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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 25/06/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.494/2023
Oggi 25/06/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Braghi in sostituzione;
per la parte resistente l'avv. Lovero.
Le parti discutono la causa richiamandosi alle proprie difese e conclusioni in atti.
Il Giudice entra in camera di consiglio e i procuratori rinunciano ad essere presenti alla lettura del provvedimento che verrà adottato.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 494/2023 R.L. promossa da
( ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti Giancarlo Moro e Mirta Fasolo
( ; C.F._2
ricorrente contro
( ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti Riccardo Fuso, Carmelo Fazio ed Antonella Di Matteo;
resistente
OGGETTO: Risarcimento danni: altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “accertato quanto in premessa, condannarsi la
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
con sede legale in Trieste, via Genova n. 1, al risarcimento del danno biologico e dei restanti danni non patrimoniali di natura morale e/o esistenziale patiti dal ricorrente per la patologia descritta in narrativa oltre alla rifusione delle spese, e per l'effetto condannarsi la società convenuta ut supra rappresentata al pagamento a favore di Parte_1
dell'importo di € 4.700,00 ovvero la diversa somma, maggiore
[...]
2 o minore, che risulterà equa e di giustizia (anche alla luce della espletanda CTU medico-legale), con interessi e rivalutazione monetaria dalla diagnosi al saldo;
con rifusione di spese e di compensi professionali, da distrarsi a favore degli scriventi procuratori in qualità di antistatari”.
Per la parte resistente: “Piaccia all'On. Giudice adito, disattesa ogni contraria eccezione e difesa respinta - rigettare il ricorso in quanto inammissibile, improcedibile, infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 12.10.2023, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Giudice del Lavoro di Trieste esponendo di aver prestato attività lavorativa dal 1969 al 1994 come ponteggiatore alle dipendenze della società Italcantieri s.p.a., poi divenuta dal 1984, in seguito a fusione per incorporazione, Fincantieri C.N.I. s.p.a., oggi
Il rapporto di lavoro era sorto e cessato presso lo Controparte_1
stabilimento sito in Monfalcone, dall'inizio del secolo scorso operante nel settore della cantieristica navale. Evidenziava il ricorrente che all'esito di alcuni esami strumentali effettuati nel corso del 2021 era stata denunciata all' e riconosciuta dall'istituto l'origine professionale della CP_2
patologia “placche pleuriche bilaterali calcifiche asbesto correlate”, con postumi stimati nella misura del 3%.
2. Evidenziava il ricorrente, che una massiccia presenza di amianto presso i cantieri di Monfalcone, cui ricollegare l'insorgere della patologia sopra menzionata, era comprovata da numerosi elementi fattuali e documentali.
Veniva in primo luogo allegata al ricorso la relazione collegiale redatta dai consulenti dottori , , Persona_1 Persona_2 Per_3
, e su incarico del
[...] Persona_4 Per_5 Persona_6
3 P.G. presso la Corte d'Appello di Trieste, nell'ambito di una indagine concernente numerosi casi di malattie da esposizione ad amianto riscontrati tra le maestranze dei cantieri navali in questione. Sempre con riferimento alla presenza di amianto presso il cantiere di Monfalcone, si evidenziavano in ricorso le numerose testimonianze riportate in tale consulenza, e quelle ulteriori raccolte dalla P.G. nel corso delle indagini penali. Evidenziava ancora parte ricorrente che la presenza di amianto nei cantieri di Monfalcone doveva ritenersi accertata anche alla luce dei pareri e delle relazioni nel corso degli anni emessi dall' e dalla Contarp, CP_2
pure allegati al ricorso.
3. Rilevava quindi il ricorrente di aver lavorato presso il cantiere navale di
Monfalcone come ponteggiatore, e che tali mansioni lo avevano certamente esposto all'amianto in una realtà lavorativa fatta di continua promiscuità lavorativa con altri operai che sistematicamente manipolavano amianto in un contesto di insufficienza se non assenza, di sistemi di aspirazione e di fornitura di dispositivi di sicurezza individuali.
Rilevava parte ricorrente che nel caso di specie ricorreva certamente una responsabilità della convenuta ex art. 2087 c.c., ed in ragione del fatto che la conoscibilità della pericolosità dell'amianto era anteriore al tempo in cui aveva effettuato la prestazione lavorativa, e in ragione della mancata predisposizione di presidi e dispositivi di sicurezza a tutela della propria incolumità. Quantificati i danni asseritamente subiti rassegnava le conclusioni sopra riportate.
4. Con rituale e tempestiva memoria difensiva si costituiva in giudizio deducendo preliminarmente l'inesistenza nella specie Controparte_1
di un danno biologico attuale quale ricollegabile ai minimi settoriali ispessimenti pleurici. Sotto altro profilo rilevava, la resistente,
l'irrilevanza della prova formatasi in altri giudizi e contestava la
4 ricorrenza di una violazione del disposto dell'art. 2087 c.c., deducendo di aver fornito i dispositivi di sicurezza necessari e gli impianti di aspirazione dei fumi e delle polveri, evidenziando come all'epoca dei fatti la pericolosità dell'amianto non fosse conosciuta e le misure di prevenzione e sicurezza poste in essere erano adeguate alle conoscenze allora esistenti all'interno delle imprese industriali.
5. Contestata la quantificazione del danno come operata da parte ricorrente stante la necessità di evitare la moltiplicazione delle relative voci e rassegnava le conclusioni sopra riportate.
6. La causa veniva istruita con il conferimento di CTU medico legale e decisa all'udienza del 25.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi che di seguito vengono illustrati.
8. Il ricorrente agisce per far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni subiti, sostenendo la violazione dell'art. 2087 c.c., e nell'ambito qui in trattazione, la Cassazione ha ben chiarito quale debba essere la ripartizione dell'onere probatorio fra le parti in causa, nel senso che
“incombe sul lavoratore l'onere di provare di aver subito un danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedirlo” (Cass. 2209/16).
9. Ebbene, ritiene lo scrivente che il ricorrente abbia ben assolto all'onere di provare la nocività dell'ambiente di lavoro, fermo restando che non è stato contestato lo svolgimento, da parte del lavoratore, di mansioni da ponteggiatore presso il cantiere gestito dalla convenuta a Monfalcone.
10. La prospettazione del ricorso è stata confermata in primis dalle dichiarazioni dei testi escussi nel corso del giudizio. Ha dichiarato il teste
5 : “Sono stato collega del ricorrente per circa 10 anni Testimone_1
presso il cantiere navale di Monfalcone, ma non so dire di preciso in quale periodo. Anch'io ero ponteggiatore”. Sul capitolo 5: “Confermo il capitolo. Tante, troppe volte le tavole ed i tubi dei ponteggi erano sporche di polvere e di residui di lavorazione”. Sul capitolo 9. “La maggior parte delle volte la malta veniva preparata all'interno della nave, ma alcune volte veniva preparata all'esterno. Sia in un caso che nell'altro il prelievo della polvere d'amianto dai sacchi provocava dispersione di polveri nelle vicinanze del punto in cui eravamo noi ponteggiatori, sia all'interno che all'esterno della nave”. Sul capitolo 22: “Confermo il capitolo, precisando che io ho visto i coibentatori applicare l'amianto con le mani o con la cazzuola, ma mai spruzzarlo”. Sul capitolo 23: “Non ci sono mai state date maschere per proteggerci, ma tra il caldo e gli sforzi sarebbe stato comunque impossibile indossarla”. Ha dichiarato il teste
: “Sono stato collega del ricorrente per circa 20 anni Testimone_2
presso il cantiere navale di Monfalcone, dal 1969 in poi. Anch'io ero ponteggiatore”. Sul capitolo 5: “Confermo il capitolo. Le tavole ed i tubi dei ponteggi erano sporche di polvere e di residui di lavorazione. Credo che ci fosse anche amianto”. Sul capitolo 9. “Prevalentemente all'interno della nave e vicino a dove noi ponteggiatori operavamo avveniva la preparazione della malta di cemento ed amianto. I sacchi di amianto erano sistemati vicino ad una betoniera e quando la polvere veniva prelevata dai sacchi una parte si disperdeva nell'aria”. Sul capitolo 22:
“Confermo il capitolo, noi ponteggiatori lavoravamo spesso vicino ai coibentatori, che prevalentemente applicavano l'amianto prima con la cazzuola e poi con le mani per lisciarlo. Non ho mai visto spruzzare
l'amianto”. Sul capitolo 23: “Non ci sono mai state date mascherine, avevamo solo guanti ed elmetto”.
6 11. Si devono poi considerare le numerose evidenze documentali allegate al ricorso, ed in primo luogo l'elaborato tecnico collegiale (doc. 8 allegato al ricorso) redatto dai dott. , , Persona_1 Persona_2 Per_3
, e su incarico del
[...] Persona_4 Per_5 Persona_6
Procuratore Generale di Trieste dr. nell'ambito di una indagine Per_7
concernente numerosi casi di malattie da esposizione ad amianto riscontrati tra le maestranze dei cantieri navali di Monfalcone. Dalla lettura di tale perizia emerge che, nell'interno dei cantieri e nel periodo nel quale il ricorrente ha prestato attività lavorativa:
-l'amianto veniva utilizzato per molteplici scopi (coibentazione, protezione dal fuoco e dal calore;
fono-assorbimento);
-era utilizzato con frequenza all'interno del cantiere, ed in particolare a bordo delle navi in costruzione essendo spruzzato sulle paratie o applicato a mano in forma di intonaco, in coppelle o in nastri;
utilizzato in corde e per la coibentazione di tubi, valvole e fasci di cavi elettrici;
ancora impiegato nei pannelli di usati per tamponature, controsoffitti e Per_8
per il rivestimento di superfici delle navi;
era presente nei fogli di amiantite lavorati e sagomati per realizzare guarnizioni e nei fogli di vinil- amianto utilizzati per realizzare pavimentazioni;
era presente nei ferodi per gli impianti frenanti di molti impianti e macchinari come gru e carri- ponte;
-era presente nei teli e cuscini usati dai saldatori per proteggersi da fuoco e calore e per mantenere il calore dei corpi da saldare;
-era materiale di coibentazione dell'apparato motore, dei locali adibiti a cucina, all'interno delle navi.
12. Altro elemento documentale da considerare sono le relazioni Contarp, ente istituzionalmente preposto agli accertamenti in tema di nocività degli ambienti di lavoro (cfr. docc. 30, 31 e 32 allegati al ricorso), ed in
7 particolare quella del 16.12.1996 nella quale si evidenzia, sempre con riferimento al cantiere nel quale prestava la propria opera il lavoratore che: “fino a tutto il 1977 tutte le mansioni che richiedevano la presenza degli operatori a bordo di nave abbiano comportato delle significative esposizioni a fibre di amianto, sia perché direttamente manipolato o lavorato dagli operatori durante le operazioni di allestimento e sia perché essi, operando in ambienti confinati, erano soggetti al cosiddetto inquinamento ambientale indotto da operazioni inquinanti svolte in zone limitrofe (…). Le figure professionali che, in base a quanto sopra citato, sono da ritenersi esposte a concentrazioni significative di amianto si ritiene siano le seguenti: (…) saldatore elettrico (off. allest. apparato motore); saldatore elettrico (off. allest. fuori app. motore …”.
13. Con il parere del 10.4.1997 (doc. 26) il Contarp ha affermato che furono esposti a concentrazioni di fibre di amianto in misura superiore a 0,1 fibre/cc anche “coloro che operavano prevalentemente a bordo nave, fino al 1979, gli addetti al reparto falegnameria fino al 1979 e gli elettricisti del reparto manutenzione, i carpentieri in ferro, i calafati e i saldatori dell'officina prefabbricazione, sino al 1977”. Nel parere di data
12.06.2000 (doc. 27 allegato al ricorso) il Contarp ha completato il quadro evidenziando che per tutte le professionali che operavano in modo continuativo/prevalente a bordo nave e per tutte le figure professionali impegnate nelle officine prefabbricazione o salderie nelle officine di allestimento apparato motore e blocco ciminiera fosse stato superato ovvero raggiunto il livello di esposizione di 0,1 ff/cc fino al 30 settembre
1985.
14. A fronte delle sopra evidenziate risultanze istruttorie, appare indubbio che il ricorrente abbia svolto la propria attività lavorativa in un ambiente lavorativo nocivo, nel quale è stato diffusamente esposto ad amianto.
8 15. Del resto, e con riferimento all'onere della prova relativo al rispetto dell'art. 2087 c.c., va detto che la resistente non vi ha minimamente assolto, anzi la documentazione agli atti evidenzia il ricorrere di elementi di segno contrario ad un rispetto dell'obbligo di protezione dei lavoratori.
16. A tal proposito va poi ricordato che la conoscenza dei rischi da esposizione all'amianto in ambito lavorativo è di molto risalente rispetto al periodo nel quale il ricorrente ha reso la sua attività lavorativa per la resistente, come dimostra l'esistenza del RD 442/1909 che includeva tra le lavorazioni insalubri per donne e fanciulli la tessitura e filatura d'amianto, della L. 455/1943, che prevedeva l'estensione dell'assicurazione obbligatoria anche per le lavorazioni che comportassero la silicosi e l'asbestosi, e del D.P.R. 1169/1960 attuativo della stessa. Va anche ricordato che già nel 1956 esistevano prescrizioni legislative concernenti la sicurezza nei luoghi ove si formano le polveri di qualunque specie
(D.P.R. 303/56), e che l'osservanza di tali prescrizioni avrebbe di certo ridotto l'esposizione, ma non è emersa, da parte della convenuta,
l'adozione di alcuna concreta cautela volta ad evitare la dispersione delle polveri d'amianto.
17. Del resto la Corte di Cassazione ha esplicitamente riconosciuto che il quadro normativo vigente negli anni 50 era già tale da mettere il datore di lavoro nelle condizioni di predisporre adeguate misure di protezione e tutela per i lavoratori esposti all'amianto ed ha affermato: “già il R.D. 14 giugno 1909, n. 442 che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo.
9 Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgs. 6 agosto 1916,
n. 1136, art. 36, tabella B, n. 13 e il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata
l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita
l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell' amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530 , tra gli altri agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche.
D'altro canto l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del '900 e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprile 1943, n. 455 . In epoca più recente, oltre alla Legge Delega 12 febbraio 1955, n. 52 , che, all'art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n.
303 e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648 , si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n. 1169 ove all'art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dal
T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi. D'altro canto l'imperizia, nella quale rientra
l'ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe
10 risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro. Da quanto esposto discende che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa degli odierni ricorrenti [n.d.r.: 1956 – 1987] era ben nota
l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre (per fattispecie con periodi temporali di attività lavorativa analoghi …. v. Cass. n. 8204 del
2003; Cass. n. 16645 del 2003; Cass. n. 14010 del 2010; Cass. n. 2491 del 2008; Cass. n. 15156 del 2011; Cass. n. 26590 del 2014; da ultimo
Cass. n. 22710 del 2015 che ha ribadito non solo l'irrilevanza della circostanza che il rapporto di lavoro si fosse svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali
d'amianto, ma anche che a detta epoca non si sapesse che anche singole fibre d'amianto inalate potessero essere letali). Si imponeva dunque, anche per il periodo per cui è causa, l'adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Devono altresì essere tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9,
11 che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende
l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante
l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione. L'art. 2087 c.c. in generale e il D.P.R. n. 303 del 1956 in particolare imponevano quindi di adottare provvedimenti idonei ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro, a prescindere peraltro dall'accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie, essendo comunque accertata la nocività della polvere (di qualsiasi sostanza) per l'apparato respiratorio (cfr. Cass. n. 6352 del 2015). Gravava pertanto sulla società datrice di lavoro l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno attraverso l'adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle suddette norme…” (Cass., n. 17252/2016).
18. In ragione delle risultanze istruttorie descritte, veniva disposta una consulenza medica e lo specialista nominato, dopo avere esaminato la documentazione presente ed analizzato le caratteristiche dell'asbesto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Nel caso di specie, tenuto conto della disposizione ubiquitaria delle placche, nonché della presenza di calcificazioni, tenuto altresì conto dell'attuale assenza di una condizione restrittiva/ostruttiva agli esami spirometrici e della necessità di sottoporsi periodicamente a visite di controllo, si ritiene congrua una valutazione percentualistica del danno permanente all'integrità psico-fisica nella misura del 4% (quattro percento)”.
12 19. La sussistenza del nesso causale con l'attività lavorativa svolta presso il cantiere navale di Monfalcone e la quantificazione dei postumi vengono accertate all'esito di un percorso logico che appare immune da incongruenze e viene condiviso dallo scrivente, anche considerato che sul punto non sono state mosse contestazioni da parte resistente.
20. Quanto all'unica contestazione di relativa all'assenza di CP_1
risentimento funzionale nel caso di specie, ed in particolare all'assenza di conseguenze sulla funzionalità respiratoria del ricorrente, si tratta, a parere dello scrivente, di argomentazioni irrilevanti in ragione della nozione unitaria di danno non patrimoniale, di cui all'orientamento affermato dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte con la decisione nr. 26972/2008 e dovendosi richiamare, circa la natura di malattia delle placche pleuriche, i principi espressi dalla Suprema Corte (Cass. nr. 2491/2008).
21. Accertata la responsabilità della resistente per le patologie riscontrate sulla persona del ricorrente, deve essere dunque riconosciuto il diritto dello stesso ad essere risarcito del danno alla lesione della propria integrità psicofisica, con relativa necessità di procedere alla quantificazione.
22. A tal fine si terrà conto delle tabelle di Milano alle quali la Suprema Corte
“riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.” (Cass.
20895/15), e nelle quali le voci di danno non patrimoniale, prima denominate “danno biologico” e “danno morale/sofferenza soggettiva”, sono attualmente dalla giurisprudenza di legittimità definite, rispettivamente, come “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata.
13 23. Quanto al danno biologico permanente, tali tabelle indicano, a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e di sofferenza interiore per un soggetto di 76 anni alla data della diagnosi della malattia (referto tc torace, doc. 4 del ricorso, in data 15.4.2021) con percentuale di invalidità del 4% accertata dal CTU, i seguenti importi: € 4.136,00 a titolo di danno biologico -dinamico-relazionale ed € 1.034,00 a titolo di danno da sofferenza interiore media presumibile, per un totale di € 5.170,00.
24. Quanto alla richiesta di "personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute richiesta da parte ricorrente, la stessa consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto. Queste ultime devono consistere, secondo il più recente insegnamento del giudice di legittimità, in circostanze eccezionali e specifiche, sicchè non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr.
Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n.
27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019).
25. Il danno biologico e la relativa personalizzazione attengono dunque agli aspetti dinamici della lesione all'integrità psicofisica, e dunque agli effetti negativi della lesione all'integrità psicofisica sulle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane, con relativa compromissione delle stesse.
26. Ebbene, tanto premesso, si deve evidenziare che parte ricorrente ha allegato unicamente uno stato di sofferenza interiore inerente all'eventualità di ammalarsi di mesotelioma, e dunque, si potrebbe dire
14 abbia allegato una componente esclusivamente statica, non di per sé impattante sulle abilità dell'individuo nell'affrontare le esigenze della vita quotidiana e l'attività di relazione con il mondo circostante. Nulla è dovuto dunque a titolo di personalizzazione del danno biologico, mentre lo stato di ansia allegato da parte ricorrente, è ascrivibile alla sfera del danno morale, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019). Ha affermato in materia la Corte di Cassazione che: “In tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale” (Cass. nr. 6444/2023). Vero è che nel caso di specie la percentuale di lesione all'integrità psico-fisica accertata a carico del ricorrente è assai contenuta, e dunque non autorizza alcun ragionamento di tipo inferenziale, ma è innegabile la forza presuntiva, quanto al ricorrere nella persona del ricorrente di una consistente sofferenza interiore, della circostanza, suffragata dalla triste e nota casistica relativa
15 ai lavoratori esposti ad amianto, che le placche pleuriche bilaterali esitino in un mesotelioma, malattia ad esito mortale. Per tale ragione, ricorrono i presupposti per il riconoscimento di un danno morale, nei termini di cui alle Tabelle di Milano, già sopra esposti. Una personalizzazione del danno morale, possibile in astratto secondo lo scrivente, sarebbe stata possibile solo sulla base di allegazioni specifiche suffragate da riscontro a livello istruttorio, situazioni non ricorrenti nel caso di specie, ove invece è liquidabile la sola componente del danno non patrimoniale di carattere morale indicata nelle tabelle di Milano come normale conseguenza di una lesione dell'integrità psico-fisica del 4%.
27. Le spese seguono il criterio della soccombenza, non ravvisandosi ragioni per una compensazione, e tenendo conto di quanto effettivamente liquidato (artt.
5-6 D.M. 55/2014), della modica complessità delle vicende giuridiche trattate nonché della parziale serialità della vicenda, vanno determinate nell'importo complessivo di € 2.695,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
28. Le spese del c.t.u., sono liquidate in € 1.229,03, ai sensi dell'art. 1 DM
30.5.2002, risultando congruo un numero di vacazioni pari a 150.
29. Quanto alle spese di CTP è stato autorevolmente affermato che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 c.p.c. (Cass. nr. 26729/2024).
L'importo richiesto, pari ad € 600,00, appare congruo rispetto a quanto liquidato al CTU. In ordine alla documentazione giustificativa (doc. 2 note autorizzate), differentemente rispetto a quanto vale per le spese stragiudiziali, il preavviso di parcella appare sufficientemente probante
(Cass., S.U., 10 luglio 2017, n. 16990).
16
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
1) accertata la responsabilità di in ordine all'insorgere Controparte_1
della patologia sofferta da , condanna la resistente, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire i danni subiti dallo stesso e specificatamente a corrispondergli, a titolo di danno non patrimoniale, la somma complessiva di € 5.170,00, oltre interessi legali sulla somma devalutata dal 15.4.2021 e via via rivalutata fino al saldo;
2) condanna la resistente, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di CTU che liquida in € 1.229,03 oltre iva ed al pagamento delle spese di CTP che liquida in € 600,00 oltre iva;
3) condanna la resistente, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di lite del ricorrente che liquida in € 2.695,00, oltre accessori, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Trieste, data 25/06/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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