuto riguardo alle tabelle annesse al
D.M. 38/2000”.
1.2. Con memoria di costituzione e difesa depositata in data 04.01.2025, si costituiva in giudizio l' , eccependo nel merito Controparte_1
l'infondatezza della domanda ed evidenziando come, in ordine alla valutazione del danno, la percentuale complessiva pari al 16% (15% ipoacusia e 1% acufeni) fosse stata stabilita sulla base della tabella disciplinata dal D.M. 12 luglio 2000, come altresì previsto dall'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000.
Precisava che la suddetta tabella assegnava un valore ponderato per ogni singola frequenza, avente ognuna un diverso peso nella produzione del danno uditivo: pertanto, sulla base degli specifici valori di “perdita uditiva in dB” e delle percentuali di deficit per le singole frequenze di cui alla tabella
Marello, nonché della capacità del ricorrente di recepire i suoni - dimostrata durante l'esecuzione degli esami audiometrici in sede del 2021 e 2022, in presenza di un timpanogramma di tipo A bilaterale secondo RG ed in applicazione della specifica formula - appariva corretta la valutazione della menomazione in misura pari al 15%.
Puntualizzava, altresì, che con l'esame audiometrico tonale si poteva individuare l'intensità acustica minima che l'orecchio del paziente era in grado di percepire, utilizzando toni puri, cioè vibrazioni sonore con frequenza e ampiezza ben definite, che venivano inviati alle orecchie del paziente, a diverse intensità, per individuare il suono più debole percepito;
ed infine, che i risultati dell'esame – riportati in un audiogramma tonale – erano interpretati sulla base di parametri e scale audiometriche definiti a livello internazionale ed attraverso i quali era possibile notare la presenza di un eventuale deficit uditivo.
Alla luce di ciò, eccepiva l'infondatezza del ricorso volto al riconoscimento dell'aggravamento del danno in misura pari al 35%, ribadendo l'equa valutazione complessiva pari al 16% riconosciuta in sede collegiale sulla base della corretta interpretazione dei dati audiometrici raccolti applicando la predetta tabella.
Tanto premesso, formulava le seguenti conclusioni: “1) In via principale, nel merito, rigettare la domanda di revisione passiva per aggravamento del danno biologico da MP ipoacusia così come avanzata in sede amministrativa dal ricorrente in data 02.08.2021 nei confronti dell' , perché CP_1
infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, provvedere come di giustizia sul preteso aggravamento dei postumi, con decorrenza di legge ex art. 84 T.U. n. 1124/65, ossia dall'01.09.2021, primo giorno
3 del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa di revisione per aggravamento.
2) Condannare il ricorrente al pagamento delle intere spese di giudizio o, in subordine, totale compensazione delle stesse, o sua diversa determinazione nella misura prevista dall'art. 113 T.U.
1124/65.
Spese di CTU, in ogni caso, a carico di parte ricorrente”.
1.3. La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Ritenuta la necessità di un accertamento medico-legale e, conseguentemente, nominato come CTU il
Dott. con ordinanza del 16 gennaio 2025; revocato l'incarico di quest'ultimo a Persona_2
seguito della rinuncia da parte dello stesso;
nominato, in sua vece, il Dott. , il quale Persona_3
comunicava di rinunciare anch'esso all'incarico conferitogli;
successivamente nominato, in qualità di CTU, il Dott. con ordinanza del 27.01.2025; svoltesi le operazioni peritali in data Persona_4
11.02.2025; depositata la relazione di consulenza tecnica medico-legale d'ufficio in data 16.04.2025; sostituita l'udienza di discussione del 13 maggio 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c.; viste le note sostitutive d'udienza depositate dai procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
***
2. Il ricorso è in parte fondato e va, pertanto, parzialmente accolto per le ragioni ivi di seguito delineate.
2.1 Preliminarmente, occorre esaminare la disciplina normativa applicabile alla fattispecie in esame.
In materia di malattie professionali si adotta un sistema misto ricomprendente sia le ipotesi previste in un'apposita lista (c.d. “malattie tabellate”) sia quelle in essa non incluse.
In particolare, la tabella contenuta nell'allegato n. 4 D.P.R. n. 1124/1965 (“Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”), mostra un elenco tassativo – non suscettibile di interpretazione analogica (Cass., SS.
UU., n. 1919, 9 marzo 1990) - di malattie professionali contratte nell'ambito di determinate lavorazioni.
Invero l'art. 3 D.P.R. n. 1124/1965 - contenuto nel Capo II (“Oggetto dell'assicurazione”) - sul punto statuisce che “L'assicurazione è […] obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art.
1. La tabella predetta può essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative. Per le malattie
4 professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni”.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 179 del 18 febbraio 1988, ha dichiarato – in virtù di quanto disposto dall'art. 38, comma 2, Cost. (“I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”) - l'illegittimità costituzionale del comma 1 del predetto art. 3, nella parte in cui non prevede che “l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro”.
Inoltre, l'art. 66 inserito nel Capo V (“Prestazioni”) D.P.R. n. 1124/1965 recita: “Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:
1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la fornitura degli apparecchi di protesi”.
Sul tema, l'art. 13 (espressamente rubricato “Danno biologico”) contenuto nel Capo II
(“Disposizioni in materia di prestazioni”) D.Lgs. n. 38/2000 (“Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”) dichiara: “1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_1
prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
5 L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento
è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita
"tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
Ed ancora, la Corte di Cassazione ha sottolineato che: “In tema di indennizzabilità delle malattie professionali, in seguito alla sentenza n. 179 del 1988 della Corte Cost. - che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (nella parte in cui limita la tutela assicurativa alle sole malattie indicate in tabella) e dell'art. 134 D.P.R. cit. (nella parte in cui condiziona il diritto alla prestazione al fatto che l'inabilità o la morte si verifichino nel periodo di tempo per ciascuna malattia indicato in tabella) - il lavoratore è ammesso a provare che la malattia, anche quando trattasi di malattia non tabellata o comunque insorta fuori dei termini predeterminati, ha ugualmente carattere professionale e dipende dalla lavorazione morbigena cui era stato addetto. In tal caso, tuttavia, il lavoratore non potrà avvalersi delle presunzioni favorevoli discendenti dalla tabella e dovrà dimostrare, secondo il generale principio dell'onere della prova, non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione e il nesso causale tra tale lavorazione e la malattia denunciata. L'accertamento in ordine alla eziologia professionale della malattia, risolvendosi in un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici” (cfr. Cass. n.
8271/1997; Cass. n. 9048/2001; Cass. n. 14308/2006; Cass. n. 21825/2014; Cass. n. 19312/2004, secondo cui, in particolare “Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell'Istituto assicuratore, che nel caso concreto l'infermità dipende da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità -
6 opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per le malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro;
nel caso, poi, di fattispecie costitutiva del diritto alla rendita ai superstiti e all'assegno funerario, è altresì necessaria la dimostrazione del nesso di causalità tra la malattia, che si assume contratta a causa del lavoro, e la morte”).
Nel caso a mano, non vi è tra le parti contestazione alcuna in merito alla natura professionale della malattia di “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale” - già precedentemente ritenuta da parte resistente
“in rapporto causale con il rischio denunciato” (cfr. doc. “Relazione medica 11.12.2024” CP_1
allegato alla memoria costitutiva depositata in data 04.01.2025) – essendo, piuttosto, oggetto di causa il grado di menomazione dell'apparato uditivo del ricorrente.
Occorre pertanto verificare se la percentuale complessiva di invalidità riconosciuta dall' in CP_1
misura pari al 16% (di cui 15% ipoacusia ed 1% acufeni) sia ancora attuale o sia mutata in ragione del dedotto aggravamento delle condizioni di salute lamentato dal ricorrente, il quale invece agisce in giudizio ai fini dell'accertamento del totale grado di riduzione dell'integrità psico-fisica in misura pari al 35%.
Ciò posto, è stata disposta ed espletata consulenza tecnica medico-legale d'ufficio onde accertare
“quale fosse il grado di menomazione all'epoca della revisione passiva per aggravamento (chiesta il 2 agosto 2021) e quale quello attuale indicandone, ove diverso da quello relativo al periodo della revisione, la decorrenza” (cfr. ordinanza emessa il 16.01.2025).
Conclusesi le operazioni peritali del 11.02.2025, il CTU nominato, Dott. sul primo Persona_4 quesito si è così pronunciato: “Sulla scorta dall'analisi comparativa dei dati anamnestici e clinici allegati al fascicolo delle parti, unitamente alle considerazioni medico legali espresse si ritiene di poter affermare che, all'epoca della revisione passiva per aggravamento richiesta il 2 Agosto 2021, il ricorrente sig. , fosse affetto da “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale ed acufeni” Parte_1
a seguito del quale erano residuati postumi permanenti da quantificare, sulla scorta dei coefficienti della tabella elaborata da Marello DM del 12 Luglio 2000, in misura pari al 16%”.
Ed ancora, relativamente al quesito concernente l'attuale grado di menomazione, ha risposto: “È possibile affermare che - sulla scorta dall'analisi comparativa dei dati anamnestici e clinici allegati al fascicolo delle parti, unitamente agli elementi obiettivi scaturiti nel corso dell'esame clinico/strumentale attuale (Esame audiometrico eseguito in data 19.03.2025 presso gli ambulatori di audiologia dell'AOU Policlinico di Catania) - il ricorrente sig. , in atto risulta Parte_1 affetto da “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di entità media ed acufeni” a seguito della quale sono residuati postumi permanenti da quantificare, sulla scorta dei coefficienti della tabella
7 elaborata da Marello acclusa al D.M. del 12 Luglio 2000, in misura pari al 20%” (cfr. consulenza tecnica depositata in data 16.04.2025).
Come si evince dalla relazione del CTU sussistono i presupposti per dichiarare che il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica del Sig. - all'epoca della revisione passiva Parte_1 per aggravamento richiesta il 2 Agosto 2021 - era pari al 16%; nonché per dichiarare, anche in applicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., che il grado de quo allo stato attuale è pari al 20%, per effetto del peggioramento della tecnopatia.
Pertanto, non ritiene il Tribunale di dover effettuare ulteriori approfondimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (a fronte dell'istanza avanzata da parte ricorrente nelle note scritte sostitutive d'udienza del 12.05.2025), alla luce della summenzionata relazione di consulenza tecnica - esaustivamente descrittiva delle condizioni del ricorrente, sì come riscontrate all'esito della valutazione della documentazione versata in atti e delle operazioni peritali effettuate – nonché in applicazione dei criteri tecnici previsti dall'Allegato 1 D.M. 12 luglio 2000, costituente l'unico strumento normativamente previsto per l'accertamento medico-legale delle menomazioni dell'apparato uditivo in ambito . CP_1
In conclusione, se è risultato confermato il corretto operato dell' in sede di revisione deve CP_1 tuttavia darsi atto che in forza dell'aggravamento accertato in sede di consulenza tecnica d'ufficio allo stato il ricorrente sig. , da marzo 2025 risulta affetto da “Ipoacusia Parte_1 neurosensoriale bilaterale ed acufeni” a seguito del quale sono residuati postumi permanenti da quantificare in misura pari al 20% , sulla scorta dei coefficienti della tabella elaborata da Marello DM del 12 Luglio 2000.
Va infatti integralmente condivisa l'analisi del consulente tecnico d'ufficio, immune da errori o vizi,
e posta in essere nel rispetto del mandato affidato oltre che nel pieno contraddittorio con le parti.
Formulate osservazioni da parte del CTP del ricorrente, dott. il CTU così rispondeva: CP_2
“Appare del tutto infondato il rilievo secondo cui non sarebbe stata svolta un'adeguata analisi degli audiogrammi. Al contrario, ai fini della determinazione del danno biologico uditivo, si è proceduto all'applicazione rigorosa dei criteri tecnici previsti dall'Allegato 1 del D.M. 12 luglio 2000, che – si ribadisce con fermezza – costituisce l'unico strumento normativamente previsto per la valutazione medico-legale delle menomazioni dell'apparato uditivo in ambito . Ogni altra modalità CP_1 valutativa risulterebbe priva di fondamento normativo, oltre che incompatibile con il principio di uniformità e oggettività che sovrintende alla determinazione del danno secondo la tabella allegata al D.Lgs. 38/2000. La consulenza si è dunque attenuta, senza alcuna deroga, al solo criterio tecnico- scientifico legittimamente impiegabile per la quantificazione dei postumi da ipoacusia neurosensoriale. Si aggiunga, per completezza, che tale approccio valutativo è perfettamente noto al
8 CTP di parte ricorrente, dott. , e fu oggetto di diretto confronto in sede di Persona_5 operazioni peritali, senza che in quella sede fossero mosse contestazioni, né avanzate richieste di approfondimento tecnico ulteriore, a conferma della piena condivisione del metodo impiegato”.
Ed ancora: “In merito alla suggestione conclusiva contenuta nelle osservazioni critiche del CTP – secondo cui vi sarebbe una contraddizione logica tra l'andamento ingravescente dell'ipoacusia neurosensoriale e la variabilità delle percentuali di danno riconosciute nel tempo – si ritiene necessario formulare alcune osservazioni. Come noto, l'esame audiometrico tonale è una valutazione soggettiva, la cui attendibilità è influenzata da molteplici fattori, quali l'ambiente, le apparecchiature utilizzate, la tecnica di esecuzione e soprattutto la collaborazione attiva del soggetto esaminato. Ne consegue che lievi oscillazioni nei valori audiometrici – e, di riflesso, nelle valutazioni medico-legali
– sono da considerarsi fisiologiche e insite nella natura stessa del test”
… .. …
sulla scorta delle superiori considerazioni si ritiene di poter ribadire le considerazione e le conclusioni medico legali cui si è pervenuti nella bozza di CTU”.
3. Le spese processuali, in ragione della peculiarità del caso e dell'esito della lite, e dell'accertamento del riscontrato aggravamento solo in epoca successiva alla revisione, vanno integralmente compensate tra le parti, restando a carico dell' piuttosto le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: accerta e dichiara che alla data della revisione del 2 agosto 2021 presentava un Parte_1
grado di invalidità pari al 16%, laddove per effetto dell'aggravamento dei postumi, presenta a decorrere da marzo 2025 un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica in misura pari al 20%, con conseguente condanna dell' ad adeguare la rendita in misura corrispondente CP_1 all'aggravamento della menomazione dell'integrità psico-fisica; compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come CP_1
da separato decreto.
Catania, 15 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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