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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/07/2025, n. 2330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2330 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3085/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
LA MI Presidente rel.
Lorenzo Orsenigo Consigliere
Elisa Fazzini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3085/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in CORSO Parte_1 C.F._1
SECONDIGLIANO, 230/C 80144 NAPOLI presso lo studio dell'avv. LALLO GENNARO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. , Controparte_2 C.F._3 entrambi elettivamente domiciliati in Via Botero n. 16 TORINO presso lo studio dell'avv. GRIVA
ALBERTO, che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATI
Conclusioni
Per Parte_1
Voglia la Corte d'appello adito:
pagina 1 di 8 - accogliere l'appello proposto per tutti i motivi esposti e riformare integralmente la sentenza appellata n. 6676/23 RG 23829/2022 pubblicata in data 2 agosto2023 dal Tribunale di Milano Giudice dott. Stefani, notificata in data 20.10.2023, e per
l'effetto:
a) accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza per omesso esame dei fatti e delle risultanze del procedimento penale, in ragione di quanto esposto al punto n. 1, 1.1, 1.2, 1.3 dell'atto di appello;
b) accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza nel riconoscimento dell'indebito oggettivo ex art.
2033 c.c. il tutto per quanto esposto al punto n.2, 2.1, 2.2, 2.3 dell'atto di appello;
c)accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza su specifiche questioni sollevate in atti dall'appellante, del tutto disattese, ancora, dichiarare l'omessa pronuncia per quanto esposto al punto
n. 3, 3.1, 3.2 e 3.3. dell'atto di appello;
d)per l'effetto, in accoglimento di tutti i motivi esposti, accogliere la domanda di accertamento negativo del credito nei confronti di entrambi gli appellati;
e) condannare gli appellati in riforma del capo inerente al governo delle spese, al pagamento delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio;
f) emettere ogni consequenziale ed ulteriore provvedimento, anche con remissione al giudice di primo grado qualora ritenuto necessario
Per Controparte_1 Controparte_2 voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, adversis rejectis,
- IN VIA PRELIMINARE: dichiarare la parziale inammissibilità dell'appello proposto da , per insussistenza dei Parte_1 contenuti stabiliti dall'art. 342 c.p.c.;
- NEL MERITO: respingere integralmente l'appello proposto da , perché infondato in fatto ed in diritto. Parte_1
Con il favore delle spese di lite, oltre IVA e CPA e spese generali forfetizzate, nonché spese imponibili per trasferte, come per legge.
Salvis iuribus.
pagina 2 di 8 Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 6676/23, ha accolto, solo in minima parte, la domanda di accertamento negativo proposta da (da qui anche solo contro Parte_1 Pt_1 Controparte_1
(da qui anche solo ed ha respinto integralmente la medesima domanda formulata dall'attrice CP_1 nei confronti di (da qui anche solo . Controparte_2 CP_2
La vicenda che aveva preceduto l'introduzione del giudizio può essere così sintetizzata:
-tale (estraneo al presente giudizio) aveva posto in essere una truffa, di cui erano Persona_1 state vittime molti risparmiatori, fra i quali l'attrice (che aveva perduto circa 500.000,00 euro) e i convenuti;
-nel corso degli anni 2006/2016 aveva, infatti, indotto vari risparmiatori ad aprire conti Per_1 correnti presso banche che operavano on line, facendosi consegnare le credenziali per effettuare investimenti, che, nel tempo, avevano eroso il capitale investito;
-abusando delle credenziali, si era appropriato di parte del denaro investito dai risparmiatori, Per_1 effettuando bonifici su conti intestati a sé o a terzi a lui collegati;
QU aveva effettuato, altresì, bonifici da conti di taluni clienti a favore di conti intestati ad altri clienti, per pagare interessi apparentemente prodotti dagli investimenti e indurre così i risparmiatori a confidare nella bontà degli investimenti e a pubblicizzare il suo operato per acquisire nuovi clienti;
QU aveva, poi, confezionato rendiconti apparentemente provenienti dalla Banca per dissimulare le perdite derivanti dagli investimenti e dalle appropriazioni indebite;
-per tali fatti era stato condannato dal Tribunale penale di Vercelli, con sentenza che aveva Per_1 disposto anche una provvisionale a favore delle costituite parti civili [fra le quali le odierne parti, a cui erano stati riconosciuti euro 180.000,00 ( , euro 95.000,00 ( ed euro 80.000,00 Pt_1 CP_1
( ], sentenza confermata dalla Corte d'Appello di Torino;
CP_2
-Buratti e tuttavia, con una missiva del 21.5.2020, avevano richiesto a la CP_2 Pt_1 restituzione delle somme che erano state trasferite (da ) sul conto corrente di mediante Per_1 Pt_1 bonifici dai conti correnti a loro intestati.
Sulla domanda di accertamento negativo proposta da il Tribunale, nel contraddittorio con Pt_1
e che si erano opposti alla pretesa attorea, ha deciso, come si è accennato, CP_1 CP_2 accogliendo parzialmente la richiesta solo nei confronti di e solo per il limitato importo di euro CP_1
1.908,00, per il quale non ha rinvenuto nei documenti acquisiti la prova di un trasferimento di denaro,
pagina 3 di 8 mentre ha respinto nel resto le domande attoree avendo verificato, dagli stessi estratti conto prodotti dall'attrice, che risultavano provati i bonifici dai conti dei convenuti a favore del conto intestato all'attrice (rispettivamente per euro 34.009,00 dal conto di e per euro 8.930,00 dal conto di CP_1
, e che, pacificamente, non vi era una causa giustificativa di pagamenti da parte dei CP_2 convenuti in favore dell'attrice.
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da sulla base di tre motivi. Pt_1
e si sono costituiti anche in appello ed hanno eccepito la parziale inammissibilità CP_1 CP_2 dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., chiedendone nel merito il rigetto.
La causa è stata, quindi, posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, dopo il deposito degli scritti conclusivi nei termini assegnati ex art. 352 c.p.c.
Ritiene la Corte, all'esito della camera di consiglio, che l'appello non possa trovare accoglimento.
Sui motivi di impugnazione, come di seguito rubricati e sintetizzati, va, infatti, osservato quanto segue.
Primo motivo
1. Erroneità della sentenza per omesso esame dei fatti e delle risultanze del procedimento penale
L'appellante ritiene erronea la decisione per aver accertato la sussistenza di un debito restitutorio di essa senza considerare i fatti accertati in sede penale (“Il giudice, in primo luogo, ha omesso del Pt_1 tutto l'esame degli atti di causa, della vicenda e delle risultanze del processo penale, da cui avrebbe dovuto rilevare la non debenza delle somme richieste da parte degli odierni appellati e, pertanto, rigettare tutte le eccezioni sollevate in atti, assolutamente pretestuose ed infondate. non Parte_1 ha mai ricevuto nel proprio patrimonio gli importi di cui gli appellati chiedono la restituzione, in ragione della truffa perpetrata nei confronti della stessa dal promotore, Sig , oltre che degli Per_1 odierni appellati”).
Da tali fatti, in sintesi, l'appellante ritiene possa desumersi che ella non ha mai avuto la disponibilità materiale delle somme prelevate dai conti degli appellati.
Secondo l'appellante “È solo la condotta del promotore finanziario che ha realizzato la truffa ad aver determinato lo spostamento materiale dei capitali dai rispettivi conti correnti, anche da quelli degli odierni appellati verso la signora ma è mancata ogni volontà di trasferire somme da parte dei Pt_1 sig e alla appellante, così come la signora non aveva né ha mai avuto CP_1 CP_2 Pt_1 alcuna volontà di incamerare importi da parte di tali soggetti. Tali somme di danaro, transitate pagina 4 di 8 provvisoriamente sul conto corrente della appellante ed a sua insaputa, non hanno mai accresciuto il patrimonio della appellante, tanto è che all'esito, le è residuata una somma complessiva pari a 400 euro”.
Secondo motivo
2. Erroneità della sentenza nel riconoscimento dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
L'appellante censura la decisione per aver ritenuto che nella fattispecie ricorrano i fatti costituitivi dell'indebito oggettivo (“nella specifica vicenda, diversamente da quanto argomentato dal Giudice di primo grado, non è possibile qualificare la sig come accipiens ovverosia come reale percettrice Pt_1 della somma richiesta in via stragiudiziale dagli odierni convenuti, né tantomeno i sig e CP_1 in termini di solvens. Le operazioni bancarie su descritte, lo si ribadisce, vanno tutte CP_2 ricondotte nell'ambito del disegno criminoso realizzato dal sig in danno di tutti i correntisti, Per_1 come chiaramente descritto nel corso del giudizio di primo grado, oltre che come emerso dalla sentenza penale”.
Ritiene la Corte che tali motivi, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, siano infondati.
Non vi è sostanziale disaccordo fra le parti sulla ricostruzione della vicenda nei termini che si sono sopra indicati e che risultano dalla sentenza penale pronunciata a carico di . Per_1
Il motivo di appello verte, invece, sulle conseguenze che tale vicenda ha nel rapporto fra le parti e, in particolare, sulla affermata (dall'appellante) inapplicabilità dell'istituto della ripetizione di indebito, che il Tribunale ha ritenuto, invece, applicabile per escludere la fondatezza dell'azione di accertamento negativo svolta dall'odierna appellante.
Il nucleo della censura che gli appellanti rivolgono alla sentenza del Tribunale può essere sintetizzato nelle seguenti affermazioni:
- gli appellati non hanno effettuato pagamenti in favore di non potendosi qualificare Parte_1 come tali gli spostamenti di denaro, che ha effettuato mediante i bonifici dai loro conti verso Per_1 il conto di denaro che poi dal conto di sarebbe confluito altrove, sempre Parte_1 Parte_1 mediante operazioni poste in essere da (secondo il c.d. schema Ponzi) Per_1
- non potrebbe, quindi, essere considerata il soggetto che ha “ricevuto” tali pagamenti, Parte_1 nel senso che non avrebbe ricevuto un incremento patrimoniale derivante da tali bonifici, posto che il pagina 5 di 8 suo conto è stato quasi interamente “svuotato” mediante le operazioni poste in essere da in Per_1 favore di terzi o di sé stesso.
Tali affermazioni si scontrano, tuttavia, ad avviso della Corte con la ricostruzione, pacifica in fatto oltre che documentale, secondo la quale vi è stato un passaggio di denaro dai conti degli appellati al conto dell'appellante, e con l'accertamento, anch'esso pacifico, dell'insussistenza di una causa giustificatrice di tale spostamento.
Sussistono, quindi, come ha rilevato il Tribunale, i fatti costitutivi dell'indebito oggettivo, che non vengono meno per il fatto che lo spostamento di denaro da un conto all'altro sia stato effettuato da un terzo, che ha avuto la possibilità di operare sui conti, né l'indebito ricevuto dall'odierna appellante, mediante l'accredito delle somme provenienti dai conti degli appellati, viene meno sol perché il terzo
“infedele” ha poi effettuato ulteriori spostamenti di denaro dal conto dell'appellante verso altri conti.
La S.C. in fattispecie analoga, riguardante una vicenda nella quale un amministratore di condominio infedele aveva fatto transitare sul conto di un Condominio somme di pertinenza di altro Condominio, che aveva poi agito in ripetizione verso il Condominio “ricevente”, si è, infatti, così pronunciata:
“…Che l'amministratore erogasse per conto del somme che faceva transitare su un Parte_2 conto corrente non intestato a detto condominio, ma che erano comunque di pertinenza dello stesso, in violazione dell'art. 1129, comma 7, c.c., è cosa che rileva ai fini delle gravi irregolarità perseguibili nell'ambito dell'inadempimento del contratto di amministrazione, ma non esclude che il condominio acquisisse la qualità di solvens ove, come accertato nella specie, l'amministratore, tradendo il vincolo fiduciario in ordine alla gestione del conto, procedesse ad indebiti pagamenti in favore di terzi. La ripetizione d'indebito oggettivo, che configura un'azione di natura restitutoria a carattere personale, è circoscritta tra il destinatario del pagamento e il solvens, sia che questi lo abbia effettuato personalmente, sia che il pagamento sia avvenuto a mezzo di rappresentante” (Cass. 5268/24, in motivazione).
Terzo motivo
3. Erroneità della sentenza su specifiche questioni ed omessa pronuncia. Fondatezza della domanda di accertamento negativo del credito
L'appellante censura il rigetto dell'eccezione di concorso colposo e l'omessa pronuncia sulla duplicazione del credito e sulla domanda di accertamento negativo verso CP_2
pagina 6 di 8 Secondo l'appellante, sarebbe irrilevante la natura restitutoria e non risarcitoria del credito, che il
Tribunale ha richiamato per escludere la fondatezza dell'eccezione di concorso colposo, da ritenersi, invece, fondata in considerazione dell'incauto affidamento delle credenziali e del token a da Per_1 parte degli odierni appellati.
Il Tribunale non avrebbe poi tenuto conto della provvisionale assegnata agli odierni appellati dal giudice penale, che determinerebbe una duplicazione, e non si sarebbe, infine, pronunciato sulla domanda nei confronti di CP_2
Ritiene la Corte che anche tale motivo sia infondato.
Non ha fondamento, infatti, la doglianza attinente al rigetto dell'eccezione di concorso colposo, essendo corretta la decisione del primo giudice in ordine all'applicabilità di tale eccezione solo alle ipotesi di responsabilità risarcitoria, secondo la previsione di cui all'art. 1227 c.c. (e dell'art. 2056 c.c. che lo richiama), e non anche alla ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., che è l'istituto che viene in rilievo nel presente giudizio per escludere la fondatezza dell'azione di accertamento negativo svolta dall'odierna appellante.
Non risulta fondata neppure la censura attinente alla pretesa duplicazione poiché, come ha osservato ancora una volta la S.C. in fattispecie analoga “In materia di conto corrente bancario, l'indebita percezione da parte di un correntista di una somma di denaro della banca giustifica l'interesse dell'istituto di credito ad agire, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., per ottenere la condanna dello stesso alla restituzione degli importi indebitamente erogati, senza che assuma rilievo, in senso contrario, la circostanza che l'istituto possa esperire per il recupero della medesima perdita patrimoniale - con eventuale duplicazione del titolo - una autonoma azione risarcitoria nei confronti del dipendente, il cui comportamento illecito sia stato fonte del pregiudizio economico” (Cass. 7347/13).
È infondata, infine, anche la doglianza di omessa pronuncia sulla domanda contro poiché CP_2 la sentenza si è pronunciata sul punto con la statuizione di rigetto contenuta nel capo 3 del dispositivo
(rigetta nel resto la domanda di parte attrice), dopo aver parzialmente accolto nel capo 2, limitatamente all'importo di euro 1.908,00 e per le ragioni esposte in motivazione, la domanda di accertamento negativo svolta da contro Pt_1 CP_1
L'appello, quindi, deve essere respinto.
pagina 7 di 8 Le spese del presente grado vengono poste a carico della parte appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-respinge l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 6.946,00 per compensi ed euro 51,60 per spese di trasferta, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
-dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 4.6.2025
Il Presidente est.
LA MI
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
LA MI Presidente rel.
Lorenzo Orsenigo Consigliere
Elisa Fazzini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3085/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in CORSO Parte_1 C.F._1
SECONDIGLIANO, 230/C 80144 NAPOLI presso lo studio dell'avv. LALLO GENNARO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. , Controparte_2 C.F._3 entrambi elettivamente domiciliati in Via Botero n. 16 TORINO presso lo studio dell'avv. GRIVA
ALBERTO, che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATI
Conclusioni
Per Parte_1
Voglia la Corte d'appello adito:
pagina 1 di 8 - accogliere l'appello proposto per tutti i motivi esposti e riformare integralmente la sentenza appellata n. 6676/23 RG 23829/2022 pubblicata in data 2 agosto2023 dal Tribunale di Milano Giudice dott. Stefani, notificata in data 20.10.2023, e per
l'effetto:
a) accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza per omesso esame dei fatti e delle risultanze del procedimento penale, in ragione di quanto esposto al punto n. 1, 1.1, 1.2, 1.3 dell'atto di appello;
b) accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza nel riconoscimento dell'indebito oggettivo ex art.
2033 c.c. il tutto per quanto esposto al punto n.2, 2.1, 2.2, 2.3 dell'atto di appello;
c)accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza su specifiche questioni sollevate in atti dall'appellante, del tutto disattese, ancora, dichiarare l'omessa pronuncia per quanto esposto al punto
n. 3, 3.1, 3.2 e 3.3. dell'atto di appello;
d)per l'effetto, in accoglimento di tutti i motivi esposti, accogliere la domanda di accertamento negativo del credito nei confronti di entrambi gli appellati;
e) condannare gli appellati in riforma del capo inerente al governo delle spese, al pagamento delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio;
f) emettere ogni consequenziale ed ulteriore provvedimento, anche con remissione al giudice di primo grado qualora ritenuto necessario
Per Controparte_1 Controparte_2 voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, adversis rejectis,
- IN VIA PRELIMINARE: dichiarare la parziale inammissibilità dell'appello proposto da , per insussistenza dei Parte_1 contenuti stabiliti dall'art. 342 c.p.c.;
- NEL MERITO: respingere integralmente l'appello proposto da , perché infondato in fatto ed in diritto. Parte_1
Con il favore delle spese di lite, oltre IVA e CPA e spese generali forfetizzate, nonché spese imponibili per trasferte, come per legge.
Salvis iuribus.
pagina 2 di 8 Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 6676/23, ha accolto, solo in minima parte, la domanda di accertamento negativo proposta da (da qui anche solo contro Parte_1 Pt_1 Controparte_1
(da qui anche solo ed ha respinto integralmente la medesima domanda formulata dall'attrice CP_1 nei confronti di (da qui anche solo . Controparte_2 CP_2
La vicenda che aveva preceduto l'introduzione del giudizio può essere così sintetizzata:
-tale (estraneo al presente giudizio) aveva posto in essere una truffa, di cui erano Persona_1 state vittime molti risparmiatori, fra i quali l'attrice (che aveva perduto circa 500.000,00 euro) e i convenuti;
-nel corso degli anni 2006/2016 aveva, infatti, indotto vari risparmiatori ad aprire conti Per_1 correnti presso banche che operavano on line, facendosi consegnare le credenziali per effettuare investimenti, che, nel tempo, avevano eroso il capitale investito;
-abusando delle credenziali, si era appropriato di parte del denaro investito dai risparmiatori, Per_1 effettuando bonifici su conti intestati a sé o a terzi a lui collegati;
QU aveva effettuato, altresì, bonifici da conti di taluni clienti a favore di conti intestati ad altri clienti, per pagare interessi apparentemente prodotti dagli investimenti e indurre così i risparmiatori a confidare nella bontà degli investimenti e a pubblicizzare il suo operato per acquisire nuovi clienti;
QU aveva, poi, confezionato rendiconti apparentemente provenienti dalla Banca per dissimulare le perdite derivanti dagli investimenti e dalle appropriazioni indebite;
-per tali fatti era stato condannato dal Tribunale penale di Vercelli, con sentenza che aveva Per_1 disposto anche una provvisionale a favore delle costituite parti civili [fra le quali le odierne parti, a cui erano stati riconosciuti euro 180.000,00 ( , euro 95.000,00 ( ed euro 80.000,00 Pt_1 CP_1
( ], sentenza confermata dalla Corte d'Appello di Torino;
CP_2
-Buratti e tuttavia, con una missiva del 21.5.2020, avevano richiesto a la CP_2 Pt_1 restituzione delle somme che erano state trasferite (da ) sul conto corrente di mediante Per_1 Pt_1 bonifici dai conti correnti a loro intestati.
Sulla domanda di accertamento negativo proposta da il Tribunale, nel contraddittorio con Pt_1
e che si erano opposti alla pretesa attorea, ha deciso, come si è accennato, CP_1 CP_2 accogliendo parzialmente la richiesta solo nei confronti di e solo per il limitato importo di euro CP_1
1.908,00, per il quale non ha rinvenuto nei documenti acquisiti la prova di un trasferimento di denaro,
pagina 3 di 8 mentre ha respinto nel resto le domande attoree avendo verificato, dagli stessi estratti conto prodotti dall'attrice, che risultavano provati i bonifici dai conti dei convenuti a favore del conto intestato all'attrice (rispettivamente per euro 34.009,00 dal conto di e per euro 8.930,00 dal conto di CP_1
, e che, pacificamente, non vi era una causa giustificativa di pagamenti da parte dei CP_2 convenuti in favore dell'attrice.
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da sulla base di tre motivi. Pt_1
e si sono costituiti anche in appello ed hanno eccepito la parziale inammissibilità CP_1 CP_2 dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., chiedendone nel merito il rigetto.
La causa è stata, quindi, posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, dopo il deposito degli scritti conclusivi nei termini assegnati ex art. 352 c.p.c.
Ritiene la Corte, all'esito della camera di consiglio, che l'appello non possa trovare accoglimento.
Sui motivi di impugnazione, come di seguito rubricati e sintetizzati, va, infatti, osservato quanto segue.
Primo motivo
1. Erroneità della sentenza per omesso esame dei fatti e delle risultanze del procedimento penale
L'appellante ritiene erronea la decisione per aver accertato la sussistenza di un debito restitutorio di essa senza considerare i fatti accertati in sede penale (“Il giudice, in primo luogo, ha omesso del Pt_1 tutto l'esame degli atti di causa, della vicenda e delle risultanze del processo penale, da cui avrebbe dovuto rilevare la non debenza delle somme richieste da parte degli odierni appellati e, pertanto, rigettare tutte le eccezioni sollevate in atti, assolutamente pretestuose ed infondate. non Parte_1 ha mai ricevuto nel proprio patrimonio gli importi di cui gli appellati chiedono la restituzione, in ragione della truffa perpetrata nei confronti della stessa dal promotore, Sig , oltre che degli Per_1 odierni appellati”).
Da tali fatti, in sintesi, l'appellante ritiene possa desumersi che ella non ha mai avuto la disponibilità materiale delle somme prelevate dai conti degli appellati.
Secondo l'appellante “È solo la condotta del promotore finanziario che ha realizzato la truffa ad aver determinato lo spostamento materiale dei capitali dai rispettivi conti correnti, anche da quelli degli odierni appellati verso la signora ma è mancata ogni volontà di trasferire somme da parte dei Pt_1 sig e alla appellante, così come la signora non aveva né ha mai avuto CP_1 CP_2 Pt_1 alcuna volontà di incamerare importi da parte di tali soggetti. Tali somme di danaro, transitate pagina 4 di 8 provvisoriamente sul conto corrente della appellante ed a sua insaputa, non hanno mai accresciuto il patrimonio della appellante, tanto è che all'esito, le è residuata una somma complessiva pari a 400 euro”.
Secondo motivo
2. Erroneità della sentenza nel riconoscimento dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
L'appellante censura la decisione per aver ritenuto che nella fattispecie ricorrano i fatti costituitivi dell'indebito oggettivo (“nella specifica vicenda, diversamente da quanto argomentato dal Giudice di primo grado, non è possibile qualificare la sig come accipiens ovverosia come reale percettrice Pt_1 della somma richiesta in via stragiudiziale dagli odierni convenuti, né tantomeno i sig e CP_1 in termini di solvens. Le operazioni bancarie su descritte, lo si ribadisce, vanno tutte CP_2 ricondotte nell'ambito del disegno criminoso realizzato dal sig in danno di tutti i correntisti, Per_1 come chiaramente descritto nel corso del giudizio di primo grado, oltre che come emerso dalla sentenza penale”.
Ritiene la Corte che tali motivi, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, siano infondati.
Non vi è sostanziale disaccordo fra le parti sulla ricostruzione della vicenda nei termini che si sono sopra indicati e che risultano dalla sentenza penale pronunciata a carico di . Per_1
Il motivo di appello verte, invece, sulle conseguenze che tale vicenda ha nel rapporto fra le parti e, in particolare, sulla affermata (dall'appellante) inapplicabilità dell'istituto della ripetizione di indebito, che il Tribunale ha ritenuto, invece, applicabile per escludere la fondatezza dell'azione di accertamento negativo svolta dall'odierna appellante.
Il nucleo della censura che gli appellanti rivolgono alla sentenza del Tribunale può essere sintetizzato nelle seguenti affermazioni:
- gli appellati non hanno effettuato pagamenti in favore di non potendosi qualificare Parte_1 come tali gli spostamenti di denaro, che ha effettuato mediante i bonifici dai loro conti verso Per_1 il conto di denaro che poi dal conto di sarebbe confluito altrove, sempre Parte_1 Parte_1 mediante operazioni poste in essere da (secondo il c.d. schema Ponzi) Per_1
- non potrebbe, quindi, essere considerata il soggetto che ha “ricevuto” tali pagamenti, Parte_1 nel senso che non avrebbe ricevuto un incremento patrimoniale derivante da tali bonifici, posto che il pagina 5 di 8 suo conto è stato quasi interamente “svuotato” mediante le operazioni poste in essere da in Per_1 favore di terzi o di sé stesso.
Tali affermazioni si scontrano, tuttavia, ad avviso della Corte con la ricostruzione, pacifica in fatto oltre che documentale, secondo la quale vi è stato un passaggio di denaro dai conti degli appellati al conto dell'appellante, e con l'accertamento, anch'esso pacifico, dell'insussistenza di una causa giustificatrice di tale spostamento.
Sussistono, quindi, come ha rilevato il Tribunale, i fatti costitutivi dell'indebito oggettivo, che non vengono meno per il fatto che lo spostamento di denaro da un conto all'altro sia stato effettuato da un terzo, che ha avuto la possibilità di operare sui conti, né l'indebito ricevuto dall'odierna appellante, mediante l'accredito delle somme provenienti dai conti degli appellati, viene meno sol perché il terzo
“infedele” ha poi effettuato ulteriori spostamenti di denaro dal conto dell'appellante verso altri conti.
La S.C. in fattispecie analoga, riguardante una vicenda nella quale un amministratore di condominio infedele aveva fatto transitare sul conto di un Condominio somme di pertinenza di altro Condominio, che aveva poi agito in ripetizione verso il Condominio “ricevente”, si è, infatti, così pronunciata:
“…Che l'amministratore erogasse per conto del somme che faceva transitare su un Parte_2 conto corrente non intestato a detto condominio, ma che erano comunque di pertinenza dello stesso, in violazione dell'art. 1129, comma 7, c.c., è cosa che rileva ai fini delle gravi irregolarità perseguibili nell'ambito dell'inadempimento del contratto di amministrazione, ma non esclude che il condominio acquisisse la qualità di solvens ove, come accertato nella specie, l'amministratore, tradendo il vincolo fiduciario in ordine alla gestione del conto, procedesse ad indebiti pagamenti in favore di terzi. La ripetizione d'indebito oggettivo, che configura un'azione di natura restitutoria a carattere personale, è circoscritta tra il destinatario del pagamento e il solvens, sia che questi lo abbia effettuato personalmente, sia che il pagamento sia avvenuto a mezzo di rappresentante” (Cass. 5268/24, in motivazione).
Terzo motivo
3. Erroneità della sentenza su specifiche questioni ed omessa pronuncia. Fondatezza della domanda di accertamento negativo del credito
L'appellante censura il rigetto dell'eccezione di concorso colposo e l'omessa pronuncia sulla duplicazione del credito e sulla domanda di accertamento negativo verso CP_2
pagina 6 di 8 Secondo l'appellante, sarebbe irrilevante la natura restitutoria e non risarcitoria del credito, che il
Tribunale ha richiamato per escludere la fondatezza dell'eccezione di concorso colposo, da ritenersi, invece, fondata in considerazione dell'incauto affidamento delle credenziali e del token a da Per_1 parte degli odierni appellati.
Il Tribunale non avrebbe poi tenuto conto della provvisionale assegnata agli odierni appellati dal giudice penale, che determinerebbe una duplicazione, e non si sarebbe, infine, pronunciato sulla domanda nei confronti di CP_2
Ritiene la Corte che anche tale motivo sia infondato.
Non ha fondamento, infatti, la doglianza attinente al rigetto dell'eccezione di concorso colposo, essendo corretta la decisione del primo giudice in ordine all'applicabilità di tale eccezione solo alle ipotesi di responsabilità risarcitoria, secondo la previsione di cui all'art. 1227 c.c. (e dell'art. 2056 c.c. che lo richiama), e non anche alla ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., che è l'istituto che viene in rilievo nel presente giudizio per escludere la fondatezza dell'azione di accertamento negativo svolta dall'odierna appellante.
Non risulta fondata neppure la censura attinente alla pretesa duplicazione poiché, come ha osservato ancora una volta la S.C. in fattispecie analoga “In materia di conto corrente bancario, l'indebita percezione da parte di un correntista di una somma di denaro della banca giustifica l'interesse dell'istituto di credito ad agire, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., per ottenere la condanna dello stesso alla restituzione degli importi indebitamente erogati, senza che assuma rilievo, in senso contrario, la circostanza che l'istituto possa esperire per il recupero della medesima perdita patrimoniale - con eventuale duplicazione del titolo - una autonoma azione risarcitoria nei confronti del dipendente, il cui comportamento illecito sia stato fonte del pregiudizio economico” (Cass. 7347/13).
È infondata, infine, anche la doglianza di omessa pronuncia sulla domanda contro poiché CP_2 la sentenza si è pronunciata sul punto con la statuizione di rigetto contenuta nel capo 3 del dispositivo
(rigetta nel resto la domanda di parte attrice), dopo aver parzialmente accolto nel capo 2, limitatamente all'importo di euro 1.908,00 e per le ragioni esposte in motivazione, la domanda di accertamento negativo svolta da contro Pt_1 CP_1
L'appello, quindi, deve essere respinto.
pagina 7 di 8 Le spese del presente grado vengono poste a carico della parte appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-respinge l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 6.946,00 per compensi ed euro 51,60 per spese di trasferta, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
-dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 4.6.2025
Il Presidente est.
LA MI
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