Art. 2.
Alla legge 28 luglio 1950, n. 737 , sono apportate le seguenti modifiche:
1°) All'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:
"Sono pure autorizzati limiti di impegno di lire 50.000.000 per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 1964 e di lire 50.000.000 per l'esercizio 1965 per la concessione da parte dello Stato in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all' art. 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , sui mutui che l'Istituto medesimo contrarra' con la Cassa depositi e prestiti o direttamente con altri enti per la costruzione, su aree scelte dal Ministero dell'interno e in base a progetti approvati dallo stesso Ministero, di alloggi da cedere in locazione ad ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo o in servizio continuativo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
La somma complessiva di lire 3.500.000.000 occorrente per il pagamento delle annualita' di cui al comma precedente sara' iscritta in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno in ragione di:
lire 50 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964;
annue lire 100 milioni per gli esercizi dal 1965 al 1998;
lire 50 milioni per l'esercizio 1999"
2°) L'articolo 6 sostituito dal seguente:
"La gestione autonoma dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato di cui al secondo comma dell'art. 343 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 , e successive modifiche, e' estesa agli alloggi costruiti a norma dell'art. 1 della presente legge per gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo o in servizio continuativo.
Il generale di divisione comandante in seconda della Guardia di finanza e un rappresentante del Ministero dell'interno sono chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato centrale dell'istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato quando vi si trattino affari relativi alla gestione speciale di cui al secondo comma dell'art. 343 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 , e successive modifiche.
Gli alloggi di cui al primo comma sono concessi in affitto, a seconda dei casi, dati Comandi superiori della Guardia di finanza stabiliti dal Ministero delle finanze o dal Ministero dell'interno, ai quali spetta anche dichiarare la revoca delle concessioni nei casi previsti dall'art. 386 del testo unico sopra citato".
Alla legge 28 luglio 1950, n. 737 , sono apportate le seguenti modifiche:
1°) All'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:
"Sono pure autorizzati limiti di impegno di lire 50.000.000 per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 1964 e di lire 50.000.000 per l'esercizio 1965 per la concessione da parte dello Stato in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all' art. 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , sui mutui che l'Istituto medesimo contrarra' con la Cassa depositi e prestiti o direttamente con altri enti per la costruzione, su aree scelte dal Ministero dell'interno e in base a progetti approvati dallo stesso Ministero, di alloggi da cedere in locazione ad ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo o in servizio continuativo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
La somma complessiva di lire 3.500.000.000 occorrente per il pagamento delle annualita' di cui al comma precedente sara' iscritta in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno in ragione di:
lire 50 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964;
annue lire 100 milioni per gli esercizi dal 1965 al 1998;
lire 50 milioni per l'esercizio 1999"
2°) L'articolo 6 sostituito dal seguente:
"La gestione autonoma dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato di cui al secondo comma dell'art. 343 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 , e successive modifiche, e' estesa agli alloggi costruiti a norma dell'art. 1 della presente legge per gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo o in servizio continuativo.
Il generale di divisione comandante in seconda della Guardia di finanza e un rappresentante del Ministero dell'interno sono chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato centrale dell'istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato quando vi si trattino affari relativi alla gestione speciale di cui al secondo comma dell'art. 343 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 , e successive modifiche.
Gli alloggi di cui al primo comma sono concessi in affitto, a seconda dei casi, dati Comandi superiori della Guardia di finanza stabiliti dal Ministero delle finanze o dal Ministero dell'interno, ai quali spetta anche dichiarare la revoca delle concessioni nei casi previsti dall'art. 386 del testo unico sopra citato".