CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 04/02/2026, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 203/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CASTROVINCI DARIO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2293/2024 depositato il 14/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239009870629000 CONRIB. SAN NAZ 1997
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239009870629000 IRPEF-ALTRO 1997
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239009870629000 IVA-ALTRO 1997
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1828/2025 depositato il
24/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 14.08.2024 Ricorrente_1 ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione avverso l'intimazione di pagamento n. 29820239009870629000, notificata in data 20/06/2024, relativa a
Irpef Anno d'imposta 1997, per Euro 982,30 oltre sanzioni ed interessi;
contributo sanitario nazionale saldo, anno d'imposta 1997, per Euro 575,85 oltre sanzioni ed interessi;
( Iva per Euro 611,48, oltre sanzioni ed interessi e così per un totale di Euro 5.955,00.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'intimazione impugnata per le seguenti motivazioni:1) Nullità dell'intimazione di pagamento derivante dall'omessa notifica della cartella esattoriale prodromica, con conseguente violazione dell'art. 7 c. 1 L. 212/2000 e art. 24 Costituzione;
2) Nullità dell'intimazione di pagamento per prescrizione della pretesa;
3) Prescrizione degli interessi e delle sanzioni. Chiedeva pertanto di dichiarare: in via principale la nullità dell'intimazione di pagamento ivi impugnata per tutto quanto esposto nei primi 2 motivi di ricorso;
in via subordinata non dovuti le sanzioni e gli interessi per quanto esposto nel terzo motivo. La condotta dell'Agente di riscossione giustifica la condanna dello stesso alla piena rifusione delle spese, competenze ed onorari, e la condanna dello stesso al pagamento di quanto indebitamente riscosso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 del D. Lgs. n. 546/1992, oltre interessi.
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate in data 16.01.2025 chiedendo, previa dichiarazione e preso atto che la cartella n. 29820031010499045000 risulta essere stata regolarmente notificata a mani del ricorrente Ricorrente_1 in data 8/1/2004, proprio alla data indicata in ricorso da quest'ultimo e contrariamente a quanto dichiarato, dare atto, per il resto, che l'odierna deducente aderisce alla richiesta del ricorrente stante l'intervenuta prescrizione del credito vantato, conseguentemente dichiarare cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese.
Il ricorrente depositava in data 07.03.2025 memorie illustrative.
Con ordinanza n. 1117/2025 questa Corte accoglieva l'istanza di sospensione e fissava la trattazione del merito al 19 dicembre 2025 ore 9.00.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre rilevare che non può essere accolta la richiesta della parte resistente di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, a seguito di adesione alla richiesta del ricorrente, stante la riconosciuta intervenuta prescrizione del credito vantato.
Infatti, in assenza di provvedimenti in autotutela con riferimento all'atto impugnato, non può ritenersi cessata la materia del contendere.
Passando all'esame del merito del ricorso, ritiene la Corte che il ricorso sia fondato con riferimento al secondo motivo di ricorso e debba essere conseguentemente accolto. Il secondo motivo di ricorso, afferente alla eccepita nullità dell'intimazione di pagamento per prescrizione della pretesa, risulta fondato.
Dalla documentazione prodotta dalla resistente (doc. 2 all. alle controdeduzioni) risulta che la prodromica cartella di pagamento è stata notificata al ricorrente in data 08.01.2004.
Essendo stata notificata in data 20.06.2024 l'intimazione di pagamento impugnata, in assenza di precedenti atti interruttivi, risulta maturata la prescrizione decennale delle pretese tributarie contenute nell'atto impugnato.
L'intimazione di pagamento impugnata deve pertanto essere annullata.
I restanti motivi di ricorso devono ritenersi assorbiti.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracusa – sezione quarta –in composizione monocratica accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna la resistente a rifondere alla controparte le spese del giudizio, liquidate in € 1.276,00 per compensi, oltre contributo unificato e accessori di legge ove dovuti. Così deciso in Siracusa in data 19.12.2025
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CASTROVINCI DARIO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2293/2024 depositato il 14/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239009870629000 CONRIB. SAN NAZ 1997
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239009870629000 IRPEF-ALTRO 1997
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239009870629000 IVA-ALTRO 1997
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1828/2025 depositato il
24/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 14.08.2024 Ricorrente_1 ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione avverso l'intimazione di pagamento n. 29820239009870629000, notificata in data 20/06/2024, relativa a
Irpef Anno d'imposta 1997, per Euro 982,30 oltre sanzioni ed interessi;
contributo sanitario nazionale saldo, anno d'imposta 1997, per Euro 575,85 oltre sanzioni ed interessi;
( Iva per Euro 611,48, oltre sanzioni ed interessi e così per un totale di Euro 5.955,00.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'intimazione impugnata per le seguenti motivazioni:1) Nullità dell'intimazione di pagamento derivante dall'omessa notifica della cartella esattoriale prodromica, con conseguente violazione dell'art. 7 c. 1 L. 212/2000 e art. 24 Costituzione;
2) Nullità dell'intimazione di pagamento per prescrizione della pretesa;
3) Prescrizione degli interessi e delle sanzioni. Chiedeva pertanto di dichiarare: in via principale la nullità dell'intimazione di pagamento ivi impugnata per tutto quanto esposto nei primi 2 motivi di ricorso;
in via subordinata non dovuti le sanzioni e gli interessi per quanto esposto nel terzo motivo. La condotta dell'Agente di riscossione giustifica la condanna dello stesso alla piena rifusione delle spese, competenze ed onorari, e la condanna dello stesso al pagamento di quanto indebitamente riscosso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 del D. Lgs. n. 546/1992, oltre interessi.
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate in data 16.01.2025 chiedendo, previa dichiarazione e preso atto che la cartella n. 29820031010499045000 risulta essere stata regolarmente notificata a mani del ricorrente Ricorrente_1 in data 8/1/2004, proprio alla data indicata in ricorso da quest'ultimo e contrariamente a quanto dichiarato, dare atto, per il resto, che l'odierna deducente aderisce alla richiesta del ricorrente stante l'intervenuta prescrizione del credito vantato, conseguentemente dichiarare cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese.
Il ricorrente depositava in data 07.03.2025 memorie illustrative.
Con ordinanza n. 1117/2025 questa Corte accoglieva l'istanza di sospensione e fissava la trattazione del merito al 19 dicembre 2025 ore 9.00.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre rilevare che non può essere accolta la richiesta della parte resistente di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, a seguito di adesione alla richiesta del ricorrente, stante la riconosciuta intervenuta prescrizione del credito vantato.
Infatti, in assenza di provvedimenti in autotutela con riferimento all'atto impugnato, non può ritenersi cessata la materia del contendere.
Passando all'esame del merito del ricorso, ritiene la Corte che il ricorso sia fondato con riferimento al secondo motivo di ricorso e debba essere conseguentemente accolto. Il secondo motivo di ricorso, afferente alla eccepita nullità dell'intimazione di pagamento per prescrizione della pretesa, risulta fondato.
Dalla documentazione prodotta dalla resistente (doc. 2 all. alle controdeduzioni) risulta che la prodromica cartella di pagamento è stata notificata al ricorrente in data 08.01.2004.
Essendo stata notificata in data 20.06.2024 l'intimazione di pagamento impugnata, in assenza di precedenti atti interruttivi, risulta maturata la prescrizione decennale delle pretese tributarie contenute nell'atto impugnato.
L'intimazione di pagamento impugnata deve pertanto essere annullata.
I restanti motivi di ricorso devono ritenersi assorbiti.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracusa – sezione quarta –in composizione monocratica accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna la resistente a rifondere alla controparte le spese del giudizio, liquidate in € 1.276,00 per compensi, oltre contributo unificato e accessori di legge ove dovuti. Così deciso in Siracusa in data 19.12.2025