Sentenza 5 dicembre 2022
Rigetto
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 14/05/2025, n. 4124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4124 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04124/2025REG.PROV.COLL.
N. 02805/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2805 del 2023, proposto da CH S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Mormandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Allocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna 27;
il Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario ad acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento sanitario, Laboratorio Analisi Cliniche Dr. Inghirami S.r.l., non costituiti in giudizio;
il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la Asl Roma 2, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriella Mazzoli e Maria Cristina Tandoi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 16209/2022, resa tra le parti, sul ricorso per l’annullamento:
a) della nota della Regione Lazio – direzione regionale salute e politiche sociali, protocollo n. 224266 del 18/04/2018, comunicata a mezzo pec in pari data, e avente ad oggetto “ Vs. nota ad oggetto: Definizione budget struttura CHEA S.r.l. – protocollo entrata Regione n.143532 del 14.03.2018 ”;
b) di tutti gli atti presupposti, ivi compresi, gli atti istruttori del procedimento, non conosciuti, collegati, connessi e consequenziali, nonché, ove lesivi e per quanto di ragione, il D.C.A. 556/2015, pubblicato sul BURL n. 60 del 29/07/2014 ed avente ad oggetto “ Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2015 per le prestazioni di laboratorio di analisi erogate dalle strutture con oneri a carico del S.S.R. ”, e il D.C.A. 241/2014, entrambi richiamati nella nota gravata sub a);
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CHEA S.R.L. il 31 luglio 2018:
a) della nota della A.S.L. Roma 2, protocollo n. 0088315 del 29/05/2018, comunicata a mezzo pec in pari data, e avente ad oggetto “ Laboratorio Analisi CH S.r.l. Situazione Contabile anni 2012 – 2013- 2014- 2015 e 2016 ”;
b) di tutti gli atti presupposti, ivi comprese, la nota della Regione Lazio prot.n.0189912 del 30.03.2018 acquisita al protocollo aziendale n. 54402 del 30.03.2018, e nota A.S.L. prot.n.16459 del 20.12.2016, entrambe richiamate nella nota gravata sub a), nonché tutti gli atti istruttori del procedimento, non conosciuti, collegati, connessi e consequenziali
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, della Asl Roma 2, del Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – CH s.r.l. (qui di seguito, breviter , CH) è una società autorizzata all’esercizio dell’attività sanitaria, accreditata con il S.S.R. della Regione Lazio come Laboratorio generale di base in virtù del decreto del Commissario ad acta n. 294/2012. Con Decreto commissariale D.C.A. n. 556 del 20 novembre 2015 la Struttura si è vista assegnare un budget di spesa pari a euro 56.019, in netta riduzione rispetto al 2014, anno in cui il budget assegnato si era attestato sull’importo di 95.138 euro.
In data 28 dicembre 2015 CH ha sottoscritto il contratto di budget per l’anno 2015 ai sensi dell’art. 8- quinquies d.lgs. 502/1992, accettando espressamente la determinazione di budget e i criteri del D.C.A. n. 556/2015. Cionondimeno, CH ha incardinato assieme ad altri laboratori di analisi il ricorso RG 1728/2016 innanzi al TAR per il Lazio avverso il predetto D.C.A. n. 556/2015, giudizio poi dichiarato estinto per rinuncia degli stessi ricorrenti.
2. – Con nota del 14 marzo 2018, la Società ha chiesto alla Regione le motivazioni in base alle quali il budget assegnato nel 2015 avesse subito una riduzione rispetto a quello dell’anno precedente. La Regione ha replicato con nota del 18 aprile 2018, rappresentando che il Decreto Commissariale di riferimento per i tetti di spesa delle prestazioni di laboratorio analisi per il 2015 – ossia il D.C.A. n. 556 del 20 novembre 2015 - rimanda espressamente alla legge n. 125/2015, la quale individua il criterio per la determinazione dei budget 2015 nella spesa consuntivata 2014.
Successivamente, con nota del 29 maggio 2018 la Regione e la ASL Roma 2 hanno comunicato a CH il superamento del budget per gli esercizi finanziari dal 2012 al 2016, per un importo pari a € 203.294,23 e contestualmente hanno richiesto la restituzione delle somme indicate.
3. – Col ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, CH ha impugnato la nota di chiarimenti del 18 aprile 2018 e, successivamente, con motivi aggiunti, la nota aslina recante il riepilogo delle note di credito a carico della struttura sanitaria. La Società ha dapprima articolato due mezzi di impugnazione, riprodotti pedissequamente in appello, essendo stati disattesi dal primo giudice:
3.1. – Violazione e falsa applicazione dall’art. 9, quater, comma 7 e dall’art. 9- septies , co. 1 e 2 del d. l. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125. – sviamento ed eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta – ingiustizia manifesta .
La ricorrente, ora appellante, sostiene che la distribuzione delle risorse sarebbe avvenuta senza un criterio logico in violazione dell’art. 9- quater , co. 7 d.l. n. 78/2015: segnatamente, obietta l’appellante che la “spesa consuntivata” non avrebbe nulla a che vedere con il ticket e con la quota ricetta, che sono forme di partecipazione alla spesa dei cittadini, e nemmeno corrisponderebbe alle risorse stanziate, rappresentando, invece, il costo effettivo del totale delle prestazioni erogate con oneri a carico del S.S.R..
3.2. – Sulla insufficienza delle risorse assegnate rispetto al fabbisogno – difetto di istruttoria – macroscopica irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità .
L’assegnazione del budget sarebbe avvenuta alla fine dell’esercizio finanziario, quando i dati della spesa consuntivata cui avrebbe dovuto farsi riferimento erano conosciuti dalle amministrazioni nella loro interezza; inoltre il budget assegnato non consentirebbe un’assistenza sanitaria sicura, di qualità elevata, efficiente e quantitativamente adeguata anche in violazione degli obblighi euro – unitari.
4. – Con successivi motivi aggiunti, riproposti pedissequamente in appello, CH deduce a carico della nota aslina:
4.1. – Violazione e falsa applicazione dall’art. 3 della legge 241/1990 – violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 241/1990 – difetto di motivazione e di istruttoria – falsità dei presupposti – ingiustizia manifesta .
Il provvedimento gravato riporterebbe una motivazione “meramente apparente”, atteso che sarebbero stati riportati “meri dati numerici” senza indicare il percorso ed i dati istruttori presi in considerazione. Inoltre, la violazione del diritto al contraddittorio e di difesa, immanente e conseguente alla violazione dell’obbligo di motivazione, nel caso di specie, troverebbe ulteriore conferma nella circostanza che alla struttura appellante non sarebbe stato nemmeno comunicato l’avvio del procedimento che ha portato all’adozione dell’atto de qua , in dispregio dell’obbligo di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990.
4.2. – Violazione e falsa applicazione dall’art. 9, quater, co. 7 e dall’art. 9- septies co. 1 e 2 del d.l. 19/06/2015 n.78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125 – sviamento ed eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta ed ingiustizia manifesta .
I vizi di illogicità e contraddittorietà denunciati a carico della nota regionale determinerebbero, per invalidità derivata a effetto caducante, anche la illegittimità della gravata nota di contestazione del superamento budget , essendo illegittima, a monte, l’assegnazione stessa del budget , e ferma restando la illegittimità sua propria della gravata nota.
4.3. – Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza – Incongruità – Ingiustizia manifesta - Violazione e falsa applicazione del principio di affidamento e buona fede .
Il provvedimento de quo sarebbe infine illegittimo per violazione del principio di proporzionalità, con particolare riguardo alle modalità richieste per il pagamento delle somme, non rispettando i corollari interni di idoneità, necessarietà e adeguatezza della misura prescelta. Difatti, la nota aslina opererebbe un non meglio definito meccanismo di compensazione tra il preteso recupero budget e le fatture che ha “bloccato in contabilità”, e chiede per la differenza il pagamento mediante bonifico bancario, in uno all’emissione di due note credito calcolate in modo da raggiungere l’importo totale corrispondente al preteso superamento. L’operato meccanismo compensativo sarebbe assolutamente illegittimo, perché carente del requisito della liquidità e della certezza.
5. – Il giudice di prime cure ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti: con riguardo al ricorso principale il TAR ha valorizzato la sottoscrizione dei contratti di budget con cui CH si è impegnata ad erogare prestazioni sanitarie secondo i criteri ed entro e non oltre i limiti di finanziamento autoritativamente determinati con il provvedimento impugnato. Il TAR ha, comunque, soggiunto nel merito che, nella individuazione del budget 2015, il disposto della legge n. 125/2015 risulta pienamente rispettato: l’Amministrazione sarebbe partita dalla spesa consuntivata – ossia la spesa a carico del S.S.R. -, avrebbe sommato le compartecipazioni dei cittadini, che non sono invece a carico del S.S.R., pervenendo così alla determinazione dei budget assegnati.
5.1. – Nel giudicare infondati anche i motivi aggiunti il TAR ha, inoltre, rimarcato che la nota aslina costituisce il frutto di una attenta istruttoria conseguente ad un fitto scambio di corrispondenza: “ la ASL già con nota prot. 164259 del 20.12.2016, aveva riepilogato alla struttura CHEA la situazione contabile della stessa riportando gli estremi delle comunicazioni con cui aveva richiesto le note di credito, determinando e comunicando altresì gli importi da recuperare. Successivamente con nota pervenuta in data 22.06.2017, la odierna ricorrente, proprio con riferimento a quanto contenuto nella predetta nota 164259/2016, ha chiesto un aggiornamento sul procedimento amministrativo di cui alla medesima nota della ASL, rappresentato che nella stessa sarebbero emersi degli errori di calcolo, nello specifico. Quindi, con nota prot. 11172/2017 e prot. 7503/2018, indirizzate anche alla CH, la ASL Roma 2 ha rappresentato, ai fini della conclusione del procedimento amministrativo, di essere in attesa di acquisire le determinazioni della Regione. Con nota prot. 152712 del 19 marzo 2018, l’Area Servizio Informativo Socio sanitario ha riscontrato la suddetta nota, i cui contenuti venivano comunicati alla ASL con la nota prot. 189912 del 30/03/2018 e poi alla ricorrente con la nota del 29 maggio 2018 impugnata ”.
6. – Con l’atto di appello CH ripropone pedissequamente i motivi coltivati nel giudizio di primo grado senza svolgere specificamente notazioni critiche sulla pronuncia di prime cure.
7. – Si è costituita nel giudizio di appello la ASL eccependo in rito l’inammissibilità dell’appello per aspecificità dei motivi di appello, insistendo per il difetto di legittimazione passiva e controdeducendo diffusamente nel merito.
Si è costituita altresì la Regione Lazio che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché proposto in violazione di una clausola espressamente accettata, e sottoscritta, dalla struttura ricorrente.
Infine, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della salute ed il Ministero dell’economia e delle finanze, si sono costituiti per dedurre, nell’interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri, la sopravvenuta cessazione del commissariamento della Regione Lazio, il difetto di legittimazione passiva con richiesta di estromissione dal giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché dei due Ministeri.
8. – La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 27 marzo 2025 e conseguentemente introitata per la decisione.
9. – Il Collegio deve disporre preliminarmente l’estromissione della Presidenza del Consiglio dei ministri per cessazione del commissariamento nonché del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della Salute per estraneità alla vertenza, in accoglimento dell’eccezione della difesa erariale: con particolare riferimento al venir meno del commissariamento deve osservarsi che, venendo in rilievo un “potere sostitutivo” dello Stato rispetto alle regioni, la cessazione dello stesso comporta l’integrale riattribuzione alla regione stessa dei poteri amministrativi “ordinari” in materia sanitaria, oltre che degli effetti dei provvedimenti commissariali medio tempore adottati (come il D.C.A. n. 556/2015).
10. – Non può essere accolta, invece, la richiesta di estromissione della ASL Roma 2 atteso che un segmento dell’impugnativa, coltivata anche in appello, concerne una nota provvedimentale emessa dalla stessa ASL (segnatamente la nota della A.S.L. Roma 2, protocollo n. 0088315 del 29 maggio 2018, comunicata a mezzo pec in pari data, e avente ad oggetto “ Laboratorio Analisi CH S.r.l. Situazione Contabile anni 2012 – 2013- 2014- 2015 e 2016 ”).
11. – L’appello deve essere respinto per quanto si espone di seguito.
12. – Come correttamente opinato dal primo giudice, il ricorso introduttivo del giudizio sconta assorbenti profili di inammissibilità ed è, comunque, infondato nel merito.
12.1. – In primo luogo, consta pacificamente per tabulas che in data 28/29 dicembre 2015 l’appellante ha sottoscritto con la ASL Roma 2 territorialmente competente il contratto per l’anno 2015 ai sensi dell’art. 8- quinquies , co. 5, d.lgs. n. 502/92 nel quale è fatto espresso riferimento sia al D.C.A. n. 556/2015, sia al budget individuato dallo stesso decreto commissariale per la struttura Laboratorio Analisi cliniche CHEA, che, pertanto, quest’ultimo ha espressamente accettato. Al riguardo, giova segnalare che l’art. 7 di detti accordi prescrive che “ qualunque importo ulteriore è privo di copertura di bilancio per l’anno in corso e non sarà riconoscibile alla struttura; eventuali e/o ulteriori prestazioni erogate dalla struttura non saranno riconoscibili, nemmeno a titolo di indebito arricchimento ”. Unitamente ad esso, l’art. 17, recante la clausola di salvaguardia, dispone che “ Con la sottoscrizione del presente accordo/contratto la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione delle tariffe, di determinazione dei tetti di spesa e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto ”.
Inoltre, la giurisprudenza amministrativa si è ormai assestata nell’affermare che “ in materia di sanità pubblica spetta alle Regioni provvedere, con atti autoritativi e vincolanti di programmazione, alla fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario regionale e distribuire le risorse disponibili, per singola istituzione o per gruppi di istituzioni, nonché stabilire i preventivi annuali delle prestazioni, assicurando l'equilibrio complessivo del sistema sanitario dal punto di vista organizzativo e finanziario. Il carattere impellente delle esigenze di riequilibrio della spesa sanitaria impone dunque all'Amministrazione, in una situazione di scarsità di risorse pubbliche, interventi immediati, con sacrifici posti a vario titolo su tutti coloro che sono presenti nello specifico settore di attività e quindi anche sulle strutture convenzionate, queste ultime libere di valutare la convenienza a continuare ad operare in regime di accreditamento accettando il tariffario imposto, o porsi fuori del servizio sanitario nazionale operando privatamente, a favore dei soli utenti solventi ” ( cfr . Cons. Stato, sez. III, 7 agosto 2023, n. 7619, id. n. 994 del 2017).
Orbene, nel caso di specie, CH ha accettato espressamente il budget assegnato dalla Regione pur avendo la possibilità di operare privatamente al di fuori del circuito del servizio sanitario nazionale indi devono ritenersi inammissibili le doglianze mosse ex post al quantum assegnato quantunque la struttura sanitaria abbia ritenuto nelle more di giovarsene.
12.2. – Il ricorso introduttivo si profila inammissibile altresì in considerazione dell’ulteriore previsione della clausola di salvaguardia, recata dall’art. 17 degli accordi e sottoscritta espressamente da CH secondo la quale “ In considerazione dell’accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto), con la sottoscrizione del presente accordo/contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati, conosciuti e conoscibili ”.
La ormai costante giurisprudenza di questa Sezione ha suggellato la piena legittimità di tali clausole chiarendo che la sottoscrizione delle stesse - cui è tenuta la struttura privata che voglia operare in regime di accreditamento - la priva della legittimazione a impugnare gli atti di determinazione dei tetti di spesa che la riguardano, e ciò in quanto gli operatori privati - in quanto impegnati, insieme alle strutture pubbliche, a garantire l'essenziale interesse pubblico alla corretta ed appropriata fornitura del primario servizio della salute - non possono considerarsi estranei ai vincoli oggettivi e agli stati di necessità conseguenti al Piano di rientro, al cui rispetto la Regione è obbligata ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, 3 marzo 2025, n. 1768, id., 9 dicembre 2024, n. 9825, id. 16 luglio 2024, n. 6405).
13. – L’appello è, comunque, infondato.
14. – Il primo motivo di censura non coglie nel segno.
Giova premettere, a mò di cornice di inquadramento normativo, che l’art. 9- quater , co. 7 del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, stabilisce che “ le regioni o gli enti del Servizio sanitario nazionale ridefiniscono i tetti di spesa annui degli erogatori privati accreditati delle prestazioni di specialistica ambulatoriale interessati dall’introduzione delle condizioni e indicazioni di cui al presente articolo e stipulano o rinegoziano i relativi contratti. Per l’anno 2015 le regioni o gli enti del Servizio sanitario nazionale rideterminano il valore degli stessi contratti in modo da ridurre la spesa per l’assistenza specialistica ambulatoriale complessiva annua da privato accreditato, di almeno l’1 per cento del valore complessivo della relativa spesa consuntivata per l’anno 2014 ”. In sostanza, la disciplina di rango primario, introdotta nel chiaro perseguimento di una ratio legis vincolistica nella cornice di una stagione di manovre di contenimento della spesa pubblica, ha previsto che, per l’anno 2015, le regioni e gli enti del servizio sanitario nazionale rideterminassero il valore dei contratti di convenzionamento in modo da ridurre la spesa complessiva annua da privato accreditato nella misura dell’1% del valore complessivo della relativa spesa consuntivata 2014. A livello contabile la nozione di spesa consuntivata (o netto, o netto contabile) rappresenta il costo effettivo per la regione per l’acquisto di prestazioni sanitarie da privato: in pratica, il costo effettivo, per il S.S.R. delle prestazioni della specialistica ambulatoriale è individuato al netto del Ticket e della quota fissa corrisposti dall’utente non esente quale compartecipazione alla spesa.
14.1. – Orbene, nella individuazione del budget 2015 operato dal D.C.A. n. 556/2015, per come ripercorsa dalla gravata nota regionale, è stato pienamente rispettato il disposto dell’art. 9- quater , co. 7 cit.: si è, infatti, partiti dalla spesa consuntivata per l’anno 2014 (spesa a carico del servizio sanitario regionale), opportunamente abbattuta percentualmente, alla quale si sono sommate le quote di compartecipazione dei cittadini relative all’anno 2015, che non sono a carico del S.S.R., per pervenire infine ai budget assegnati. La nota illustra il razionale sotteso al divario prodottosi tra il budget 2014 e quello 2015 in virtù della novella normativa di cui al decreto-legge n. 78/2015 e del cambio di paradigma ai fini del computo e dà esaustivamente conto del come l’Amministrazione sia giunta alla determinazione del budget della struttura, comunque accettato in sede di sottoscrizione del contratto.
La censura svolta dalla Società appellante confonde, invece, le nozioni di spesa consuntivata, strettamente a carico del servizio sanitario regionale, e spesa degli erogatori privati accreditati, dedotta nei rispettivi contratti di budget : tali voci sono state correttamente tenute distinte dalla Regione nella definizione del livello massimo di finanziamento operata nel decreto commissariale n. 556/2015 in conformità alla prescrizione vincolistica di decurtazione della spesa effettiva a carico della finanza regionale (ossia la spesa consuntivata dell’anno precedente).
15. – La seconda doglianza è del tutto inconferente. L’individuazione dei tetti di spesa per struttura e non per macroarea rinviene un solido ancoraggio nel dato testuale della legge che discorre espressamente di ridefinizione de “ i tetti di spesa annui degli erogatori privati accreditati delle prestazioni di specialistica ambulatoriale ”, mentre è stata ampiamente sdoganata dalla giurisprudenza amministrativa la quaestio iuris concernente la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa sanitaria anche in una fase avanzata dell’anno, essendo una conseguenza inevitabile dell’esigenza di ancorare i tetti di spesa a dati effettivi, che possono essere acquisiti con sufficiente approssimazione solo ad anno inoltrato.
16. – Anche le ulteriori censure (la terza, la quarta e la quinta), che possono essere esaminate unitariamente per la sostanziale omogeneità contenutistica, si rivelano prive di pregio.
16.1. – La nota aslina costituisce il provvedimento terminale di un lungo confronto avviato, d’ufficio, dalla ASL Roma 2 con nota prot. 164318/2016 del 20 dicembre 2016, volto ad accertare la rispondenza tra le prestazioni erogate in accreditamento e la fatturazione, con particolare riferimento agli importi direttamente incassati, e compiutamente istruito nel pieno rispetto delle garanzie partecipative previste dalla legge n. 241/1990 come evincibile dalla corposa produzione documentale in atti.
Indi, è confutata per tabulas la censura di violazione degli obblighi partecipativi, al pari della denunciata violazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza, in particolare ponendo mente al fatto che le pretese hanno indole recuperatoria a titolo di ripetizione di somme indebitamente corrisposte e che nel corso del complesso procedimento la ASL ha garantito la massima trasparenza, concedendo anche il massimo termine di dilazione in 60 rate e la piena partecipazione della struttura coinvolgendo la regione Lazio a cui compete l’elaborazione dei flussi di attività inseriti dalla struttura nel sistema regionale “Quasia”.
Perde del tutto mordente, da ultimo, anche la doglianza inerente al difetto motivazionale dacché il lungo percorso amministrativo che ha condotto alla nota aslina di delucidazione circa la definizione del budget emerge in modo cristallino con dovizia di riferimenti normativi, giurisprudenziali e amministrativi, di tal ché non può cogliere nel segno la denuncia di oscurità o illogicità a carico della condotta amministrativa tenuta dalla Azienda sanitaria.
17. – Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere respinto con conferma della sentenza gravata.
18. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, dispone quanto segue:
1) estromette dal giudizio il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2) respinge l’appello;
3) condanna la Società appellante alla rifusione in favore della Regione e della ASL Roma 2 delle spese di lite, che si liquidano nell’importo di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ciascuna oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola D'Angelo, Presidente FF
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Roberto Cerroni | Nicola D'Angelo |
IL SEGRETARIO