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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/12/2025, n. 5463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5463 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5017/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Marco F.G. Battiglia
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al R.G. n. 5017/2024,
TRA
Parte_1 con sede a Torino, Strada del Francese n. 152/6 G, in persona del legale rappresentante sig.
elettivamente domiciliata a Torino, Corso G. Matteotti n. 53, presso lo Parte_1
Studio dell'avv. Marta Bertana, che la rappresenta e difende in forza di delega in atti
- OPPONENTE -
CONTRO
AVV. , CP_1 nata a [...] in data [...] e residente a Torino, C.so Peschiera n. 321/2, ivi elettivamente domiciliata in via E. Cialdini n. 19, presso lo studio dell'avv. Valentina Mele, che la rappresenta e difende in forza di delega in calce al ricorso per ingiunzione
- OPPOSTA -
All'udienza del 10.11.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, la causa è stata assegnata in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE:
«Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni
diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale,
In via istruttoria: TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE III CIVILE
- ordinarsi a parte opposta il deposito in originale del documento dalla stessa prodotto sub. Doc. 5 nel
fascicolo monitorio, qualificato come “riconoscimento del debito”;
- ammettersi le prove per interpello e testi sui capi di prova da 1) a 12) di cui alla memoria ex art. I
Memoria ex art. 281 duodecies c.p.c. Del 2.4.2025, con i testi ivi indicati:
- in caso di ammissione delle prove richieste da parte opposta si chiede di essere ammessi alla prova
contraria con i testi indicati.
Nel merito:
In via principale:
- accertare e dichiarare nullo l'atto di ricognizione di debito prodotto ex adverso quale doc. 5) allegato
al fascicolo monitorio, per i tutti motivi di cui in atti, e/o comunque annullare l'atto di ricognizione di
debito prodotto ex adverso quale doc. 5) allegato al fascicolo monitorio, per dolo di parte opposta, o
per errore essenziale e riconoscibile, per tutti i motivi esposti in atti;
- per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo o comunque inefficace, per quanto occorra,
nonché privare di qualsiasi giuridico effetto il decreto ingiuntivo n.1166/2024 reso in data 28.2.2024
dal Tribunale di Torino, notificato in data 29.2.2024, nonché per quanto possa occorrere, il pedissequo
atto di precetto notificato contestualmente e, comunque, dichiarare che la Parte_1
Nulla deve all'avv. per nessun titolo o ragione.
[...] CP_1
- rigettare le domande proposte in via riconvenzionale da parte opposte in quanto infondate per i motivi
dedotti in atti;
In via subordinata:
- accertare e dichiarare nullo l'atto di ricognizione di debito prodotto ex adverso quale doc. 5) allegato
al fascicolo monitorio, per i tutti motivi di cui in atti, e/o comunque annullare l'atto di ricognizione di
debito prodotto ex adverso quale doc. 5) allegato al fascicolo monitorio, per dolo di parte opposta, o
per errore essenziale e riconoscibile, per tutti i motivi esposti in atti;
- annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo o comunque inefficace, per quanto occorra, nonché privare
di qualsiasi giuridico effetto il decreto ingiuntivo n.1166/2024 reso in data 28.2.2024 dal Tribunale di
Torino, notificato in data 29.2.2024, nonché per quanto possa occorrere, il pedissequo atto di precetto
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notificato contestualmente, limitando la pretesa creditoria dell'Avv. nei confronti della CP_1
società ai minori importi che saranno determinati unicamente Parte_1
con riferimento all'attività dalla medesima svolta, e tenuto conto delle rinunce formulate in giudizio
dalla medesima nonchè degli importi dalla medesima già percepiti negli anni, per le ragioni di cui in
atti.
- rigettare le domande proposte in via riconvenzionale da parte opposta in quanto infondate per i motivi
dedotti in atti;
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come
per legge, comprese i compensi e le spese sostenute per il procedimento di mediazione pari ad €
1.057,79».
PER PARTE OPPOSTA:
«Voglia il Tribunale Ill.mo, adversis reijectis
In via pregiudiziale/preliminare
- accertata e dichiarata la piena validità ed efficacia del riconoscimento di debito del 29.01.2024
e per l'effetto,
- rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 1166/2024 del
Tribunale di Torino, confermando la efficacia esecutiva del medesimo, per le causali di cui in ricorso,
con riferimento alla minor somma di € 33.574,77 per come portata dalle notule, decurtata la sola fase
decisoria, oltre alle spese liquidate nel giudizio monitorio;
Nel merito
- respingere l'opposizione per le ragioni tutte di cui in atto e per l'effetto
- confermare il decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla minor somma di € 33.574,77, per come
portata dalle notule, decurtata la sola fase decisoria, oltre alle spese liquidate nel giudizio monitorio;
In via riconvenzionale
- accertato e dichiarato che parte ricorrente ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave, e per
l'effetto
- condannare la ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria cagionati all'avv. Parte_1
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, danni che si quantificano in via equitativa nella somma di € 10.000,00 CP_1
ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia;
- condannare la al pagamento delle spese sostenute dall'avv. per il procedimento di Parte_1 CP_1
mediazione, pari ad € 1.057,79;
In via subordinata
Nella non creduta e denegata ipotesi di accoglimento della spiegata opposizione,
- accertare e dichiarare il puntuale adempimento ai mandati ricevuti e, per l'effetto
- condannare la al pagamento della somma di € 33.574,77, ovvero negli importi Parte_1
diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia;
In ogni caso,
- con vittoria di onorari del presente giudizio, IVA e CPA come per legge;
In via istruttoria
Ammettersi le istanze istruttorie tutte, per interpello, per testi e documentali, per come formulate in atti,
con ammissione a prova contraria e controprova sui capitoli avversari».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. PREMESSA.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. att. c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009),
la “motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice
consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della
decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli
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eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato in data
28.3.2024, la (d'ora in poi semplicemente Parte_1 [...]
ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino l' AVV. , Pt_1 CP_1
chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.3. Si è costituita telematicamente la parte convenuta in data 5.7.2025, depositando comparsa di costituzione e risposta e riconvenzionale, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.4. Con ordinanza in data 20.6.2025 il Giudice ha rimesso la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. ed ha fissato nuova udienza al giorno 29.10.2025 per la discussione orale della causa ai sensi degli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c..
1.5. Con decreto emesso in data 18.9.2025 dal Presidente della sezione, si è proceduto ad assegnare il presente procedimento al giudice Marco. F.G. Battiglia.
1.6. Con ordinanza resa in data 12.10.2025, il nuovo G.I. ha rinviato l'udienza fissata per il giorno 29.10.2025 ed ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con il deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha rilevato, infatti, che:
• secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla
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fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità
della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità
dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n.
18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
• inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n.
164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre
la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si
opponga”;
• infine, le Sezioni Unite della Cassazione, con Sentenza in data 30/06/2025 n. 17603,
hanno confermato l'ammissibilità della sostituzione dell'udienza di discussione prevista dagli artt. 6 e 7 D.Lgs. n. 150/2011 dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. finanche nel processo del lavoro, tanto in primo grado quanto in appello;
• nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 10.11.2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di
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udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
1.7. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte”, discutendo la causa e precisando le conclusioni così come in epigrafe.
1.8. La causa deve quindi ritenersi trattenuta in decisione dal giorno 11.11.2025, data di scadenza assegnata per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”.
2. Sul merito della presente causa.
Ai fini della decisione della causa, appare necessario evidenziare come la circostanza che parte opposta abbia ridotto le sue pretese creditorie relative alla propria attività
professionale, svolta in favore della nei procedimenti davanti al Tribunale di Foggia, Parte_1
alla Corte d'Appello di Bari, al Tribunale di Treviso ed al Tribunale di Novara, da € 43.747,27
ad € 33.574,77, rende superflua ogni decisione in ordine alle domande di parte opponente dirette ad ottenere la dichiarazione di nullità o l'annullamento della dichiarazione di riconoscimento di debito, sottoscritta dal signor , nella sua qualità di legale rappresentante Parte_1
della in data 30.1.2024, nonché in ordine alla domanda di sospensione della concessa Parte_1
esecuzione provvisoria ex art. 649 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 1166/2024 emesso dal
Tribunale di Torino in data 28.2.2024, poiché tale decreto deve essere revocato all'esito dell'intervenuta riduzione della pretesa creditoria di parte opposta.
Infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo non è un giudizio di impugnazione del decreto,
ma un ordinario giudizio di cognizione, che verte sull'esistenza del diritto di credito fatto valere.
Pertanto, non avendo ad oggetto un sindacato sulla validità del procedimento monitorio, se nel corso dell'opposizione si accerta che la somma dovuta è inferiore a quella ingiunta (ovvero l'opposto riconosce che il proprio credito è inferiore), l'opposizione dovrà essere accolta in parte, ma il decreto ingiuntivo andrà comunque revocato.
7 TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE III CIVILE
Sempre in via preliminare si deve evidenziare come le istanze istruttorie avanzate dalle parti sono del tutto superflue alla luce delle risultanze emergenti dalla documentazione prodotta in atti.
Alla luce di quanto sopra, non resta che accertare – come richiesto da parte opponente –
se esista ed a quanto ammonti l'eventuale credito per prestazioni professionali effettuate dall'Avv. in favore della CP_1 Parte_1
In primo luogo, si deve evidenziare come l'elenco dei pagamenti effettuati a favore dell'Avv. di cui al doc. 9 di parte opponente, sono tutti stati fatti dalla e CP_1 Parte_2
non dalla conseguentemente, sono irrilevanti ai fini della decisione del presente Parte_1
giudizio, ove si contesta la dovutezza dei compensi professionali per attività difensive prestate dall'Avv. nei procedimenti presso il Tribunale di Foggia, presso la Corte d'Appello di CP_1
Bari, presso il Tribunale di Treviso e presso il Tribunale di Novara.
In secondo luogo, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, gli incarichi professionali presso i detti tribunali sono stati conferiti a partire dal novembre 2021 e non precedentemente.
Pertanto, non resta che verificare se il credito di € 33.547,77, asseritamente vantato dall'Avv. nei confronti della a fronte delle prestazioni professionali svolte in CP_1 Parte_1
favore di quest'ultima nel corso dei sopraccitati procedimenti.
Sulla scorta della documentazione depositata nel corso del giudizio da parte opposta risulta dimostrato quanto segue:
I. Procedimento RG. 5721/2018 innanzi al Tribunale di Foggia (cfr. doc. 10 di parte
opposta).
L'Avv. ha proceduto alla redazione della comparsa di costituzione di nuovo CP_1
difensore in sostituzione dell'Avv. Marco di Toro, nonché all'udienza per escussione testi tenutasi in data 7.3.2022.
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Processo, questo, che - alla data di costituzione dell'Avv. nel presente CP_1
procedimento – si trovava ancora in fase decisoria.
II. Procedimento RG. 543/2022 innanzi alla Corte d'Appello di Bari (cfr. doc. 9 di
parte opposta).
L'Avv. ha proceduto alla redazione dell'atto di citazione in appello e di due note CP_1
scritte per l'udienza del 9.9.2021 (una in relazione all'udienza di trattazione dell'Appello ed una in relazione alla richiesta di sospensiva della sentenza appellata).
III. Procedimento RG. 3837/2017 innanzi al Tribunale di Novara (cfr. doc. 8, 41 e
43 di parte opposta).
In tale procedimento l'Avv. ha redatto la comparsa di costituzione e di risposta, CP_1
ha partecipato a due udienze di escussione testi ed ha redatto le note scritte di precisazione delle conclusioni.
Il predetto procedimento è stato rimesso in decisione e, alla data di costituzione dell'Avv. nel presente procedimento, si trovava ancora in fase decisoria. CP_1
IV. Procedimento RG. 476/2021 innanzi al Tribunale di Treviso (cfr. doc. 11 di
parte opposta).
L'Avv. ha redatto la comparsa di costituzione di nuovo difensore e ha effettuato CP_1
numerose attività al fine di tentare una soluzione bonaria, onde evitare la vendita fissata per l'udienza del 24.1.2024.
**********
Non resta che esaminare le proposte di parcella datate 29.1.2024 inviate a parte opponente (cfr. doc. 5 depositato da parte opposta).
Nel caso di specie, posto che il compenso professionale non era mai stato convenuto fra le parti, sarà il giudice a determinarli, in forza di quanto disposto dall'art. 2233 c.c..
Dall'esame delle citate proposte di parcella, si deve convenire con quanto asserito da
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parte opposta: ovvero che queste sono state tutte redatte facendo riferimento ai parametri ministeriali vigenti, disciplinati dal DM 55/2014 ("Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge
31 dicembre 2012 n. 247"), aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, indicando il giusto scaglione di valore di ciascuno dei procedimenti patrocinati, individuando le fasi da liquidarsi secondo il valore medio.
Pertanto, come originariamente richiesto, risulta corretto ritenere che la somma complessiva di € 43.747,27 costituisca un adeguato compenso per l'attività professione svolta dall'Avv. in favore della nei procedimenti civili celebrati presso il Tribunale di CP_1 Parte_1
Foggia, presso la Corte d'Appello di Bari, presso il Tribunale di Treviso e presso il Tribunale
di Novara.
A questo punto, si deve osservare che la difesa dell'Avv. ha ritenuto di diminuire CP_1
il compenso richiesto, depurandolo degli importi relativi alla fase decisoria dei procedimenti non ancora conclusisi, e così richiedere il complessivo importo di € 33.574,77, correttamente determinato all'esito della detta depurazione.
Da ultimo, si deve evidenziare che – alla luce di quanto prodotto in atti – non vi sono ragioni per ritenere che l'Avv. sia stato in qualche modo inadempiente ai mandati CP_1
professionali ricevuti dalla ed oggetto del presente giudizio. Parte_1
*********
3. Sulle domande riconvenzionali proposte da parte opposta.
All'esito di quanto sopra ritenuto e alla luce delle risultanze emergenti dagli atti e dai documenti depositati, nonostante la parziale soccombenza della parte opponente non Parte_1
emergono elementi, anche solo indiziari, che dimostrino la ricorrenza di una delle ipotesi previste dal disposto dell'art. 96 c.p.c..
Conseguentemente, la domanda di condanna della parte opponente per lite temeraria,
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promossa in via riconvenzionale da parte opposta, deve essere respinta in quanto infondata.
Parimenti, allo stato, non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di condanna della parte opponente al rimborso all'Avv. delle spese sostenute per Parte_1 CP_1
il procedimento di mediazione, posto che non vi è prova in atti che la predetta opposta abbia effettivamente corrisposto tali spese.
**********
In conclusione, si deve revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1166/2024 emesso dal
Tribunale di Torino in favore dell'Avv. e contro la CP_1 Parte_1
Si deve dichiarare che l'Avv. per l'attività professionale, prestata nei CP_1
procedimenti civili celebrati presso il Tribunale di Foggia, presso la Corte d'Appello di Bari,
presso il Tribunale di Treviso e presso il Tribunale di Novara in favore della ha diritto Parte_1
ad un complessivo compenso pari ad € 33.574,77 e, per gli effetti, si deve condannare tale società a corrispondere tale somma all'Avv. CP_1
L'esito del procedimento e la circostanza che la non abbia consentito alla Parte_1
risoluzione del presente giudizio in via bonaria, come suggerito dal giudice, depongono per ritenere che sia tale società ad essere condannata al pagamento integrale delle spese di lite, che verranno ad essere liquidate così come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, respinta ogni diversa domanda, anche riconvenzionale, istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunziando, così
provvede:
1. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1166/2024, emesso dal Tribunale di Torino in data
28.2.2024, ritualmente notificato in data 29.2.2024;
2. DICHIARA che l'Avv. ha diritto, a fronte dell'attività professionale, CP_1
prestata nei procedimenti civili celebrati presso il Tribunale di Foggia, presso la Corte
11 TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE III CIVILE
d'Appello di Bari, presso il Tribunale di Treviso e presso il Tribunale di Novara in favore della al complessivo compenso pari ad € Parte_1
33.574,77;
3. DICHIARA TENUTA E CONDANNA la al pagamento, Parte_1
per il titolo sub 2), in favore dell'Avv. della somma di € 33.574,77, oltre CP_1
interessi come per legge dalla data di notifica della presente sentenza al saldo;
4. DICHIARA TENUTA E CONDANNA la a rimborsare Parte_1
all'Avv. le spese del giudizio da quest'ultima affrontate che liquida CP_1
complessivamente in € 5.557,78, di cui € 3.809,00 per compenso tabellare, € 175,21 per
C.P.A., € 571,36 a titolo di rimborso delle spese generali in misura del 15% ed € 1.002,22
per I.V.A. al 22%.
Così deciso a Torino il 15.12.2025
Il Giudice
CO F.G. BATTIGLIA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Marco F.G. Battiglia
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al R.G. n. 5017/2024,
TRA
Parte_1 con sede a Torino, Strada del Francese n. 152/6 G, in persona del legale rappresentante sig.
elettivamente domiciliata a Torino, Corso G. Matteotti n. 53, presso lo Parte_1
Studio dell'avv. Marta Bertana, che la rappresenta e difende in forza di delega in atti
- OPPONENTE -
CONTRO
AVV. , CP_1 nata a [...] in data [...] e residente a Torino, C.so Peschiera n. 321/2, ivi elettivamente domiciliata in via E. Cialdini n. 19, presso lo studio dell'avv. Valentina Mele, che la rappresenta e difende in forza di delega in calce al ricorso per ingiunzione
- OPPOSTA -
All'udienza del 10.11.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, la causa è stata assegnata in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE:
«Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni
diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale,
In via istruttoria: TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE III CIVILE
- ordinarsi a parte opposta il deposito in originale del documento dalla stessa prodotto sub. Doc. 5 nel
fascicolo monitorio, qualificato come “riconoscimento del debito”;
- ammettersi le prove per interpello e testi sui capi di prova da 1) a 12) di cui alla memoria ex art. I
Memoria ex art. 281 duodecies c.p.c. Del 2.4.2025, con i testi ivi indicati:
- in caso di ammissione delle prove richieste da parte opposta si chiede di essere ammessi alla prova
contraria con i testi indicati.
Nel merito:
In via principale:
- accertare e dichiarare nullo l'atto di ricognizione di debito prodotto ex adverso quale doc. 5) allegato
al fascicolo monitorio, per i tutti motivi di cui in atti, e/o comunque annullare l'atto di ricognizione di
debito prodotto ex adverso quale doc. 5) allegato al fascicolo monitorio, per dolo di parte opposta, o
per errore essenziale e riconoscibile, per tutti i motivi esposti in atti;
- per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo o comunque inefficace, per quanto occorra,
nonché privare di qualsiasi giuridico effetto il decreto ingiuntivo n.1166/2024 reso in data 28.2.2024
dal Tribunale di Torino, notificato in data 29.2.2024, nonché per quanto possa occorrere, il pedissequo
atto di precetto notificato contestualmente e, comunque, dichiarare che la Parte_1
Nulla deve all'avv. per nessun titolo o ragione.
[...] CP_1
- rigettare le domande proposte in via riconvenzionale da parte opposte in quanto infondate per i motivi
dedotti in atti;
In via subordinata:
- accertare e dichiarare nullo l'atto di ricognizione di debito prodotto ex adverso quale doc. 5) allegato
al fascicolo monitorio, per i tutti motivi di cui in atti, e/o comunque annullare l'atto di ricognizione di
debito prodotto ex adverso quale doc. 5) allegato al fascicolo monitorio, per dolo di parte opposta, o
per errore essenziale e riconoscibile, per tutti i motivi esposti in atti;
- annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo o comunque inefficace, per quanto occorra, nonché privare
di qualsiasi giuridico effetto il decreto ingiuntivo n.1166/2024 reso in data 28.2.2024 dal Tribunale di
Torino, notificato in data 29.2.2024, nonché per quanto possa occorrere, il pedissequo atto di precetto
2 TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE III CIVILE
notificato contestualmente, limitando la pretesa creditoria dell'Avv. nei confronti della CP_1
società ai minori importi che saranno determinati unicamente Parte_1
con riferimento all'attività dalla medesima svolta, e tenuto conto delle rinunce formulate in giudizio
dalla medesima nonchè degli importi dalla medesima già percepiti negli anni, per le ragioni di cui in
atti.
- rigettare le domande proposte in via riconvenzionale da parte opposta in quanto infondate per i motivi
dedotti in atti;
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come
per legge, comprese i compensi e le spese sostenute per il procedimento di mediazione pari ad €
1.057,79».
PER PARTE OPPOSTA:
«Voglia il Tribunale Ill.mo, adversis reijectis
In via pregiudiziale/preliminare
- accertata e dichiarata la piena validità ed efficacia del riconoscimento di debito del 29.01.2024
e per l'effetto,
- rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 1166/2024 del
Tribunale di Torino, confermando la efficacia esecutiva del medesimo, per le causali di cui in ricorso,
con riferimento alla minor somma di € 33.574,77 per come portata dalle notule, decurtata la sola fase
decisoria, oltre alle spese liquidate nel giudizio monitorio;
Nel merito
- respingere l'opposizione per le ragioni tutte di cui in atto e per l'effetto
- confermare il decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla minor somma di € 33.574,77, per come
portata dalle notule, decurtata la sola fase decisoria, oltre alle spese liquidate nel giudizio monitorio;
In via riconvenzionale
- accertato e dichiarato che parte ricorrente ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave, e per
l'effetto
- condannare la ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria cagionati all'avv. Parte_1
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE III CIVILE
, danni che si quantificano in via equitativa nella somma di € 10.000,00 CP_1
ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia;
- condannare la al pagamento delle spese sostenute dall'avv. per il procedimento di Parte_1 CP_1
mediazione, pari ad € 1.057,79;
In via subordinata
Nella non creduta e denegata ipotesi di accoglimento della spiegata opposizione,
- accertare e dichiarare il puntuale adempimento ai mandati ricevuti e, per l'effetto
- condannare la al pagamento della somma di € 33.574,77, ovvero negli importi Parte_1
diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia;
In ogni caso,
- con vittoria di onorari del presente giudizio, IVA e CPA come per legge;
In via istruttoria
Ammettersi le istanze istruttorie tutte, per interpello, per testi e documentali, per come formulate in atti,
con ammissione a prova contraria e controprova sui capitoli avversari».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. PREMESSA.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. att. c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009),
la “motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice
consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della
decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli
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eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato in data
28.3.2024, la (d'ora in poi semplicemente Parte_1 [...]
ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino l' AVV. , Pt_1 CP_1
chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.3. Si è costituita telematicamente la parte convenuta in data 5.7.2025, depositando comparsa di costituzione e risposta e riconvenzionale, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.4. Con ordinanza in data 20.6.2025 il Giudice ha rimesso la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. ed ha fissato nuova udienza al giorno 29.10.2025 per la discussione orale della causa ai sensi degli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c..
1.5. Con decreto emesso in data 18.9.2025 dal Presidente della sezione, si è proceduto ad assegnare il presente procedimento al giudice Marco. F.G. Battiglia.
1.6. Con ordinanza resa in data 12.10.2025, il nuovo G.I. ha rinviato l'udienza fissata per il giorno 29.10.2025 ed ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con il deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha rilevato, infatti, che:
• secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla
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fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità
della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità
dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n.
18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
• inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n.
164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre
la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si
opponga”;
• infine, le Sezioni Unite della Cassazione, con Sentenza in data 30/06/2025 n. 17603,
hanno confermato l'ammissibilità della sostituzione dell'udienza di discussione prevista dagli artt. 6 e 7 D.Lgs. n. 150/2011 dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. finanche nel processo del lavoro, tanto in primo grado quanto in appello;
• nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 10.11.2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di
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udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
1.7. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte”, discutendo la causa e precisando le conclusioni così come in epigrafe.
1.8. La causa deve quindi ritenersi trattenuta in decisione dal giorno 11.11.2025, data di scadenza assegnata per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”.
2. Sul merito della presente causa.
Ai fini della decisione della causa, appare necessario evidenziare come la circostanza che parte opposta abbia ridotto le sue pretese creditorie relative alla propria attività
professionale, svolta in favore della nei procedimenti davanti al Tribunale di Foggia, Parte_1
alla Corte d'Appello di Bari, al Tribunale di Treviso ed al Tribunale di Novara, da € 43.747,27
ad € 33.574,77, rende superflua ogni decisione in ordine alle domande di parte opponente dirette ad ottenere la dichiarazione di nullità o l'annullamento della dichiarazione di riconoscimento di debito, sottoscritta dal signor , nella sua qualità di legale rappresentante Parte_1
della in data 30.1.2024, nonché in ordine alla domanda di sospensione della concessa Parte_1
esecuzione provvisoria ex art. 649 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 1166/2024 emesso dal
Tribunale di Torino in data 28.2.2024, poiché tale decreto deve essere revocato all'esito dell'intervenuta riduzione della pretesa creditoria di parte opposta.
Infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo non è un giudizio di impugnazione del decreto,
ma un ordinario giudizio di cognizione, che verte sull'esistenza del diritto di credito fatto valere.
Pertanto, non avendo ad oggetto un sindacato sulla validità del procedimento monitorio, se nel corso dell'opposizione si accerta che la somma dovuta è inferiore a quella ingiunta (ovvero l'opposto riconosce che il proprio credito è inferiore), l'opposizione dovrà essere accolta in parte, ma il decreto ingiuntivo andrà comunque revocato.
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Sempre in via preliminare si deve evidenziare come le istanze istruttorie avanzate dalle parti sono del tutto superflue alla luce delle risultanze emergenti dalla documentazione prodotta in atti.
Alla luce di quanto sopra, non resta che accertare – come richiesto da parte opponente –
se esista ed a quanto ammonti l'eventuale credito per prestazioni professionali effettuate dall'Avv. in favore della CP_1 Parte_1
In primo luogo, si deve evidenziare come l'elenco dei pagamenti effettuati a favore dell'Avv. di cui al doc. 9 di parte opponente, sono tutti stati fatti dalla e CP_1 Parte_2
non dalla conseguentemente, sono irrilevanti ai fini della decisione del presente Parte_1
giudizio, ove si contesta la dovutezza dei compensi professionali per attività difensive prestate dall'Avv. nei procedimenti presso il Tribunale di Foggia, presso la Corte d'Appello di CP_1
Bari, presso il Tribunale di Treviso e presso il Tribunale di Novara.
In secondo luogo, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, gli incarichi professionali presso i detti tribunali sono stati conferiti a partire dal novembre 2021 e non precedentemente.
Pertanto, non resta che verificare se il credito di € 33.547,77, asseritamente vantato dall'Avv. nei confronti della a fronte delle prestazioni professionali svolte in CP_1 Parte_1
favore di quest'ultima nel corso dei sopraccitati procedimenti.
Sulla scorta della documentazione depositata nel corso del giudizio da parte opposta risulta dimostrato quanto segue:
I. Procedimento RG. 5721/2018 innanzi al Tribunale di Foggia (cfr. doc. 10 di parte
opposta).
L'Avv. ha proceduto alla redazione della comparsa di costituzione di nuovo CP_1
difensore in sostituzione dell'Avv. Marco di Toro, nonché all'udienza per escussione testi tenutasi in data 7.3.2022.
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Processo, questo, che - alla data di costituzione dell'Avv. nel presente CP_1
procedimento – si trovava ancora in fase decisoria.
II. Procedimento RG. 543/2022 innanzi alla Corte d'Appello di Bari (cfr. doc. 9 di
parte opposta).
L'Avv. ha proceduto alla redazione dell'atto di citazione in appello e di due note CP_1
scritte per l'udienza del 9.9.2021 (una in relazione all'udienza di trattazione dell'Appello ed una in relazione alla richiesta di sospensiva della sentenza appellata).
III. Procedimento RG. 3837/2017 innanzi al Tribunale di Novara (cfr. doc. 8, 41 e
43 di parte opposta).
In tale procedimento l'Avv. ha redatto la comparsa di costituzione e di risposta, CP_1
ha partecipato a due udienze di escussione testi ed ha redatto le note scritte di precisazione delle conclusioni.
Il predetto procedimento è stato rimesso in decisione e, alla data di costituzione dell'Avv. nel presente procedimento, si trovava ancora in fase decisoria. CP_1
IV. Procedimento RG. 476/2021 innanzi al Tribunale di Treviso (cfr. doc. 11 di
parte opposta).
L'Avv. ha redatto la comparsa di costituzione di nuovo difensore e ha effettuato CP_1
numerose attività al fine di tentare una soluzione bonaria, onde evitare la vendita fissata per l'udienza del 24.1.2024.
**********
Non resta che esaminare le proposte di parcella datate 29.1.2024 inviate a parte opponente (cfr. doc. 5 depositato da parte opposta).
Nel caso di specie, posto che il compenso professionale non era mai stato convenuto fra le parti, sarà il giudice a determinarli, in forza di quanto disposto dall'art. 2233 c.c..
Dall'esame delle citate proposte di parcella, si deve convenire con quanto asserito da
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parte opposta: ovvero che queste sono state tutte redatte facendo riferimento ai parametri ministeriali vigenti, disciplinati dal DM 55/2014 ("Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge
31 dicembre 2012 n. 247"), aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, indicando il giusto scaglione di valore di ciascuno dei procedimenti patrocinati, individuando le fasi da liquidarsi secondo il valore medio.
Pertanto, come originariamente richiesto, risulta corretto ritenere che la somma complessiva di € 43.747,27 costituisca un adeguato compenso per l'attività professione svolta dall'Avv. in favore della nei procedimenti civili celebrati presso il Tribunale di CP_1 Parte_1
Foggia, presso la Corte d'Appello di Bari, presso il Tribunale di Treviso e presso il Tribunale
di Novara.
A questo punto, si deve osservare che la difesa dell'Avv. ha ritenuto di diminuire CP_1
il compenso richiesto, depurandolo degli importi relativi alla fase decisoria dei procedimenti non ancora conclusisi, e così richiedere il complessivo importo di € 33.574,77, correttamente determinato all'esito della detta depurazione.
Da ultimo, si deve evidenziare che – alla luce di quanto prodotto in atti – non vi sono ragioni per ritenere che l'Avv. sia stato in qualche modo inadempiente ai mandati CP_1
professionali ricevuti dalla ed oggetto del presente giudizio. Parte_1
*********
3. Sulle domande riconvenzionali proposte da parte opposta.
All'esito di quanto sopra ritenuto e alla luce delle risultanze emergenti dagli atti e dai documenti depositati, nonostante la parziale soccombenza della parte opponente non Parte_1
emergono elementi, anche solo indiziari, che dimostrino la ricorrenza di una delle ipotesi previste dal disposto dell'art. 96 c.p.c..
Conseguentemente, la domanda di condanna della parte opponente per lite temeraria,
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promossa in via riconvenzionale da parte opposta, deve essere respinta in quanto infondata.
Parimenti, allo stato, non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di condanna della parte opponente al rimborso all'Avv. delle spese sostenute per Parte_1 CP_1
il procedimento di mediazione, posto che non vi è prova in atti che la predetta opposta abbia effettivamente corrisposto tali spese.
**********
In conclusione, si deve revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1166/2024 emesso dal
Tribunale di Torino in favore dell'Avv. e contro la CP_1 Parte_1
Si deve dichiarare che l'Avv. per l'attività professionale, prestata nei CP_1
procedimenti civili celebrati presso il Tribunale di Foggia, presso la Corte d'Appello di Bari,
presso il Tribunale di Treviso e presso il Tribunale di Novara in favore della ha diritto Parte_1
ad un complessivo compenso pari ad € 33.574,77 e, per gli effetti, si deve condannare tale società a corrispondere tale somma all'Avv. CP_1
L'esito del procedimento e la circostanza che la non abbia consentito alla Parte_1
risoluzione del presente giudizio in via bonaria, come suggerito dal giudice, depongono per ritenere che sia tale società ad essere condannata al pagamento integrale delle spese di lite, che verranno ad essere liquidate così come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, respinta ogni diversa domanda, anche riconvenzionale, istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunziando, così
provvede:
1. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1166/2024, emesso dal Tribunale di Torino in data
28.2.2024, ritualmente notificato in data 29.2.2024;
2. DICHIARA che l'Avv. ha diritto, a fronte dell'attività professionale, CP_1
prestata nei procedimenti civili celebrati presso il Tribunale di Foggia, presso la Corte
11 TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE III CIVILE
d'Appello di Bari, presso il Tribunale di Treviso e presso il Tribunale di Novara in favore della al complessivo compenso pari ad € Parte_1
33.574,77;
3. DICHIARA TENUTA E CONDANNA la al pagamento, Parte_1
per il titolo sub 2), in favore dell'Avv. della somma di € 33.574,77, oltre CP_1
interessi come per legge dalla data di notifica della presente sentenza al saldo;
4. DICHIARA TENUTA E CONDANNA la a rimborsare Parte_1
all'Avv. le spese del giudizio da quest'ultima affrontate che liquida CP_1
complessivamente in € 5.557,78, di cui € 3.809,00 per compenso tabellare, € 175,21 per
C.P.A., € 571,36 a titolo di rimborso delle spese generali in misura del 15% ed € 1.002,22
per I.V.A. al 22%.
Così deciso a Torino il 15.12.2025
Il Giudice
CO F.G. BATTIGLIA
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