Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIENO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Napoli nella persona della dott. Maria Rosaria Elmino in funzione di Giudice del
Lavoro all'udienza di discussione 7 gennaio 2025, udite le parti, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 13360/23 – R.G.L. ed avente ad oggetto: maggiorazione prevista dall'art.9 del CCNL 20/09/2001
T R A
nato a [...] il [...] c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall' avv. Lucia Rambone in virtù di procura in atti elett.te domiciliato presso lo studio del difensore in Napoli alla Via Torino n.118;
Ricorrente
E
, in persona del Direttore Generale, Dott. Ing. Controparte_1 [...]
, rapp.ta e difesa dagli Avv. Annamaria De Nicola ed Anna Vingiani in virtù di procura in CP_2 atti, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Comunale del Principe, n. 13/A, presso il Servizio Part Affari Legali della
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/07/2023 parte ricorrente in epigrafe conveniva la Parte_3
deducendo: di lavorare alle dipendenze della stessa quale turnista, operativo H24; che la
[...] propria prestazione lavorativa era articolata su tre turni, per sei giorni lavorativi su sette, e, precisamente: turno mattutino di sei ore dalle ore 08.00 alle ore 14.00, turno pomeridiano di sei ore dalle ore 14.00 alle ore 20.00 e turno di notte di 12 ore dalle ore 20.00 alle ore 08.00 come risultante dai cedolini paga;
che in considerazione dell' articolazione della prestazione lavorativa, ripartita su tre turni giornalieri, percepiva l'indennità di turno di cui all'art.44 comma 3 del CCNL comparto Sanità 1 settembre 1995 e precisamente l'indennità giornaliera legata all'effettiva presenza di €. 4,38; che fino alla data del 01.04.2011 l'Amministrazione resistente, per i giorni festivi infrasettimanali in cui effettuava la prestazione lavorativa, aveva provveduto a riconoscere anche il riposo compensativo ovvero la maggiorazione di cui all'art.9 del CCNL 20 settembre 2001;
CCNL 20 settembre 2000 - successivamente art.29 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018; che aveva svolto la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali e secondo i turni di cui al prospetto riepilogativo allegato al ricorso e che - per il periodo 01.08.2018-31.12.2022 - non aveva mai richiesto o ricevuto il riposo compensativo nei successivi 30 giorni dall'effettuazione della prestazione lavorativa cadente nei giorni festivi infrasettimanali;
che pertanto aveva maturato un credito a titolo di maggiorazioni di cui l'art.9 del CCNL per l'importo complessivo di € 3.635,44 come da prospetto riepilogativo allegato al ricorso.
Invocava pronunce sia di legittimità che di merito favorevoli e chiedeva, infine, nelle proprie conclusioni: “accertare e dichiarare, in considerazione della mancata fruizione del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale, il diritto del ricorrente alla percezione delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario festivo e conseguentemente condannare la resistent , in persona del Dirigente p.t. Controparte_3 domiciliato per la carica presso la sede legale dell'azienda sita in Napoli alla via Cupa del Principe
n.13/a presso ex Ospedale Frullone, al pagamento delle in favore del ricorrente per il periodo
01.08.2018-31.12.2022 dell'importo di € 3.635,44 oltre interessi da quantificarsi;
B) in via subordinata accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di godere dei riposi compensativi per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, decorso il termine di 30 giorni di ricevere il compenso per il lavoro straordinario;
C) Condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio”
Si costituiva parte resistente con propria memoria chiedendo, con varie argomentazioni, il rigetto del ricorso. Eccepiva altresì la decadenza dal diritto e la prescrizione quinquennale, quantomeno parziale, dei crediti.
Acquisita la documentazione prodotta, ritenuta la causa sufficientemente istruita, il Giudice rinviava la causa per la discussione all'odierna udienza;
indi, sentite le conclusioni orali delle parti, decideva come da sentenza mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni della decisione ai sensi dell'art. 429 cpc.
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Il ricorrente ha lamentato di aver prestato, in qualità di turnista, la propria prestazione lavorativa in giornate festive infrasettimanali e, ripercorrendo in punto di diritto le motivazioni dell'ordinanza n. 1505 del 25.01.2021 della Suprema Corte, ha in questa sede rivendicato il pagamento del compenso per lavoro straordinario festivo in applicazione del disposto di cui all'art. 9 del CCNL
20.09.2001 del personale del comparto sanità -contratto integrativo del CCNL del 07.04.1999.
Alla stregua delle deduzioni in punto di diritto esposte nel ricorso, la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995 pacificamente percepita dal ricorrente, sarebbe volta unicamente a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, gravosità che si accentua quando la prestazione ricade in giorno festivo.
Lo stesso ricorrente ha affermato altresì che tale indennità non è di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e 34 CCNL
7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001
Orbene l'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” nella parte d'interesse stabilisce che “12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”.
L'art.9 del CCNL 20.09.2001 invocato, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate”, prevede: “ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre 1995 e
34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
L'art. 9 in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà quindi titolo “a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo. La scelta tra il riposo pari al tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale e il compenso ulteriore, aggiuntivo a quello ordinariamente percepito è quindi liberamente rimessa al lavoratore, seppure entro l'indicato margine temporale.
Al centro della presente valutazione si pone, pertanto, l'interpretazione del citato art.9, che ad avviso del ricorrente, sarebbe rivolto a tutte le categorie di lavoratori, turnisti e non turnisti così da escludere eventuali incompatibilità con l'indennità prevista dall'art. 44 cit.
Condividendo gli assunti di cui alla Ordinanza della Corte di cassazione n. 1505 del 25.01.2021, deve ritenersi che l'indennità prevista dall'art. 44 è cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, poiché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale, oggetto di interpretazione (il comma 7, dell'art. 44 del CCNL 1.09.1995, ha espressamente previsto con quali emolumenti non sia cumulabile l'indennità), dall'altro “la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda «particolari condizioni di lavoro» che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Al contrario, l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Pertanto, la disposizione contrattuale per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
Una diversa interpretazione invero condurrebbe a riconoscere al lavoratore turnista un trattamento economico che, lungi dall'essere compensativo del maggiore disagio, risulterebbe inferiore rispetto a quello del quale godono i dipendenti impegnati su un unico turno.
Part L' convenuta, dal canto suo, ha esposto che i turni di servizio del ricorrente sono articolati prevedendo un giorno di smonto e un giorno di riposo, così che, in tesi, la maggiorazione spetterebbe solo nel caso in cui sia prestato orario di lavoro eccedente l'ordinario orario settimanale.
Infatti parte convenuta ha dedotto e documentato la circostanza, incontestata dall'istante, che la articolazione oraria dei turnisti era di 6 ore e 10 minuti il primo giorno, sei ore e 10 minuti il secondo, 12 ore e 10 minuti (4+8,10) il terzo/quarto giorno ( smonto) (la prestazione inizia un giorno e finisce il seguente), seguiti dal quinto giorno di riposo, con la conseguenza che il turnista lavora 24 ore e 30 minuti su 5 giorni ovvero 34 ore e 18 minuti settimanali in media ( cfr. cartellini prod. res.). Nella fattispecie in esame in punto di fatto va premesso che sussistono alcune circostanze incontestate, e cioè l'appartenenza del ricorrente al personale turnista e l'assenza di fruizione, da parte dello stesso, del riposo compensativo quale opzione esercitabile ai sensi dell'art. 9 citato
(quest'ultima non contrastata con apposite eccezioni estintive di parte convenuta); il ricorso appare tuttavia carente sotto il profilo della allegazione di alcuni fatti costitutivi della fattispecie posta a base delle rivendicazioni attoree.
Difatti, come osservato, in maniera completamente condivisibile da altre precedenti decisioni di questa Sezione lavoro in fattispecie del tutto sovrapponibili, le quali vengono qui richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp att cpc (cfr. in particolare sent. n. 5235/2022 del 25.10.2022, giud
; sent. Per_1
“…non possono non rilevarsi le evidenti carenze assertive e asseverative dell'atto introduttivo del giudizio, che invece, proprio in ragione della peculiarità della normativa contrattuale e della opzione ermeneutica indicata dalla Suprema Corte, fatta propria dai ricorrenti, avrebbe dovuto contenere puntuali allegazioni in punto di fatto e di prova documentale.
La liquidazione della maggiorazione invocata in virtù dell'art 9 del CCNL 20.09.2001 nell'importo indicato…. risulta quantificata senza un conteggio analitico, sulla base della mera elencazione di tutti i giorni festivi di calendario per ciascun anno, dal 2016 al 2020, e soprattutto senza l'allegazione di alcuna prova documentale, da cui evincere la retribuzione percepita, l'effettiva prestazione di lavoro in tutte le festività elencate, la base di calcolo utilizzata.
Basti considerare che la norma invocata prevede che “il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità”. Analoga previsione è contenuta nella contrattazione successiva e il recente contratto valido per il triennio 2016/2018, che all'art. 29 comma 6, avrebbe lasciato immutato il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo
Anche la prova testimoniale articolata sul punto è generica al punto da non poter offrire alcun affidabile contributo alla verifica istruttoria, da compiere per un arco temporale di cinque anni per ciascun ricorrente, pur senza considerare che afferisce a circostanze che – in astratto – potrebbero essere provate per tabulas mediante le buste paga, o i cartellini di presenza, ossia mediante documentazione nella disponibilità dei lavoratori.
In definitiva, avuto riguardo alla ripartizione degli oneri probatori, che impongono all'attore di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto azionato, la domanda deve ritenersi infondata.
Ed è proprio in ragione della predetta regola processuale che non assume rilevanza la documentazione, consistente in alcuni cartellini che riportano le timbrature nei giorni di effettiva Part presenza dei ricorrenti, prodotta dalla resistente solo a campione e in via di eccezione, al diverso fine di contestare la fondatezza della domanda e confutarne le ragioni, in base alla difforme opzione ermeneutica della norma contrattuale prospettata nella memoria di costituzione. Part La infatti, con detta produzione documentale, ha voluto evidenziare non l'assenza di prestazione lavorativa da parte dei ricorrenti in alcune delle festività elencate nel ricorso – circostanza effettivamente ed oggettivamente riscontrabile – ma piuttosto la fondatezza della propria tesi interpretativa, secondo cui i turni di servizio dei ricorrenti sono articolati prevedendo un giorno di smonto e un giorno di riposo, così che, in tesi, la maggiorazione spetterebbe solo nel caso in cui sia prestato orario di lavoro eccedente l'ordinario orario settimanale .
D'altro canto le evidenziate carenze assertive e asseverative sono state specificamente dedotte dalla Part resistente che nella memoria di costituzione…(omissis) Né possono essere utilmente invocati i poteri d'Ufficio, che trovano ostacolo dinanzi ai fatti costitutivi del diritto che rientrano negli oneri allegatori dell'attore che intenda agire in giudizio, ex art. 2697 c.c.”.
Anche nel caso di specie in ricorso non è stato non solo dimostrato ma neppure allegato che il lavoro festivo sia stato prestato al di fuori dei turni di lavoro prestabiliti o che la prestazione abbia ecceduto il normale orario di lavoro;
solo tardivamente – difatti – la parte ricorrente ha indicato nelle note di discussione ( e peraltro genericamente) che in ragione dell'articolazione del lavoro in turni e della mancata fruizione della festività infrasettimanale, aveva effettuato un orario di lavoro superiore rispetto a quello dovuto settimanalmente.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, in ragione della soluzione adottata e del contrasto giurisprudenziale in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite
Napoli, 07 gennaio 2025
IL GIUDICE
Dott. Maria Rosaria Elmino