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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/09/2025, n. 2585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2585 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3236/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Francesco Distefano Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliere avv. Paola Ambruosi Giudice Ausiliario rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3236/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA N. MORELLO, Parte_1 C.F._1 40 90144 PALERMO presso lo studio dell'avv. BOCCADUTRI CALOGERO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CASTIGLIONE N. 10 _1 P.IVA_1 21052 BUSTO ARSIZIO presso lo studio dell'avv. CICORELLA CESARE FLAVIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO avente ad oggetto: Vendita di cose mobili sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 932/2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione III Civile, Giudice Dott.ssa D'Elia, nell'ambito del giudizio N.R.G. 407/2023, depositata in cancelleria in data 16.07.2024, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e, quindi:
- accertare e dichiarare l'esistenza del credito vantato dalla nei confronti della Parte_1 e l'inadempimento di quest'ultima agli obblighi contrattuali assunti, per i titoli e le Controparte_1 ragioni di cui al presente giudizio e, per l'effetto pagina 1 di 8 - condannare la al pagamento dell'importo complessivo di € 60.489,09,00, o della maggiore _1
o minore somma ritenuta equa, oltre interessi e rivalutazione a far data dalla maturazione e sino al soddisfo;
- In via subordinata, accertata l'avvenuta ricezione della merce da parte della Controparte_1 dichiarare l'ingiustificato arricchimento di questa in danno della e per l'effetto Parte_1
- Condannare la a corrispondere l'indennità ex art. 2041 c.c. e/o a restituire la merce Controparte_1 ricevuta. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”
Per _1
voglia la Corte d'Appello adita, giudicare NEL MERITO: per i motivi qui esposti e per le eccezioni e ragioni tutte svolte nel I grado di giudizio, da intendersi qui espressamente e specificamente riproposte e richiamate, respingere l'appello di
, perché infondato in fatto ed in diritto, con ogni conseguente statuizione. Parte_1 Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. NEL MERITO IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: in parziale riforma dell'impugnata sentenza, per i motivi qui esposti e per le eccezioni e ragioni tutte svolte nel I grado di giudizio, da intendersi qui espressamente e specificamente riproposte e richiamate, accertato e dichiarato l'inadempimento di
, dichiarare conseguentemente risolti, per fatto e colpa dell'appellante principale, Parte_1 ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, i contratti di fornitura relativi alle merci descritte nelle fatture in atti e condannare la stessa al risarcimento in favore di in misura pari Parte_1 CP_2 all'importo di cui alle suddette fatture impagate, pari ad €. 47.520,00. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 932/2024 pubblicata il 16/07/2024, il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 407/2023 promossa da nei confronti di ha Parte_1 _1 così deciso:
“- rigetta tutte le domande reciprocamente avanzate,
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti”.
Il Tribunale così sintetizza i fatti e lo svolgimento del processo:
“Con comparsa in riassunzione dep. il 31.1.2023 in persona del l.r. p.t., dopo aver Parte_1 riferito
- di aver ottenuto dal Tribunale di Varese un decreto ingiuntivo nei confronti della per Controparte_1 il pagamento di fatture, non onorate, emesse a seguito di consegna di merce;
- che, proposta opposizione dalla alla revoca del decreto ingiuntivo per incompetenza CP_3 territoriale del Tribunale adito e per inadempimento di per aver fornito prodotti Parte_1 (coloranti organici sintetici) vietati dalla legge (in spregio del Regolamento CE n.552/2009 della Commissione Europea recante modifica del Regolamento CE n.1907/2006 del Parlamento Europeo) sì da configurare vendita aliud pro alio (non potendo la merce venduta assolvere alla sua funzione naturale) e da dover dichiarare la risoluzione dei contratti ai sensi dell'art.1453 c.c., per fatto e colpa della con conseguente condanna, in via riconvenzionale, di quest'ultima al Parte_1 risarcimento dei danni subiti (perdita patrimoniale per mancato pagamento dei corrispettivi da parte pagina 2 di 8 del cliente finale, danno all'immagine e alla reputazione, oltre al mancato pagamento, a titolo di commissioni, di $.0,50 per ogni chilogrammo di prodotto fornito), e costituitasi che Parte_1 aderiva all'eccezione di incompetenza, ma chiedeva il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale spiegate contestando i documenti prodotti e l'avversa ricostruzione dei fatti (in pimis il proprio inadempimento e l'asserita mancanza di qualità della merce fornita, oltre alle commissioni richieste, non avendo ricevuto ordini da parte di terzi;
eccepiva inoltre la tardiva contestazione dei vizi pur avendo la controparte l'onere del controllo della qualità della merce fornita e avendola approvata;
inoltre riferiva che l'ingiunta aveva lavorato la materia grezza ricevuta e poi l'aveva rivenduta) e la relativa sussunzione, con sentenza del 10.11.2022 il Tribunale di Varese aveva dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo assegnando il termine di tre mesi per la riassunzione;
citava in giudizio la in persona del l.r. p.t., chiedendo, previa declaratoria Controparte_1 dell'esistenza del credito preteso e dell'avverso inadempimento (o, in subordine, per ingiustificato arricchimento), la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore della somma di € 60.489,09 e il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata. Costituitasi la in persona del l.r. p.t., chiedeva il rigetto delle avverse domande e spiegava _1 domanda riconvenzionale, ricostruendo sostanzialmente i fatti come già svolti in sede di opposizione a decreto ingiuntivo avanti al Tribunale di Varese”
Il Tribunale di Busto Arsizio ha deciso nei termini di cui sopra, ritenendo la fattispecie sussumibile alla vendita aliud pro alio, poiché i prodotti venduti contenevano sostanze nocive vietate dalla normativa europea che rendevano i coloranti consegnati inidonei ad assolvere la loro funzione, ritenendo quindi l'azione di risoluzione contrattuale proposta dalla svincolata dai termini di decadenza e _1 prescrizione di cui all'art.1495 cc “posto che l'allegazione della tossitità del colorante… ne impedisce per tabulas e in radice la sua idoneità al commercio…” Rigettava altresì la domanda di risarcimento del danno avanzata in via riconvenzionale da poiché del tutto sfornita di prova. _1
Avverso la sentenza è stato proposto appello da che insiste nel richiedere Parte_1 l'accertamento del credito da essa vantato nei confronti di e l'inadempimento di quest'ultima _1 agli obblighi contrattuali con condanna al pagamento della somma di € 60.489,09,00 e in via subordinata di dichiarare l'ingiustificato arricchimento di con condanna ex art. 2041 c.c. _1
Si è costituita insistendo per il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale _1 chiedendo la condanna di al risarcimento del danno per € 46.520,00 Parte_1
Precisate le conclusioni e depositate le memorie conclusive, all'udienza del 3/07/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, si duole dell'errata qualificazione della fattispecie come vendita Pt_1 aliud pro alio e della mancata applicazione del disposto di cui all'art. 1495 s.s. c.c.
L'appellante, innanzitutto, ritiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, alla fattispecie oggetto di causa non sia applicabile l'aliud pro alio, ritenendo che il bene venduto non sia del tutto diverso da quello ordinato. Al più si tratterebbe di mancanza delle qualità promesse con conseguente applicazione dei termini prescrizionali.
La censura deve essere disattesa pagina 3 di 8 Osserva la Corte che i coloranti organici sintetici, oggetto di vendita, dovevano soddisfare i requisiti normativi specifici per garantire la loro sicurezza e idoneità all'uso, le cui qualità sono disciplinate dal Regolamento CE n. 552/2009, di modifica del Regolamento (CE) n. 1907/2006, noto come REACH. Si tratta di una normativa europea che regola la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche nell'Unione Europea, con l'obiettivo di migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente. Il detto regolamento vieta la commercializzazione e l'impiego nella produzione di articoli tessili e di cuoio dei coloranti laddove contengano ammine aromatiche in concentrazione superiore alle percentuali stabilite all'art. 43.
Nel caso di specie, il rispetto di tale normativa - nell'intendimento delle parti e secondo il comune apprezzamento di tali rapporti nel campo socio-economico - assume valore di mezzo specifico di identificazione della cosa venduta con carattere sostanziale, per cui, ove tale appartenenza risulti successivamente insussistente, va ritenuto che la cosa trasferita sia diversa da quella oggetto del contratto, e non già la stessa cosa affetta da vizi redibitori o da mancanza di qualità promesse, con la conseguenza che compete all'acquirente l'azione di inadempimento per consegna di aliud pro alio e non l'azione redibitoria prevista dall'art 1495 c.c. (arg. da Cass. 01/07/2008, n. 17995; Cass. Sez. 2, 26/01/1977, n. 392; Cass. Sez. 2, 11/03/1974, n. 639; anche Cass. Sez. 2, 08/06/2011, n. 12527).
Si ha infatti consegna di aliud pro alio - la quale dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di adempimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c. - ogni qual volta il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito in quanto, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della res venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta (Cass. Sez. 2, 05/04/2016, n. 6596; Cass. Sez. 1, 05/02/2016, n. 2313).
Tutto ciò a tacere del fatto che la suprema Corte ha ribadito che “le disposizioni che, anche a prescindere dalla pattuizione delle parti, impongono all'oggetto del contratto determinate caratteristiche sono norme di validità, non già di comportamento dei contraenti, e la loro violazione determina la nullità del negozio per impossibilità (o illiceità) dell'oggetto e non la mera responsabilità da inadempimento. (Fattispecie relativa ad un contratto di vendita e ad un collegato contratto di leasing di un'imbarcazione, realizzata in violazione delle norme CE imponenti determinati requisiti di costruzione e progettazione, posti a tutela dell'interesse generale alla sicurezza della navigazione). (Cassazione civile sez. III, 10/10/2024, n.26487)
Ai fini dell'onere probatorio, va precisato che l'arresto delle Sezioni unite in tema di vizi della cosa venduta (Cass.n. 11748 del 3.5.2019) non è pertinente, se solo si considera che esso è stato reso con riguardo alla fattispecie dei “vizi” della vendita prevista dall'art. 1490 c.c., laddove nella specie è invece applicabile, vertendosi in ipotesi aliud pro alio, la disciplina della azione ordinaria di risoluzione per inadempimento di cui all'art. 1453 c.c., nel cui ambito il consolidato orientamento della Suprema Corte pone a carico del debitore l'onere di provare di avere correttamente adempiuto (sulla base dei principi dettati da Cass. Sez. U., 30/10/2001, n. 13533), sul punto da ultimo Cass.19111/2025
Il compratore che invochi la risoluzione contrattuale, deducendo che il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito, esprime una ben precisa doglianza, incentrata sulla non conformità del comportamento del venditore al programma negoziale, ed in ragione di questa richiede tutela. Sicché spetta al venditore contrapporre la prova del fatto estintivo costituito dall'esatto adempimento, consistente, nella specie, nell'idoneità del bene alienato ad assolvere la propria destinazione economico-sociale ed a fornire l'utilità richiesta.
pagina 4 di 8 Di tal che, ove l'oggetto della prestazione del venditore sia connotato da peculiari qualità individuanti (nella specie, coloranti organici sintetici a norma dell'art. 43 del Regolamento CE 552/2009) a fronte della contestazione dell'acquirente circa la difformità fra quanto pattuito e quanto consegnatogli, deve essere il medesimo venditore a specificare e provare il detto oggetto in relazione alla particolare species pattuita, diversamente risultando sfornito l'adempimento di prova idonea (Cass. Sez. 2, 16/11/2000, n. 14865); e le conseguenze dell'incerta dimostrazione dell'esattezza qualitativa dell'oggetto della prestazione del venditore, vanno accollate a quest'ultimo (cfr. anche Cass. Sez. 2, 22/11/2016, n. 23578).
Tuttavia non confuta decisivamente l'argomentazione concorrente adoperata dal Tribunale al Pt_1 fine di denegare l'avvenuto accertamento di un inadempimento avente portata risolutoria.
Difatti, le censure appellanti, riguardano il mancato onere di controllo al ricevimento della merce che secondo la tesi della società venditrice gravava sull'acquirente, il quale acquistava vernici grezze dal fornitore. Esponendo, altresì, che per la stessa era irrilevante la circostanza che i coloranti _1 fossero o meno conformi alla normativa europea. A riprova dell'assunto, l'appellante richiama una mail del 6/5/2019 ove la comunicava di stare per aprire una nuova azienda in India che le _1 avrebbe permesso – in futuro - di vendere direttamente in quel territorio senza quindi entrare in Europa, così bypassando la registrazione obbligatoria.
Insiste a ritenere che, tale dichiarazione di confermerebbe che la conformità della Pt_1 _1 merce alle norme di legge non incideva sulla causa del contratto ed era esclusa dal regolamento contrattuale di cui è causa, ciò che il tribunale non avrebbe valutato.
Orbene, osserva la Corte che il detto assunto non è dirimente e non riesce a contraddire quanto correttamente motivato dal primo giudice.
Ed infatti la mail richiamata si riferisce ad una possibile futura attività della e non già _1 all'attività oggetto della fornitura contestata, che ancora era riferibile al territorio europeo. A ciò si aggiunga che le fatture azionate da con il decreto ingiuntivo, riguardano la vendita di merce Pt_1 precedente alla mail del maggio 2019, mail che peraltro si riferisce, con tutta evidenza, ad una futura operazione imprenditoriale non ancora realizzata da afferente il mercato extraeuropeo, non _1 già l'operazione di cui alla fattura azionata.
Nei fatti, la merce è stata venduta da una azienda europea ( ad una azienda operante sul _1 territorio europeo ( e pertanto il rispetto della normativa ivi prevista era determinante Persona_1 nella possibilità della circolazione dei beni compravenduti.
A nulla rilevano poi le doglianze relative al mancato controllo dei coloranti, onere posto in capo alla società acquirente, tenuto conto che quest'ultima ha fatto affidamento sulla correttezza di che Pt_1 ha sempre dichiarato di operare nel rispetto della normativa europea, garantendo il possesso delle certificazioni di qualità e conformità. Peraltro al ricevimento della merce, difficilmente _1 avrebbe potuto fare un controllo accurato sulla composizione dei coloranti né avrebbe potuto agevolmente verificare la presenza dei componenti proibiti dalla normativa, svolgendo quindi solo il controllo sulla tonalità e sulla concentrazione dei coloranti e non già sulla composizione degli stessi, garantita dal venditore conforme alla normativa.
Al contrario, risulta in atti che l'appellante conosceva bene il mercato di riferimento in cui _1 operava e la normativa vigente in materia di coloranti in ambito europeo, ed infatti ha sempre dichiarato di operare nel rispetto della normativa europea di riferimento e garantendo di possedere pagina 5 di 8 certificazioni di qualità e di conformità Pre Reach e Oeko tex "I nostri prodotti soddisfano gli standard oekoTex-100.”, essendo Oeko-Tex un sistema di certificazione per i tessuti, atta a garantire che i materiali utilizzati non contengano sostanze chimiche nocive e siano sicuri per la salute umana.
E da ultimo la suprema Corte, in un caso analogo, ha statuito che “configura aliud pro alio che dà luogo all'azione di risoluzione ex art. 1453 c.c., la consegna del bene che presentando difformità nelle sue componenti rispetto alle previsioni della Direttiva macchine 89/392/Cee, si riveli funzionalmente inidoneo allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita”. (Cassazione civile sez. II, 27/02/2025, n.5199)
Ne consegue che, accertata la ricorrenza di tali difetti funzionali, la vicenda in esame non potrà che rientrare nell'ipotesi di consegna aliud pro alio, posto che l'allegazione della tossicità delle ammine, e la loro alta concentrazione nei coloranti oggetto di compravendita ne impedisce per tabulas e in radice la loro idoneità al commercio nonché l'assolvimento della funzione economica-sociale che il bene avrebbe dovuto perseguire in potenza, a fronte di una prestazione del venditore connotata da peculiari qualità individuanti. Per effetto della contestazione di circa la difformità fra quanto pattuito e _1 quanto consegnatogli, avrebbe dovuto essere il venditore a dimostrare l'appartenenza dell'oggetto alla particolare species convenuta (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7557 del 23/03/2017).
Nel caso specifico, non solo è contestata ma anche provata la presenza di ammine aromatiche in concentrazione notevolmente superiore a quella consentita dal Regolamento CEE, sol che si consideri che tale accertamento è avvenuto tramite una indagine affidata da ad un laboratorio e mai _1 contestata da , per cui deve ritenersi integrata la violazione, da parte dell'odierna appellante Pt_1 degli obblighi che trovano la loro origine nel contratto di vendita, avendo il fornito materiale Pt_1 privo delle qualità necessarie, con conseguente operatività della prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c., e non di quella breve annuale invocata dall'appellante.
Con il secondo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente perché connessi, trattandosi di vari aspetti di una stessa tesi di fondo, l'appellante si duole dell'omessa pronuncia sulla domanda di indebito arricchimento
che il primo giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata ex CP_4 Art 2041 c.c. Essendo incontestato che la merce sia stata comunque consegnata e non pagata da il primo giudice avrebbe dovuto accogliere la domanda di arricchimento ingiustificato con _1 conseguente condanna della al pagamento della relativa indennità o alla restituzione della _1 merce consegnata.
La censura va rigettata
Osserva preliminarmente questa Corte che, in relazione alla previsione di cui all'art. 1492 c.c., deve considerarsi che la trasformazione o l'alienazione, da parte del compratore, della cosa acquistata, non è di per sé sufficiente a precludergli l'azione di risoluzione contrattuale per vizi ai sensi dell'art. 1492 c.c., comma 3, occorrendo a tal fine, che quel comportamento evidenzi univocamente che l'acquirente, cosciente dei vizi, abbia inteso accettare la cosa, così rinunciando alla maggiore tutela risarcitoria rispetto a quella di riduzione del prezzo (Cass. N. 4665/2008), dovendosi applicare, in caso di risoluzione, stante l'impossibilità di restituzione, il principio secondo il quale, nei limiti in cui, nonostante i vizi, la cosa abbia fornito utilità al compratore, non potendo gli effetti restitutori essere disposti, dovranno essere ordinati per equivalente. (Cassazione civile sez. II, 31/01/2018, n.2429)
pagina 6 di 8 Ancor più recentemente la suprema Corte ha ritenuto che “nella vendita di "aliud pro alio" la successiva alienazione a terzi del bene da parte dell'acquirente non preclude la proposizione della domanda di risoluzione per inadempimento. Alla vendita di "aliud pro alio" non si applica la disposizione dettata dall'art. 1492, comma 3, c.c., con riferimento alla compravendita di cosa affetta da vizi, con la conseguenza che la successiva alienazione a terzi del bene da parte dell'acquirente non preclude la proposizione della domanda di risoluzione per inadempimento secondo la disciplina generale di cui all'art. 1453 c.c.”(Cassazione civile sez. II, 05/07/2023, n.18998).
Orbene, nella fattispecie in esame, è del tutto evidente che la merce di cui è causa non è più in possesso di E' però altresì evidente che alcuna utilità ha ottenuto dalla vendita dei coloranti _1 _1 posto che ha compiutamente provato che l'acquirente, la ditta turca RA IM, ha contestato la fornitura e non ha inteso pagare la merce ricevuta poiché priva dei requisiti di legge atti alla circolazione di quei beni nel territorio europeo. La mancata restituzione dei coloranti acquistati, non dipende dunque dalla volontà di che non è più in possesso di quei beni pur non avendone _1 ottenuto alcuna utilità ma anzi avendone ricevuto un pregiudizio potenziale.
Alcun indebito arricchimento può quindi essere ravvisato nella fattispecie, non avendo tratto _1 utilità dall'operazione commerciale.
Sull'appello incidentale di _1
Si duole l'appellante incidentale che il giudice di prime cure abbia rigettato la domanda di risarcimento dei danni avanzata in via riconvenzionale, ritenendola del tutto sfornita di valida prova. Assume che il tribunale, dopo aver ritenuto sussistente la figura dell'aliud pro alio, avrebbe disatteso _1 la domanda di risoluzione contrattuale ex 1453 cc svolta da e la conseguente domanda di _1 risarcimento del danno nonostante, a riprova dei danni subiti, avesse depositato la comunicazione con la quale la società turca ha contestato alla merce (doc.3) e le fatture emesse, rimaste impagate (doc 1, 2
) per € 47.520,00 nonché tutte le scritture contabili, dando quindi piena prova del mancato incasso.
Il motivo deve essere respinto
Osserva la Corte che è principio pacifico in giurisprudenza che il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (sez. VI, 08/03/2018, n.5613;Sez. 3, Sentenza n. 24632 del 03/12/2015; Sez. 2, Sentenza n. 11254 del 20/05/2011; Sez. 3, Sentenza n. 27149 del 19/12/2006).
Ex art. 1223 c.c. il risarcimento del danno dovuto all'inadempimento deve comprendere sia la perdita subita dal creditore (danno emergente) che il mancato guadagno (lucro cessante) in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (nesso di causalità fra inadempimento e danno). Quindi, per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità (Cass., 5 marzo 1973, n. 608).
pagina 7 di 8 Alla luce di detti consolidati principi, correttamente il primo giudice, con una motivazione immune da vizi logico - giuridici, ha ritenuto che la società anche a fronte delle precise contestazioni di _1
, non ha fornito adeguata prova della lamentata perdita patrimoniale, non essendo la Pt_1 documentazione contabile prodotta, utile a confermare la richiesta.
Peraltro la liquidazione del danno patrimoniale da mancato guadagno “richiede un rigoroso "giudizio di probabilità", che presuppone la prova, anche solo indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta”(Cass 5613/18), prova dell'an e del quantum del danno del tutto mancante nel giudizio in esame, essendosi, limitata a _1 depositare le fatture emesse, e non pagate, nei confronti della società e le scritture Parte_2 contabili, tutta documentazione, peraltro, di provenienza unilaterale.
Tutto ciò impedisce anche, come correttamente ritenuto dal tribunale, la liquidazione in via equitativa, posto che tale liquidazione “presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica” (Cass. 19/12/2011, n. 27447), cioè che “la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata” (Cass. 04/04/2017, n. 8662). Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, “non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione del danno richiesto” (Cass. 04/08/2017, n. 19447).
Infatti pure se la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, allo stesso tempo
“non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale” (Cassazione civile sez. VI, 18/03/2022, n.8941).
In conclusione, tanto l'appello principale che quello incidentale devono quindi essere integralmente respinti, con conseguente conferma della sentenza n. 932/2024 resa in data 16/07/2024 dal Tribunale di Busto Arsizio. Spese di lite compensate in virtù della reciproca soccombenza, di pari gravità perché le somme reciprocamente richieste sono similari. Sussistono inoltre in capo all'appellante principale e all'appellante incidentale i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 932/2024 resa in data 16/07/2024 dal Tribunale di Busto Arsizio, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. rigetta l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. in virtù della reciproca soccombenza, compensa integralmente le spese di lite;
3.dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e di quello incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano il 22 luglio 2025
Il GA est Paola Ambruosi
Il Presidente Francesco Distefano
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Francesco Distefano Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliere avv. Paola Ambruosi Giudice Ausiliario rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3236/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA N. MORELLO, Parte_1 C.F._1 40 90144 PALERMO presso lo studio dell'avv. BOCCADUTRI CALOGERO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CASTIGLIONE N. 10 _1 P.IVA_1 21052 BUSTO ARSIZIO presso lo studio dell'avv. CICORELLA CESARE FLAVIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO avente ad oggetto: Vendita di cose mobili sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 932/2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione III Civile, Giudice Dott.ssa D'Elia, nell'ambito del giudizio N.R.G. 407/2023, depositata in cancelleria in data 16.07.2024, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e, quindi:
- accertare e dichiarare l'esistenza del credito vantato dalla nei confronti della Parte_1 e l'inadempimento di quest'ultima agli obblighi contrattuali assunti, per i titoli e le Controparte_1 ragioni di cui al presente giudizio e, per l'effetto pagina 1 di 8 - condannare la al pagamento dell'importo complessivo di € 60.489,09,00, o della maggiore _1
o minore somma ritenuta equa, oltre interessi e rivalutazione a far data dalla maturazione e sino al soddisfo;
- In via subordinata, accertata l'avvenuta ricezione della merce da parte della Controparte_1 dichiarare l'ingiustificato arricchimento di questa in danno della e per l'effetto Parte_1
- Condannare la a corrispondere l'indennità ex art. 2041 c.c. e/o a restituire la merce Controparte_1 ricevuta. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”
Per _1
voglia la Corte d'Appello adita, giudicare NEL MERITO: per i motivi qui esposti e per le eccezioni e ragioni tutte svolte nel I grado di giudizio, da intendersi qui espressamente e specificamente riproposte e richiamate, respingere l'appello di
, perché infondato in fatto ed in diritto, con ogni conseguente statuizione. Parte_1 Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. NEL MERITO IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: in parziale riforma dell'impugnata sentenza, per i motivi qui esposti e per le eccezioni e ragioni tutte svolte nel I grado di giudizio, da intendersi qui espressamente e specificamente riproposte e richiamate, accertato e dichiarato l'inadempimento di
, dichiarare conseguentemente risolti, per fatto e colpa dell'appellante principale, Parte_1 ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, i contratti di fornitura relativi alle merci descritte nelle fatture in atti e condannare la stessa al risarcimento in favore di in misura pari Parte_1 CP_2 all'importo di cui alle suddette fatture impagate, pari ad €. 47.520,00. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 932/2024 pubblicata il 16/07/2024, il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 407/2023 promossa da nei confronti di ha Parte_1 _1 così deciso:
“- rigetta tutte le domande reciprocamente avanzate,
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti”.
Il Tribunale così sintetizza i fatti e lo svolgimento del processo:
“Con comparsa in riassunzione dep. il 31.1.2023 in persona del l.r. p.t., dopo aver Parte_1 riferito
- di aver ottenuto dal Tribunale di Varese un decreto ingiuntivo nei confronti della per Controparte_1 il pagamento di fatture, non onorate, emesse a seguito di consegna di merce;
- che, proposta opposizione dalla alla revoca del decreto ingiuntivo per incompetenza CP_3 territoriale del Tribunale adito e per inadempimento di per aver fornito prodotti Parte_1 (coloranti organici sintetici) vietati dalla legge (in spregio del Regolamento CE n.552/2009 della Commissione Europea recante modifica del Regolamento CE n.1907/2006 del Parlamento Europeo) sì da configurare vendita aliud pro alio (non potendo la merce venduta assolvere alla sua funzione naturale) e da dover dichiarare la risoluzione dei contratti ai sensi dell'art.1453 c.c., per fatto e colpa della con conseguente condanna, in via riconvenzionale, di quest'ultima al Parte_1 risarcimento dei danni subiti (perdita patrimoniale per mancato pagamento dei corrispettivi da parte pagina 2 di 8 del cliente finale, danno all'immagine e alla reputazione, oltre al mancato pagamento, a titolo di commissioni, di $.0,50 per ogni chilogrammo di prodotto fornito), e costituitasi che Parte_1 aderiva all'eccezione di incompetenza, ma chiedeva il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale spiegate contestando i documenti prodotti e l'avversa ricostruzione dei fatti (in pimis il proprio inadempimento e l'asserita mancanza di qualità della merce fornita, oltre alle commissioni richieste, non avendo ricevuto ordini da parte di terzi;
eccepiva inoltre la tardiva contestazione dei vizi pur avendo la controparte l'onere del controllo della qualità della merce fornita e avendola approvata;
inoltre riferiva che l'ingiunta aveva lavorato la materia grezza ricevuta e poi l'aveva rivenduta) e la relativa sussunzione, con sentenza del 10.11.2022 il Tribunale di Varese aveva dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo assegnando il termine di tre mesi per la riassunzione;
citava in giudizio la in persona del l.r. p.t., chiedendo, previa declaratoria Controparte_1 dell'esistenza del credito preteso e dell'avverso inadempimento (o, in subordine, per ingiustificato arricchimento), la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore della somma di € 60.489,09 e il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata. Costituitasi la in persona del l.r. p.t., chiedeva il rigetto delle avverse domande e spiegava _1 domanda riconvenzionale, ricostruendo sostanzialmente i fatti come già svolti in sede di opposizione a decreto ingiuntivo avanti al Tribunale di Varese”
Il Tribunale di Busto Arsizio ha deciso nei termini di cui sopra, ritenendo la fattispecie sussumibile alla vendita aliud pro alio, poiché i prodotti venduti contenevano sostanze nocive vietate dalla normativa europea che rendevano i coloranti consegnati inidonei ad assolvere la loro funzione, ritenendo quindi l'azione di risoluzione contrattuale proposta dalla svincolata dai termini di decadenza e _1 prescrizione di cui all'art.1495 cc “posto che l'allegazione della tossitità del colorante… ne impedisce per tabulas e in radice la sua idoneità al commercio…” Rigettava altresì la domanda di risarcimento del danno avanzata in via riconvenzionale da poiché del tutto sfornita di prova. _1
Avverso la sentenza è stato proposto appello da che insiste nel richiedere Parte_1 l'accertamento del credito da essa vantato nei confronti di e l'inadempimento di quest'ultima _1 agli obblighi contrattuali con condanna al pagamento della somma di € 60.489,09,00 e in via subordinata di dichiarare l'ingiustificato arricchimento di con condanna ex art. 2041 c.c. _1
Si è costituita insistendo per il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale _1 chiedendo la condanna di al risarcimento del danno per € 46.520,00 Parte_1
Precisate le conclusioni e depositate le memorie conclusive, all'udienza del 3/07/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, si duole dell'errata qualificazione della fattispecie come vendita Pt_1 aliud pro alio e della mancata applicazione del disposto di cui all'art. 1495 s.s. c.c.
L'appellante, innanzitutto, ritiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, alla fattispecie oggetto di causa non sia applicabile l'aliud pro alio, ritenendo che il bene venduto non sia del tutto diverso da quello ordinato. Al più si tratterebbe di mancanza delle qualità promesse con conseguente applicazione dei termini prescrizionali.
La censura deve essere disattesa pagina 3 di 8 Osserva la Corte che i coloranti organici sintetici, oggetto di vendita, dovevano soddisfare i requisiti normativi specifici per garantire la loro sicurezza e idoneità all'uso, le cui qualità sono disciplinate dal Regolamento CE n. 552/2009, di modifica del Regolamento (CE) n. 1907/2006, noto come REACH. Si tratta di una normativa europea che regola la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche nell'Unione Europea, con l'obiettivo di migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente. Il detto regolamento vieta la commercializzazione e l'impiego nella produzione di articoli tessili e di cuoio dei coloranti laddove contengano ammine aromatiche in concentrazione superiore alle percentuali stabilite all'art. 43.
Nel caso di specie, il rispetto di tale normativa - nell'intendimento delle parti e secondo il comune apprezzamento di tali rapporti nel campo socio-economico - assume valore di mezzo specifico di identificazione della cosa venduta con carattere sostanziale, per cui, ove tale appartenenza risulti successivamente insussistente, va ritenuto che la cosa trasferita sia diversa da quella oggetto del contratto, e non già la stessa cosa affetta da vizi redibitori o da mancanza di qualità promesse, con la conseguenza che compete all'acquirente l'azione di inadempimento per consegna di aliud pro alio e non l'azione redibitoria prevista dall'art 1495 c.c. (arg. da Cass. 01/07/2008, n. 17995; Cass. Sez. 2, 26/01/1977, n. 392; Cass. Sez. 2, 11/03/1974, n. 639; anche Cass. Sez. 2, 08/06/2011, n. 12527).
Si ha infatti consegna di aliud pro alio - la quale dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di adempimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c. - ogni qual volta il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito in quanto, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della res venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta (Cass. Sez. 2, 05/04/2016, n. 6596; Cass. Sez. 1, 05/02/2016, n. 2313).
Tutto ciò a tacere del fatto che la suprema Corte ha ribadito che “le disposizioni che, anche a prescindere dalla pattuizione delle parti, impongono all'oggetto del contratto determinate caratteristiche sono norme di validità, non già di comportamento dei contraenti, e la loro violazione determina la nullità del negozio per impossibilità (o illiceità) dell'oggetto e non la mera responsabilità da inadempimento. (Fattispecie relativa ad un contratto di vendita e ad un collegato contratto di leasing di un'imbarcazione, realizzata in violazione delle norme CE imponenti determinati requisiti di costruzione e progettazione, posti a tutela dell'interesse generale alla sicurezza della navigazione). (Cassazione civile sez. III, 10/10/2024, n.26487)
Ai fini dell'onere probatorio, va precisato che l'arresto delle Sezioni unite in tema di vizi della cosa venduta (Cass.n. 11748 del 3.5.2019) non è pertinente, se solo si considera che esso è stato reso con riguardo alla fattispecie dei “vizi” della vendita prevista dall'art. 1490 c.c., laddove nella specie è invece applicabile, vertendosi in ipotesi aliud pro alio, la disciplina della azione ordinaria di risoluzione per inadempimento di cui all'art. 1453 c.c., nel cui ambito il consolidato orientamento della Suprema Corte pone a carico del debitore l'onere di provare di avere correttamente adempiuto (sulla base dei principi dettati da Cass. Sez. U., 30/10/2001, n. 13533), sul punto da ultimo Cass.19111/2025
Il compratore che invochi la risoluzione contrattuale, deducendo che il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito, esprime una ben precisa doglianza, incentrata sulla non conformità del comportamento del venditore al programma negoziale, ed in ragione di questa richiede tutela. Sicché spetta al venditore contrapporre la prova del fatto estintivo costituito dall'esatto adempimento, consistente, nella specie, nell'idoneità del bene alienato ad assolvere la propria destinazione economico-sociale ed a fornire l'utilità richiesta.
pagina 4 di 8 Di tal che, ove l'oggetto della prestazione del venditore sia connotato da peculiari qualità individuanti (nella specie, coloranti organici sintetici a norma dell'art. 43 del Regolamento CE 552/2009) a fronte della contestazione dell'acquirente circa la difformità fra quanto pattuito e quanto consegnatogli, deve essere il medesimo venditore a specificare e provare il detto oggetto in relazione alla particolare species pattuita, diversamente risultando sfornito l'adempimento di prova idonea (Cass. Sez. 2, 16/11/2000, n. 14865); e le conseguenze dell'incerta dimostrazione dell'esattezza qualitativa dell'oggetto della prestazione del venditore, vanno accollate a quest'ultimo (cfr. anche Cass. Sez. 2, 22/11/2016, n. 23578).
Tuttavia non confuta decisivamente l'argomentazione concorrente adoperata dal Tribunale al Pt_1 fine di denegare l'avvenuto accertamento di un inadempimento avente portata risolutoria.
Difatti, le censure appellanti, riguardano il mancato onere di controllo al ricevimento della merce che secondo la tesi della società venditrice gravava sull'acquirente, il quale acquistava vernici grezze dal fornitore. Esponendo, altresì, che per la stessa era irrilevante la circostanza che i coloranti _1 fossero o meno conformi alla normativa europea. A riprova dell'assunto, l'appellante richiama una mail del 6/5/2019 ove la comunicava di stare per aprire una nuova azienda in India che le _1 avrebbe permesso – in futuro - di vendere direttamente in quel territorio senza quindi entrare in Europa, così bypassando la registrazione obbligatoria.
Insiste a ritenere che, tale dichiarazione di confermerebbe che la conformità della Pt_1 _1 merce alle norme di legge non incideva sulla causa del contratto ed era esclusa dal regolamento contrattuale di cui è causa, ciò che il tribunale non avrebbe valutato.
Orbene, osserva la Corte che il detto assunto non è dirimente e non riesce a contraddire quanto correttamente motivato dal primo giudice.
Ed infatti la mail richiamata si riferisce ad una possibile futura attività della e non già _1 all'attività oggetto della fornitura contestata, che ancora era riferibile al territorio europeo. A ciò si aggiunga che le fatture azionate da con il decreto ingiuntivo, riguardano la vendita di merce Pt_1 precedente alla mail del maggio 2019, mail che peraltro si riferisce, con tutta evidenza, ad una futura operazione imprenditoriale non ancora realizzata da afferente il mercato extraeuropeo, non _1 già l'operazione di cui alla fattura azionata.
Nei fatti, la merce è stata venduta da una azienda europea ( ad una azienda operante sul _1 territorio europeo ( e pertanto il rispetto della normativa ivi prevista era determinante Persona_1 nella possibilità della circolazione dei beni compravenduti.
A nulla rilevano poi le doglianze relative al mancato controllo dei coloranti, onere posto in capo alla società acquirente, tenuto conto che quest'ultima ha fatto affidamento sulla correttezza di che Pt_1 ha sempre dichiarato di operare nel rispetto della normativa europea, garantendo il possesso delle certificazioni di qualità e conformità. Peraltro al ricevimento della merce, difficilmente _1 avrebbe potuto fare un controllo accurato sulla composizione dei coloranti né avrebbe potuto agevolmente verificare la presenza dei componenti proibiti dalla normativa, svolgendo quindi solo il controllo sulla tonalità e sulla concentrazione dei coloranti e non già sulla composizione degli stessi, garantita dal venditore conforme alla normativa.
Al contrario, risulta in atti che l'appellante conosceva bene il mercato di riferimento in cui _1 operava e la normativa vigente in materia di coloranti in ambito europeo, ed infatti ha sempre dichiarato di operare nel rispetto della normativa europea di riferimento e garantendo di possedere pagina 5 di 8 certificazioni di qualità e di conformità Pre Reach e Oeko tex "I nostri prodotti soddisfano gli standard oekoTex-100.”, essendo Oeko-Tex un sistema di certificazione per i tessuti, atta a garantire che i materiali utilizzati non contengano sostanze chimiche nocive e siano sicuri per la salute umana.
E da ultimo la suprema Corte, in un caso analogo, ha statuito che “configura aliud pro alio che dà luogo all'azione di risoluzione ex art. 1453 c.c., la consegna del bene che presentando difformità nelle sue componenti rispetto alle previsioni della Direttiva macchine 89/392/Cee, si riveli funzionalmente inidoneo allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita”. (Cassazione civile sez. II, 27/02/2025, n.5199)
Ne consegue che, accertata la ricorrenza di tali difetti funzionali, la vicenda in esame non potrà che rientrare nell'ipotesi di consegna aliud pro alio, posto che l'allegazione della tossicità delle ammine, e la loro alta concentrazione nei coloranti oggetto di compravendita ne impedisce per tabulas e in radice la loro idoneità al commercio nonché l'assolvimento della funzione economica-sociale che il bene avrebbe dovuto perseguire in potenza, a fronte di una prestazione del venditore connotata da peculiari qualità individuanti. Per effetto della contestazione di circa la difformità fra quanto pattuito e _1 quanto consegnatogli, avrebbe dovuto essere il venditore a dimostrare l'appartenenza dell'oggetto alla particolare species convenuta (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7557 del 23/03/2017).
Nel caso specifico, non solo è contestata ma anche provata la presenza di ammine aromatiche in concentrazione notevolmente superiore a quella consentita dal Regolamento CEE, sol che si consideri che tale accertamento è avvenuto tramite una indagine affidata da ad un laboratorio e mai _1 contestata da , per cui deve ritenersi integrata la violazione, da parte dell'odierna appellante Pt_1 degli obblighi che trovano la loro origine nel contratto di vendita, avendo il fornito materiale Pt_1 privo delle qualità necessarie, con conseguente operatività della prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c., e non di quella breve annuale invocata dall'appellante.
Con il secondo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente perché connessi, trattandosi di vari aspetti di una stessa tesi di fondo, l'appellante si duole dell'omessa pronuncia sulla domanda di indebito arricchimento
che il primo giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata ex CP_4 Art 2041 c.c. Essendo incontestato che la merce sia stata comunque consegnata e non pagata da il primo giudice avrebbe dovuto accogliere la domanda di arricchimento ingiustificato con _1 conseguente condanna della al pagamento della relativa indennità o alla restituzione della _1 merce consegnata.
La censura va rigettata
Osserva preliminarmente questa Corte che, in relazione alla previsione di cui all'art. 1492 c.c., deve considerarsi che la trasformazione o l'alienazione, da parte del compratore, della cosa acquistata, non è di per sé sufficiente a precludergli l'azione di risoluzione contrattuale per vizi ai sensi dell'art. 1492 c.c., comma 3, occorrendo a tal fine, che quel comportamento evidenzi univocamente che l'acquirente, cosciente dei vizi, abbia inteso accettare la cosa, così rinunciando alla maggiore tutela risarcitoria rispetto a quella di riduzione del prezzo (Cass. N. 4665/2008), dovendosi applicare, in caso di risoluzione, stante l'impossibilità di restituzione, il principio secondo il quale, nei limiti in cui, nonostante i vizi, la cosa abbia fornito utilità al compratore, non potendo gli effetti restitutori essere disposti, dovranno essere ordinati per equivalente. (Cassazione civile sez. II, 31/01/2018, n.2429)
pagina 6 di 8 Ancor più recentemente la suprema Corte ha ritenuto che “nella vendita di "aliud pro alio" la successiva alienazione a terzi del bene da parte dell'acquirente non preclude la proposizione della domanda di risoluzione per inadempimento. Alla vendita di "aliud pro alio" non si applica la disposizione dettata dall'art. 1492, comma 3, c.c., con riferimento alla compravendita di cosa affetta da vizi, con la conseguenza che la successiva alienazione a terzi del bene da parte dell'acquirente non preclude la proposizione della domanda di risoluzione per inadempimento secondo la disciplina generale di cui all'art. 1453 c.c.”(Cassazione civile sez. II, 05/07/2023, n.18998).
Orbene, nella fattispecie in esame, è del tutto evidente che la merce di cui è causa non è più in possesso di E' però altresì evidente che alcuna utilità ha ottenuto dalla vendita dei coloranti _1 _1 posto che ha compiutamente provato che l'acquirente, la ditta turca RA IM, ha contestato la fornitura e non ha inteso pagare la merce ricevuta poiché priva dei requisiti di legge atti alla circolazione di quei beni nel territorio europeo. La mancata restituzione dei coloranti acquistati, non dipende dunque dalla volontà di che non è più in possesso di quei beni pur non avendone _1 ottenuto alcuna utilità ma anzi avendone ricevuto un pregiudizio potenziale.
Alcun indebito arricchimento può quindi essere ravvisato nella fattispecie, non avendo tratto _1 utilità dall'operazione commerciale.
Sull'appello incidentale di _1
Si duole l'appellante incidentale che il giudice di prime cure abbia rigettato la domanda di risarcimento dei danni avanzata in via riconvenzionale, ritenendola del tutto sfornita di valida prova. Assume che il tribunale, dopo aver ritenuto sussistente la figura dell'aliud pro alio, avrebbe disatteso _1 la domanda di risoluzione contrattuale ex 1453 cc svolta da e la conseguente domanda di _1 risarcimento del danno nonostante, a riprova dei danni subiti, avesse depositato la comunicazione con la quale la società turca ha contestato alla merce (doc.3) e le fatture emesse, rimaste impagate (doc 1, 2
) per € 47.520,00 nonché tutte le scritture contabili, dando quindi piena prova del mancato incasso.
Il motivo deve essere respinto
Osserva la Corte che è principio pacifico in giurisprudenza che il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (sez. VI, 08/03/2018, n.5613;Sez. 3, Sentenza n. 24632 del 03/12/2015; Sez. 2, Sentenza n. 11254 del 20/05/2011; Sez. 3, Sentenza n. 27149 del 19/12/2006).
Ex art. 1223 c.c. il risarcimento del danno dovuto all'inadempimento deve comprendere sia la perdita subita dal creditore (danno emergente) che il mancato guadagno (lucro cessante) in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (nesso di causalità fra inadempimento e danno). Quindi, per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità (Cass., 5 marzo 1973, n. 608).
pagina 7 di 8 Alla luce di detti consolidati principi, correttamente il primo giudice, con una motivazione immune da vizi logico - giuridici, ha ritenuto che la società anche a fronte delle precise contestazioni di _1
, non ha fornito adeguata prova della lamentata perdita patrimoniale, non essendo la Pt_1 documentazione contabile prodotta, utile a confermare la richiesta.
Peraltro la liquidazione del danno patrimoniale da mancato guadagno “richiede un rigoroso "giudizio di probabilità", che presuppone la prova, anche solo indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta”(Cass 5613/18), prova dell'an e del quantum del danno del tutto mancante nel giudizio in esame, essendosi, limitata a _1 depositare le fatture emesse, e non pagate, nei confronti della società e le scritture Parte_2 contabili, tutta documentazione, peraltro, di provenienza unilaterale.
Tutto ciò impedisce anche, come correttamente ritenuto dal tribunale, la liquidazione in via equitativa, posto che tale liquidazione “presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica” (Cass. 19/12/2011, n. 27447), cioè che “la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata” (Cass. 04/04/2017, n. 8662). Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, “non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione del danno richiesto” (Cass. 04/08/2017, n. 19447).
Infatti pure se la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, allo stesso tempo
“non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale” (Cassazione civile sez. VI, 18/03/2022, n.8941).
In conclusione, tanto l'appello principale che quello incidentale devono quindi essere integralmente respinti, con conseguente conferma della sentenza n. 932/2024 resa in data 16/07/2024 dal Tribunale di Busto Arsizio. Spese di lite compensate in virtù della reciproca soccombenza, di pari gravità perché le somme reciprocamente richieste sono similari. Sussistono inoltre in capo all'appellante principale e all'appellante incidentale i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 932/2024 resa in data 16/07/2024 dal Tribunale di Busto Arsizio, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. rigetta l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. in virtù della reciproca soccombenza, compensa integralmente le spese di lite;
3.dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e di quello incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano il 22 luglio 2025
Il GA est Paola Ambruosi
Il Presidente Francesco Distefano
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