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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/12/2025, n. 2863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2863 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa ND Romanò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3781 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
, nata a [...] - SP, Brasile, il 01/02/1982, in proprio Parte_1 nome e in qualità di esercente a responsabilità genitoriale per le minori: Controparte_1
, nata a [...] - SP, Brasile, il 28/01/2016, e
[...] Controparte_2
, nata a [...] - SP, Brasile, il 24/09/2017, rappresentate anche dal padre:
[...]
nato a [...] - SP, il 21/09/1982; Persona_1
, nato a [...] - SP, Brasile, il 10/03/1993, in proprio nome Controparte_3
e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale per i minori , Persona_2 nata a [...] - SP, Brasile, il 10/05/2022, e , Persona_3 nato a [...] - SP, Brasile, 21/07/2015, rappresentati anche dalla madre: Persona_4
, nata a [...] - SP, il 31/03/1993;
[...]
, nata a [...] - SP, Brasile, il 20/12/1958; Controparte_4
, nato a [...] - SP, Brasile, il 19/08/1993; Controparte_5
, nato a [...] - SP. Brasile, il 13/04/1978; CP_6
, nata a [...] - SP, Brasile, il 26/12/2016, minore in Controparte_7 questo atto rappresentato anche dalla madre , nata a [...] - SP, il Persona_5
14/06/1988;
, nato a [...] - SP, Brasile, il 30/12/1982; CP_8
nata a [...] - SP, Brasile, il 13/05/1999; Controparte_9 , nata a [...] - SP, Brasile, 21/01/1983, in proprio nome e in Persona_6 qualità di esercente la responsabilità genitoriale per , nata a [...] Controparte_10
Mourão - PR, Brasile, il 24/08/2006, , nato a [...] - PR, Brasile il Controparte_11
19/04/2009, rappresentati anche dal padre , nato a [...] - SP, il giorno Persona_7
06/10/1979; tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Isabel De Lima, presso il cui studio domiciliano come da procure in atti;
- RICORRENTI -
E
, (C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato Controparte_12 P.IVA_1
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato Controparte_12 il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano
[...]
, nato il [...] a [...] e poi emigrato in Brasile, il quale non Persona_8 aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti, come da certificato negativo di naturalizzazione del suddetto.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che in data 27.04.1895 il Sig. Persona_8 sposò la Sig.ra e dal loro matrimonio nacque il Sig. il 14.09.1916. In CP_13 Persona_9 data 13.07.1940 quest'ultimo sposò la Sig.ra e da tale unione nacquero: Persona_10 [...] il 24.05.1954, il 20.12.1958 e il Persona_11 Controparte_4 Persona_12
08.01.1960. sposò il 21.09.1974 la Sig.ra e dal loro Persona_11 Persona_13 matrimonio nacquero: il 21.01.1983 e il 18.11.1974. Persona_6 Parte_2
In data 19.01.2006 ha sposato il Sig. e da tale unione Persona_6 Persona_7 nacquero il 24.08.2006 e il 19.04.2009. In data 13.04.2024 Controparte_10 Controparte_11 la passò in seconde nozze con il Sig. Persona_6 Persona_14 Dall'unione more uxorio tra e è nata il [...] Parte_2 Controparte_14
. Dall'unione more uxorio tra e Controparte_9 Parte_2 Persona_15 nacque il Sig. il 10.03.1993.
[...] Persona_16
Il 08.02.2014 quest'ultimo sposò la Sig.ra e dal loro matrimonio Persona_17 nacquero: il 21.07.2015 e il 10.05.2022. Persona_3 Persona_2
In data 15.05.1982 la Sig.ra ha contratto matrimonio con il Sig. Controparte_4 [...]
e dal loro matrimonio nacque il Sig. il 30.12.1982. Parte_3 CP_8
In data 14.11.2008 il Sig. sposò . CP_8 Persona_18
Dall'unione more uxorio tra e il Sig. Controparte_4 Parte_4
nacque il Sig. il 19.08.1993.
[...] Controparte_5
In data 10.12.1977 la Sig.ra sposò e dal loro Persona_12 Persona_19 matrimonio nacquero: il 13.04.1978 e il 01.02.1982. CP_6 Parte_1
In data 06.09.2005 sposò e il 29.03.2014 passò in seconde CP_6 Persona_20 nozze con la Sig.ra e dal loro matrimonio nacque il Persona_5 Controparte_7
26.12.2016.
Il 10.06.2006 sposò e dal loro matrimonio nacquero: Parte_1 Persona_1
il 24.09.2017e il 28.01.2016. Controparte_2 Controparte_1
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_12 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
All'udienza dell'11.12.2025 il giudice ha riservato la decisione.
****
In via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di RO (Cosenza), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo
Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui « in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana del sig. , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino Persona_8 agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
La circostanza odierna non presenta criticità inerenti al passaggio per linea materna ante
Costituzione, in quanto dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani del Brasile.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_5 L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Parte_6 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
D'altronde, le parti ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale d'Italia di
San Paolo, territorialmente competente per la rispettiva residenza, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa.
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_12 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro l'11.12.2025 il Giudice
dott.ssa ND Romanò