Ordinanza cautelare 5 dicembre 2024
Sentenza 19 maggio 2025
Ordinanza cautelare 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 19/05/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00935/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01782/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1782 del 2024, proposto da
Cellnex Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Abramo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di NO e Avellino, in persona del Ministro in carica e del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di NO, domiciliataria ex lege in NO, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
Comune di Maiori, non costituito in giudizio;
Wind Tre Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
previa richiesta di misure cautelari, alla sentenza n. 433/2024 del 14 febbraio 2024, resa dal TAR Campania – sede di NO, sezione prima, nel giudizio R.G. n. 941/2021, con conseguente declaratoria di nullità e/o inefficacia, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b) e c), c.p.a. dei seguenti atti:
- del parere prot. MIC|MIC_sabap-sa_UO12|03/09/2024|0020993-P del 3 settembre 2024, reso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di NO e Avellino – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura, avente ad oggetto “Ottemperanza sentenza TAR n. 433/2024. Convocazione conferenza di servizi decisoria in modalità asincrona ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 bis della L. 241/1990 e s.m.i. Parere contrario. Determinazione relativa alla tutela di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 42/04” (doc. C);
- della nota prot. MIC|MIC|_SABAP-SA|05/09/2024|0021233-P, del 5 settembre 2024, resa dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di NO e Avellino – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura, avente ad oggetto “Ottemperanza sentenza TAR n. 433/2024. Convocazione conferenza di servizi decisoria in modalità asincrona ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 bis della L. 241/1990 e s.m.i. Note integrative al parere contrario n. 20993 del 03.09.2024”;
- ove occorra, del parere prot. n. 28277 del 29 agosto 2024 reso dalla Direzione Generale – Servizio V – del Ministero della Cultura, citato per relationem in seno al detto parere negativo e non conosciuto;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, anche se non conosciuto;
e, per l’effetto, per l’accertamento della formazione del titolo delle società istanti per silenzio – assenso, ai sensi dell’art. 87, comma 9 (ratione temporis applicabile) del d.lgs. n. 259 del 2003 o per la consequenziale nomina di un commissario ad acta, nell’ipotesi di perdurante inottemperanza da parte dell’Amministrazione resistente all’obbligo di conformarsi alla citata sentenza;
nonché, in subordine e previa conversione del rito, per l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, ai sensi dell’art. 29 c.p.a., dei predetti atti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di NO e Avellino e di Wind Tre Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 la dott.ssa Anna Saporito e uditi per le parti i difensori Lamarte Antonio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato il 30 ottobre 2024 e depositato il successivo 6 novembre la società Cellnex Italia S.p.A. ha impugnato il provvedimento della Soprintendenza in epigrafe indicato, recante parere negativo in ordine all’intervento di installazione di un impianto di telefonia mobile da collocare presso il cimitero del Comune di Maiori, articolando a sostegno del gravame due motivi, così rubricati: “ I. Nullità/Inefficacia del parere negativo. Violazione ed elusione del giudicato amministrativo derivante dalla sentenza n. 433/2024 del 14 febbraio 2024 resa dal TAR NO; II. Annullabilità. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 86 e 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 (ora articoli 43, 44 e ss, come modificati dal d.lgs. n. 207 del 2021). Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 82 del D.L n. 18/2020, convertito, con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 Legge quadro n. 36 del 2001: incompetenza. Violazione dell’art. 97 della Costituzione: violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed efficienza dell’agere amministrativo. Violazione dell’art. 3 della L. 241 del 1990. Eccesso di potere: difetto di motivazione. Arbitrarietà ed ingiustizia manifesta. Difetto di istruttoria manifesto. Sviamento di potere ”.
2. Si sono costituiti il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di NO e Avellino, che hanno insistito per il rigetto del ricorso siccome infondato, nonché Wind Tre Spa, che ha chiesto l’accoglimento del gravame.
3. Con ordinanza n. 476 del 5 dicembre 2024 è stata disposta la conversione del rito con contestuale fissazione dell’udienza pubblica “ considerato che, nella fattispecie di cui è causa, l'atto, plurimotivato, per un verso è prospettato come elusivo del giudicato, per altro verso illegittimo; Ritenuto pertanto di dover fare applicazione del principio posto dall'art. 32, primo comma c.p.a., laddove afferma che "È sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal titolo V del libro IV ".
4. Previo deposito di ulteriori memorie, all’udienza pubblica del 16 aprile 2025 la causa è stata introitata in decisione.
5. Preliminarmente, al fine di inquadrare la fattispecie per cui è causa, il Collegio osserva che il provvedimento impugnato è sopravvenuto al giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale n. 433 del 14 febbraio 2024 con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla ricorrente, sono stati annullati il parere negativo della Soprintendenza nonché la determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria relativamente all’impianto per cui è causa.
Avverso il provvedimento in questa sede gravato, che si configura come plurimotivato (in quanto fondato tanto sulla natura ex se ostativa del vincolo di inedificabilità assoluta imposto dal P.U.T. quanto sul contrasto, per natura e caratteristiche, delle opere previste con le disposizioni di tutela del vincolo paesaggistico, indipendentemente dalle disposizioni del P.U.T.), parte ricorrente deduce sia vizi di violazione/elusione del giudicato, sia vizi di illegittimità scaturenti dalla violazione di regole di azione estranee al decisum della sentenza da eseguire, chiedendo altresì l’accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio assenso “ai sensi dell’art. 87, comma 9, del d.lgs. n. 259/2003 ”.
6. Principiando dal lamentato vizio di elusione/violazione del giudicato occorre rammentare che:
- secondo un consolidato orientamento, la "violazione del giudicato" è configurabile quando il nuovo atto riproduca gli stessi vizi già censurati in sede giurisdizionale o quando si ponga in contrasto con precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla decisione del giudice, mentre si ha "elusione del giudicato" allorquando l'amministrazione, pur provvedendo formalmente a dare esecuzione alle statuizioni della sentenza, persegue l'obiettivo di aggirarle dal punto di vista sostanziale e in tal modo giunge surrettiziamente allo stesso esito già ritenuto illegittimo (v., ex multis , Consiglio di Stato, sez. V, 30 ottobre 2018, n. 6175);
- per la delimitazione dell'ambito dell'effetto conformativo del giudicato amministrativo occorre avere riguardo alla tipologia e al numero dei motivi accolti e distinguere le sentenze a effetto vincolante pieno, con le quali l'atto viene annullato per difetto dei presupposti soggettivi o oggettivi o per violazione di termini perentori relativi all'esercizio del potere, da quelle a effetto vincolante strumentale, con le quali l'annullamento per vizi formali (come quelli procedimentali o di mero difetto di motivazione) impone soltanto all'amministrazione di eliminare il vizio dall'atto senza vincolarla in alcun modo nei contenuti. La portata effettiva del giudicato va infatti ricostruita sulla base di una lettura congiunta del dispositivo della sentenza e della parte motiva, che vanno inoltre correlate ai dati oggettivi di identificazione delle domande ( causa petendi e petitum ) proposte dalla parte ricorrente, considerando che il potere residuo dell'amministrazione in sede di riedizione del potere dopo una pronuncia di annullamento va delimitato con riferimento al tipo di vizio riscontrato e che, in ogni caso, l'effetto conformativo si estende all'obbligo di porre in essere una attività successiva conforme ai canoni di legittimità individuati dalla pronuncia da eseguire (Consiglio di Stato, sez. VI, 23 giugno 2023, n. 6187, id., sez. VI, 19 maggio 2023, n. 5002; id., sez. VI, 12 luglio 2022, n. 5880);
- perché l'atto emanato dall'Amministrazione in seguito al giudicato di annullamento possa essere considerato affetto dai vizi descritti è quindi imprescindibile che il ‘vincolo conformativo' discendente da quest'ultimo sia assolutamente preciso e dettagliato, così che il suo contenuto sia integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza (Consiglio di Stato, sez. V, 1° ottobre 2015, n. 4604). I vizi di violazione e di elusione del giudicato non sono infatti configurabili quando la pronuncia del giudice comporti ‘margini liberi di discrezionalità', in relazione ai quali l'Amministrazione può imporre nuovamente l'assetto di interessi che più ritiene congruo per l'interesse pubblico affidato alle sue cure, salvo il rispetto delle statuizioni di natura conformativa derivanti dall'impianto motivazionale del giudicato, al di fuori delle quali una situazione di inottemperanza non è neppure configurabile (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenze 3 giugno 2015, n. 2732 e 13 maggio 2014, n. 2449).
7. Facendo applicazione dei principi appena richiamati, nell’attuale vicenda la dedotta violazione del giudicato è predicabile con riguardo alla parte della motivazione con la quale la Soprintendenza ribadisce la portata in sé ostativa, rispetto alla realizzabilità delle opere onde trattasi, del vincolo di inedificabilità previsto dal P.U.T., richiamando giurisprudenza conforme e affermando che “.. a fronte di una giurisprudenza non nettamente orientata e alla presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta quale quello imposto dalla L.R. 35/87 per la zona 1a di massima tutela, che incide limita la realizzazione di tali infrastrutture, questo ufficio non può che riferirsi all'orientamento più restrittivo che consente e garantisce la conservazione dei valori paesaggistici dell'aria interessata ”.
Per tale profilo, infatti, il provvedimento, nel reiterare l’assunto della (astratta ed automatica) contrarietà al PUT, si pone in contrasto con precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla citata sentenza n. 433/2024, che aveva sancito che “ le previsioni del PUT non possono ritenersi preclusive – in via assoluta ed in modo vincolato – rispetto all’installazione di stazioni radio base, ferma restando la valutazione discrezionale intestata all’autorità preposta alla tutela del vincolo in punto di concreta compromissione dei preminenti valori paesaggistici tutelati ”.
8. Deve viceversa escludersi la sussistenza di un vizio di violazione/elusione del giudicato con riguardo all’ulteriore motivazione recata dal provvedimento impugnato, incentrata sul ritenuto contrasto, per natura e caratteristiche, delle opere previste con le disposizioni di tutela del vincolo paesaggistico.
Con riguardo a tale ultimo profilo infatti, la sentenza di questo TAR aveva statuito quanto segue: “ sono del pari fondati, nei sensi di seguito precisati, il secondo ed il terzo motivo dell’atto di motivi aggiunti…a mezzo dei quali la ricorrente lamenta – con riguardo alla seconda parte della motivazione - la violazione dei principi di uguaglianza, parità di trattamento e tutela della concorrenza (derivante dalla presenza nell’area interessata di altra infrastruttura di telecomunicazione, già autorizzata dal Comune di Maiori su parere positivo espresso in data 27 settembre 2016 dalla Soprintendenza) nonché il difetto di motivazione da cui sarebbe affetto il parere negativo, che non spiega le ragioni del trattamento differente riservato ad altra compagnia di TLC, non reca alcuna valutazione in ordine misure volte alla mitigazione della percettività visiva dell’impianto, né chiarisce le motivazioni per cui l’impianto tecnologico finirebbe per ledere il decoro del complesso cimiteriale …… il caso di specie risulta connotato da talune peculiarità, connesse alla preesistenza, nel medesimo sito, di altre antenne di altro gestore autorizzate nel 2016, di forma e dimensione del tutto analoga…………. A fronte di tale peculiare assetto fattuale il parere della Soprintendenza si è limitato ad affermare che “il presente parere non può essere condizionato da comparazioni con altre e precedenti valutazioni la cui legittimità non è dato in questa sede apprezzare, non essendo consentito, per principio generale, giovarsi delle eventuali illegittimità poste in essere in altre fattispecie”. Ritiene il Collegio che, viceversa, ferma restando la valutazione discrezionale demandata alla Soprintendenza, la concreta situazione di fatto avrebbe dovuto indurre ad un maggiore approfondimento istruttorio e motivazionale… a fronte della preesistenza di altra stazione radio avente identiche caratteristiche costruttive ed incidente in modo del tutto similare sul territorio – l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo non possa limitarsi all’atomistica valutazione dell’incidenza della nuova opera sui valori paesaggistici (in astratto considerati) propri del sito vincolato, ma debba in concreto esternare le ragioni per le quali il nuovo impianto – anche in termini di impatto cumulativo delle due opere – determini la compromissione dei preminenti valori tutelati. ”.
Ebbene, al cospetto di un siffatto annullamento giurisdizionale per difetto di motivazione, residuava uno spazio assai ampio per la riedizione dell'attività valutativa da parte della pubblica Amministrazione, sostanziandosi l’obbligo conformativo scaturente dalla pronuncia nel riesercitare adeguatamente il potere, dotando il provvedimento di un adeguato corredo motivazionale, senza inibire l'esercizio di tratti liberi dell'azione amministrativa e, dunque, senza alcun vincolo circa l'esito, confermativo o meno, di tale determinazione, pienamente rimessa all'amministrazione titolare del potere discrezionale.
Dunque atteso che la Soprintendenza, in esecuzione della sentenza n. 433/2024, si è rideterminata sull’istanza della ricorrente, fondando la propria decisione su una nuova e più articolata motivazione rispetto a quella rinvenibile nei provvedimenti in precedenza annullati, nessuna elusione del giudicato è ravvisabile.
9. Con riguardo a tale ulteriore profilo motivazionale non coperto dal vincolo conformativo del giudicato - in quanto espressione di nuove scelte discrezionali attinenti ad aspetti non riconducibili a puntuali statuizioni della pregressa sentenza - vanno pertanto esaminati i vizi di legittimità dedotti da parte ricorrente, la quale lamenta la natura arbitraria e irragionevole delle valutazioni espresse dalla Soprintendenza, le cui argomentazioni sulla presunta lesione dei valori paesaggistici sarebbero meramente apodittiche e non, invece, frutto di un’attenta valutazione del progetto proposto.
In dettaglio, secondo la prospettazione di parte ricorrente:
a) l’amministrazione avrebbe omesso di considerare che l’antenna (dello stesso colore del muro) sarebbe ubicata in adiacenza all’impianto dell’operatore concorrente, così evitando l’occupazione di altre parti del muro del complesso cimiteriale, e che gli apparati sarebbero collocati all’interno di una struttura metallica composta da cancello e barriera verniciati di verde ed adornati con finta edera, rendendo dunque inesistente l’impatto rispetto alla visuale;
b) le SRB, in quanto opere di urbanizzazione primaria, oltre ad essere compatibili con qualsiasi zonizzazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, possono essere installate anche in zona di rispetto cimiteriale; il richiamo all’art. 21 del d.lgs. n. 42 del 2004 non è riferibile agli impianti in questione e, in ogni caso, l’eventuale divieto di installazione sul muro esterno del cimitero presupporrebbe un’adeguata motivazione delle ragioni di incompatibilità che non risulta essere stata fornita;
c) l’amministrazione ha omesso qualsivoglia bilanciamento degli interessi in gioco con riguardo, in particolare, all’esigenza (evidenziata dall’amministrazione comunale) del rafforzamento della rete di telecomunicazione come strumento necessario per assicurare i contatti in area non urbana in cui si verificano numerosi incendi boschivi e incidenti stradali;
d) la proposta formulata dalla Soprintendenza in seno alla nota integrativa del 5 settembre 2024 (secondo la quale l’intervento in esame può essere preso in considerazione “ solo ed esclusivamente con carattere di temporaneità, per un periodo contingentato massimo di cinque anni, al termine del quale dovrà essere rimosso l’intero impianto e gli apparati, ripristinato lo stato dei luoghi e restituito alla sua integrità paesaggistica e culturale, fatte salve eventuali normative successivamente intervenienti in materia che giustifichino la permanenza dell'intervento ”) risulta del tutto contraddittoria laddove ammette l’installazione, per la durata di ben 5 anni, di un impianto per altro verso ritenuto radicalmente pregiudizievole rispetto ai valori tutelati;
e) la Soprintendenza non motiva affatto le ragioni del diverso orientamento espresso, con parere favorevole n. 5634 del 27 settembre 2016, in ordine alla realizzazione di una uguale struttura di rete TLC da parte di altro operatore, realizzando in tal modo una palese violazione dei principi di uguaglianza e di imparzialità della P.A., nonché di tutela della libera concorrenza e di libertà di iniziativa economica.
10. La censura, nelle sue diverse articolazioni, è infondata.
11. Come noto (e come rammentato peraltro dalla stessa sentenza n. 433/2024) la valutazione svolta dall'ente preposto alla tutela del vincolo è connotata da un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l'applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie dei settori disciplinari che vengono in considerazione, caratterizzate da ampi margini di opinabilità; ne deriva che - affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell'amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile - l'apprezzamento così compiuto è sindacabile in sede giudiziale esclusivamente ove basato su una valutazione manifestamente irragionevole, illogica, incoerente e incompleta, su un travisamento dei fatti, ovvero se carente di motivazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 27 maggio 2021, n. 4096)
12. Orbene, calando le suesposte coordinate ermeneutiche nel caso di specie, ritiene il Collegio che la rinnovata motivazione formulata dall’Autorità di tutela (oltre a risultare esaustiva sotto tutti i profili a suo tempo censurati) non denoti vizi di illogicità, irragionevolezza o incoerenza tali da consentire il sindacato caducatorio di questo giudice.
12.1. Il provvedimento gravato, infatti, dopo aver ripercorso le caratteristiche del sito interessato dall’intervento (che “ ricade in un ambito di notevolissimo pregio paesaggistico, parte sommitale di un promontorio degradante verso il mare, ricoperto da una folta vegetazione tipica della fascia fitoclimatica, priva di particolari aggressioni antropiche, elemento costitutivo dello straordinario paesaggio mediterraneo definito Patrimonio dell’Umanità” ) ed esplicitato le specifiche caratteristiche costruttive dell’impianto tecnologico (“ il progetto in esame prevede la collocazione di apparati in un’area di circa 5 mq circoscritta da una struttura metallica composta da cancello e barriera verniciati di colore verde, nonché la realizzazione di due pali di supporto alle antenne rispettivamente di circa 6,48 e 7,76 metri di altezza con una base larga di circa 70 cm ancorati al muro perimetrale del cimitero ”), si è poi soffermato sulle ragioni di incompatibilità con i valori del paesaggio circostante, anche in termini di impatto cumulativo delle opere.
Il parere ha infatti chiarito, sul piano generale, che << l'identità paesaggistica dei luoghi scaturisce anche dal susseguirsi su un territorio di interventi minori e dalle relazioni che tra essi si instaurano, se il singolo intervento, considerato isolatamente, risulta apportare una modifico apprezzabile come “minore”, l’effetto cumulativo, nello spazio e nel tempo, dato da molti interventi inappropriati può risultare lesivo di quel territorio >> precisando, quanto alla situazione specifica, che << la presenza di un'antenna già di per sé costituisce elemento di grande disturbo, scollegato dal contesto di riferimento, e la realizzazione di un nuovo impianto ne incrementerebbe notevolmente il negativo impatto. Nel caso in esame le antenne esistenti sono due (lato est — parte antica del Cimitero vincolato ope legis - e lato ovest), sul lato ovest peraltro è presente anche un altro palo con antenne e, con l'intervento previsto, dovrebbero esserne collocate altre due, in adiacenza a quelle esistenti con conseguente incremento della percezione negativa dei luoghi determinato dal proliferare delle installazioni, in netto contrasto con le finalità del decreto ministeriale dell’1.12.1961 con cui l'intero territorio comunale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico >>.
Quanto poi al cimitero, il provvedimento – lungi dal far mero riferimento alla zona di rispetto cimiteriale – ha evidenziato le specifiche esigenze di tutela compromesse, chiarendo che l’antico complesso, sorto nei primi anni del ’900, oltre ad essere parte integrante del contesto paesaggistico “ che si distingue per la presenza di elementi naturalistici e geomorfologici con caratteristiche di singolarità ” e a rappresentare esso stesso un elemento identitario dei luoghi, risulta “ definito dallo stesso PUC Comunale “immobile di interesse culturale” e vincolato ope legis ai sensi della parte seconda del D.Lgs.42/04, di cui deve essere assicurata l'integrità e la conservazione…gli unici interventi consentiti sarebbero di "restauro e risanamento conservativo”, tipologia di interventi che non corrispondono certamente all’ apposizione di un'antenna per telecomunicazioni ”; ha altresì sottolineato l’impatto negativo determinato dall’installazione di altre due antenne, visibili in tutta la loro interezza da luoghi accessibili al pubblico (atteso che “ incombono sul piazzale di arrivo e di sosta che consente l'accesso al Cimitero” e “sono percepiti dall'intera comunità che frequenta i luoghi per visitare i propri defunti, quali elementi totalmente estranei e di notevole disturbo ”) nonché allocate a ridosso del muro perimetrale del cimitero “ che peraltro, per la sua configurazione e le sue caratteristiche cromatiche, diviene uno sfondo che enfatizza la visibilità degli impianti tecnologici ad esso addossati ”.
Ancora, il parere ha specificamente valutato – a differenza di quanto preteso da parte ricorrente – le misure di mitigazione previste (consistenti nel collocare gli apparati all’interno di una struttura metallica composta da cancello e barriera verniciati di verde ed adornati con finta edera, nonché nella forma slanciata delle antenne e delle componenti elettriche da installare, ancorate al muro esterno del complesso cimiteriale senza grandi sbracci orizzontali), ritenendole tuttavia insufficienti a compensare l’impatto evidenziato.
12.2. Come anticipato, ad avviso del Collegio le valutazioni così sintetizzate appaiono sorrette da un adeguato apparato istruttorio e motivazionale, rappresentando in modo analitico e dettagliato le ragioni di incompatibilità dell’impianto (anche alla luce dell’impatto cumulativo rispetto ad opere preesistenti) con il contesto tutelato e con l’ambiente circostante, siccome derivanti dalla sua collocazione e dalle precipue caratteristiche costruttive, non efficacemente compensate dalle prospettate misure mitigative; la motivazione che sorregge l’atto impugnato, ampia e circostanziata, pur presentando margini di ineludibile opinabilità, resiste pertanto ai rilievi critici mossi dal ricorrente, non risultando inficiata, diversamente da quanto dedotto, da macroscopica illogicità o irragionevolezza, ovvero viziata da abnormità o da travisamento della realtà fattuale.
12.3. Per quanto specificamente attiene alla questione dell’impatto cumulativo, occorre rammentare che la sentenza di questa Sezione n. 433/2024, senza in alcun modo negare la possibilità che “ in un contesto già compromesso dalla presenza di infrastrutture, l’installazione di un nuovo impianto può determinare un impatto cumulativo sull’area vincolata, tale da pregiudicarne l’integrità ” (ben potendo la Soprintendenza, nell'esercizio delle proprie prerogative, ritenere che, rispetto all'impatto singolarmente considerato, un certo numero di impianti simili possa produrre, nel suo complesso, effetti maggiormente impattanti, comportando un effetto moltiplicatore di disordine percettivo) ha tuttavia stigmatizzato il vizio motivazionale in cui era incorso il provvedimento all’epoca impugnato, sottolineando la necessità che, a fronte della preesistenza di altra stazione radio avente identiche caratteristiche costruttive, “ l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo non possa limitarsi all’atomistica valutazione dell’incidenza della nuova opera sui valori paesaggistici del sito vincolato, ma debba in concreto esternare le ragioni per le quali il nuovo impianto – anche in termini di impatto cumulativo delle due opere – determini la compromissione dei preminenti valori tutelati “.
Analogo vizio non è ravvisabile nel caso di specie, avendo l’amministrazione chiarito, con rinnovato sforzo motivazionale, le ragioni per le quali il "cumulo" con il preesistente impianto rende la nuova opera incompatibile con il contesto paesaggistico; nè tale valutazione può ritenersi preclusa per ragioni di imparzialità o parità di trattamento, considerato che – in disparte la differenza ontologica dell’impatto prodotto dal singolo impianto in sé considerato e dell’effetto cumulativo che più impianti producono, la quale rende difficilmente configurabile una identità di situazioni – l’impostazione di parte ricorrente condurrebbe alla conclusione, che non può essere avallata, secondo cui “ se in una stessa zona dove già esiste un impianto venisse proposta la realizzazione di altri 100 impianti assolutamente identici al primo, tali ulteriori impianti dovrebbero essere automaticamente assentiti perché era stato assentito il primo ” (Consiglio di Stato, sez. VI, 19 luglio 2024, n. 6515).
12.4. Infine, non risulta contraddittoria la proposta formulata dalla Soprintendenza in seno alla nota integrativa del 5 settembre 2024, considerato che l’installazione temporanea, per definizione, non determina una permanente alterazione del paesaggio tutelato e dovendosi anzi rilevare che il riconoscimento di tale possibilità è stato esplicitamente ricollegato proprio all’esigenza (invocata anche da parte ricorrente) di operare l’adeguato bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti, ivi incluse le ragioni di pubblica sicurezza evidenziate dal Comune.
13. In ragione delle suesposte considerazioni, il profilo motivazionale dianzi esaminato resiste alle censure di parte ricorrente, risultando pertanto sufficiente – nonostante la nullità della motivazione relativa al P.U.T., acclarata al § 7 - a sorreggere la legittimità dell'intero provvedimento considerato che " in presenza di un atto plurimotivato è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa, per condurre al rigetto dell'intero ricorso in considerazione del fatto che anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice " (Consiglio di Stato sez. IV, 8 ottobre 2024, n. 8094).
14. Deve essere respinta anche la domanda di accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio assenso.
Il Collegio, pur consapevole dell’orientamento richiamato dalle parti (cfr. memoria di costituzione di Wind) secondo il quale il meccanismo di formazione del provvedimento silenzioso di cui al d.lgs. n. 259/2003 opera anche dopo la sentenza con cui è stato annullato un provvedimento di diniego (TAR Trento, 12 giugno 2023, n. 94), ritiene invece di aderire alla tesi – espressa con riferimento all’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001 ma basata su argomentazioni estensibili anche al caso di specie – secondo cui il silenzio assenso non risulta applicabile nelle ipotesi in cui la riedizione del procedimento è effettuata su impulso giurisdizionale e non su domanda di parte, considerato che esso presuppone una vicenda soltanto amministrativa, ovvero la presentazione di un'istanza alla quale segua, entro dati termini, l'inerzia dell'amministrazione, senza che fino a questo momento vi sia un intervento del giudice. Trattandosi di istituto di natura eccezionale, e quindi di stretta interpretazione, non vi è la possibilità - anche per un'esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di rispetto del principio di doverosità dell'azione amministrativa su impulso del giudice - di applicare in via analogica la norma al caso, da essa non previsto, di riedizione di potere su provvedimento giurisdizionale; tanto più che, in tale ipotesi, neppure è configurabile una domanda di impulso vera e propria (Consiglio di Stato sez. IV, 3 gennaio 2025, n. 36).
15. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
16. Stante la peculiarità della vicenda il Collegio ravvisa giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di NO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Anna Saporito, Primo Referendario, Estensore
Rosa Anna Capozzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Saporito | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO