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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/10/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2577/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
LV SI Presidente
AR CC Giudice Relatore
Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nel procedimento iscritto al n. r.g. 2577/2025 promosso congiuntamente da:
) nato il [...] ad [...]; Parte_1 C.F._1
e
( nata il [...] a [...]; Controparte_1 C.F._2 entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. Gianluca Dalessio in virtù di delega in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI
“1) Cessazione della convivenza.
I coniugi vivranno separati nel mutuo e reciproco rispetto fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano.
2) Casa coniugale
La casa coniugale sita in Ancona (AN), Via Brecce Bianche n. 74/F, di proprietà dei coniugi al 50% ciascuno, già fatta oggetto, con il consenso scritto di entrambi i coniugi, del contratto preliminare di vendita del 29/05/2025, è temporaneamente assegnata, sino alla stipula del contratto definitivo di vendita di cui al citato preliminare, al coniuge;
dal canto suo Parte_1 il coniuge dichiara ed attesta di aver già reperito un'autonoma sistemazione Controparte_1 abitativa.
- 1 - Nel periodo intercorrente tra la data di assegnazione della casa coniugale al coniuge
e la data di stipula del contratto definitivo di vendita, tutte le spese Parte_1
casa coniugale (compreso il pagamento della rata di mutuo che verrà estinto con l'incasso del prezzo di vendita del bene in parola) continueranno ad essere suddivise al 50% ciascuno tra i coniugi.
3) Rinuncia espressa al mantenimento
I coniugi dichiarano e attestano di essere entrambi economicamente indipendenti per cui rinunciano a qualsiasi contributo di mantenimento reciproco.
4) Consenso all'espatrio
I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio.
5) Altre condizioni particolari
Per quanto concerne i beni mobili tuttora presenti nella casa coniugale i coniugi, essendo detti beni espressamente compresi nel prezzo di vendita di cui al preliminare sopra indicato, sono concordi nel lasciarli all'interno della casa coniugale sino alla stipula dell'atto definitivo di vendita con onere del coniuge di curarne la custodia in quanto assegnatario dell'immobile”. Parte_1
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente ed , Parte_1 Controparte_1 che si sono sposati ad Ancona il 04/09/2022, premesso che: - tra i coniugi sono insorti imprevisti e insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- dal matrimonio non sono nati figli;
- le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione;
tanto premesso, hanno chiesto la pronuncia della loro separazione.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero il quale, in data 03/07/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate, in assenza di figli nati dal matrimonio, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico;
le stesse sono, peraltro, conformi alla situazione economica delle parti che hanno dichiarato di avere ciascuno adeguati redditi propri, rinunciando, così reciprocamente al mantenimento.
- 2 - Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dai coniugi.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché lo stesso – trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte) – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge 898/70.
7. La pronuncia in ordine alle spese è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi ed Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio ad Ancona il 04/09/2022, trascritto nel
[...]
Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 60, parte 2, serie A dell'anno 2022; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'1/X/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
AR CC LV SI
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
LV SI Presidente
AR CC Giudice Relatore
Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nel procedimento iscritto al n. r.g. 2577/2025 promosso congiuntamente da:
) nato il [...] ad [...]; Parte_1 C.F._1
e
( nata il [...] a [...]; Controparte_1 C.F._2 entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. Gianluca Dalessio in virtù di delega in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI
“1) Cessazione della convivenza.
I coniugi vivranno separati nel mutuo e reciproco rispetto fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano.
2) Casa coniugale
La casa coniugale sita in Ancona (AN), Via Brecce Bianche n. 74/F, di proprietà dei coniugi al 50% ciascuno, già fatta oggetto, con il consenso scritto di entrambi i coniugi, del contratto preliminare di vendita del 29/05/2025, è temporaneamente assegnata, sino alla stipula del contratto definitivo di vendita di cui al citato preliminare, al coniuge;
dal canto suo Parte_1 il coniuge dichiara ed attesta di aver già reperito un'autonoma sistemazione Controparte_1 abitativa.
- 1 - Nel periodo intercorrente tra la data di assegnazione della casa coniugale al coniuge
e la data di stipula del contratto definitivo di vendita, tutte le spese Parte_1
casa coniugale (compreso il pagamento della rata di mutuo che verrà estinto con l'incasso del prezzo di vendita del bene in parola) continueranno ad essere suddivise al 50% ciascuno tra i coniugi.
3) Rinuncia espressa al mantenimento
I coniugi dichiarano e attestano di essere entrambi economicamente indipendenti per cui rinunciano a qualsiasi contributo di mantenimento reciproco.
4) Consenso all'espatrio
I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio.
5) Altre condizioni particolari
Per quanto concerne i beni mobili tuttora presenti nella casa coniugale i coniugi, essendo detti beni espressamente compresi nel prezzo di vendita di cui al preliminare sopra indicato, sono concordi nel lasciarli all'interno della casa coniugale sino alla stipula dell'atto definitivo di vendita con onere del coniuge di curarne la custodia in quanto assegnatario dell'immobile”. Parte_1
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente ed , Parte_1 Controparte_1 che si sono sposati ad Ancona il 04/09/2022, premesso che: - tra i coniugi sono insorti imprevisti e insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- dal matrimonio non sono nati figli;
- le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione;
tanto premesso, hanno chiesto la pronuncia della loro separazione.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero il quale, in data 03/07/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate, in assenza di figli nati dal matrimonio, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico;
le stesse sono, peraltro, conformi alla situazione economica delle parti che hanno dichiarato di avere ciascuno adeguati redditi propri, rinunciando, così reciprocamente al mantenimento.
- 2 - Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dai coniugi.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché lo stesso – trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte) – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge 898/70.
7. La pronuncia in ordine alle spese è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi ed Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio ad Ancona il 04/09/2022, trascritto nel
[...]
Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 60, parte 2, serie A dell'anno 2022; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'1/X/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
AR CC LV SI
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