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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 27/11/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2396/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di IO IL
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 2396/2025 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
DI IO IL CP_1
APPELLATO
Oggi 27 novembre 2025, alle ore 11:20, innanzi al dott. Laura Fioroni, sono comparsi:
Per l'avv. ELISA BAISI in sostituzione Parte_1 dell'avv. SA VI, la quale precisa le conclusioni come da atto d'appello e chiede che la causa venga decisa.
Per PREFETTURA DI IO IL nessuno
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia la seguente sentenza dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice
dott. Laura Fioroni
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IO IL
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2396/2025 promossa da: appresentata e difesa dall'avv. SA Parte_1
VI, elettivamente domiciliata in ISPICA. via Brescia n. 1, presso lo studio del difensore avv.
SA VI
PARTE APPELLANTE contro
Controparte_2
PARTE APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte appellante ha concluso come da verbale d'udienza
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1298/2024 del 20/12/2024 del Giudice di Pace di Reggio nell'Emilia pubblicata il 15/1/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Giudice di Pace di con l'impugnata sentenza, resa nel giudizio di opposizione CP_2 all'ordinanza prefettizia del 22/7/2024 00029396, con la quale - respinto il CP_3 ricorso della società ricorrente avverso il verbale di contestazione del 2/12/2023 n. PTR2744002795
– era stato ingiunto all'odierna appellante il pagamento della somma di € 666,00, in accoglimento del ricorso proposto da ha annullato l'ordinanza prefettizia Parte_1 opposta, disponendo l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Avverso detta sentenza ha proposto appello , deducendo l'erroneità della sentenza di Parte_1 primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace aveva disposto la compensazione delle spese del
2 giudizio a fronte dell'accoglimento integrale della domanda, deducendo la violazione degli artt. 91 e
92 c.p.c.
Ha, pertanto, concluso nei termini indicati in epigrafe.
La , pur ritualmente notificata, non si è costituita nel presente giudizio Controparte_2
d'appello, dovendo essere dichiarata contumace.
All'esito dell'udienza di discussione la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione.
Con l'unico motivo di appello ha dedotto l'erroneità della sentenza gravata, nella parte Parte_1 in cui il Giudice di Pace, pur accogliendo integralmente la domanda azionata in primo grado, ha disposto la compensazione tra le parti delle spese di lite “in ragione della particolarità della questione trattata”.
Deve premettersi che, come risulta sia delle conclusioni rassegnate dall'appellante che dal tenore complessivo dell'atto di citazione in appello, questo Giudice è chiamato a esprimersi esclusivamente sulla regolamentazione delle spese di lite effettuata dal Giudice di Pace.
Il motivo d'appello è fondato e deve essere accolto.
L'art. 92 c.p.c. prevede che il Giudice, con la sentenza che chiude il processo, possa compensare le spese di lite ovvero, in caso di contumacia, lasciarle interamente a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni. Queste, dopo la sentenza della
Corte costituzionale del 19/4/2018 n. 77 non sono più limitate ai casi di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, come stabilito dall'art. 13 del D.L. n. 132/2014. La deroga alla regola della soccombenza è dunque ora consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla norma censurata dai giudici della Consulta, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto.
Il profilo evidentemente necessita pur sempre di motivazione esauriente circa la sussistenza dei suddetti requisiti.
Nel caso in esame, pur risultando vittoriosa la parte opponente, il Giudice di prime cure ha erroneamente disposto la compensazione delle spese, limitandosi a richiamare la “particolarità della questione trattata”. Rileva il Tribunale che la controversia scrutinata dal Giudice di Pace aveva ad oggetto un'opposizione ad ordinanza prefettizia, accolta per insufficienza di motivazione. Ed infatti il Giudice di prime cure, nella propria motivazione ha rilevato che “dalla documentazione in atti è emerso che la motivazione non può ritenersi esaustiva, ricorrendo ad una mera “clausola di stile”, posto che non contiene alcun riferimento alle eccezioni proposte nel ricorso amministrativo, precisando unicamente che “i motivi di ricorso non sono sorretti da utili elementi probatori atti a rendere verificabili le ragioni addotte e che, conseguentemente, rendono il ricorso infondato per inadempimento dell'onere probatorio”. Il ricorso va, pertanto, accolto”.
3 Alla presente fattispecie va quindi applicato il principio di soccombenza, con la conseguente condanna dell'appellato alla rifusione delle spese di primo grado. La motivazione del primo giudice
“Le spese di lite sono compensate in ragione della particolarità della questione trattata” è soltanto apparente. A tal proposito la Suprema Corte ha stabilito l'obbligatorietà della condanna alle spese in caso di soccombenza “L'art. 92 comma 2 c.p.c. … prevede che la compensazione delle spese di lite sia consentita solo nei casi di soccombenza reciproca o nel caso di assoluta novità della questione trattata o di un mutamento della giurisprudenza. Quando non ricorre nessuno dei predetti casi, corre l'obbligo di prevedere la condanna alle spese di lite secondo il principio della soccombenza”
(Cassazione civile sez. VI, 18/03/2019, n. 7630).
Facendo corretta applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte, quindi, in accoglimento dell'appello, le spese del giudizio di primo grado vanno poste a carico della soccombente
[...]
e liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, Controparte_2 entro lo scaglione del petitum di causa, tenuto conto dei parametri medi e con epurazione della fase istruttoria.
Per quanto riguarda le spese del presente grado di giudizio non vi sono ragioni per derogare al principio della soccombenza, pertanto le stesse vanno poste a carico di parte appellata e liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022 entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa, tenuto conto dei parametri minimi stante la semplicità delle questioni giuridiche trattate e con epurazione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. In accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, condanna la al pagamento, in favore di Controparte_2 [...] delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in € 43,00 per Parte_1 esborsi, € 278,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
2. Condanna parte appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 64,50 per esborsi, € 232,00 per compensi, oltre i.v.a.,
c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Reggio nell'Emilia, 27 novembre 2025
Il Giudice dott. Laura Fioroni
4
TRIBUNALE ORDINARIO di IO IL
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 2396/2025 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
DI IO IL CP_1
APPELLATO
Oggi 27 novembre 2025, alle ore 11:20, innanzi al dott. Laura Fioroni, sono comparsi:
Per l'avv. ELISA BAISI in sostituzione Parte_1 dell'avv. SA VI, la quale precisa le conclusioni come da atto d'appello e chiede che la causa venga decisa.
Per PREFETTURA DI IO IL nessuno
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia la seguente sentenza dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice
dott. Laura Fioroni
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IO IL
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2396/2025 promossa da: appresentata e difesa dall'avv. SA Parte_1
VI, elettivamente domiciliata in ISPICA. via Brescia n. 1, presso lo studio del difensore avv.
SA VI
PARTE APPELLANTE contro
Controparte_2
PARTE APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte appellante ha concluso come da verbale d'udienza
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1298/2024 del 20/12/2024 del Giudice di Pace di Reggio nell'Emilia pubblicata il 15/1/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Giudice di Pace di con l'impugnata sentenza, resa nel giudizio di opposizione CP_2 all'ordinanza prefettizia del 22/7/2024 00029396, con la quale - respinto il CP_3 ricorso della società ricorrente avverso il verbale di contestazione del 2/12/2023 n. PTR2744002795
– era stato ingiunto all'odierna appellante il pagamento della somma di € 666,00, in accoglimento del ricorso proposto da ha annullato l'ordinanza prefettizia Parte_1 opposta, disponendo l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Avverso detta sentenza ha proposto appello , deducendo l'erroneità della sentenza di Parte_1 primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace aveva disposto la compensazione delle spese del
2 giudizio a fronte dell'accoglimento integrale della domanda, deducendo la violazione degli artt. 91 e
92 c.p.c.
Ha, pertanto, concluso nei termini indicati in epigrafe.
La , pur ritualmente notificata, non si è costituita nel presente giudizio Controparte_2
d'appello, dovendo essere dichiarata contumace.
All'esito dell'udienza di discussione la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione.
Con l'unico motivo di appello ha dedotto l'erroneità della sentenza gravata, nella parte Parte_1 in cui il Giudice di Pace, pur accogliendo integralmente la domanda azionata in primo grado, ha disposto la compensazione tra le parti delle spese di lite “in ragione della particolarità della questione trattata”.
Deve premettersi che, come risulta sia delle conclusioni rassegnate dall'appellante che dal tenore complessivo dell'atto di citazione in appello, questo Giudice è chiamato a esprimersi esclusivamente sulla regolamentazione delle spese di lite effettuata dal Giudice di Pace.
Il motivo d'appello è fondato e deve essere accolto.
L'art. 92 c.p.c. prevede che il Giudice, con la sentenza che chiude il processo, possa compensare le spese di lite ovvero, in caso di contumacia, lasciarle interamente a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni. Queste, dopo la sentenza della
Corte costituzionale del 19/4/2018 n. 77 non sono più limitate ai casi di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, come stabilito dall'art. 13 del D.L. n. 132/2014. La deroga alla regola della soccombenza è dunque ora consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla norma censurata dai giudici della Consulta, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto.
Il profilo evidentemente necessita pur sempre di motivazione esauriente circa la sussistenza dei suddetti requisiti.
Nel caso in esame, pur risultando vittoriosa la parte opponente, il Giudice di prime cure ha erroneamente disposto la compensazione delle spese, limitandosi a richiamare la “particolarità della questione trattata”. Rileva il Tribunale che la controversia scrutinata dal Giudice di Pace aveva ad oggetto un'opposizione ad ordinanza prefettizia, accolta per insufficienza di motivazione. Ed infatti il Giudice di prime cure, nella propria motivazione ha rilevato che “dalla documentazione in atti è emerso che la motivazione non può ritenersi esaustiva, ricorrendo ad una mera “clausola di stile”, posto che non contiene alcun riferimento alle eccezioni proposte nel ricorso amministrativo, precisando unicamente che “i motivi di ricorso non sono sorretti da utili elementi probatori atti a rendere verificabili le ragioni addotte e che, conseguentemente, rendono il ricorso infondato per inadempimento dell'onere probatorio”. Il ricorso va, pertanto, accolto”.
3 Alla presente fattispecie va quindi applicato il principio di soccombenza, con la conseguente condanna dell'appellato alla rifusione delle spese di primo grado. La motivazione del primo giudice
“Le spese di lite sono compensate in ragione della particolarità della questione trattata” è soltanto apparente. A tal proposito la Suprema Corte ha stabilito l'obbligatorietà della condanna alle spese in caso di soccombenza “L'art. 92 comma 2 c.p.c. … prevede che la compensazione delle spese di lite sia consentita solo nei casi di soccombenza reciproca o nel caso di assoluta novità della questione trattata o di un mutamento della giurisprudenza. Quando non ricorre nessuno dei predetti casi, corre l'obbligo di prevedere la condanna alle spese di lite secondo il principio della soccombenza”
(Cassazione civile sez. VI, 18/03/2019, n. 7630).
Facendo corretta applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte, quindi, in accoglimento dell'appello, le spese del giudizio di primo grado vanno poste a carico della soccombente
[...]
e liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, Controparte_2 entro lo scaglione del petitum di causa, tenuto conto dei parametri medi e con epurazione della fase istruttoria.
Per quanto riguarda le spese del presente grado di giudizio non vi sono ragioni per derogare al principio della soccombenza, pertanto le stesse vanno poste a carico di parte appellata e liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022 entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa, tenuto conto dei parametri minimi stante la semplicità delle questioni giuridiche trattate e con epurazione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. In accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, condanna la al pagamento, in favore di Controparte_2 [...] delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in € 43,00 per Parte_1 esborsi, € 278,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
2. Condanna parte appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 64,50 per esborsi, € 232,00 per compensi, oltre i.v.a.,
c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Reggio nell'Emilia, 27 novembre 2025
Il Giudice dott. Laura Fioroni
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