Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/01/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
***
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 3847/2024 R.G. avente ad oggetto separazione dei coniugi e pendente tra
), rappresentata e difesa da avv.te Parte_1 C.F._1
Silvia Russo e Patrizia Lecci,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da avv. Controparte_1 C.F._2
Luigi Schito,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- All'udienza dell'11/11/2024 le parti hanno precisato le conclusioni in ordine allo status coniugale, chiedendo entrambe l'accoglimento della domanda di separazione.
II.- La domanda è meritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non definitiva a mente dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
II.1.- Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che le parti hanno contratto matrimonio a SA (CHE) in data 10/04/2004
(atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Alessano al n. 8, parte II, serie C, anno 2004).
Ciò posto, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta evidentemente intollerabile a causa del venir meno dell'affectio coniugalis che le parti hanno manifestato sin dall'inizio del giudizio con accuse reciproche in ordine alle cause
della crisi. Inoltre, il tentativo di riconciliazione esperito in occasione dell'udienza di comparizione si è rivelato vano e le parti hanno palesato la propria volontà di separarsi, anche immediatamente e con rinvio delle decisioni sulle questioni ulteriori.
Pertanto, dai suddetti elementi si deve ritenere che il nucleo familiari è ormai dissolto e che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è del tutto intollerabile, essendo peraltro inverosimile che possano verificarsi fatti riconciliativi.
III.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per l'istruttoria e la decisione sulle ulteriori questioni controverse.
IV.- La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 3847/2024 introdotto con ricorso del 04/06/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1) DICHIARA la separazione personale tra i coniugi (San Parte_1
Gallo (CHE), 22/10/1981) e (Münsterlingen Controparte_1
(CHE), 13/06/1977) che a SA in data 10/04/2004, hanno contratto matrimonio (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Alessano al n. 8, parte II, serie C, anno 2004);
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Alessano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) DISPONE che la pronuncia su spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 21/01/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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