Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 09/12/2025, n. 3506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3506 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03506/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01839/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1839 del 2024, proposto da
D'TO ES NA SI n.q. di titolare della ditta "Bar dei F.Lli Marletta di D'TO ES NA SI", in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Davide Alfredo Luigi Negretti e Chiara Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento,
del provvedimento prot. n. BBCCAA/PAESAGGISTICA/20240059169/N.060.100 del 12.7.2024 con il quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa ha espresso parere negativo all’autorizzazione
paesaggistica per il rinnovo della concessione di suolo pubblico su via del Teatro angolo via Roma, al servizio del pubblico esercizio della ditta ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e del Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa IA RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 9 ottobre 2024 e depositato il 18 ottobre 2024, la ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa ha espresso parere negativo sull’istanza di autorizzazione paesaggistica per il rinnovo della concessione di suolo pubblico n. 60 del 6.9.2022.
Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso l’Amministrazione intimata.
Con memoria in data 30.10.2025, parte ricorrente ha rappresentato e documentato che, con determina n. 109 dell’11.3.2025, il SUAP del Comune di Siracusa ha concesso alla ditta ricorrente una porzione di suolo pubblico per mq. 7,20, ubicata in altra porzione di suolo pubblico rispetto a quella oggetto del provvedimento impugnato, ha quindi chiesto dichiararsi la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite.
Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Alla luce della espressa dichiarazione resa dalla parte ricorrente in ordine all’assenza di un attuale interesse alla prosecuzione del giudizio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Nel processo amministrativo, infatti, vige il principio della piena disponibilità dell'interesse al ricorso, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d'ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ossia di una delle condizioni dell'azione, salvo comunque l'onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite (Consiglio di Stato, sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2216; Consiglio di Stato, sez. II, 28 settembre 2021, n. 6256; T.A.R. Catania, sez. I, 18 luglio 2022, n. 1931).
Sussistono giusti motivi, in considerazione del complessivo esito del giudizio, per disporre la compensazione delle spese di causa tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA EN, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
IA RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA RA | RA EN |
IL SEGRETARIO