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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/10/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2406/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici
dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2406/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BATTAGLIA Parte_1 C.F._1 LI, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BATTAGLIA LI
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MERLO Parte_2 C.F._2 VALENTINA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MERLO VALENTINA
ATTORE/I
PM INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 18/02/2025
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio a LA (Marocco), il 27.08.2011 – atto trascritto al n. 23, Parte II, Serie C, anno 2018 presso il Comune di Sant'Agata Bolognese (Bo).
Rilevato che dalla loro unione sono nati due figli: (nata a [...], il [...]) Persona_1 e (nato a [...], il [...]) Persona_2 considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (01.10.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
sussistono i presupposti di cui all'art. 151 cc ai fini della pronuncia di separazione personale;
ritenuto che
non può essere ricostituita la comunione materiale e spiritale tra le parti, preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 15.04.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la separazione personale tra
(nata a [...], Marocco, il 29.01.1990) Parte_1
e
(nato a [...], Marocco, il 30.09.1976) Parte_2
Unitisi in matrimonio a LA (Marocco), il 27.08.2011 – atto trascritto al n. 23, Parte II, Serie C, anno 2018 presso il Comune di Sant'Agata Bolognese (Bo)
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Agata Bolognese (BO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
- I figli minori, e rimarranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione e residenza presso la madre;
Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione e salute dei minori saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Le decisioni ordinarie saranno invece assunte da ciascun genitore, separatamente, nei rispettivi periodi di permanenza con i figli.
- Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo impegni di lavoro da comunicarsi alla madre almeno tre giorni prima:
a) un fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera dopo cena con accompagnamento presso la casa della madre;
ciascun genitore si impegna, nei fine settimana in cui terrà i figli, ad accompagnarli alle diverse attività eventualmente per gli stessi organizzati;
b) ogni lunedì e mercoledì dall'uscita da scuola sino alla sera dopo cena, riaccompagnandoli presso l'abitazione materna
c) per sette giorni nel corso delle vacanze natalizie, comprensive, ad anni alterni, del giorno di Natale ovvero del giorno di Capodanno, previo accordo, entro il mese di ottobre;
d) per le vacanze pasquali, ad anni alterni, dall'uscita dell'ultimo giorno di scuola al Lunedì dell'Angelo ore 10.00 con un genitore e, dal Lunedì dell'Angelo ore 10.00 fino alla ripresa della scuola con l'altro genitore, previo accordo entro il mese di febbraio;
e) per due settimane nel mese di agosto, durante le vacanze estive, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 febbraio di ogni anno.
I genitori concordano che i minori frequenteranno i centri estivi nei periodi in cui non trascorreranno le vacanze con i genitori. La madre potrà trascorrere con i figli un mese di vacanza se compatibile con le sue ferie. In caso di disaccordo sul periodo di vacanze spettante a ciascun genitore, la scelta spetterà negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre;
f) ciascun coniuge si impegna a rendere noto all'altro il luogo in cui intende trascorrere le vacanze con i figli nonché, ove possibile, l'indirizzo in cui risiederanno;
- Il padre si impegna a contribuire al mantenimento dei figli, con decorrenza dal mese di gennaio 2025, mediante:
a) il versamento dell'importo mensile pari ad euro 400,00 (quattrocento) per entrambi i figli, entro il primo di ogni mese, mediante versamento nel conto corrente della moglie, importo revisionabile annualmente secondo gli indici Istat;
b) anticipazione o rimborso in quota del 50% delle spese straordinarie, quali definite dal Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna,
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
c) riconoscimento del diritto alla percezione da parte della moglie del 100% dell'assegno unico universale in favore dei figli.
- I coniugi concordano che, in ragione del beneficio statale indirizzato alle famiglie, goduto dal signor a titolo di “carta dedicata a te” nel corso del 2024, il marito effettuerà una spesa Pt_2 alimentare e di generi vari presso il supermercato (sulla base della lista di spesa comunicata dalla moglie) per un importo pari ad euro 200,00.
- Le parti null'altro hanno a pretendere reciprocamente, dando atto di avere già definito consensualmente tutti i loro rapporti patrimoniali;
- I coniugi si prestano fin d'ora il consenso-assenso al rilascio e rinnovo del passaporto per i figli minori;
Le spese e competenze del presente procedimento resteranno interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 10.10.2025
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici
dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2406/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BATTAGLIA Parte_1 C.F._1 LI, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BATTAGLIA LI
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MERLO Parte_2 C.F._2 VALENTINA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MERLO VALENTINA
ATTORE/I
PM INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 18/02/2025
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio a LA (Marocco), il 27.08.2011 – atto trascritto al n. 23, Parte II, Serie C, anno 2018 presso il Comune di Sant'Agata Bolognese (Bo).
Rilevato che dalla loro unione sono nati due figli: (nata a [...], il [...]) Persona_1 e (nato a [...], il [...]) Persona_2 considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (01.10.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
sussistono i presupposti di cui all'art. 151 cc ai fini della pronuncia di separazione personale;
ritenuto che
non può essere ricostituita la comunione materiale e spiritale tra le parti, preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 15.04.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la separazione personale tra
(nata a [...], Marocco, il 29.01.1990) Parte_1
e
(nato a [...], Marocco, il 30.09.1976) Parte_2
Unitisi in matrimonio a LA (Marocco), il 27.08.2011 – atto trascritto al n. 23, Parte II, Serie C, anno 2018 presso il Comune di Sant'Agata Bolognese (Bo)
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Agata Bolognese (BO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
- I figli minori, e rimarranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione e residenza presso la madre;
Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione e salute dei minori saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Le decisioni ordinarie saranno invece assunte da ciascun genitore, separatamente, nei rispettivi periodi di permanenza con i figli.
- Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo impegni di lavoro da comunicarsi alla madre almeno tre giorni prima:
a) un fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera dopo cena con accompagnamento presso la casa della madre;
ciascun genitore si impegna, nei fine settimana in cui terrà i figli, ad accompagnarli alle diverse attività eventualmente per gli stessi organizzati;
b) ogni lunedì e mercoledì dall'uscita da scuola sino alla sera dopo cena, riaccompagnandoli presso l'abitazione materna
c) per sette giorni nel corso delle vacanze natalizie, comprensive, ad anni alterni, del giorno di Natale ovvero del giorno di Capodanno, previo accordo, entro il mese di ottobre;
d) per le vacanze pasquali, ad anni alterni, dall'uscita dell'ultimo giorno di scuola al Lunedì dell'Angelo ore 10.00 con un genitore e, dal Lunedì dell'Angelo ore 10.00 fino alla ripresa della scuola con l'altro genitore, previo accordo entro il mese di febbraio;
e) per due settimane nel mese di agosto, durante le vacanze estive, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 febbraio di ogni anno.
I genitori concordano che i minori frequenteranno i centri estivi nei periodi in cui non trascorreranno le vacanze con i genitori. La madre potrà trascorrere con i figli un mese di vacanza se compatibile con le sue ferie. In caso di disaccordo sul periodo di vacanze spettante a ciascun genitore, la scelta spetterà negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre;
f) ciascun coniuge si impegna a rendere noto all'altro il luogo in cui intende trascorrere le vacanze con i figli nonché, ove possibile, l'indirizzo in cui risiederanno;
- Il padre si impegna a contribuire al mantenimento dei figli, con decorrenza dal mese di gennaio 2025, mediante:
a) il versamento dell'importo mensile pari ad euro 400,00 (quattrocento) per entrambi i figli, entro il primo di ogni mese, mediante versamento nel conto corrente della moglie, importo revisionabile annualmente secondo gli indici Istat;
b) anticipazione o rimborso in quota del 50% delle spese straordinarie, quali definite dal Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna,
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
c) riconoscimento del diritto alla percezione da parte della moglie del 100% dell'assegno unico universale in favore dei figli.
- I coniugi concordano che, in ragione del beneficio statale indirizzato alle famiglie, goduto dal signor a titolo di “carta dedicata a te” nel corso del 2024, il marito effettuerà una spesa Pt_2 alimentare e di generi vari presso il supermercato (sulla base della lista di spesa comunicata dalla moglie) per un importo pari ad euro 200,00.
- Le parti null'altro hanno a pretendere reciprocamente, dando atto di avere già definito consensualmente tutti i loro rapporti patrimoniali;
- I coniugi si prestano fin d'ora il consenso-assenso al rilascio e rinnovo del passaporto per i figli minori;
Le spese e competenze del presente procedimento resteranno interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 10.10.2025
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla