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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/11/2025, n. 8593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8593 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione SETTIMA
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, got Dott.ssa Maria Josè Meola
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 36550/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CALICCHIO GIUSEPPE, con elezione di Controparte_1 P.IVA_1
domicilio in CORSO ITALIA, 8 20122 MILANO presso avv. CALICCHIO GIUSEPPE;
ATTORE\OPPONENTE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SALVADORI Controparte_2 P.IVA_2
ALBERTO, con elezione di domicilio in VIA XX SETTEMBRE, 8 25122 BRESCIA, presso e nello studio dell'avv. SALVADORI ALBERTO;
CONVENUTO\OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti che qui si intendono richiamati
Svolgimento del processo
Con Atto di Citazione dell'11\10\2024 proponeva opposizione, chiedendone la declaratoria Controparte_1
di nullità e\o la revoca, avverso il Decreto Ingiuntivo N. 11307/2024, che le ingiungeva di pagare, in favore di
, la somma di € 17.291,49, oltre interessi come dalla domanda, Controparte_2
nonché le spese della procedura monitoria liquidate in € 800,00 per compensi, € 145,50 per spese, oltre pagina 1 di 8 accessori di legge. Deduceva l'insussistenza del credito fatto valere per inadempimento contrattuale della formulava, infatti, espressa eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e Controparte_2
la non corretta esecuzione dell'obbligo di fornire la biancheria lavata e trattata, a fronte del contratto di appalto intercorso tra essa medesima e l'odierna opposta, avente ad oggetto l'espletamento del servizio di lavaggio e di noleggio della biancheria, costituita da: a) lenzuola per letti matrimoniali;
b) lenzuola per letti singoli;
c) top sheet bianco millerighe king matrimoniale;
d) top sheet bianco millerighe singolo;
e)
federe 4 volani bianche millerighe;
f) teli da bagno bianchi;
g) asciugamani viso;
h) asciugamani per ospite;
i)
tappetini bagno;
l) L+S copripiumini letto singolo;
m) L+S copripiumini letto matrimoniale;
n) piumini letto matrimoniale;
o) piumini letto singolo, ad uso della struttura ricettiva alberghiera sita a Milano, alla
Via Santa Maria, n. 6, esercitata dalla sotto le insegne HOTEL NOVARA. Evidenziava che Controparte_1
Cont l'inadempimento contrattuale della si era manifestato sotto un duplice profilo: il mancato rispetto dell'obbligo di fornire la biancheria correttamente lavata e trattata e la mancata predisposizione delle bolle di consegna merce da far sottoscrivere all'accipiente, per accettazione, all'atto del recapito della biancheria oggetto di noleggio;
detto inadempimento era sto contestato in numerose occasioni da parte della committente,
come da documentazione prodotta in atti, costituita dalla stampa dei messaggi wats app che le parti si erano scambiati nei mesi di giugno – agosto 2023, periodo al quale fanno riferimento le fatture oggetto del Decreto
Ingiuntivo (cfr. docc. 2, 3, 4 e 5). Evidenziava inoltre che, all'esito delle continue doglianze e contestazioni
Cont rivolte al signor permanendo il comportamento inadempiente della , il signor Controparte_3
[...]
nella spiegata qualità di Amministratore Unico della con e-mail del Controparte_4 Controparte_1
06.09.2023 (cfr. doc. 6) dichiarava la volontà di risolvere il contratto, e, all'esito della riportata comunicazione, il contratto di lavanderia veniva ritenuto risolto tra le parti;
prova di quanto detto è data da fatto
Cont che l'ultima fattura della quale la chiede il pagamento risale, appunto, a settembre 2023. La circostanza che
Cont la risoluzione del contratto sia stata accettata da senza alcuna contestazione in ordine alle doglianze addotte dalla manifesta, in modo eclatante, che la risoluzione contrattuale sia da addebitare alla CP_1
condotta inadempiente della odierna convenuta opposta.
pagina 2 di 8 Eccepiva inoltre che le fatture azionate in sede monitoria non hanno alcun valore né processuale, né sostanziale,
atteso che ad esse non è collegato alcun documento di trasporto o bolla di consegna sottoscritta per accettazione, della biancheria sia ritirata che consegnata, dai dipendenti della tale circostanza è Controparte_1
rilevante in questa sede, considerato che il valore probatorio della fattura commerciale, è circoscritto alla sola fase sommaria, non avendo di per sé valore di prova nell'ordinario giudizio di merito conseguente alla proposta opposizione, a maggiora ragione perché non supportate dal documento di trasporto o bolla di consegna o ricevuta di consegna. Ed invero, nella vicenda che ci occupa, risulta soddisfatto anche il principio di recente sancito da Cass. Civ., Sez. II, 08\02\2024, n. 3581, che ha valorizzato, ai fini probatori, le contestazioni stragiudiziali (cfr. doc. 7, 8, 9 riscontri, a mezzo PEC, ai solleciti di pagamento inviati dalla
); evidenziava quindi che le fatture azionate risultano tutte debitamente contestate, Controparte_2
perché non rispondenti alla effettiva biancheria lavata e noleggiata.
Nel proprio atto rassegnava le seguenti conclusioni:
Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente atto,
così provvedere: a) l'inadempimento contrattuale della e l'avvenuta Controparte_2
risoluzione del contratto e/o comunque riconoscere e dichiarare fondata l'eccezione di inadempimento spiegata dalla Società attrice opponente ai sensi dell'art. 1460 c.c. e, pertanto voglia compiacersi di revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo N. 11307/2024 D.I. – R.G. N. 21506/2024, reso dal Tribunale
di Milano, in persona del Giudice Roberto Angelini, in data 01.08.2024 e depositato in data 26.08.2024;
b) comunque, l'insussistenza del credito vantato dalla per assoluta Controparte_2
carenza probatoria delle fatture oggetto di ingiunzione, essendo le stesse prive dei presupposti documentali indefettibili e, comunque, per le ragioni tutte esposte nella parte motiva del presente atto;
2 – In via gradata, nella denegata ipotesi, salvo gravame, di rigetto delle superiori domande formulate entrambi di inadempimento contrattuale dovuto alla mancata esecuzione delle obbligazioni assunte con il contratto di servizi, ridurre le somme vantate dalla convenuta – opposta proporzionalmente alla dimostrata cattiva e/o incompleta prestazione, con valutazione equitativa.
pagina 3 di 8 Istaurato il contraddittorio si costituiva la convenuta opposta che deduceva quanto segue, controparte, in sede di opposizione, ha fornito una versione non veritiera delle vicende afferenti all'esecuzione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, nel chiaro intento di non pagare il dovuto e di conseguire somme non dovute. Precisava
che il rapporto di collaborazione di noleggio e lavaggio biancheria con Hotel RA SR iniziò nel 2021, con la consegna dotazione di biancheria da camera e da bagno;
l'opponente aveva avuto sempre l'abitudine di scambiare la biancheria con le altre strutture di sua gestione rendendo quindi impossibile la gestione dei quantitativi della stessa. Tale scambio causava una caotica richiesta di vari articoli su diverse strutture, che comportava, per l'opposto, forniture ulteriori anche se non era il giorno di consegna e soprattutto nelle giornate festive. Precisava ancora che ella non aveva mai consegnato biancheria sporca, laddove, invece, il luogo dove l'opponente stipava la biancheria consegnata era un porticato, posto nel cortile della struttura, usato anche come parcheggio, deposito di bevande e magazzino della biancheria pulita insieme a quella sporca, per cui la merce pulita era esposta allo smog della città, alla pioggia, alla nebbia e al transito pedonale di estranei, per cui ben poteva sporcarsi.
Evidenziava ancora che non corrisponde al vero l'affermazione dell'opponente della “sistematica omessa consegna del ddt di consegna”, in quanto i ddt venivano inviati tramite mail dalla società opposta, e gli stessi potevano ben essere contestati entro le 12 ore dalla consegna e 12 ore dalla loro ricezione;
epperò, gli stessi non sono mai stati contestati. Precisava, in ogni caso, che gli oggetti (biancheria) di cui al contratto intercorso tra le
Cont parti, erano di proprietà della e dati a noleggio all'opponente, per cui, ai sensi dell'art 4 n 8 del d.P.R. 6
ottobre 1978 n 626 e ai sensi dell'art 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n 633 e successive modificazioni-cir del
23/12/78 nr. 72/364161, non era necessario che il ddt viaggiasse con la merce.
Contestava anche il contenuto dei messaggi whatsapp prodotti in atti dall'opponente, atteso che dagli stessi non è
dato evincere a quale fornitura e per quale albergo si riferiscono.
Evidenziava ancora che l'opponente aveva utilizzato le medesime eccezioni, per una parallela opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'Hotel Centrale -Giudice di Pace. RG 14950\2024, in favore dell'odierna opposta (Cfr. all.3). Vieppiù, i messaggi Watts App prodotti dall'opponente devono essere considerati nella loro integrità, non nella sola parte prodotta (cfr. all.4). Precisava che i motivi della risoluzione pagina 4 di 8 Cont del contratto non erano riconducibili all'attività commissionata a , bensì ad una attività di mala gestione del materiale consegnato, conseguente anche allo scambio continuo della merce noleggiata tra le varie strutture in gestione della opponente come sopra evidenziate, per cui si rivela assolutamente inammissibile l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 CC in capo all'opposta. Ciò anche in ragione del fatto che, sino al 24/10/2023, non
Co Cont vi è mai stata una comunicazione con cui la stessa invitava o sollecitava la ad essere maggiormente diligente e\o ad attribuirle una eventuale responsabilità di inadempimento. Ed invero, solo in questa sede di
Cont opposizione, contesta, la presunta negligenza e inadempimento della , al solo fine di procrastinare CP_1
il mancato pagamento del legittimamente dovuto.
Nel proprio scritto rassegnavano le seguenti
CONCLUSIONI
- in via preliminare, dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione proposta dalla società pretestuosa ed infondata, oltre che non fondata su prova scritta o di pronta CP_1
soluzione;
- nel merito, rigettare l'opposizione e confermare il Decreto ingiuntivo telematico n. 11307/2024 del 26/08/2024
del Tribunale di Milano accertata la temerarietà della lite, condannare parte opponente ex art.96 cpc alla somma che il Giudice riterrà di giustizia in ogni caso, con condanna al pagamento di spese e competenze del presente giudizio.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
Rileva questo giudice che, nessuno dubbio sussiste riguardo il rapporto contrattuale sorto tra le odierne parti di causa, avente ad oggetto l'espletamento del servizio di lavaggio e di noleggio della biancheria, costituita da: a) lenzuola per letti matrimoniali;
b) lenzuola per letti singoli;
c) top sheet bianco millerighe king matrimoniale;
d) top sheet bianco millerighe singolo;
e) federe 4 volani bianche millerighe;
f) teli da bagno bianchi;
g) asciugamani viso;
h) asciugamani per ospite;
i) tappetini bagno;
l) L+S copripiumini letto singolo;
m) L+S copripiumini letto matrimoniale;
n) piumini letto matrimoniale;
o) piumini letto singolo, ad uso pagina 5 di 8 della struttura ricettiva alberghiera sita a Milano, alla Via Santa Maria, n. 6, esercitata dalla CP_1
sotto le insegne HOTEL NOVARA;
ciò in quanto mai da loro contestato.
[...]
Ciò che è rimesso alla valutazione dello scrivente giudice attiene all'accertamento della causa della intervenuta risoluzione del contratto di cui sopra, quest'ultima (risoluzione) parimenti, pacifica tra le parti.
Orbene, dall'istruttoria è emerso che il rapporto di collaborazione di noleggio e lavaggio biancheria con Hotel
RA SR era iniziato nel 2021, e, nel corso dello stesso, l'opponente, spesso, scambiava la biancheria con le altre strutture da essa medesima gestite;
ciò è stato confermato dalla stessa parte opponente in sede di interrogatorio (cfr. risposte cap. 10-11); tale scambio comportava, per l'opposta, la fornitura di ulteriore materiale, fuori dai giorni di consegna.
Con riferimento all'assunto dell'opponente afferente alla “Sistematica omessa consegna del ddt di consegna”,
va dato atto che dalla raccolta prova orale (cfr. dichiarazioni dei testi, , , Testimone_1 Testimone_2
e ) è emerso che, - i ddt venivano inviati tramite mail dalla società opposta, e gli Testimone_3 Testimone_4
stessi potevano essere contestati entro le 12 ore dalla consegna e 12 ore dalla loro ricezione, e che, nessuna contestazione era mai stata sollevata da iò si legge sui medesimi DDT, in fondo alla pagina, Controparte_1
ed anche nel testo della mail di accompagno, ove è riportato, testualmente, “possono essere contestati entro le
12 ore dalla consegna e 12 ore dalla ricezione del ddt,…”. In ogni caso, i beni di cui al contratto per cui è
causa, sono costituiti da materiale a noleggio, per i quali non è necessario che il ddt viaggi con la merce, per cui si rivela legittimo l'invio con mail (cfr. art 4 n 8 del d.P.R. 6 ottobre 1978 n 626 e ai sensi dell'art 22 del d.P.R.
26 ottobre 1972 n 633 e successive modificazioni-cir del 23/12/78 nr. 72/364161). E' evidente che la contestazione afferente a tale questione è infondata e come tale deve essere disattesa.
Riguardo le assunte contestazioni, fatte a mezzo whatsapp, le cui trascrizioni sono state prodotte dall'opponente (cfr. all. 2, 3, 4 e 5), va dato atto che le stesse, effettivamente, appaiono generiche, e prive di riferimenti che consentano di individuare l'albergo cui sono riferibili. Vieppiù, dalla produzione documentale dell'opposta (cfr. all. 4), emerge che la medesima documentazione (messaggi Watts App all. 2, 3, 4 e 5
opponente), è stata prodotta da per altra opposizione al decreto ingiuntivo N.R.G. 14950\2024, CP_1
pagina 6 di 8 emesso nei suoi confronti in favore dell'odierna opposta;
ciò a riprova che non è dato sapere a quale fornitura e a quale albergo si riferiscono i messaggi di contestazione forniti dalla qui opponente.
In ragione di quanto innanzi, si può pacificamente acclarare che la responsabilità per la risoluzione contrattuale
Cont per cui è causa non è riconducibile all'odierna opposta, . Va ancora rilevato, ai fini del decidere, che
Cont dall'istruttoria è emerso che, in pendenza del rapporto contrattuale, ha sempre garantito pronta disponibilità per risolvere le problematiche di legate alla penuria di biancheria;
tale comportamento, CP_1
già di per sé, implica, l'impossibilità del verificarsi della fattispecie di inadempimento ex. art 1460 c.c.; ed invero, sino al 24/10/2023, non vi è prova dell'esistenza di alcuna contestazione di scarsa diligenza o di
Co Cont inadempimento da parte di ad;
la prima contestazione, compare solo nell'odierno Atto di opposizione.
Vieppiù le contestazioni mosse in questa sede dall'opponente, afferenti al materiale sporco o mancante, appaiono generiche ed infondate;
ed invero, manca ogni dato atto a consentire un ipotetico conteggio dei danni assunti come derivati, non è stato provato il danno o la diminuzione patrimoniale che sarebbero derivati alla CP_1
dalla condotta censurata;
tutto ciò, tenuto in debita considerazione anche il fatto che, in sede di responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale, incombe sul danneggiato l'onere di provare il danno.
Considerato che, dalla raccolta prova orale è emerso che il servizio di lavaggio, noleggio e consegna della biancheria è stato eseguito con regolarità, nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi e delle tempistiche previste, con l'invio regolare, via mail, dei DDT, si può pacificamente acclarare che la convenuta opposta, ha pienamente assolto all'onere su di essa gravante.
In ragione di quanto sopra, rivelatasi infondata l'opposizione, la stessa deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, e soccombenza dell'opponente anche per il pagamento delle spese e competenze di questo giudizio.
Si ritiene, in ogni caso, non sussistenti i presupposti di legge, per una condanna ex art. 96 CPC, in capo all'opponente; pertanto, la domanda svolta in tal senso dall'opposta, deve essere disattesa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
pagina 7 di 8 1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma il Decreto Ingiuntivo N. 11307/2024, dichiarandolo esecutivo ex art. 653 CPC.
2) Condanna altresì la parte opponente, in persona del legale rapp. p.t., al pagamento, Controparte_1
in favore di , delle spese e competenze di causa, che si Controparte_2
liquidano in € 2.500,00 per onorario, oltre IVA, se dovuta, CPA ed Rf come per legge.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies, ultimo comma, cpc, pubblicata mediante deposito in cancelleria.
Milano 10\11\2025
il Giudice
Dott.ssa Maria Josè Meola
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 – Condannare la convenuta opposta alle spese e compensi del giudizio.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione SETTIMA
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, got Dott.ssa Maria Josè Meola
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 36550/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CALICCHIO GIUSEPPE, con elezione di Controparte_1 P.IVA_1
domicilio in CORSO ITALIA, 8 20122 MILANO presso avv. CALICCHIO GIUSEPPE;
ATTORE\OPPONENTE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SALVADORI Controparte_2 P.IVA_2
ALBERTO, con elezione di domicilio in VIA XX SETTEMBRE, 8 25122 BRESCIA, presso e nello studio dell'avv. SALVADORI ALBERTO;
CONVENUTO\OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti che qui si intendono richiamati
Svolgimento del processo
Con Atto di Citazione dell'11\10\2024 proponeva opposizione, chiedendone la declaratoria Controparte_1
di nullità e\o la revoca, avverso il Decreto Ingiuntivo N. 11307/2024, che le ingiungeva di pagare, in favore di
, la somma di € 17.291,49, oltre interessi come dalla domanda, Controparte_2
nonché le spese della procedura monitoria liquidate in € 800,00 per compensi, € 145,50 per spese, oltre pagina 1 di 8 accessori di legge. Deduceva l'insussistenza del credito fatto valere per inadempimento contrattuale della formulava, infatti, espressa eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e Controparte_2
la non corretta esecuzione dell'obbligo di fornire la biancheria lavata e trattata, a fronte del contratto di appalto intercorso tra essa medesima e l'odierna opposta, avente ad oggetto l'espletamento del servizio di lavaggio e di noleggio della biancheria, costituita da: a) lenzuola per letti matrimoniali;
b) lenzuola per letti singoli;
c) top sheet bianco millerighe king matrimoniale;
d) top sheet bianco millerighe singolo;
e)
federe 4 volani bianche millerighe;
f) teli da bagno bianchi;
g) asciugamani viso;
h) asciugamani per ospite;
i)
tappetini bagno;
l) L+S copripiumini letto singolo;
m) L+S copripiumini letto matrimoniale;
n) piumini letto matrimoniale;
o) piumini letto singolo, ad uso della struttura ricettiva alberghiera sita a Milano, alla
Via Santa Maria, n. 6, esercitata dalla sotto le insegne HOTEL NOVARA. Evidenziava che Controparte_1
Cont l'inadempimento contrattuale della si era manifestato sotto un duplice profilo: il mancato rispetto dell'obbligo di fornire la biancheria correttamente lavata e trattata e la mancata predisposizione delle bolle di consegna merce da far sottoscrivere all'accipiente, per accettazione, all'atto del recapito della biancheria oggetto di noleggio;
detto inadempimento era sto contestato in numerose occasioni da parte della committente,
come da documentazione prodotta in atti, costituita dalla stampa dei messaggi wats app che le parti si erano scambiati nei mesi di giugno – agosto 2023, periodo al quale fanno riferimento le fatture oggetto del Decreto
Ingiuntivo (cfr. docc. 2, 3, 4 e 5). Evidenziava inoltre che, all'esito delle continue doglianze e contestazioni
Cont rivolte al signor permanendo il comportamento inadempiente della , il signor Controparte_3
[...]
nella spiegata qualità di Amministratore Unico della con e-mail del Controparte_4 Controparte_1
06.09.2023 (cfr. doc. 6) dichiarava la volontà di risolvere il contratto, e, all'esito della riportata comunicazione, il contratto di lavanderia veniva ritenuto risolto tra le parti;
prova di quanto detto è data da fatto
Cont che l'ultima fattura della quale la chiede il pagamento risale, appunto, a settembre 2023. La circostanza che
Cont la risoluzione del contratto sia stata accettata da senza alcuna contestazione in ordine alle doglianze addotte dalla manifesta, in modo eclatante, che la risoluzione contrattuale sia da addebitare alla CP_1
condotta inadempiente della odierna convenuta opposta.
pagina 2 di 8 Eccepiva inoltre che le fatture azionate in sede monitoria non hanno alcun valore né processuale, né sostanziale,
atteso che ad esse non è collegato alcun documento di trasporto o bolla di consegna sottoscritta per accettazione, della biancheria sia ritirata che consegnata, dai dipendenti della tale circostanza è Controparte_1
rilevante in questa sede, considerato che il valore probatorio della fattura commerciale, è circoscritto alla sola fase sommaria, non avendo di per sé valore di prova nell'ordinario giudizio di merito conseguente alla proposta opposizione, a maggiora ragione perché non supportate dal documento di trasporto o bolla di consegna o ricevuta di consegna. Ed invero, nella vicenda che ci occupa, risulta soddisfatto anche il principio di recente sancito da Cass. Civ., Sez. II, 08\02\2024, n. 3581, che ha valorizzato, ai fini probatori, le contestazioni stragiudiziali (cfr. doc. 7, 8, 9 riscontri, a mezzo PEC, ai solleciti di pagamento inviati dalla
); evidenziava quindi che le fatture azionate risultano tutte debitamente contestate, Controparte_2
perché non rispondenti alla effettiva biancheria lavata e noleggiata.
Nel proprio atto rassegnava le seguenti conclusioni:
Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente atto,
così provvedere: a) l'inadempimento contrattuale della e l'avvenuta Controparte_2
risoluzione del contratto e/o comunque riconoscere e dichiarare fondata l'eccezione di inadempimento spiegata dalla Società attrice opponente ai sensi dell'art. 1460 c.c. e, pertanto voglia compiacersi di revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo N. 11307/2024 D.I. – R.G. N. 21506/2024, reso dal Tribunale
di Milano, in persona del Giudice Roberto Angelini, in data 01.08.2024 e depositato in data 26.08.2024;
b) comunque, l'insussistenza del credito vantato dalla per assoluta Controparte_2
carenza probatoria delle fatture oggetto di ingiunzione, essendo le stesse prive dei presupposti documentali indefettibili e, comunque, per le ragioni tutte esposte nella parte motiva del presente atto;
2 – In via gradata, nella denegata ipotesi, salvo gravame, di rigetto delle superiori domande formulate entrambi di inadempimento contrattuale dovuto alla mancata esecuzione delle obbligazioni assunte con il contratto di servizi, ridurre le somme vantate dalla convenuta – opposta proporzionalmente alla dimostrata cattiva e/o incompleta prestazione, con valutazione equitativa.
pagina 3 di 8 Istaurato il contraddittorio si costituiva la convenuta opposta che deduceva quanto segue, controparte, in sede di opposizione, ha fornito una versione non veritiera delle vicende afferenti all'esecuzione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, nel chiaro intento di non pagare il dovuto e di conseguire somme non dovute. Precisava
che il rapporto di collaborazione di noleggio e lavaggio biancheria con Hotel RA SR iniziò nel 2021, con la consegna dotazione di biancheria da camera e da bagno;
l'opponente aveva avuto sempre l'abitudine di scambiare la biancheria con le altre strutture di sua gestione rendendo quindi impossibile la gestione dei quantitativi della stessa. Tale scambio causava una caotica richiesta di vari articoli su diverse strutture, che comportava, per l'opposto, forniture ulteriori anche se non era il giorno di consegna e soprattutto nelle giornate festive. Precisava ancora che ella non aveva mai consegnato biancheria sporca, laddove, invece, il luogo dove l'opponente stipava la biancheria consegnata era un porticato, posto nel cortile della struttura, usato anche come parcheggio, deposito di bevande e magazzino della biancheria pulita insieme a quella sporca, per cui la merce pulita era esposta allo smog della città, alla pioggia, alla nebbia e al transito pedonale di estranei, per cui ben poteva sporcarsi.
Evidenziava ancora che non corrisponde al vero l'affermazione dell'opponente della “sistematica omessa consegna del ddt di consegna”, in quanto i ddt venivano inviati tramite mail dalla società opposta, e gli stessi potevano ben essere contestati entro le 12 ore dalla consegna e 12 ore dalla loro ricezione;
epperò, gli stessi non sono mai stati contestati. Precisava, in ogni caso, che gli oggetti (biancheria) di cui al contratto intercorso tra le
Cont parti, erano di proprietà della e dati a noleggio all'opponente, per cui, ai sensi dell'art 4 n 8 del d.P.R. 6
ottobre 1978 n 626 e ai sensi dell'art 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n 633 e successive modificazioni-cir del
23/12/78 nr. 72/364161, non era necessario che il ddt viaggiasse con la merce.
Contestava anche il contenuto dei messaggi whatsapp prodotti in atti dall'opponente, atteso che dagli stessi non è
dato evincere a quale fornitura e per quale albergo si riferiscono.
Evidenziava ancora che l'opponente aveva utilizzato le medesime eccezioni, per una parallela opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'Hotel Centrale -Giudice di Pace. RG 14950\2024, in favore dell'odierna opposta (Cfr. all.3). Vieppiù, i messaggi Watts App prodotti dall'opponente devono essere considerati nella loro integrità, non nella sola parte prodotta (cfr. all.4). Precisava che i motivi della risoluzione pagina 4 di 8 Cont del contratto non erano riconducibili all'attività commissionata a , bensì ad una attività di mala gestione del materiale consegnato, conseguente anche allo scambio continuo della merce noleggiata tra le varie strutture in gestione della opponente come sopra evidenziate, per cui si rivela assolutamente inammissibile l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 CC in capo all'opposta. Ciò anche in ragione del fatto che, sino al 24/10/2023, non
Co Cont vi è mai stata una comunicazione con cui la stessa invitava o sollecitava la ad essere maggiormente diligente e\o ad attribuirle una eventuale responsabilità di inadempimento. Ed invero, solo in questa sede di
Cont opposizione, contesta, la presunta negligenza e inadempimento della , al solo fine di procrastinare CP_1
il mancato pagamento del legittimamente dovuto.
Nel proprio scritto rassegnavano le seguenti
CONCLUSIONI
- in via preliminare, dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione proposta dalla società pretestuosa ed infondata, oltre che non fondata su prova scritta o di pronta CP_1
soluzione;
- nel merito, rigettare l'opposizione e confermare il Decreto ingiuntivo telematico n. 11307/2024 del 26/08/2024
del Tribunale di Milano accertata la temerarietà della lite, condannare parte opponente ex art.96 cpc alla somma che il Giudice riterrà di giustizia in ogni caso, con condanna al pagamento di spese e competenze del presente giudizio.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
Rileva questo giudice che, nessuno dubbio sussiste riguardo il rapporto contrattuale sorto tra le odierne parti di causa, avente ad oggetto l'espletamento del servizio di lavaggio e di noleggio della biancheria, costituita da: a) lenzuola per letti matrimoniali;
b) lenzuola per letti singoli;
c) top sheet bianco millerighe king matrimoniale;
d) top sheet bianco millerighe singolo;
e) federe 4 volani bianche millerighe;
f) teli da bagno bianchi;
g) asciugamani viso;
h) asciugamani per ospite;
i) tappetini bagno;
l) L+S copripiumini letto singolo;
m) L+S copripiumini letto matrimoniale;
n) piumini letto matrimoniale;
o) piumini letto singolo, ad uso pagina 5 di 8 della struttura ricettiva alberghiera sita a Milano, alla Via Santa Maria, n. 6, esercitata dalla CP_1
sotto le insegne HOTEL NOVARA;
ciò in quanto mai da loro contestato.
[...]
Ciò che è rimesso alla valutazione dello scrivente giudice attiene all'accertamento della causa della intervenuta risoluzione del contratto di cui sopra, quest'ultima (risoluzione) parimenti, pacifica tra le parti.
Orbene, dall'istruttoria è emerso che il rapporto di collaborazione di noleggio e lavaggio biancheria con Hotel
RA SR era iniziato nel 2021, e, nel corso dello stesso, l'opponente, spesso, scambiava la biancheria con le altre strutture da essa medesima gestite;
ciò è stato confermato dalla stessa parte opponente in sede di interrogatorio (cfr. risposte cap. 10-11); tale scambio comportava, per l'opposta, la fornitura di ulteriore materiale, fuori dai giorni di consegna.
Con riferimento all'assunto dell'opponente afferente alla “Sistematica omessa consegna del ddt di consegna”,
va dato atto che dalla raccolta prova orale (cfr. dichiarazioni dei testi, , , Testimone_1 Testimone_2
e ) è emerso che, - i ddt venivano inviati tramite mail dalla società opposta, e gli Testimone_3 Testimone_4
stessi potevano essere contestati entro le 12 ore dalla consegna e 12 ore dalla loro ricezione, e che, nessuna contestazione era mai stata sollevata da iò si legge sui medesimi DDT, in fondo alla pagina, Controparte_1
ed anche nel testo della mail di accompagno, ove è riportato, testualmente, “possono essere contestati entro le
12 ore dalla consegna e 12 ore dalla ricezione del ddt,…”. In ogni caso, i beni di cui al contratto per cui è
causa, sono costituiti da materiale a noleggio, per i quali non è necessario che il ddt viaggi con la merce, per cui si rivela legittimo l'invio con mail (cfr. art 4 n 8 del d.P.R. 6 ottobre 1978 n 626 e ai sensi dell'art 22 del d.P.R.
26 ottobre 1972 n 633 e successive modificazioni-cir del 23/12/78 nr. 72/364161). E' evidente che la contestazione afferente a tale questione è infondata e come tale deve essere disattesa.
Riguardo le assunte contestazioni, fatte a mezzo whatsapp, le cui trascrizioni sono state prodotte dall'opponente (cfr. all. 2, 3, 4 e 5), va dato atto che le stesse, effettivamente, appaiono generiche, e prive di riferimenti che consentano di individuare l'albergo cui sono riferibili. Vieppiù, dalla produzione documentale dell'opposta (cfr. all. 4), emerge che la medesima documentazione (messaggi Watts App all. 2, 3, 4 e 5
opponente), è stata prodotta da per altra opposizione al decreto ingiuntivo N.R.G. 14950\2024, CP_1
pagina 6 di 8 emesso nei suoi confronti in favore dell'odierna opposta;
ciò a riprova che non è dato sapere a quale fornitura e a quale albergo si riferiscono i messaggi di contestazione forniti dalla qui opponente.
In ragione di quanto innanzi, si può pacificamente acclarare che la responsabilità per la risoluzione contrattuale
Cont per cui è causa non è riconducibile all'odierna opposta, . Va ancora rilevato, ai fini del decidere, che
Cont dall'istruttoria è emerso che, in pendenza del rapporto contrattuale, ha sempre garantito pronta disponibilità per risolvere le problematiche di legate alla penuria di biancheria;
tale comportamento, CP_1
già di per sé, implica, l'impossibilità del verificarsi della fattispecie di inadempimento ex. art 1460 c.c.; ed invero, sino al 24/10/2023, non vi è prova dell'esistenza di alcuna contestazione di scarsa diligenza o di
Co Cont inadempimento da parte di ad;
la prima contestazione, compare solo nell'odierno Atto di opposizione.
Vieppiù le contestazioni mosse in questa sede dall'opponente, afferenti al materiale sporco o mancante, appaiono generiche ed infondate;
ed invero, manca ogni dato atto a consentire un ipotetico conteggio dei danni assunti come derivati, non è stato provato il danno o la diminuzione patrimoniale che sarebbero derivati alla CP_1
dalla condotta censurata;
tutto ciò, tenuto in debita considerazione anche il fatto che, in sede di responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale, incombe sul danneggiato l'onere di provare il danno.
Considerato che, dalla raccolta prova orale è emerso che il servizio di lavaggio, noleggio e consegna della biancheria è stato eseguito con regolarità, nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi e delle tempistiche previste, con l'invio regolare, via mail, dei DDT, si può pacificamente acclarare che la convenuta opposta, ha pienamente assolto all'onere su di essa gravante.
In ragione di quanto sopra, rivelatasi infondata l'opposizione, la stessa deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, e soccombenza dell'opponente anche per il pagamento delle spese e competenze di questo giudizio.
Si ritiene, in ogni caso, non sussistenti i presupposti di legge, per una condanna ex art. 96 CPC, in capo all'opponente; pertanto, la domanda svolta in tal senso dall'opposta, deve essere disattesa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
pagina 7 di 8 1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma il Decreto Ingiuntivo N. 11307/2024, dichiarandolo esecutivo ex art. 653 CPC.
2) Condanna altresì la parte opponente, in persona del legale rapp. p.t., al pagamento, Controparte_1
in favore di , delle spese e competenze di causa, che si Controparte_2
liquidano in € 2.500,00 per onorario, oltre IVA, se dovuta, CPA ed Rf come per legge.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies, ultimo comma, cpc, pubblicata mediante deposito in cancelleria.
Milano 10\11\2025
il Giudice
Dott.ssa Maria Josè Meola
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 – Condannare la convenuta opposta alle spese e compensi del giudizio.