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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11806 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Fabiana Ucchiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause iscritte ai nn. 28805/2022 e 29022/2022 riunite R.Gen.Aff.Cont. vertenti
TRA
C.F. 1 ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 (C.F.
IO TO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vallo della Lucania, alla Piazza
Vittorio Emanuele n. 50;
E
C.F. 2 ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Controparte_1 (C.F.
Sbordone, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla Via Martucci n. 35;
- OPPONENTI -
E
"P.IVA_2 , rappresentata, in virtù P.IVA_1 -- P.IVA Controparte_2 (C.F. di procura speciale in autentica del notaio di Milano del 28 novembre 2018 Rep. Persona_1
(C.F. P.IVA_3 ), rappresentata e difesa, per 6607, Racc. 3488, da Controparte_3
procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo dall'avv. Gennaro Iollo;
OPPOSTA -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7492/2022 del 14/10/2022, emesso dal Tribunale di Napoli, con il quale veniva condannata, in solido con Controparte_1 al pagamento in favore di Controparte_2
[...] della somma di euro 2.492.546,02, oltre interessi, spese e competenze, a titolo di esposizione debitoria derivante dai contratti di mutuo stipulati dalla debitrice Controparte_4
,Nello spiegare opposizione avverso il provvedimento monitorio, la Pt_1 in qualità di fideiussore, formulava disconoscimento ex artt. 2712 e 2719 c.c. dei documenti perché non conformi agli originali;
eccepiva, poi, la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, in particolare per essere conformi allo schema ABI sanzionato dal provvedimento della
Banca d'Italia del 2005, con conseguente decadenza, ai sensi dell'art. 1957 c.c., del diritto dell'opposta a procedere nei confronti dei fideiussori;
contestava, inoltre, la nullità parziale delle fideiussioni per violazione della disciplina della L. n. 662/1996. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto con condanna al pagamento delle spese di giustizia. Si costituiva Controparte_2 la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, formulava istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 7492/2022 e chiedeva, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 30/05/2023, su richiesta della parte istante, veniva disposta la riunione del procedimento di opposizione R.G. n. 29022/2022, promosso da Controparte_1 avverso il medesimo decreto ingiuntivo, al giudizio R.G. n. 28001/2022.
L'opponente CP_1 in qualità di fideiussore, chiedeva accertarsi la nullità delle fideiussioni per violazione della disciplina sulla concorrenza e la decadenza della parte opposta ex art. 1957 c.c.; eccepiva la mancata valutazione del merito creditizio della società debitrice principale, poi fallita;
disconosceva la conformità delle copie agli originali degli atti di fideiussione prodotti, con riserva di disconoscere le firme apposte in seguito alla produzione degli originali;
chiedeva CTU contabile al fine di rideterminare gli importi dovuti dal fideiussore in ragione di quanto la ricorrente ha ricevuto, nelle more, dal Fondo di Garanzia, nonché dell'esito dell'insinuazione di quest'ultima nel passivo fallimentare del debitore principale Controparte_4
Con provvedimento del 24/10/2023 veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e venivano concessi i termini per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria.
Esperita la mediazione obbligatoria con esito negativo, autorizzato il deposito di memorie ai sensi dell'art. 183, VI comma, c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, si rileva la tempestività dell'opposizione essendo stato il decreto ingiuntivo notificato in data 28/10/2022 e le opposizioni notificate il 2/12/2022.
Sempre preliminarmente, si rileva la procedibilità della lite dato l'esperimento della mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo per mancata comparizione delle parti invitate, come da verbale del 22/11/2023 allegato in data 06/02/2024. All'udienza del 24/10/2023 le parti opponenti rinunciavano espressamente al disconoscimento formulato negli atti introduttivi, con conseguente piena efficacia probatoria degli atti di fideiussione prodotti dalla parte opposta.
In particolare, le parti opponenti prestavano le seguenti fideiussioni: fideiussione specifica del 19/6/2019 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo fondiario n. 6000/25054969 del 19/06/2019 concesso da Controparte_2
[...] a CP_4
- fideiussione specifica del 30/7/2018, a garanzia del finanziamento n. 6000/75811154 concesso dal Banco di Napoli a CP_4 in data 30/07/2018, per l'importo di euro 100.000,00;
- fideiussione specifica del 30/7/2018, a garanzia del finanziamento n. 6000/75811163 concesso dal Banco di Napoli a CP_4 in data 30/07/2018, per l'importo di euro 400.000,00;
- fideiussione specifica del 17/12/2018, a garanzia del finanziamento n. 6000/48644313 concesso
CP_4 in data 17/12/2018, per l'importo di euro 350.000,00;Controparte_2 a da
- fideiussione specifica del 3/6/2020, a garanzia del finanziamento n. 6000/45853324 concesso a CP_4 in data 03/06/2028, per l'importo di euro 500.000,00;Controparte_2 da fideiussione specifica dell'11/12/2020, a garanzia del finanziamento n. 6000/10957744 concesso da CP_4 in data 11/12/2020, per l'importo di euro Controparte_2 a
230.000,00.
In primo luogo, deve rilevarsi che il disconoscimento della conformità della copia prodotta rispetto all'originale non può essere generico. Il disconoscente, infatti, deve specificare gli aspetti per i quali si assume che la copia fotostatica differisca dall'originale e, in mancanza, la contestazione deve ritenersi genericamente formulata e inidonea a privare il documento della sua efficacia probatoria.
Sempre in via preliminare, e prima di affrontare le ulteriori questioni dedotte, occorre esaminare le fideiussioni prodotte in atti - segnatamente quelle indicate ai documenti da e) ad h) – al fine di
-
verificarne la natura giuridica. Con riferimento a tali garanzie, deve escludersi che esse integrino contratti autonomi di garanzia.
Ebbene, la giurisprudenza predominante ritiene, condivisibilmente, che l'inserimento nel contratto della clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” sia un chiaro indice sintomatico della volontà delle parti di rendere del tutto autonomo il contratto di garanzia dal rapporto principale.
Nel caso in esame, tuttavia, negli atti di fideiussione in oggetto è inserita solo la clausola di pagamento a prima richiesta, mentre non vi è alcuna esplicita rinuncia dei garanti alla proposizione delle eccezioni. Questa circostanza è certamente rilevante al fine di escludere la configurabilità di un contratto autonomo di garanzia.
La banca, infatti, quale operatore qualificato che ha predisposto il modulo contrattuale, se avesse voluto concludere un contratto autonomo avrebbe dovuto includere nel contratto la clausola di rinuncia alle eccezioni;
tale omissione, dunque, rende chiara la volontà della banca di non rendere del tutto autonome le garanzie dal rapporto principale. Questo elemento, pur rilevante, non
è sufficiente da solo per qualificare il rapporto negoziale in quanto, in un caso simile, la Cassazione ha precisato che l'inserimento nel contratto della sola clausola di “pagamento a prima richiesta"
(priva dell'esplicita rinuncia alla proposizione delle eccezioni) non ha rilievo decisivo per la qualificazione del negozio, potendo tale espressione riferirsi sia a garanzie svincolate dal rapporto garantito che a fideiussioni (Cass.
9.8.2016 n. 16825). Oltre all'elemento sopra indicato vi sono, però, almeno altri due elementi decisivi che fanno propendere per la natura fideiussoria dei negozi in esame.
In primo luogo, va sottolineato il dato letterale dei documenti, nei quali si fa a più riprese espresso riferimento ai "fideiussori", in tal modo richiamando in maniera esplicita la garanzia tipica del codice civile.
Ciò risulta ancor più significativo se si tiene conto del fatto che il modulo è stato predisposto dalla banca la quale, si ripete, come operatore professionale qualificato, non poteva ignorare il significato giuridico dei termini adoperati.
Dunque, appare evidente che se la banca avesse voluto far sottoscrivere agli opponenti dei contratti autonomi non li avrebbe definiti 'fideiussori' bensì 'garanti'.
Inoltre, il regolamento contrattuale fa espressamente rinvio alle disposizioni codicistiche in tema di fideiussione, sia pure per derogarvi parzialmente. Ad esempio, nel contratto di garanzia in oggetto si individua la deroga espressa a quanto previsto dall'art. 1957 c.c.
Risulta chiaro che la banca, che ha predisposto il testo contrattuale, ha dovuto prevedere una deroga espressa alla disciplina codicistica della fideiussione, testualmente richiamata, proprio sul presupposto che la garanzia stipulata fosse riconducibile a questo schema contrattuale.
Posta, quindi, la natura non autonoma delle garanzie in esame, ne discende che le opponenti
Controparte_1 siano legittimate a sollevare le medesime eccezioni del Parte_1 e debitore principale.
Risulta priva di fondamento la domanda di nullità delle fideiussioni specifiche prestata dalle parti opponenti, a garanzia dei rapporti di mutuo sopra indicati, in quanto il provvedimento n.
55/2005 della Banca d'Italia ha avuto ad oggetto l'accertamento dell'intesa concorrenziale riguardante esclusivamente le condizioni generali della fideiussione omnibus. Invero, le fideiussioni specifiche sono prestate con riferimento ad un unico e specifico rapporto per cui non vi sono dubbi sul fatto che non si tratti di fideiussioni a garanzia di una serie indeterminata di operazioni bancarie tra il debitore principale e l'istituto di credito, con indicazione dell'esposizione massima garantita.
È principio consolidato che “il provvedimento della Banca d'Italia evidenzia che la fideiussione omnibus presenta una funzione specifica e diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamento in via professionale e sistematica agli operatori economici. E' con riferimento a tale fattispecie contrattuale che la Banca d'Italia ha valutato come le clausole dello schema ABI (riguardante la fideiussione omnibus), di per sé lecite se inserite in fideiussioni specifiche, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela” (così, Tribunale Napoli del 24/05/2022, n.5125).
Inoltre, "Il contratto "a valle" di cui la Suprema Corte, con la citata sentenza pronunciata a
Sezioni Unite, ha predicato la nullità parziale, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 del citato schema negoziale, in quanto interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, è la sola fideiussione omnibus, rimanendo fuori dal perimetro di tale invalidità la fideiussione specifica" (cfr. Tribunale Roma, n.
5698 del 31/03/2023).
Nel caso de quo le garanzie prestate dalle parti opponenti, sono, all'evidenza, fideiussioni specifiche riferite alle obbligazioni derivanti da uno specifico rapporto contrattuale stipulato dalla società debitrice principale, e non già di fideiussione omnibus.
Ne consegue che, in merito a tali forme di garanzia, non si può pervenire ad una censura di invalidità, con conseguente rigetto della domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust e di accertamento di decadenza della banca ex art. 1957 c.c., proprio perché trattasi di fideiussioni specifiche e non fideiussione omnibus e, pertanto, al di fuori del campo di indagine oggetto dell'istruttoria svolta dalla Banca d'Italia con conseguente inapplicabilità alla stessa del provvedimento n.55 del 2 maggio 2005.
Inoltre, va rilevato che l'indagine della Banca d'Italia ha riguardato il periodo 2002-2005, mentre le fideiussioni per cui è causa risultano sottoscritte negli anni 2018, 2019 e 2020. Sono, dunque, estranee al periodo oggetto di accertamento amministrativo.
Parte opponente, inoltre sul presupposto della nullità delle clausole di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. e dunque della reviviscenza della disposizione codicistica in materia di decadenza dal beneficio del termine nei rapporti tra le parti - eccepiva l'estinzione delle fideiussioni, per non avere la banca fatto valere le proprie istanze nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Ebbene, sul punto va detto che la disciplina consumeristica prevede la nullità della clausola dell'atto fideiussorio di deroga all'art. 1957 c.c., per effetto della quale si applica la regola generale ovvero la norma che impone al creditore di proporre e di coltivare la sua istanza contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo. L'art. 1957 c.c. tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa.
Nel caso di specie, senza dubbio non può trovare applicazione la disciplina posta a tutela del consumatore, poiché dalla visura camerale della CP_4 allegata in atti (v. doc. depositato in
Parte_1 e Controparte_1 erano socie al 50% delladata 27/02/2025), si evince che società debitrice principale. Pertanto, dovendo assumere che le parti opponenti non rivestano la qualità di consumatori non può dubitarsi della validità della richiamata previsione negoziale, peraltro oggetto di specifica e separata approvazione scritta da parte dei garanti. Sul punto, costante giurisprudenza ha ritenuto che la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (cfr. Cass. Civ. n. 21867/13,
9455/12).
In ogni caso, nel caso in esame, nessuna decadenza si è verificata, avendo la banca proposto istanza di insinuazione al passivo nei termini di legge. In particolate, l'atto risulta notificato in data
12/09/2022 (doc. 1 in allegato alla comparsa ed in data 6/2/2024 deposita ricevute) e le raccomandate per dichiarare risolti i contratti sono del 19/05/2022 (doc. n. 40 produzione monitoria).
In ordine alle fideiussioni indicate alle lettere i) e j), deve rilevarsi che in esse sono inserite le clausole "a semplice richiesta scritta” e “senza eccezioni", idonee ad incidere sulla proponibilità delle eccezioni da parte dei garanti. Tale clausola limita le eccezioni sollevabili al solo ambito delle eccezioni "proprie” del fideiussore, precludendo invece quelle attinenti al rapporto principale, salvo i casi di nullità radicale.
Ebbene, la giurisprudenza predominante ritiene, condivisibilmente, che l'inserimento nel contratto di dette clausole sia un chiaro indice sintomatico della volontà delle parti di rendere del tutto autonomo il contratto di garanzia dal rapporto principale (Cfr. Cass. Civ Sez. 1 n. 20632 del
19/07/2021).
La contestuale presenza di un obbligo di pagamento immediato a prima richiesta e la rinuncia preventiva qualsiasi eccezione portano a qualificare il contratto sottoscritto dagli opponenti come contratto autonomo di garanzia (Cass. S.S.U.U. 3947-10 "l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale") con conseguente impossibilità di proposizione delle eccezioni ex articolo 1957 c.c.
Sicché, qualificate tali garanzie alla stregua di un contratto autonomo di garanzia, se ne deduce l'impossibilità per il garante di opporre le invocate eccezioni in quanto esse sono diverse da quella generale di dolo e quelle fondate sulla nullità del contratto-presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa che restano le uniche spendibili dal garante in seguito all'attenuazione del vincolo di accessorietà del rapporto di garanzia rispetto al rapporto principale.
Il contratto autonomo di garanzia - schema atipico atto al perseguimento di interessi meritevoli di tutela si caratterizza rispetto alla fideiussione per l'assenza dell'accessorietà della garanzia,
-
derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c..
Sul punto, illuminante è quanto evidenziato dalla sopracitata sentenza della Corte di Cassazione
a Sezioni Unite: "La diversità di struttura e di effetti rispetto alla fideiussione si riflette sulla causa concreta del Garantievertrag, la quale risulta essere quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no: infatti, la prestazione dovuta dal garante è qualitativamente diversa da quella dovuta dal debitore principale, essendo (non quella di assicurare l'adempimento della prestazione dedotta in contratto ma) semplicemente quella di assicurare la soddisfazione dell'interesse economico del beneficiario compromesso dall'inadempimento; per la sua indipendenza dall'obbligazione principale, esso si distingue, pertanto, dalla fideiussione, giacché mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante si obbliga (non tanto a garantire l'adempimento, quanto piuttosto) a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta: ne consegue, in definitiva, la sua fuoriuscita dal modello fideiussorio, essendo il rapporto affidato per intero all'autonomia privata nei limiti fissati dall'art. 1322, II co., c.c. ed essendo la causa del contratto quella di coprire il rischio del beneficiario mediante il trasferimento dello stesso sul garante".
Nel contratto autonomo di garanzia, considerata quindi l'astrazione che lo qualifica, l'exceptio doli non può risolversi in un'eccezione di merito attinente al rapporto principale, ma deve riferirsi a una condotta abusiva del garantito, il quale eserciti la garanzia per uno "scopo diverso da quello istituzionale ovvero al fine esclusivo di recare pregiudizio al garante ovvero contro ogni sua legittima e incolpevole aspettativa" (Cass. 12 settembre 2012).
Nel caso in esame, non risulta provato alcun comportamento doloso della parte opposta.
Quanto alla censura relativa alla nullità dei contratti di finanziamento per violazione delle norme in materia di merito creditizio, deve, in primo luogo rilevarsi che la disposizione che espressamente impone a un istituto di credito di effettuare la verifica del merito creditizio del cliente è quella contenuta nell'art. 124-bis del Testo Unico Bancario, inserito nel Ca. II relativo al
"Credito ai consumatori”, introdotto dal D.Lgs n. 141 del 13.8.2010, entrata in vigore il 19.9.2010 dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4.9.2010, disponente: "1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta
il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.
2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito.
3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo".
Ebbene, nel caso in esame, come detto, le parti opponenti non rivestono la qualifica di consumatori.
Infine, l'opponente sostiene la nullità totale ovvero limitata alla quota del finanziamento coperta dal Fondo di Garanzia per le PMI (c.d. garanzia MCC) delle fideiussioni prestate, assumendo che la presenza della garanzia pubblica precluderebbe la possibilità di acquisire ulteriori garanzie personali da parte del creditore.
L'eccezione è infondata.
La disciplina primaria di riferimento (art. 2, comma 100, L. 662/1996 e art. 15 L. 266/1997) si limita a prevedere che il Fondo possa garantire finanziamenti in favore delle PMI, senza stabilire alcun divieto di cumulo con garanzie personali. Il regolamento attuativo di cui al D.M. 230/2005 dispone che, sulla quota coperta dalla garanzia del Fondo, non possano essere acquisite garanzie
"reali, bancarie o assicurative"; tale elencazione, di natura tassativa, non comprende la fideiussione, la quale costituisce obbligazione personale di carattere patrimoniale generico e non rientra nelle categorie di garanzie "forti” richiamate dal decreto.
La giurisprudenza formatasi in materia ha chiarito che il divieto di cumulo, riferito alle sole garanzie reali, bancarie o assicurative, non si estende alle garanzie personali;
senonché, quand' anche si ritenesse diversamente interpretato il D.M. 230/2005, tale lettura sarebbe comunque illegittima perché restrittiva dell'autonomia contrattuale in assenza di supporto normativo primario e contraria alla ratio agevolativa delle norme istitutive del Fondo (cfr. Tribunale Napoli sez. II,
03/01/2018, n. 34).
Al riguardo, si rileva che, nello stabilire il c.d. divieto di doppia garanzia, la norma circoscrive la portata del divieto alle sole garanzie reali, assicurative e bancarie, mentre non comprende le garanzie personali come quelle prestate dall'opponente.
Né la fideiussione prestata dall'opponente è qualificabile come garanzia "bancaria": se garanzia assicurativa è senza dubbio quella prestata da una compagnia assicuratrice, si parla di garanzia bancaria per riferirsi alla garanzia prestata da una banca e non già "a favore di una banca".
Ancora, ferma restando l'inapplicabilità della norma all'ipotesi - ricorrente nel caso di specie - in cui "la garanzia prestata dai soci della debitrice principale non è una “garanzia bancaria" in senso proprio - ovvero una garanzia prestata dalla Banca - ma una garanzia personale prestata dai soci”, si rileva, altresì, che "come, di recente, affermato dall'Arbitro Bancario e Finanziario, l'esclusione prevista dalla norma indicata, rappresentando un'eccezione al libero esercizio dell'attività negoziale, deve interpretarsi in modo restrittivo, nel senso che è limitata al divieto di cumulo della quota di finanziamento garantita dal Fondo con le garanzie reali (pegno o ipoteca), di natura assicurativa o bancaria. Infatti, “È coerente con la ratio normativa il fatto che l'agevolazione pubblicistica degli investimenti delle PMI sia perseguita dal legislatore mediante il divieto di ipoteche su immobili a salvaguardia della ricchezza patrimoniale propria della società garantita, ma non attraverso l'esclusione delle garanzie personali fideiussorie prestate da soggetti terzi rispetto alla società in quanto persone fisiche [...] In tale senso, depone anche la nuova formulazione delle "Disposizioni
Operative del Fondo di Garanzia” - in vigore dal 14 ottobre 2022 - approvato con D.M. Sviluppo
Economico del 3 ottobre 2022 che prevede espressamente che si possa acquisire
- -
ulteriore garanzia di tipo personale" (Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 1436/2023).
Ne deriva che il cumulo tra garanzia MCC e fideiussione è pienamente lecito, e che la garanzia personale può estendersi anche alla parte del finanziamento assistita da copertura pubblica.
Non vi è, pertanto, alcun fondamento per configurare una nullità totale della fideiussione, né per ipotizzare una nullità “per quota” commisurata alla percentuale garantita dal Fondo, costrutto privo di base normativa e incompatibile con la struttura dell'obbligazione fideiussoria.
Alla luce di quanto detto e considerata la prova del credito fornita dall'opposta ed in assenza di specifiche contestazioni di parte opponente di tipo contabile, la prova del credito per cui è causa può senz'altro ritenersi soddisfatta in quanto, in base ai principi generali in materia di onere della prova, a fronte della prova da parte del creditore del titolo negoziale del suo diritto e della allegazione dell'inadempimento del debitore, i debitori, su cui incombeva il relativo onere, nulla hanno provato.
Da ultimo, occorre considerare quanto rappresentato dalla banca opposta nella memoria depositata in data 10/05/2024, con la quale la stessa ha dato atto dell'intervenuta escussione delle garanzie del Fondo pubblico di garanzia per alcune delle linee di credito oggetto del presente giudizio. La banca ha comunicato che, a seguito dei pagamenti effettuati dal Fondo, l'importo complessivamente richiesto con il ricorso monitorio deve essere ridotto di euro 876.369,37, individuandosi in euro 1.616.176,65 il residuo effettivamente dovuto.
Ne consegue che, il decreto ingiuntivo n. 7492/2022 del 14/10/2022 va revocato e, per l'effetto, le parti opponenti condannate alla somma rideterminata.
In ordine al governo delle spese di lite, sono poste a carico delle parti opponenti, in solido, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 7492/2022 depositato dal Tribunale di Napoli in data 14/10/2022;
3) condanna, in solido, e Controparte_1 al pagamento, in favore di [...] Parte_1
Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., della somma pari ed euro
1.616.176,65, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
4) condanna, in solido, Parte_1 e Controparte_1 al pagamento, in favore di [...]
Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 22.457,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 15/12/2025
Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Fabiana Ucchiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause iscritte ai nn. 28805/2022 e 29022/2022 riunite R.Gen.Aff.Cont. vertenti
TRA
C.F. 1 ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 (C.F.
IO TO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vallo della Lucania, alla Piazza
Vittorio Emanuele n. 50;
E
C.F. 2 ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Controparte_1 (C.F.
Sbordone, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla Via Martucci n. 35;
- OPPONENTI -
E
"P.IVA_2 , rappresentata, in virtù P.IVA_1 -- P.IVA Controparte_2 (C.F. di procura speciale in autentica del notaio di Milano del 28 novembre 2018 Rep. Persona_1
(C.F. P.IVA_3 ), rappresentata e difesa, per 6607, Racc. 3488, da Controparte_3
procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo dall'avv. Gennaro Iollo;
OPPOSTA -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7492/2022 del 14/10/2022, emesso dal Tribunale di Napoli, con il quale veniva condannata, in solido con Controparte_1 al pagamento in favore di Controparte_2
[...] della somma di euro 2.492.546,02, oltre interessi, spese e competenze, a titolo di esposizione debitoria derivante dai contratti di mutuo stipulati dalla debitrice Controparte_4
,Nello spiegare opposizione avverso il provvedimento monitorio, la Pt_1 in qualità di fideiussore, formulava disconoscimento ex artt. 2712 e 2719 c.c. dei documenti perché non conformi agli originali;
eccepiva, poi, la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, in particolare per essere conformi allo schema ABI sanzionato dal provvedimento della
Banca d'Italia del 2005, con conseguente decadenza, ai sensi dell'art. 1957 c.c., del diritto dell'opposta a procedere nei confronti dei fideiussori;
contestava, inoltre, la nullità parziale delle fideiussioni per violazione della disciplina della L. n. 662/1996. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto con condanna al pagamento delle spese di giustizia. Si costituiva Controparte_2 la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, formulava istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 7492/2022 e chiedeva, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 30/05/2023, su richiesta della parte istante, veniva disposta la riunione del procedimento di opposizione R.G. n. 29022/2022, promosso da Controparte_1 avverso il medesimo decreto ingiuntivo, al giudizio R.G. n. 28001/2022.
L'opponente CP_1 in qualità di fideiussore, chiedeva accertarsi la nullità delle fideiussioni per violazione della disciplina sulla concorrenza e la decadenza della parte opposta ex art. 1957 c.c.; eccepiva la mancata valutazione del merito creditizio della società debitrice principale, poi fallita;
disconosceva la conformità delle copie agli originali degli atti di fideiussione prodotti, con riserva di disconoscere le firme apposte in seguito alla produzione degli originali;
chiedeva CTU contabile al fine di rideterminare gli importi dovuti dal fideiussore in ragione di quanto la ricorrente ha ricevuto, nelle more, dal Fondo di Garanzia, nonché dell'esito dell'insinuazione di quest'ultima nel passivo fallimentare del debitore principale Controparte_4
Con provvedimento del 24/10/2023 veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e venivano concessi i termini per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria.
Esperita la mediazione obbligatoria con esito negativo, autorizzato il deposito di memorie ai sensi dell'art. 183, VI comma, c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, si rileva la tempestività dell'opposizione essendo stato il decreto ingiuntivo notificato in data 28/10/2022 e le opposizioni notificate il 2/12/2022.
Sempre preliminarmente, si rileva la procedibilità della lite dato l'esperimento della mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo per mancata comparizione delle parti invitate, come da verbale del 22/11/2023 allegato in data 06/02/2024. All'udienza del 24/10/2023 le parti opponenti rinunciavano espressamente al disconoscimento formulato negli atti introduttivi, con conseguente piena efficacia probatoria degli atti di fideiussione prodotti dalla parte opposta.
In particolare, le parti opponenti prestavano le seguenti fideiussioni: fideiussione specifica del 19/6/2019 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo fondiario n. 6000/25054969 del 19/06/2019 concesso da Controparte_2
[...] a CP_4
- fideiussione specifica del 30/7/2018, a garanzia del finanziamento n. 6000/75811154 concesso dal Banco di Napoli a CP_4 in data 30/07/2018, per l'importo di euro 100.000,00;
- fideiussione specifica del 30/7/2018, a garanzia del finanziamento n. 6000/75811163 concesso dal Banco di Napoli a CP_4 in data 30/07/2018, per l'importo di euro 400.000,00;
- fideiussione specifica del 17/12/2018, a garanzia del finanziamento n. 6000/48644313 concesso
CP_4 in data 17/12/2018, per l'importo di euro 350.000,00;Controparte_2 a da
- fideiussione specifica del 3/6/2020, a garanzia del finanziamento n. 6000/45853324 concesso a CP_4 in data 03/06/2028, per l'importo di euro 500.000,00;Controparte_2 da fideiussione specifica dell'11/12/2020, a garanzia del finanziamento n. 6000/10957744 concesso da CP_4 in data 11/12/2020, per l'importo di euro Controparte_2 a
230.000,00.
In primo luogo, deve rilevarsi che il disconoscimento della conformità della copia prodotta rispetto all'originale non può essere generico. Il disconoscente, infatti, deve specificare gli aspetti per i quali si assume che la copia fotostatica differisca dall'originale e, in mancanza, la contestazione deve ritenersi genericamente formulata e inidonea a privare il documento della sua efficacia probatoria.
Sempre in via preliminare, e prima di affrontare le ulteriori questioni dedotte, occorre esaminare le fideiussioni prodotte in atti - segnatamente quelle indicate ai documenti da e) ad h) – al fine di
-
verificarne la natura giuridica. Con riferimento a tali garanzie, deve escludersi che esse integrino contratti autonomi di garanzia.
Ebbene, la giurisprudenza predominante ritiene, condivisibilmente, che l'inserimento nel contratto della clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” sia un chiaro indice sintomatico della volontà delle parti di rendere del tutto autonomo il contratto di garanzia dal rapporto principale.
Nel caso in esame, tuttavia, negli atti di fideiussione in oggetto è inserita solo la clausola di pagamento a prima richiesta, mentre non vi è alcuna esplicita rinuncia dei garanti alla proposizione delle eccezioni. Questa circostanza è certamente rilevante al fine di escludere la configurabilità di un contratto autonomo di garanzia.
La banca, infatti, quale operatore qualificato che ha predisposto il modulo contrattuale, se avesse voluto concludere un contratto autonomo avrebbe dovuto includere nel contratto la clausola di rinuncia alle eccezioni;
tale omissione, dunque, rende chiara la volontà della banca di non rendere del tutto autonome le garanzie dal rapporto principale. Questo elemento, pur rilevante, non
è sufficiente da solo per qualificare il rapporto negoziale in quanto, in un caso simile, la Cassazione ha precisato che l'inserimento nel contratto della sola clausola di “pagamento a prima richiesta"
(priva dell'esplicita rinuncia alla proposizione delle eccezioni) non ha rilievo decisivo per la qualificazione del negozio, potendo tale espressione riferirsi sia a garanzie svincolate dal rapporto garantito che a fideiussioni (Cass.
9.8.2016 n. 16825). Oltre all'elemento sopra indicato vi sono, però, almeno altri due elementi decisivi che fanno propendere per la natura fideiussoria dei negozi in esame.
In primo luogo, va sottolineato il dato letterale dei documenti, nei quali si fa a più riprese espresso riferimento ai "fideiussori", in tal modo richiamando in maniera esplicita la garanzia tipica del codice civile.
Ciò risulta ancor più significativo se si tiene conto del fatto che il modulo è stato predisposto dalla banca la quale, si ripete, come operatore professionale qualificato, non poteva ignorare il significato giuridico dei termini adoperati.
Dunque, appare evidente che se la banca avesse voluto far sottoscrivere agli opponenti dei contratti autonomi non li avrebbe definiti 'fideiussori' bensì 'garanti'.
Inoltre, il regolamento contrattuale fa espressamente rinvio alle disposizioni codicistiche in tema di fideiussione, sia pure per derogarvi parzialmente. Ad esempio, nel contratto di garanzia in oggetto si individua la deroga espressa a quanto previsto dall'art. 1957 c.c.
Risulta chiaro che la banca, che ha predisposto il testo contrattuale, ha dovuto prevedere una deroga espressa alla disciplina codicistica della fideiussione, testualmente richiamata, proprio sul presupposto che la garanzia stipulata fosse riconducibile a questo schema contrattuale.
Posta, quindi, la natura non autonoma delle garanzie in esame, ne discende che le opponenti
Controparte_1 siano legittimate a sollevare le medesime eccezioni del Parte_1 e debitore principale.
Risulta priva di fondamento la domanda di nullità delle fideiussioni specifiche prestata dalle parti opponenti, a garanzia dei rapporti di mutuo sopra indicati, in quanto il provvedimento n.
55/2005 della Banca d'Italia ha avuto ad oggetto l'accertamento dell'intesa concorrenziale riguardante esclusivamente le condizioni generali della fideiussione omnibus. Invero, le fideiussioni specifiche sono prestate con riferimento ad un unico e specifico rapporto per cui non vi sono dubbi sul fatto che non si tratti di fideiussioni a garanzia di una serie indeterminata di operazioni bancarie tra il debitore principale e l'istituto di credito, con indicazione dell'esposizione massima garantita.
È principio consolidato che “il provvedimento della Banca d'Italia evidenzia che la fideiussione omnibus presenta una funzione specifica e diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamento in via professionale e sistematica agli operatori economici. E' con riferimento a tale fattispecie contrattuale che la Banca d'Italia ha valutato come le clausole dello schema ABI (riguardante la fideiussione omnibus), di per sé lecite se inserite in fideiussioni specifiche, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela” (così, Tribunale Napoli del 24/05/2022, n.5125).
Inoltre, "Il contratto "a valle" di cui la Suprema Corte, con la citata sentenza pronunciata a
Sezioni Unite, ha predicato la nullità parziale, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 del citato schema negoziale, in quanto interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, è la sola fideiussione omnibus, rimanendo fuori dal perimetro di tale invalidità la fideiussione specifica" (cfr. Tribunale Roma, n.
5698 del 31/03/2023).
Nel caso de quo le garanzie prestate dalle parti opponenti, sono, all'evidenza, fideiussioni specifiche riferite alle obbligazioni derivanti da uno specifico rapporto contrattuale stipulato dalla società debitrice principale, e non già di fideiussione omnibus.
Ne consegue che, in merito a tali forme di garanzia, non si può pervenire ad una censura di invalidità, con conseguente rigetto della domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust e di accertamento di decadenza della banca ex art. 1957 c.c., proprio perché trattasi di fideiussioni specifiche e non fideiussione omnibus e, pertanto, al di fuori del campo di indagine oggetto dell'istruttoria svolta dalla Banca d'Italia con conseguente inapplicabilità alla stessa del provvedimento n.55 del 2 maggio 2005.
Inoltre, va rilevato che l'indagine della Banca d'Italia ha riguardato il periodo 2002-2005, mentre le fideiussioni per cui è causa risultano sottoscritte negli anni 2018, 2019 e 2020. Sono, dunque, estranee al periodo oggetto di accertamento amministrativo.
Parte opponente, inoltre sul presupposto della nullità delle clausole di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. e dunque della reviviscenza della disposizione codicistica in materia di decadenza dal beneficio del termine nei rapporti tra le parti - eccepiva l'estinzione delle fideiussioni, per non avere la banca fatto valere le proprie istanze nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Ebbene, sul punto va detto che la disciplina consumeristica prevede la nullità della clausola dell'atto fideiussorio di deroga all'art. 1957 c.c., per effetto della quale si applica la regola generale ovvero la norma che impone al creditore di proporre e di coltivare la sua istanza contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo. L'art. 1957 c.c. tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa.
Nel caso di specie, senza dubbio non può trovare applicazione la disciplina posta a tutela del consumatore, poiché dalla visura camerale della CP_4 allegata in atti (v. doc. depositato in
Parte_1 e Controparte_1 erano socie al 50% delladata 27/02/2025), si evince che società debitrice principale. Pertanto, dovendo assumere che le parti opponenti non rivestano la qualità di consumatori non può dubitarsi della validità della richiamata previsione negoziale, peraltro oggetto di specifica e separata approvazione scritta da parte dei garanti. Sul punto, costante giurisprudenza ha ritenuto che la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (cfr. Cass. Civ. n. 21867/13,
9455/12).
In ogni caso, nel caso in esame, nessuna decadenza si è verificata, avendo la banca proposto istanza di insinuazione al passivo nei termini di legge. In particolate, l'atto risulta notificato in data
12/09/2022 (doc. 1 in allegato alla comparsa ed in data 6/2/2024 deposita ricevute) e le raccomandate per dichiarare risolti i contratti sono del 19/05/2022 (doc. n. 40 produzione monitoria).
In ordine alle fideiussioni indicate alle lettere i) e j), deve rilevarsi che in esse sono inserite le clausole "a semplice richiesta scritta” e “senza eccezioni", idonee ad incidere sulla proponibilità delle eccezioni da parte dei garanti. Tale clausola limita le eccezioni sollevabili al solo ambito delle eccezioni "proprie” del fideiussore, precludendo invece quelle attinenti al rapporto principale, salvo i casi di nullità radicale.
Ebbene, la giurisprudenza predominante ritiene, condivisibilmente, che l'inserimento nel contratto di dette clausole sia un chiaro indice sintomatico della volontà delle parti di rendere del tutto autonomo il contratto di garanzia dal rapporto principale (Cfr. Cass. Civ Sez. 1 n. 20632 del
19/07/2021).
La contestuale presenza di un obbligo di pagamento immediato a prima richiesta e la rinuncia preventiva qualsiasi eccezione portano a qualificare il contratto sottoscritto dagli opponenti come contratto autonomo di garanzia (Cass. S.S.U.U. 3947-10 "l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale") con conseguente impossibilità di proposizione delle eccezioni ex articolo 1957 c.c.
Sicché, qualificate tali garanzie alla stregua di un contratto autonomo di garanzia, se ne deduce l'impossibilità per il garante di opporre le invocate eccezioni in quanto esse sono diverse da quella generale di dolo e quelle fondate sulla nullità del contratto-presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa che restano le uniche spendibili dal garante in seguito all'attenuazione del vincolo di accessorietà del rapporto di garanzia rispetto al rapporto principale.
Il contratto autonomo di garanzia - schema atipico atto al perseguimento di interessi meritevoli di tutela si caratterizza rispetto alla fideiussione per l'assenza dell'accessorietà della garanzia,
-
derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c..
Sul punto, illuminante è quanto evidenziato dalla sopracitata sentenza della Corte di Cassazione
a Sezioni Unite: "La diversità di struttura e di effetti rispetto alla fideiussione si riflette sulla causa concreta del Garantievertrag, la quale risulta essere quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no: infatti, la prestazione dovuta dal garante è qualitativamente diversa da quella dovuta dal debitore principale, essendo (non quella di assicurare l'adempimento della prestazione dedotta in contratto ma) semplicemente quella di assicurare la soddisfazione dell'interesse economico del beneficiario compromesso dall'inadempimento; per la sua indipendenza dall'obbligazione principale, esso si distingue, pertanto, dalla fideiussione, giacché mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante si obbliga (non tanto a garantire l'adempimento, quanto piuttosto) a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta: ne consegue, in definitiva, la sua fuoriuscita dal modello fideiussorio, essendo il rapporto affidato per intero all'autonomia privata nei limiti fissati dall'art. 1322, II co., c.c. ed essendo la causa del contratto quella di coprire il rischio del beneficiario mediante il trasferimento dello stesso sul garante".
Nel contratto autonomo di garanzia, considerata quindi l'astrazione che lo qualifica, l'exceptio doli non può risolversi in un'eccezione di merito attinente al rapporto principale, ma deve riferirsi a una condotta abusiva del garantito, il quale eserciti la garanzia per uno "scopo diverso da quello istituzionale ovvero al fine esclusivo di recare pregiudizio al garante ovvero contro ogni sua legittima e incolpevole aspettativa" (Cass. 12 settembre 2012).
Nel caso in esame, non risulta provato alcun comportamento doloso della parte opposta.
Quanto alla censura relativa alla nullità dei contratti di finanziamento per violazione delle norme in materia di merito creditizio, deve, in primo luogo rilevarsi che la disposizione che espressamente impone a un istituto di credito di effettuare la verifica del merito creditizio del cliente è quella contenuta nell'art. 124-bis del Testo Unico Bancario, inserito nel Ca. II relativo al
"Credito ai consumatori”, introdotto dal D.Lgs n. 141 del 13.8.2010, entrata in vigore il 19.9.2010 dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4.9.2010, disponente: "1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta
il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.
2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito.
3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo".
Ebbene, nel caso in esame, come detto, le parti opponenti non rivestono la qualifica di consumatori.
Infine, l'opponente sostiene la nullità totale ovvero limitata alla quota del finanziamento coperta dal Fondo di Garanzia per le PMI (c.d. garanzia MCC) delle fideiussioni prestate, assumendo che la presenza della garanzia pubblica precluderebbe la possibilità di acquisire ulteriori garanzie personali da parte del creditore.
L'eccezione è infondata.
La disciplina primaria di riferimento (art. 2, comma 100, L. 662/1996 e art. 15 L. 266/1997) si limita a prevedere che il Fondo possa garantire finanziamenti in favore delle PMI, senza stabilire alcun divieto di cumulo con garanzie personali. Il regolamento attuativo di cui al D.M. 230/2005 dispone che, sulla quota coperta dalla garanzia del Fondo, non possano essere acquisite garanzie
"reali, bancarie o assicurative"; tale elencazione, di natura tassativa, non comprende la fideiussione, la quale costituisce obbligazione personale di carattere patrimoniale generico e non rientra nelle categorie di garanzie "forti” richiamate dal decreto.
La giurisprudenza formatasi in materia ha chiarito che il divieto di cumulo, riferito alle sole garanzie reali, bancarie o assicurative, non si estende alle garanzie personali;
senonché, quand' anche si ritenesse diversamente interpretato il D.M. 230/2005, tale lettura sarebbe comunque illegittima perché restrittiva dell'autonomia contrattuale in assenza di supporto normativo primario e contraria alla ratio agevolativa delle norme istitutive del Fondo (cfr. Tribunale Napoli sez. II,
03/01/2018, n. 34).
Al riguardo, si rileva che, nello stabilire il c.d. divieto di doppia garanzia, la norma circoscrive la portata del divieto alle sole garanzie reali, assicurative e bancarie, mentre non comprende le garanzie personali come quelle prestate dall'opponente.
Né la fideiussione prestata dall'opponente è qualificabile come garanzia "bancaria": se garanzia assicurativa è senza dubbio quella prestata da una compagnia assicuratrice, si parla di garanzia bancaria per riferirsi alla garanzia prestata da una banca e non già "a favore di una banca".
Ancora, ferma restando l'inapplicabilità della norma all'ipotesi - ricorrente nel caso di specie - in cui "la garanzia prestata dai soci della debitrice principale non è una “garanzia bancaria" in senso proprio - ovvero una garanzia prestata dalla Banca - ma una garanzia personale prestata dai soci”, si rileva, altresì, che "come, di recente, affermato dall'Arbitro Bancario e Finanziario, l'esclusione prevista dalla norma indicata, rappresentando un'eccezione al libero esercizio dell'attività negoziale, deve interpretarsi in modo restrittivo, nel senso che è limitata al divieto di cumulo della quota di finanziamento garantita dal Fondo con le garanzie reali (pegno o ipoteca), di natura assicurativa o bancaria. Infatti, “È coerente con la ratio normativa il fatto che l'agevolazione pubblicistica degli investimenti delle PMI sia perseguita dal legislatore mediante il divieto di ipoteche su immobili a salvaguardia della ricchezza patrimoniale propria della società garantita, ma non attraverso l'esclusione delle garanzie personali fideiussorie prestate da soggetti terzi rispetto alla società in quanto persone fisiche [...] In tale senso, depone anche la nuova formulazione delle "Disposizioni
Operative del Fondo di Garanzia” - in vigore dal 14 ottobre 2022 - approvato con D.M. Sviluppo
Economico del 3 ottobre 2022 che prevede espressamente che si possa acquisire
- -
ulteriore garanzia di tipo personale" (Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 1436/2023).
Ne deriva che il cumulo tra garanzia MCC e fideiussione è pienamente lecito, e che la garanzia personale può estendersi anche alla parte del finanziamento assistita da copertura pubblica.
Non vi è, pertanto, alcun fondamento per configurare una nullità totale della fideiussione, né per ipotizzare una nullità “per quota” commisurata alla percentuale garantita dal Fondo, costrutto privo di base normativa e incompatibile con la struttura dell'obbligazione fideiussoria.
Alla luce di quanto detto e considerata la prova del credito fornita dall'opposta ed in assenza di specifiche contestazioni di parte opponente di tipo contabile, la prova del credito per cui è causa può senz'altro ritenersi soddisfatta in quanto, in base ai principi generali in materia di onere della prova, a fronte della prova da parte del creditore del titolo negoziale del suo diritto e della allegazione dell'inadempimento del debitore, i debitori, su cui incombeva il relativo onere, nulla hanno provato.
Da ultimo, occorre considerare quanto rappresentato dalla banca opposta nella memoria depositata in data 10/05/2024, con la quale la stessa ha dato atto dell'intervenuta escussione delle garanzie del Fondo pubblico di garanzia per alcune delle linee di credito oggetto del presente giudizio. La banca ha comunicato che, a seguito dei pagamenti effettuati dal Fondo, l'importo complessivamente richiesto con il ricorso monitorio deve essere ridotto di euro 876.369,37, individuandosi in euro 1.616.176,65 il residuo effettivamente dovuto.
Ne consegue che, il decreto ingiuntivo n. 7492/2022 del 14/10/2022 va revocato e, per l'effetto, le parti opponenti condannate alla somma rideterminata.
In ordine al governo delle spese di lite, sono poste a carico delle parti opponenti, in solido, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 7492/2022 depositato dal Tribunale di Napoli in data 14/10/2022;
3) condanna, in solido, e Controparte_1 al pagamento, in favore di [...] Parte_1
Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., della somma pari ed euro
1.616.176,65, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
4) condanna, in solido, Parte_1 e Controparte_1 al pagamento, in favore di [...]
Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 22.457,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 15/12/2025
Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello