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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/10/2025, n. 9993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9993 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2723 RG. 2025;
TRIBUNALE DI ROMA Sezione lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. A. Bilotta
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo
all'udienza dell'8 ottobre 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Respinge il ricorso;
Dichiara irripetibili le spese di lite;
Pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U. (RGN. CP_1
27298/24) liquidate in separato decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La C.T.U. della fase ex art. 445-bis, c.p.c., ha confermato la valutazione della Commissione Medica;
il ricorrente non si trova in una situazione di incapacità totale di compiere gli atti quotidiani di vita.
Certamente, si è di fronte ad una patologia grave e invalidante;
in via amministrativa è stato già riconosciuto il 100% di invalidità e l'handicap grave, tuttavia alla visita peritale il soggetto era in grado di deambulare autonomamente e di svolgere gli atti quotidiani di vita.
Parte ricorrente sottolinea che l'intervento chirurgico che a breve doveva essere effettuato (a febbraio 2025) dimostrava l'evoluzione peggiorativa del carcinoma.
Sul punto si sottolinea che all'odierna udienza dell'8.10.25 non vi è documentazione prodotta sull'intervento, sul suo esito e più in generale sull'evoluzione della patologia neoplastica.
Pertanto la domanda deve essere rigettata.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' e le spese di lite sono dichiarate irripetibili, alla luce della CP_1 dichiarazione ai fini dell'esenzione ex art. 152, disp. att. c.p.c..
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 8 ottobre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA Sezione lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. A. Bilotta
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo
all'udienza dell'8 ottobre 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Respinge il ricorso;
Dichiara irripetibili le spese di lite;
Pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U. (RGN. CP_1
27298/24) liquidate in separato decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La C.T.U. della fase ex art. 445-bis, c.p.c., ha confermato la valutazione della Commissione Medica;
il ricorrente non si trova in una situazione di incapacità totale di compiere gli atti quotidiani di vita.
Certamente, si è di fronte ad una patologia grave e invalidante;
in via amministrativa è stato già riconosciuto il 100% di invalidità e l'handicap grave, tuttavia alla visita peritale il soggetto era in grado di deambulare autonomamente e di svolgere gli atti quotidiani di vita.
Parte ricorrente sottolinea che l'intervento chirurgico che a breve doveva essere effettuato (a febbraio 2025) dimostrava l'evoluzione peggiorativa del carcinoma.
Sul punto si sottolinea che all'odierna udienza dell'8.10.25 non vi è documentazione prodotta sull'intervento, sul suo esito e più in generale sull'evoluzione della patologia neoplastica.
Pertanto la domanda deve essere rigettata.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' e le spese di lite sono dichiarate irripetibili, alla luce della CP_1 dichiarazione ai fini dell'esenzione ex art. 152, disp. att. c.p.c..
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 8 ottobre 2025. Il Giudice del Lavoro